Page 8 - Notiziario Storico 2020-6
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PAGINE DI STORIA
IL PROGETTO CAPRINI
Il fiore all’occhiello dell’intera missione dell’Arma dei Carabinieri in Turchia fu l’organizzazione con-
cettuale della Gendarmeria Ottomana. Le clausole del Trattato di Sevres e quelle del Patto Tripartito
del 10 agosto 1920 prevedevano che le Potenze straniere provvedessero alla riorganizzazione della Gen-
darmeria Ottomana: furono approntati vari progetti di cui uno elaborato dal segretario della Gendar-
meria Jessua Bey, uno stilato dal Colonnello Giovan Battista Carossini e uno redatto dal Colonnello
Balduino Caprini. Il progetto Carossini ebbe minor fortuna in quanto prendeva in considerazione solo
l’esperienza maturata dall’ufficiale nella regione anatolica mentre quello Caprini e quello di Jessua Bey,
erano di maggior respiro e sostanzialmente si avvicinavano tra loro. In modo particolare il Caprini si
muoveva dalle caratteristiche dettate dai Trattati che stabilivano come punti fermi: il controllo alleato
sulla Gendarmeria e le zone sottoposte all’influenza della Potenze. Il Caprini, aveva previsto due organi:
uno di controllo, l’Ispettorato; l’altro esecutivo, il Comando. Caratteristica essenziale era che l’organo
di controllo era affidato agli ufficiali europei. Detto sistema prevedeva un Ispettorato Generale Inte-
ralleato di Controllo la cui sede doveva essere Costantinopoli e degli ispettori regionali uninazionali la
cui competenza fosse limitata alla zona di rispettiva influenza. Per l’area degli stretti, il Caprini, preve-
deva la costituzione di un’ispezione regionale interalleata. Molto critico fu il progetto per quanto ri-
guardava l’arruolamento: il Trattato di Sevres prevedeva il sistema del reclutamento volontario, mentre
il Caprini ne consigliava la revisione e suggeriva di ricorrere alla leva parziale con elementi effettivi da
chiamare alle armi in base ai posti vacanti e rigorosamente sotto la direzione degli ufficiali europei.
Inoltre, il memoriale descrisse l’ordinamento e i ruoli degli ufficiali stranieri e prevedeva:
- un Comando Generale, retto da un Tenente Generale che dirigeva l’attività di tutta la gendarmeria in
IL MAGGIORE FRANCESCO PECCERILLO
accordo con il Governo e il Comitato di Controllo. Detto organo era posto alle dipendenze dei Mi-
nisteri della Guerra e della Giustizia;
- degli Ispettorati regionali con sede nei capoluoghi di regione, con a capo un generale di brigata e giu-
risdizione su un’area corrispondente ad una regione;
- dei Reggimenti, ognuno dei quali comandato da un colonnello o tenente colonnello con sede nel ca-
poluogo di regione e giurisdizione sulla regione d’appartenenza. Alle dipendenze avrebbero avuto più
battaglioni;
- dei Battaglioni comandati da maggiori, con giurisdizione su di un sancak (provincia) e amministrati
da un mutessarif;
- delle Compagnie, comandate da capitani, composte da più sezioni con giurisdizione su di una Kaza
(Sottoprefettura) e amministrate da un musur;
- delle Sezioni, ognuna delle quali comandate da un tenente o da un sottotenente;
- dei Posti, corrispondenti alle Stazioni dell’Arma, con giurisdizione su dei territori limitati.
Il Caprini sosteneva che era necessario mantenere l’organizzazione della Gendarmeria in reggimenti
in quanto tale unità corrispondeva alla Legione Carabinieri e riteneva non auspicabile creare nuove en-
tità superiori, indicando la soluzione più idonea nel concetto delle zone di influenza uninazionali.
Il memoriale analizzava anche in maniera dettagliata l’organizzazione delle scuole, dei depositi, della
forza effettiva, dei servizi, non tralasciando alcun particolare; ebbe un notevole influsso al punto da
essere considerato l’atto fondante della Gendarmeria Ottomana.
8 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 6 ANNO V