Page 2 - Violenza sessuale
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Con il termine VIOLENZA SESSUALE si indica l’imposizione di rapporti sessuali non voluti, atti
sessuali non desiderate, rapporti sessuali con terzi, visione di materiale pornografico.
I reati di violazione della libertà sessuale partono dall’art. 609 bis c.p..
TESTO ARTICOLO 609 BIS C.P.:
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente”
NELLO SPECIFICO…
Il reato di violenza sessuale si configura nel momento in cui viene meno il consenso, anche
originariamente prestato, a causa di un ripensamento o quando non si condividono le modalità di
consumazione del rapporto sessuale. È ininfluente, per la configurazione del reato, la volontà
dell’autore di soddisfare il piacere sessuale.
Le caratteristiche della violenza sessuale si possono riassumere in:
- mancato consenso di una delle persone che partecipa all’atto sessuale;
- consenso ottenuto con l’utilizzo della forza fisica, della coercizione, di inganni o minacce;
- vittima incapace di intendere;
- vittima non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe);
- vittima addormentata o incosciente.
Tra gli “atti sessuali” va ricompreso anche “il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un
bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria
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volontà del soggetto passivo” .
1 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 26 marzo 2007, n. 12425.