Page 2 - Violenza sessuale
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Con il termine VIOLENZA SESSUALE si indica l’imposizione di rapporti sessuali non voluti, atti
            sessuali non desiderate, rapporti sessuali con terzi, visione di materiale pornografico.

            I reati di violazione della libertà sessuale partono dall’art. 609 bis c.p..

            TESTO ARTICOLO 609 BIS C.P.:

            “Chiunque,  con violenza o minaccia o  mediante  abuso  di  autorità costringe taluno  a  compiere  o
            subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

            Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
            1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

            2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

            Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente”

            NELLO SPECIFICO…

            Il  reato  di  violenza  sessuale  si  configura  nel  momento  in  cui  viene  meno  il  consenso,  anche

            originariamente  prestato,  a  causa  di  un  ripensamento  o  quando  non  si  condividono  le  modalità  di
            consumazione  del  rapporto  sessuale.  È  ininfluente,  per  la  configurazione  del  reato,  la  volontà

            dell’autore di soddisfare il piacere sessuale.
            Le caratteristiche della violenza sessuale si possono riassumere in:

                -  mancato consenso di una delle persone che partecipa all’atto sessuale;
                -  consenso ottenuto con l’utilizzo della forza fisica, della coercizione, di inganni o minacce;

                -  vittima incapace di intendere;
                -  vittima non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe);

                -   vittima addormentata o incosciente.
            Tra gli “atti sessuali” va ricompreso anche “il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un

            bacio,  allorché  l’atto,  per  la  sua  rapidità  ed  insidiosità,  sia  tale  da  sovrastare  e  superare  la  contraria
                                        1
            volontà del soggetto passivo” .



















            1  Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 26 marzo 2007, n. 12425.
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