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diritto
COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E CONNESSE ATTIVITA’ DI POLIZIA.
Il 14 aprile 2001 entrerà in vigore il decreto legislativo n.274/2000, pubblicato sul supplemento alla G.U. n.166/L del
6/10/2000, contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. Si tratta di una riforma che rappresenta un nodo
storico dal punto di vista culturale: sullo scranno del giudice penale siederà un magistrato non togato. Il giudice penale di pace
andrà a ricoprire il posto lasciato vuoto a seguito dell’abolizione della figura del Pretore. Perciò, la sua sarà una presenza capil-
lare e diffusa sul territorio. Pertanto, per tutti i delitti e le contravvenzioni previsti dall’articolo 4 del d.lgs. n.274/2000, compe-
tente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato si è consumato. Si tratta in genere di reati minori che non desta-
no un eccessivo allarme sociale come per esempio i seguenti delitti (consumati o tentati): percosse, lesioni, ingiuria, diffamazio-
ne, minaccia, furti, deviazione di acque, invasione di terreni, danneggiamento, pascolo abusivo, uccisione di animali, deturpa-
mento,.… Oppure come le contravvenzioni previste dal TULPS e dal codice della strada. Rimane, comunque, ferma la compe-
tenza del Tribunale per i minorenni.
Oltre a procedure più snelle, sono, altresì, previste importanti novità per ciò che concerne le attività di polizia giudiziaria.
Infatti, ai sensi dell’articolo 11, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di
indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con
relazione scritta, entro il termine di 4 mesi. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il
fatto in forma chiara e precisa, con la menzione degli articoli di legge che si assumono violati nonché del giorno e dell’ora in
cui ha acquisito la notizia, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al
giudice di pace. Inoltre, la polizia giudiziaria può richiedere al P.M. l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irri-
petibili o di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il P.M., se non ritiene di svolgere perso-
nalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo, nei
casi in cui la polizia giudiziaria non può procedere di propria iniziativa, il P.M. autorizza il compimento di perquisizioni e
sequestri.
Sin dal primo atto di indagine svolto personalmente, ovvero non appena riceve la notizia di reato, il P.M. provvede all’immedia-
ta trascrizione nell’apposito registro e, se non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando il capo di
imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato. Qualora, poi, ritenga necessarie ulteriori indagini e non intenda svolgerle
personalmente, restituisce gli atti alla polizia giudiziaria per il loro compimento. Tali atti investigativi devono essere compiuti
entro il termine non prorogabile di due mesi, a pena di inutilizzabilità.
Infine, un’altra importante novità riguarda la citazione in giudizio. La polizia giudiziaria, sulla base dell’imputazione formulata
dal pubblico ministero, cita l’imputato dinanzi al giudice di pace, secondo le modalità previste dall’articolo 20. Tale citazione è
notificata a cura della polizia giudiziaria, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno 30 giorni prima dell’udienza e
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria. Nell’ipotesi di reati perseguibili a querela di
parte, la citazione in giudizio davanti al giudice di pace del presunto autore del reato è ammessa su ricorso della persona offesa
(c.d. ricorso immediato). La presentazione di tale ricorso, che deve essere sottoscritto dalla persona offesa e dal difensore, pro-
duce gli stessi effetti della presentazione della querela. Il ricorso va presentato alla cancelleria del giudice di pace entro tre mesi
dalla notizia del fatto che costituisce reato ed è inammissibile se la persona offesa ha già presentato querela per il medesimo
fatto.
CONCESSIONI EDILIZIE ILLEGITTIME PER VIOLAZIONE DEL VINCOLO.
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con due importanti sentenze del 29/5/2000 e del 4/10/2000, ha stabilito che la con-
cessione edilizia per opere in area vincolata senza nulla-osta preventivo, integra il reato di abuso di atti di ufficio, censurando
penalmente le illegittimità poste in essere da alcuni Comuni, che rilasciano le concessioni edilizie in palese violazione delle
norme di protezione ambientale. Con tali sentenze vengono condannati per il reato di abuso d’ufficio (art.323 c.p.) i firmatari
di concessioni edilizie illegittime perché rilasciate in violazione sia del vincolo paesaggistico-ambientale che del piano regolato-
re. Pertanto, il funzionario pubblico che firma la concessione illegittima non è più passibile di una semplice sanzione ammini-
strativa. Infatti, con queste due sentenze, la Cassazione stabilisce che il rilascio da parte degli amministratori comunali di una
concessione edilizia in assenza della prescritta autorizzazione preventiva integra il reato di abuso di ufficio. L’autorità comuna-
le, quindi, nel rilasciare la concessione edilizia, non è svincolata dalle disposizioni relative alle limitazioni poste dalle norme in
materia di tutela dell’ambiente (legge sulle aree naturali protette, sul vincolo paesaggistico-ambientale, sul vincolo forestale-
idrogeologico,….).
Adesso, il soggetto titolare dei lavori, per realizzare un’opera edilizia di modifica territoriale in un’area soggetta a vincolo,
prima di richiedere al Comune l’ordinaria concessione urbanistico-edilizia, deve prima ottenere dall’Autorità amministrativa
che gestisce il vincolo il preventivo nulla-osta. Senza tale nulla-osta, la concessione urbanistico-edilizia non può essere rilascia-
ta dall’autorità comunale.
Diversi Comuni hanno da sempre rilasciato direttamente la concessione urbanistico-edilizia, ignorando la legislazione sui vinco-
li paesaggistici. Nei casi più clamorosi è stata totalmente inosservata la normativa urbanistico-edilizia. Altri Comuni, invece,
sono ricorsi all’uso di clausole sibilline, rilasciando formalmente la concessione, ma “fatte salve le autorizzazioni in materia
paesaggistica e vincolistica”. Spesso, poi, è stato esteso al massimo il sistema delle deleghe, facendo diventare i Comuni con-
trollori di stessi. In sostanza, questi sistemi hanno, di fatto, consentito di inapplicare la normativa sui vari vincoli ambientali,
anche perché la concessione illegittima non era mai soggetta ad un intervento diretto del giudice penale, il quale interveniva
solo in totale mancanza di concessione edilizia.
Questo nuovo orientamento giurisprudenziale comporta delle novità sostanziali per gli operatori di polizia ambientale. Adesso,
la concessione illegittima costituisce anche reato di abuso di ufficio in concorso rispetto all’illecito edilizio attuato dal privato.
Inoltre, l’organo di polizia giudiziaria può immediatamente sequestrare il cantiere illecito.
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