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NORMA  VIOLAZIONE  AUTORITÀ  SANZIONE  NORMA  VIOLAZIONE  AUTORITÀ  SANZIONE

 come mod.    un tempestivo   Articolo 5  Violazione dell’obbligo   Servizio   Sanzione
 da L. 29 luglio  intervento di soccorso  Comma 2 e 6  a coloro che detengono  CITES-CFS amministrativa
 2010, n. 120  L. 7-2-1992   esemplari vivi degli              del pagamento
           n. 150          animali selvatici e delle           di una somma
 Articolo 6  Chi già deteneva alla   Servizio   Sanzione   piante di cui all’articolo   da euro 3.098,74
 Comma 3 e 5  data di pubblicazione   CITES-CFS amministrativa   1, comma 1, di   a euro 9.296,22
 L. 7-2-1992   nella Gazzetta Ufficiale   da euro 5.164,57   comunicare le variazioni
 n. 150   del decreto del 1992,   a euro 30.987,41   del luogo di custodia
 combinato    esemplari vivi    e l’avvenuto decesso
 con D.M. 19   di mammiferi o rettili    degli esemplari stessi
 aprile 1996   di specie selvatica    al più vicino ufficio
 Elenco delle   ed esemplari vivi    del Corpo Forestale
 specie animali   di mammiferi o rettili   dello Stato o dei corpi
 che possono   provenienti da   forestali delle regioni
 costituire   riproduzioni in cattività   a statuto speciale
 pericolo per    compresi nell’elenco   o delle province
 la salute e
 l’incolumità   stesso, era tenuto    autonome di Trento
 pubblica e    a farne denuncia    e di Bolzano.
 di cui è proibita  alla prefettura
 la detenzione  territorialmente   Articolo 5  5.  È fatto obbligo    Servizio   Sanzione
 competente entro   Comma 5,    di marcare         CITES-CFS amministrativa
 novanta giorni dalla   5-bis e 6  conformemente               del pagamento
 data di entrata in vigore   L. 7-2-1992   a standard          di una somma
 del decreto di cui    n. 150   internazionali,                da euro 3.098,74
                               con sistemi resi
 al comma 2. Il prefetto,      operativi dal Servizio          a euro 9.296,22
 d’intesa con le autorità      certificazione CITES
 sanitarie competenti,         del Corpo Forestale
 può autorizzare la            dello Stato, sentita
 detenzione dei suddetti       la commissione
 esemplari previa              scientifica di cui
 verifica della idoneità       all’articolo 4, comma
 delle relative strutture      2, gli esemplari
 di custodia, in funzione      di cui all’articolo 1,
 della corretta                comma 1, e quelli
 sopravvivenza degli           cui si applicano
 stessi, della salute e        le deroghe previste
 dell’incolumità pubblica.     dal citato



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