Page 298 - Rassegna 2023-4
P. 298

MIRCO GRANOCCHIA




             sferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie
             a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di
             denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità
             del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittizia-
             mente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patri-
             moniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio
             o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura cri-
             minosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta
             cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma (160) .
                  La pronuncia muove dalla considerazione che il principio generale, secon-
             do cui “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
             soggiace alla pena per questo stabilita”, non può ritenersi superato dalla lettera
             della disposizione di cui all’art. [512-bis], in quanto tale norma, anche se non lo
             contempla, non esclude espressamente la punibilità del falso aggiudicatario dei
             beni, per modo che la sua responsabilità deve ritenersi sussistente sulla base
             delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato, norme che,
             essendo  di  carattere  generale,  possono  essere  derogate  solamente  da  una
             espressa disposizione contenuta nella stessa o in altra legge.
                  In ultimo, va evidenziato che il delitto è configurabile anche nei confronti
             di chi, pur non disponendo del bene o non essendone titolare, né lo diventa per
             effetto di atti simulati o fiduciari, interviene nelle operazioni di trasferimento,
             agevolando la fittizia attribuzione dei beni (161) .
                  Essendo un reato di natura istantanea è necessario dimostrare che questi
             abbia  fornito  il  proprio  contributo  materiale  o  morale  nel  momento  stesso
             dell’attribuzione  fraudolenta,  non  avendo  invece  alcuna  rilevanza  l’eventuale
             ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla
             condotta criminosa (162) .
                  La forma libera della norma risalta anche nella mancata tipizzazione dei
             meccanismi attraverso i quali porre in essere un’intestazione fittizia che quindi
             “possono essere i più disparati”. Il Legislatore ha inteso ricondurre la defini-
             zione di “titolarità” o “disponibilità” entro schemi tipizzati di carattere civili-
             stico. Pertanto, “da un lato i termini titolarità e disponibilità impongono di
             comprendere nella previsione normativa non solamente le situazioni del pro-
             prietario  e  del  possessore,  ma  anche  quelle  nelle  quali  il  soggetto  venga,


             (160)  Cass., 6 dicembre 2018, n. 12680.
             (161)  Mucciarelli, art. 12-quinquies, Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valore, in Chiavario
                  e Padovani (diretto da), op. cit., 160.
             (162)  Cass. Sez. 2, 16520/2021.

             66
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303