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INSERTO
ii) istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, punita con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
La formulazione della norma prevede un unico trattamento sanzionatorio
pur disciplinando in ogni ipotesi, lettere a) e b), condotte di gravità differenti:
quelle di istigazione a commettere o commissione di atti discriminatori, ovvero
istigazione a commettere o commissione di atti violenti, o ancora, di atti di pro-
vocazione alla violenza.
La condotta di propaganda di idee, viene definita dalla giurisprudenza
come la divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia
di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni che deve essere oggetto di puntuale
accertamento da parte del Giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola
condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discri-
minazione con quello di libertà di espressione onde valorizzare perciò l’esigenza di accertare
la concreta pericolosità del fatto.
Si tratta di una fattispecie a forma libera, e dunque, la rilevanza penale del
comportamento, impone l’accertamento e la ricostruzione dei fatti e delle cir-
costanze oggettive della condotta, che consentano di sostenere la tesi accusato-
ria dell’esistenza del crimine d’odio e non già dell’esercizio della libertà di
espressione dell’individuo. Non solo, tale verifica, risulta un passaggio necessa-
rio per fornite una lettura d’insieme e coordinata del contesto in cui il fatto di
reato viene valutato, soprattutto laddove si ritenga di dover contestare l’aggra-
vante prevista dall’art. 604-ter c.p ossia la finalità discriminatoria o l’agevolazio-
ne dell’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perse-
guono tale finalità.
In un recente caso, la Corte di Cassazione trovandosi a dover decidere
della sussistenza del reato in un caso di pubblicazione sul social network Facebook
di un commento ad un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-
meridionali, ha definito i contorni della propaganda di idee, affermando che
essa consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la
psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni. L’odio razziale o etnico» è integrato
da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e
non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a moti-
vazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi
razziali” è quella fondata sulla qualità del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamen-
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ti .
7 Concetto elaborato nella pronuncia Cassazione penale Sez. I, pubblicata il 21 febbraio 2020, n.
6933 che affrontando un caso di discorso d’odio su facebook legato all’attività di propaganda
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