Page 3 - Maltrattamenti
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TESTO DELL’ARTICOLO 572 C.P.

            “Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati  nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona  della

            famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata

            per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una

            professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

            La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona


            minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi

            dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

            Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove

            anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva

            la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

            Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera

            persona offesa dal reato.”






            Si  considera  “persona  della  famiglia”  non  solo  il  coniuge,  i  consanguinei,  gli  affini,  gli

            adottati e gli adottanti, ma anche il convivente (c.d coppie di fatto) e tutti coloro che sono in

            qualche modo legati da un rapporto di parentela con il maltrattante e ai domestici (badante

            o babysitter) con questo conviventi.



            Secondo  la  Cassazione ,  il  reato  di  maltrattamenti  si  configura  anche  quando  “viene
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            commesso  in  danno    di  persona  non  convivente  o  non  più  convivente  con  l'autore,  quando

            quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli coniugali o di filiazione, considerato che la convivenza

            non è un presupposto del reato e che i vincoli di reciproco rispetto permangono integri anche dopo la

            separazione personale, tanto più quando sussista la necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione

            nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale dei figli minori”.







            1  Cassazione n. 50304/2018.
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