Page 53 - untitled
P. 53
DIRITTO&AMBIENTE
LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE SUL RIPARTO
DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
a cura di Valentina Stefutti e Maurizio Santoloci
(questo testo è la prosecuzione di quello pubblicato programma quadro, l’accesso ad un apposito fondo
nel numero precedente) istituito dallo Stato che aveva, in buona sostanza, pre-
Anche in questo caso, la Regione ricorrente ha caval- visto un finanziamento a destinazione vincolata, in un
cato la medesima tesi prospettata anche in relazione contesto in cui oltretutto i limiti di accesso alle risor-
al comma 1226, vale a dire che la tutela dell’ambien- se vincolate erano definite unicamente dal CIPE con
te e dell’ecosistema non potesse considerarsi come propria delibera, realizzando, sotto quest’ultimo profi-
una materia in senso tecnico. Con la conseguenza lo, anche una violazione dell’art. 118.
che, avendo la Regione Veneto una competenza di Nel rigettare il ricorso sotto tutti i profili prospettati, la
tipo residuale-esclusiva ai sensi del comma 4 del- Corte, anche in questo caso con magistrale chiarezza,
l’art.117 della Cost., per la definizione di un ha riferito che la caratteristica propria dei boschi e
programma quadro forestale sarebbe stato necessa- delle foreste è quella di esprimere una multifunziona-
rio prevedere forme di leale collaborazione tra lo Stato lità ambientale, cui si associa un bene giuridico di
e la Regione. natura patrimoniale, in riferimento alla sola funzione
La Regione Veneto aveva censurato la disposizione economico produttiva del bosco. Solo in relazione a
contenuta nella Legge Finanziaria, in riferimento agli questo secondo aspetto può reclamarsi, da parte delle
artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui Regioni, competenza in materia, avuto in ogni caso
questa aveva reso possibile, per le attività previste dal conto della circostanza, a dir poco decisiva, che tale
Il Forestale n. 47 - 57

