Page 298 - Rassegna 2023-4
P. 298
MIRCO GRANOCCHIA
sferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie
a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di
denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità
del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittizia-
mente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patri-
moniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio
o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura cri-
minosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta
cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma (160) .
La pronuncia muove dalla considerazione che il principio generale, secon-
do cui “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita”, non può ritenersi superato dalla lettera
della disposizione di cui all’art. [512-bis], in quanto tale norma, anche se non lo
contempla, non esclude espressamente la punibilità del falso aggiudicatario dei
beni, per modo che la sua responsabilità deve ritenersi sussistente sulla base
delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato, norme che,
essendo di carattere generale, possono essere derogate solamente da una
espressa disposizione contenuta nella stessa o in altra legge.
In ultimo, va evidenziato che il delitto è configurabile anche nei confronti
di chi, pur non disponendo del bene o non essendone titolare, né lo diventa per
effetto di atti simulati o fiduciari, interviene nelle operazioni di trasferimento,
agevolando la fittizia attribuzione dei beni (161) .
Essendo un reato di natura istantanea è necessario dimostrare che questi
abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso
dell’attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l’eventuale
ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla
condotta criminosa (162) .
La forma libera della norma risalta anche nella mancata tipizzazione dei
meccanismi attraverso i quali porre in essere un’intestazione fittizia che quindi
“possono essere i più disparati”. Il Legislatore ha inteso ricondurre la defini-
zione di “titolarità” o “disponibilità” entro schemi tipizzati di carattere civili-
stico. Pertanto, “da un lato i termini titolarità e disponibilità impongono di
comprendere nella previsione normativa non solamente le situazioni del pro-
prietario e del possessore, ma anche quelle nelle quali il soggetto venga,
(160) Cass., 6 dicembre 2018, n. 12680.
(161) Mucciarelli, art. 12-quinquies, Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valore, in Chiavario
e Padovani (diretto da), op. cit., 160.
(162) Cass. Sez. 2, 16520/2021.
66