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INSERTO




                  ii) istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali,
             etnici, nazionali o religiosi, punita con la reclusione da sei mesi a quattro
             anni.
                  La formulazione della norma prevede un unico trattamento sanzionatorio
             pur disciplinando in ogni ipotesi, lettere a) e b), condotte di gravità differenti:
             quelle di istigazione a commettere o commissione di atti discriminatori, ovvero
             istigazione a commettere o commissione di atti violenti, o ancora, di atti di pro-
             vocazione alla violenza.
                  La  condotta  di  propaganda  di  idee,  viene  definita  dalla  giurisprudenza
             come la divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia
             di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni che deve essere oggetto di puntuale
             accertamento da parte del Giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola
             condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discri-
             minazione con quello di libertà di espressione onde valorizzare perciò l’esigenza di accertare
             la concreta pericolosità del fatto.
                  Si tratta di una fattispecie a forma libera, e dunque, la rilevanza penale del
             comportamento, impone l’accertamento e la ricostruzione dei fatti e delle cir-
             costanze oggettive della condotta, che consentano di sostenere la tesi accusato-
             ria  dell’esistenza  del  crimine  d’odio  e  non  già  dell’esercizio  della  libertà  di
             espressione dell’individuo. Non solo, tale verifica, risulta un passaggio necessa-
             rio per fornite una lettura d’insieme e coordinata del contesto in cui il fatto di
             reato viene valutato, soprattutto laddove si ritenga di dover contestare l’aggra-
             vante prevista dall’art. 604-ter c.p ossia la finalità discriminatoria o l’agevolazio-
             ne dell’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perse-
             guono tale finalità.
                  In un recente caso, la Corte di Cassazione trovandosi a dover decidere
             della sussistenza del reato in un caso di pubblicazione sul social network Facebook
             di un commento ad un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-
             meridionali, ha definito i contorni della propaganda di idee, affermando che
             essa consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la
             psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni. L’odio razziale o etnico» è integrato
             da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e
             non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a moti-
             vazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi
             razziali” è quella fondata sulla qualità del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamen-
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             ti .
             7    Concetto elaborato nella pronuncia Cassazione penale Sez. I, pubblicata il 21 febbraio 2020, n.
                  6933 che affrontando un caso di discorso d’odio su facebook legato all’attività di propaganda

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