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La seconda causa sospensiva generale concerne le ipotesi di sospensione o del
dibattimento, dell’udienza preliminare o del giudizio abbreviato rinvio dovuti alla mancata
presentazione, all’allontanamento o alla mancata partecipazione di uno o più difensori che
rendano privo di assistenza uno o più imputati (art. 304 comma l, lett. b). L’ultima causa
sospensiva generale scatta nel giudizio ordinario o nel rito abbreviato durante la pendenza dei
termini per la redazione della motivazione ai sensi dell’art. 544 commi 2 e 3 c.p.p. (art. 304
comma 1, lett. c). Nelle ipotesi appena esposte la sospensione è disposta dal giudice con
ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p.
Causa sospensiva speciale. La causa sospensiva speciale è prevista in relazione ai dibattimenti
e ai giudizi abbreviati relativi a delitti di criminalità organizzata, terrorismo et similia (art. 407
comma 2, lett. a) qualora l’accertamento risulti particolarmente complesso (art. 304 comma 2).
La sospensione “per complessità” opera durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si
delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni ed è disposta
dal giudice su richiesta del pubblico ministero con ordinanza appellabile ai sensi dell’art. 310.
I termini finali. La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare non può protrarsi
a tempo indeterminato. All’uopo, l’art. 304 comma 6 prevede un apparato di termini “finali”
calcolati in relazione all’ammontare dei termini intermedi e complessivi disciplinati dall’art. 303.
La durata della custodia non può comunque superare il doppio dei termini intermedi o il
termine complessivo aumentato della metà. Vi è, da ultimo, un termine finale detto sussidiario,
che opera soltanto se più favorevole rispetto agli altri termini finali ed è pari a due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza (art. 304
comma 6).
2.4 Le impugnazioni de libertate: peculiarità e linee di riforma
Il codice prevede tre mezzi di impugnazione: il riesame, l’appello e il ricorso per
Cassazione.
Il riesame è ammesso di regola soltanto contro le ordinanze che applicano per la prima
volta (ab initio) una misura coercitiva; la richiesta può essere proposta esclusivamente
dall’imputato o dal suo difensore, non dal pubblico ministero.
L’appello è ammesso nei confronti di tutti gli altri provvedimenti in tema di misure
cautelari personali. Esso può essere proposto dall’imputato, dal suo difensore e dal pubblico
ministero.
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