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NORMA  VIOLAZIONE  AUTORITÀ  SANZIONE  NORMA  VIOLAZIONE  AUTORITÀ  SANZIONE
 di pubblico   Reclusione fino    Art. 361 C.P.   Omessa comunicazione   A.G.  Multa da 30
 ufficiale) in   ad un anno  (Omessa   da parte dell’Istituto   a 516 euro; per
 relazione   denuncia di   zooprofilattico                     ufficiali/agenti d
 all’Art. 2,   reato da parte  sperimentale degli esiti        i PG ex art.55
 comma 2,   di pubblico    al medico Veterinario che           c.p.p. reclusione
 dell’O.M.   ufficiale)    ha segnalato l’evento, al           fino ad un anno
 10.02.2012  in relazione   Servizio Veterinario
 Art. 328 C.P.   Omissione da parte   A.G.  Reclusione    all’Art. 3,   dell’azienda sanitaria
                           locale territorialmente
 (Rifiuto di atti   dell’Istituto   da sei mesi    comma 2,   competente, al sindaco e,
 d’ufficio.   zooprofilattico   a due anni  dell’O.M.   in caso di accertato
 Omissione),    sperimentale competente   10.02.2012  avvelenamento,
 in relazione   per territorio di acquisire   all’Autorità giudiziaria
 all’Art. 2,   eventuali campioni e in
 comma 2,    caso di decesso   Art. 328 C.P.   Mancate disposizioni    A.G.  Reclusione
 e all’art. 3   dell’animale anche    (Rifiuto di atti   da parte del Sindaco per   da sei mesi
 dell’O.M.   la carcassa, al fine  d’ufficio.   l’apertura di un’indagine   a due anni
 10.02.2012  dell’identificazione del   Omissione),    da effettuare in
 veleno o della sostanza   in relazione   collaborazione con le
 che ha provocato  all’Art. 4   altre Autorità competenti
 l’avvelenamento,   dell’O.M.   e mancata individuazione,
 accompagnati da referto   10.02.2012  entro 48 ore
 anamnestico utile         dall’accertamento della
 ad indirizzare la ricerca   violazione dell’ articolo 1,
 analitica.                delle modalità di bonifica
 Omissione dell’obbligo    del luogo interessato
 da parte dell’Istituto    dall’avvelenamento
 zooprofilattico           nonché a segnalare con
 sperimentale di           apposita cartellonistica
 sottoporre a necroscopia   e a intensificare i
 entro 48 ore l’animale e   controlli da parte delle
 di effettuare le opportune   Autorità preposte
 analisi di laboratorio
 sui campioni pervenuti    Art. 544-bis.   Chiunque, per crudeltà o  A.G.  È punito con
 o prelevati in sede   Codice Penale  senza necessità, cagiona   la reclusione
 necroscopica entro    Uccisione (mod. la morte di un animale   da quattro mesi
 30 giorni dall’arrivo    L. 189/2004                          a due anni
 del campione  e L. 201/2010)



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