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Relazione Annuale - 2017
per quanto concerne l’ordine e la sicurezza pubblica a livello mondiale.
È una NPS, secondo la definizione introdotta recentemente dalla normativa europea7 «una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni».
In questo ambito, la D.C.S.A., coordinando le operazioni antidroga svolte dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale ed estero, nonché ricevendo le segnalazioni dall’Agenzia delle Dogane e dalle polizie locali concernenti il rinvenimento/sequestro di stupefacenti, processa le informazioni e le riversa nei diversi consessi, per l’aggiornamento delle tabelle nazionali ed internazionali.
Nonostante le statistiche sui sequestri di stupefacente in Italia evidenzino che il consumo è ancora fortemente rivolto alle sostanze cc.dd. tradizionali (cocaina, cannabis ed eroina), la D.C.S.A. ha posto da diversi anni la massima attenzione anche sul fenomeno delle NPS, rendendosi parte attiva ai tavoli predisposti per la specifica materia dalle istituzioni nazionali (in primis, il Dipartimento delle Politiche Antidroga) ed internazionali (ONU e UE) dove ha saputo valorizzare il proprio know-how nel settore degli stupefacenti.
Allo stato attuale, le sostanze individuate e sequestrate sono per la maggior parte appartenenti alle famiglie dei cannabinoidi sintetici (quali ad esempio cumyl-5F-PINACA, 5F-PB-22, ADB-PINACA e MDMB-FUBINACA) e catinoni sintetici, seguite da piperazine, benzodiazepine, arilamine, triptamine, oppioidi, fenetilamine e, in misura minore, sostanze non ricomprese nelle precedenti famiglie, per un totale monitorato dal sistema europeo di n. 450 sostanze.
In ambito nazionale, il Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri- attraverso l’Istituto Superiore di Sanità - dirige e coordina il Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle droghe8 (SNAP), al quale partecipano le competenti Direzioni del Ministero della Salute, la stessa D.C.S.A. e per l’approfondimento degli aspetti bio-tossicologici e clinico-tossicologici, rispettivamente, l’Unità di Ricerca di Tossicologia Forense del Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. dell’Università La Sapienza di Roma e il Centro Antiveleni e Centro Nazionale di informazione Tossicologica – Istituti Clinici Scientifici – Maugeri di Pavia. Coinvolti nello SNAP sono anche il Reparto di Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, la Polizia Scientifica e l’Agenzia delle Dogane.
Il sistema è finalizzato ad individuare rischi potenziali per la salute pubblica, correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive ed in grado di rilevare le nuove sostanze psicoattive circolanti sul territorio italiano, europeo ed internazionale, nuove modalità di assunzione di sostanze già note, presenza di adulteranti, di additivi pericolosi o di altre sostanze psicoattive o farmacologicamente attive in combinazione con sostanze già note, elevate concentrazioni di principio attivo in di sostanze già tabellate e anche sostanze già incluse nelle tabelle del D.P.R. 309/90, ma occultate in vari tipi di nuovi prodotti in vendita sul territorio europeo e italiano via web o nei cosiddetti smart shops.
Al termine degli approfondimenti analitici e tossicologici e sulla base degli eventuali informazioni relative ai sequestri e all’insistenza sul territorio di fenomeni criminali provenienti dagli schedari della D.C.S.A., il Sistema produce un documento (informativa o allerta di vario grado) che viene trasmesso, previa autorizzazione del Dipartimento delle Politiche Antidroga, agli enti e alle strutture, a vario titolo, responsabili della protezione e della promozione della salute pubblica (Ministero della Salute, AIFA, Amministrazioni regionali, strutture del sistema dell’urgenza, laboratori di analisi, servizi per le
7 Art.1 dellaDirettiva(UE)2017/2103delParlamentoEuropeoedelConsigliodel15novembre2017chemodificaladecisionequadro2004/757/GAIdel Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI.
8 In linea con le disposizioni contenute nella EU Council Decision 2005/387/JHA.
Attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
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