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diritto


            (continua)
              In particolare, il Ministro delle politiche agricole e  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
            forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo  legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pub-
            statale di cui all’articolo 2 della presente legge, ha  blica.
            facoltà di stipulare con le regioni specifiche con-  Ovviamente, restano ferme le competenze attri-
            venzioni per l’affidamento al Corpo forestale dello  buite in materia di Corpo forestale alle regioni a sta-
            Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stes-  tuto speciale e alle province autonome di Trento e
            se, sulla base di un accordo quadro approvato dal-  di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative nor-
            la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  me di attuazione.
            le regioni e le province autonome di Trento e di
            Bolzano.                                           ALTRE DISPOSIZIONI
              È, inoltre, istituito il Comitato di coordinamento  L’articolo 5 della presente legge contiene una
            delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei  serie di disposizioni finali che riguardano sia l’orga-
            servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui  nizzazione del Corpo forestale dello Stato che l’a-
            membri sono nominati con decreto del Ministro del-  brogazione, la modificazione o l’integrazione di al-
            le politiche agricole e forestali, è presieduto dal  cune norme relative all’Amministrazione.
            Ministro medesimo ed è composto dal capo del         In particolare, con il comma 2 viene abrogato il
            Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui  decreto istitutivo del Corpo forestale dello Stato (os-
            due in rappresentanza dei Ministeri dell’ambiente e  sia, il decreto legislativo n. 804/1948 ad eccezione
            della tutela del territorio e dell’interno, e quattro de-  dell’articolo 30, primo comma).
            signati dalla Conferenza permanente per i rapporti   Con il comma 3 viene soppressa la norma da cui
            tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  ha tratto origine il decreto di regionalizzazione del
            Trento e di Bolzano.                               C.F.S..
              Ferme restando le esigenze operative, strumen-     Con il comma 4 viene, invece, soppressa la nor-
            tali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche  ma che prevedeva il trasferimento del C.F.S. al
            del Corpo forestale dello Stato per l’assolvimento dei  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
            compiti istituzionali e per l’esercizio delle funzioni  Il comma 5 prevede l’istituzione della dirigenza
            statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,  periferica a livello provinciale, connessa con la fun-
            con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  zione di comandante dell’ufficio provinciale del
            adottato su proposta del Ministro delle politiche agri-  Corpo.
            cole e forestali e del Ministro dell’ambiente e del ter-  L’istituzione della dirigenza provinciale dovrà es-
            ritorio, di concerto con il Ministro dell’economia e del-  sere attuata con un successivo regolamento inter-
            le finanze, sulla base di un piano di trasferimento  ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data
            predisposto dai Ministri delle politiche agricole e fo-  di entrata in vigore della presente legge, senza one-
            restali e dell’ambiente e del territorio che accerti la  ri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti del-
            perdita delle qualità, interesse e importanza nazio-  la dotazione complessiva del personale apparte-
            nale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche  nente ai ruoli direttivi e dirigenti del Corpo forestale
            presenti nelle riserve naturali indicate all’articolo 2,  dello Stato.
            comma 3, della legge n. 394/1991, sono trasferiti al-  Con il comma 8, infine, si stabilisce che la deno-
            le regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché  minazione lessicale del grado di “commissario su-
            gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini del-  periore forestale” sia sostituita con quella di “vice
            lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo fo-  questore aggiunto forestale”.
            restale dello Stato. I beni non trasferiti alle regioni e
            agli enti locali sono assegnati, in via definitiva, al  CONSIDERAZIONI ATTUALI E PROSPETTIVE
            Corpo forestale dello Stato.                       FUTURE
              Il trasferimento alle regioni dei beni di cui sopra  Questa legge non costituisce “la grande riforma”
            e delle relative risorse finanziarie è effettuato entro  che molti forestali attendevano da anni. Rap-
                                                                                                        (segue)



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