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La seconda causa sospensiva generale  concerne le ipotesi di sospensione o del

            dibattimento, dell’udienza preliminare  o del giudizio abbreviato  rinvio  dovuti alla mancata
            presentazione, all’allontanamento o alla mancata partecipazione di uno o più difensori che

            rendano privo di assistenza uno o  più imputati (art. 304 comma l, lett.  b). L’ultima causa

            sospensiva generale scatta nel giudizio ordinario o nel rito abbreviato durante la pendenza dei

            termini per la redazione della motivazione ai sensi dell’art. 544 commi 2 e 3 c.p.p. (art. 304
            comma 1, lett. c).  Nelle ipotesi appena esposte la sospensione  è disposta  dal giudice con

            ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p.

                  Causa sospensiva speciale. La causa sospensiva speciale è prevista in relazione ai dibattimenti

            e ai giudizi abbreviati relativi a delitti di criminalità organizzata, terrorismo et similia (art. 407
            comma 2, lett. a) qualora l’accertamento risulti particolarmente complesso (art. 304 comma 2).

            La sospensione “per complessità” opera durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si

            delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni ed è disposta
            dal giudice su richiesta del pubblico ministero con ordinanza appellabile ai sensi dell’art. 310.

                  I termini finali. La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare non può protrarsi

            a tempo indeterminato. All’uopo, l’art. 304 comma 6 prevede un apparato di termini “finali”

            calcolati in relazione all’ammontare dei termini intermedi e complessivi disciplinati dall’art. 303.

            La durata della custodia non può comunque  superare il doppio dei termini intermedi o il
            termine complessivo aumentato della metà. Vi è, da ultimo, un termine finale detto sussidiario,

            che opera soltanto se più favorevole rispetto agli altri termini finali ed è pari a due terzi del

            massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza (art. 304
            comma 6).



            2.4  Le impugnazioni de libertate: peculiarità e linee di riforma

                  Il codice prevede tre  mezzi di  impugnazione: il riesame, l’appello  e  il ricorso  per
            Cassazione.

                  Il riesame è ammesso di regola soltanto contro le ordinanze che applicano per la prima

            volta (ab initio) una  misura  coercitiva; la richiesta può essere proposta esclusivamente

            dall’imputato o dal suo difensore, non dal pubblico ministero.
                  L’appello è ammesso  nei confronti  di tutti  gli altri provvedimenti in tema di  misure

            cautelari personali. Esso può essere proposto dall’imputato, dal suo difensore e dal pubblico

            ministero.




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