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INSERTO




                  5. Pianificazione e gestione delle unità di ricerca;
                  6. Ritrovamento della persona scomparsa;
                  7. Sospensione o chiusura delle ricerche;
                  8. Debriefing (rapporto finale).

             5.1 Alerting System
                  La prima fase della procedura di attivazione del piano di ricerca avviene tra-
             mite segnalazione alla Forza di Polizia da “chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento
             di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in
             cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’in-
             columità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale ”.
                                                                                      (9)
                  Secondo quanto enunciato dalle “Linee guida per favorire la ricerca di persone
             scomparse” le procedure di allertamento cosiddette “Alerting System, dovranno esser
             pianificate preventivamente e preferibilmente informatizzate per garantire la trasmissione in
             tempi rapidi delle informazioni verso tutti i soggetti coinvolti”. Nello specifico tramite
             questa procedura, “(…) dovranno essere diramati gli allertamenti verso gli operatori tenuti
             a partecipare alle attività di ricerca ”.
                                          (10)
                  Al  riguardo,  qualora  la  denuncia  sia  acquisita  dagli  agenti  di  Polizia
             Municipale o Provinciale, questi la trasmettono immediatamente alla Questura
             per il capoluogo ed al più prossimo tra i Comandi dell’Arma dei Carabinieri per
             il restante territorio provinciale, ai fini dell’inserimento nel sistema Informativo
             Ricerca Scomparsi (Ri.Sc. ) mediante il quale “(…) dovranno essere diramati gli
                                      (11)
             allertamenti degli operatori tenuti a partecipare alle attività di ricerca ”.
                                                                      (12)
                  Se la segnalazione perviene al servizio di emergenza unico NUE 112, que-
             sto, acquisite le informazioni necessarie, informa le Sale Operative delle Forze
             di Polizia, per le procedure di competenza.

             (9)   Legge 14 novembre 2012, n. 203, art. 1, comma 1.
             (10)  https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00200_
                  linee_guida_per_favorire_la_ricerca_di_persone_scomparse.pdf. p. 4.
             (11)  Il sistema informativo realizzato dal dipartimento di Pubblica Sicurezza denominato Ricerca
                  Scomparsi (RiSc) mette a disposizione delle forze di polizia una base di dati che riguardano
                  cadaveri non identificati e persone scomparse.
                  Il data base, che nasce dalla collaborazione tra il Commissario straordinario del governo per le persone
                  scomparse e il dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, permette di individuare
                  nuovi metodi di approccio a questi due importanti fenomeni. Il sistema informativo Interforze del
                  dipartimento di Pubblica Sicurezza già mette a disposizione delle forze di polizia un patrimonio infor-
                  mativo in continua evoluzione in grado di offrire, grazie al proprio Sistema di Indagine o tramite le
                  cooperazioni con altre banche dati esterne, risorse e servizi a supporto dell’attività investigativa e deci-
                  sionale(https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/noti-
                  zie/persone_scomparse/0538_201010_18_approf_risc.html).
             (12)  http://www.prefettura.it/vercelli/contenuti/Piano_di_ricerca_persone_scomparse-
                  13043717.htm, pag. 22.

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