Materiali per una storia dell'Arma

Dott. Carlo Benedettini

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI
Anno II - n. 5 - settembre-ottobre 1935

L’ordinamento amministrativo dell’arma dei carabinieri reali

1. - L’Arma dei carabinieri reali, a differenza di tutte le altre armi dell’Esercito, non è costituita in unità organiche mobili (reggimenti, battaglioni, compagnie) ma, indipendentemente dalla circoscrizione militare, è organizzata in circoscrizioni territoriali (legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni, stazioni) in relazione alla circoscrizione generale amministrativa del Regno. Fanno eccezione la legione allievi, i battaglioni e gli squadroni dipendenti dalla legione di Roma e il battaglione dipendente dalla legione di Palermo.
Alla sede della legione si hanno soltanto il comando e l’amministrazione. Infatti, il regolamento generale dell’Arma dispone che i carabinieri sono ripartiti in stazioni su tutto il territorio del Regno e delle colonie; che ad ogni stazione è assegnato un determinato territorio, in correlazione, per quanto possibile, con le esistenti circoscrizioni amministrative e giudiziarie; che più stazioni costituiscono una sezione o una tenenza, più tenenze una compagnia, più compagnie una divisione, (comprendente in massima il territorio di una provincia), più divisioni una legione comprendente un numero variabile di province; che tutti i comandi prendono il nome delle località in cui hanno sede.
La costituzione speciale dell’Arma, il sistema di retribuzione dei militari che vi appartengono, conseguenza del sistema di reclutamento basato su arruolamenti volontari, spiegano le particolari disposizioni che ne disciplinano l’ordinamento amministrativo e contabile, e spiegano anche e perché tutte le norme amministrative riferentisi alle altre armi ed ai corpi del R. Esercito abbiano bisogno di adattamenti per essere applicabili all’Arma.
Il comando generale non ha giurisdizione territoriale, agli effetti militari, al pari dei comandi di corpo d’armata e di divisione, ma ha una giurisdizione territoriale propria nei riguardi del servizio d’istituto, della disciplina e, dopo l’entrata in vigore del regio decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2253, anche agli effetti amministrativi e contabili per i corpi ed i reparti dipendenti.
Anteriormente alla entrata in vigore dei regio decreto legge 15 ottobre 1925, le legioni dovevano, per la parte amministrativa e contabile, far capo rispettivamente ai comandi di corpo di armata competenti per territorio: ciò che importava il gravissimo inconveniente della mancanza assoluta di unità di indirizzo.
Dai compiti di provvedere alla sicurezza e all’ordine pubblico e di invigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti e dal carattere esclusivamente militare che all’Arma è stato sempre riconosciuto deriva per essa una triplice dipendenza:
a)  dal ministero della guerra per l’ordinamento, gli attributi e i compiti militari (reclutamento, stato, avanzamento, disciplina, amministrazione, materiale, armamento, impiego in guerra);
b)  dal ministero dell’interno per il servizio d’istituto (sicurezza ed ordine pubblico), per la ripartizione territoriale e per l’impiego e la destinazione del personale;
c)  dal ministero di grazia e giustizia per i compiti di polizia giudiziaria e per il servizio di scorta e traduzione dei detenuti.
La triplice dipendenza spiega come vi siano spese dell’Arma che vanno a carico oltre che del bilancio della guerra, anche dei bilanci dell’interno e della giustizia.
L’ordinamento possiamo dividerlo in tre grandi branche: ordinamento tecnico, ordinamento amministrativo, ordinamento amministrativo contabile.

2. - Ordinamento tecnico

Il comandante generale è la suprema autorità gerarchica dell’Arma, ha il comando diretto su tutte le legioni e sovraintende al regolare andamento del servizio, della disciplina e dell’amministrazione dell’Arma. In seguito all’istituzione del decentramento amministrativo e alla creazione di un apposito ufficio di contabilità e revisione per l’Arma, ha, in materia amministrativa e contabile, riguardo alle legioni dipendenti, le stesse attribuzioni che i comandanti di corpo d’armata hanno in rapporto ai corpi, istituti e stabilimenti stanziati nel territorio della rispettiva circoscrizione. Dipende direttamente dal ministero della guerra per ciò che si riferisce all’organizzazione, al personale, alla disciplina, al materiale e per tutto ciò che ha tratto al servizio militare. Per quanto riflette il reparto territoriale dell’Arma e il servizio d’istituto dipende dal ministero dell’interno.
Gli ispettori di zona che hanno sostituito i soppressi comandi di gruppo hanno giurisdizione sulle legioni comprese in ciascuna zona; inoltre dall’ispettorato della 5ª zona dipendono anche i comandi ed i reparti delle isole dell’Egeo, e da quello della 6ª zona i comandi ed i reparti delle colonie. I generali ispettori di zona, per taluni atti amministrativi (responsabilità, ammissione o meno della causa di forza maggiore in casi di perdite di denaro, di quadrupedi: e di materiali), per l’alta vigilanza sulla disciplina e sull’ordinamento del servizio d’istituto, debbono considerarsi come le sole autorità gerarchiche dell’Arma; a tal uopo dipendono direttamente dal comando generale, col quale pure direttamente corrispondono. Invece, per quanto riguarda l’osservanza delle prescrizioni disciplinari che, all’infuori dello speciale servizio d’istituto, i carabinieri hanno in comune con le altre truppe del R. Esercito, il generale ispettore di zona dipende personalmente dal comandante del corpo d’armata, che ha giurisdizione sulla località ove egli ha sede. E così pure corrisponde direttamente coi comandi di corpo d’armata e di divisione militare per i compiti di carattere militare affidati a comandi dell’Arma.
I comandanti di legione hanno gli stessi obblighi e gli stessi compiti imposti dai regolamenti militari e dal codice penale per l’esercito ai comandanti di corpo. Dipendono dal comando generale per tutti i rami del servizio e della disciplina e, dopo l’entrata in vigore del R.D. legge 15 ottobre 1925, n. 2253, anche per l’amministrazione e la resa dei conti della legione. Dipendono dal comandante della divisione militare per quanto riguarda esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni disciplinari locali, che i carabinieri hanno comuni con le truppe di tutte le altre armi.
La legione allievi ha lo scopo di istruire militarmente ed indirizzare nel servizio dell’Arma i nuovi arruolati.
La scuola centrale carabinieri reali ha, per finalità, di abilitare gli appuntati ed i carabinieri, a piedi e a cavallo, al grado di vicebrigadiere dell’Arma ed a reggere il comando di una stazione. Inoltre vi si svolge pure il corso tecnico professionale di abilitazione al servizio nell’Arma per i tenenti in S.P. E. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti al passaggio nell’arma dei carabinieri reali.
Vi hanno anche svolgimento: il corso di abilitazione per i sottotenenti ed i corsi di cultura professionale per i capitani e per i tenenti colonnelli dell’Arma. Detti corsi hanno carattere permanente e fanno della scuola il centro di coltura degli ufficiali e sottufficiali dell’Arma.

3. - Ordinamento amministrativo

Il R. D. legge 15 ottobre 1925, oltre al decentramento amministrativo, ha sanzionato anche l’importante provvedimento dell’autonomia amministrativa e contabile dell’Arma. Anteriormente all’entrata in vigore di tale regio decreto legge le legioni, al pari di ogni altro corpo, istituto o stabilimento della circoscrizione, dovevano, per la parte amministrativa, far capo ai comandi di corpo d’armata, oltreché al comando generale per la somministrazione di fondi e la revisione delle contabilità, agli uffici di contabilità e revisione dei comandi stessi.
Gli inconvenienti del sistema precedente alla riforma sono troppo evidenti, perché occorra dimostrarli: basti l’accennare al principale, cioè alla varietà dei metodi amministrativi e contabili che si verificava nelle legioni, tanto che lo svolgimento dei servizi ne restava influenzato al punto da presentare, nelle varie legioni, profonde difformità negli ordinamenti e nella esecuzione.
Le conseguenze negative dell’ordinamento precedente sono state così numerose che ancora oggi non è stato possibile eliminarle tutte. La riforma ha costituito una felice ed indispensabile innovazione ed oggi l’Arma, unica fra tutte le altre dell’esercito, presenta la caratteristica di costituire un’amministrazione omogenea, guidata da un indirizzo uniforme, con criteri uguali e costanti; le varie legioni procedono sullo stesso binario, con identità di direttive.
Gli organi dell’amministrazione generale dell’Arma sono: il comandante generale, l’ufficio amministrativo, l’ufficio di contabilità e revisione, le legioni (scuola compresa). Gli agenti contabili dell’amministrazione a tenore dell’articolo 178, lettera c) del regolamento di contabilità generale sono gli stessi che nei reggimenti, salvo che, come si è già accennato, la carica di capo dell’ufficio amministrazione è affidata ovunque ad un ufficiale superiore del corpo d’amministrazione, e ciò a motivo della complessità e della grande importanza finanziaria della gestione legionale. La caratteristica peculiaria dell’ordinamento amministrativo (ed anche contabile) dell’Arma (legione allievi e scuola esclusa) è il decentramento e la quasi individualità di tutti i principali servizi. Ciò è una conseguenza dell’ordinamento tecnico dei carabinieri, i quali sono sparsi e disseminati nel territorio del Regno, in stazioni, nella maggior parte dei casi di pochi militari; il che ha imposto di retribuire il carabiniere con un assegno giornaliero (paga) analogo allo stipendio degli ufficiali e dei marescialli lasciando a lui il compito di provvedere, pur secondo direttive generiche e sotto il controllo dei superiori, alle esigenze principali della vita, ivi compresa anche la cura, in caso di malattie, eccettuati però l’accasermamento ed il casermaggio, nonché il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento. Di guisa che nelle legioni territoriali, al contrario di quanto si verifica nei reggimenti, le somministrazioni in natura sono ridottissime ed ha grandissima, prevalente importanza, la gestione del danaro.
Altra caratteristica dell’Arma si è quella che, mentre all’accasermamento ed ai materiali di casermaggio dei reggimenti provvede l’amministrazione militare, a carico del proprio bilancio, tutti i comandi di ufficiale e di sottufficiale (tranne la legione allievi e la scuola centrale) debbono essere provvisti dei locali necessari a cura delle amministrazioni provinciali, mentre il servizio dei casermaggio e dell’illuminazione delle caserme (esclusi gli uffici) sono a carico dell’amministrazione dell’interno per tutte le legioni territoriali, e vi si provvede a mezzo di apposite imprese, per provincia (fornitore del casermaggio). All’alloggio ed al servizio del casermaggio per i carabinieri a disposizione del ministero della marina e dell’aeronautica provvedono direttamente gli ora detti ministeri.
Gli ufficiali e i sottufficiali hanno poi diritto all’alloggio in natura, a carico della provincia, oppure, in mancanza, alla corresponsione di una indennità mensile, variabile a seconda del grado e dell’importanza della città di residenza, ed estesa anche agli appuntati ammogliati. L’indennità va a carico del bilancio del ministero dell’interno.
Dopo tali premesse d’ordine generale, occorre porre in rilievo che nell’Arma sono in vigore tre sistemi amministrativi e cioè:
1)  il sistema comune a tutti i reggimenti per la legione allievi e dipendenti reparti;
2)  il sistema peculiare alle legioni territoriali, che trova la sua disciplina nel titolo 11Þ del libro 3Þ del regolamento di amministrazione;
3)  il sistema prescritto per le scuole militari applicabile in parte alla scuola centrale, la quale, dovendo l’amministrazione e la contabilità attenersi anche alle disposizioni stabilite per le legioni e alle altre stabilite appositamente dal capo XIII titolo 3Þ, viene a presentare una fisionomia amministrativa particolare.

4. - Ordinamento amministrativo contabile

S’impernia nell’ufficio di contabilità e revisione che deve considerarsi, almeno pel servizio di revisione delle contabilità, come una delegazione del ministero della guerra e della ragioneria centrale presso il ministero medesimo. Organi esecutivi sono gli uffici di amministrazione legionali e le stazioni. La materia è disciplinata dal regolamento di amministrazione, dalle istruzioni per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito, approvate con decreto del ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, dalle norme speciali per la resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali.
Le istruzioni sopracitate stabiliscono che i procedimenti contabili e le scritture fondamentali delle legioni sono quelle stesse stabilite per tutti gli altri enti militari e determinano i criteri fondamentali seguenti:
1)  la resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali è per stazione, come per gli altri reparti del R. esercito è per compagnia;
2)  le stazioni inviano direttamente alla legione (ufficio amministrazione) il proprio rendiconto mensile ricevendone le anticipazioni le quali sono commisurate alle spese che normalmente la stazione sostiene ogni mese, tenendo conto della rimanenza di cassa del mese precedente, nonché di una congrua somma a disposizione per le spese improvvise. Qualora durante il mese, prima delle anticipazioni, le stazioni dovessero far fronte a spese indilazionabili e non avessero fondi sufficienti, possono prelevare le somme occorrenti, a titolo di prestito, dal fondo massa vitto e vestiario;
3)  le spese dei reparti si dividono in due gruppi distinti: spese al cui pagamento si provvede in base a titoli compilati dalla legione od a titoli predisposti dalla stazione o dagli interessati, ma dalla legione preventivamente verificati (stipendi, indennità vestiario, indennità non di carattere continuativo, certificati di viaggio) e spese al cui pagamento provvedono senz’altro i reparti in base a titoli da essi stessi compilati, per i quali la revisione è postuma (paghe, indennità di p.s., etc.);
4)  il giornale di cassa è il documento base della gestione del reparto e in esso vengono registrate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita che il reparto ha dovuto compiere per conto di qualsiasi ente od autorità;
5)  il servizio delle anticipazioni dei fondi è regolato dal direttore dei conti che ne è il responsabile. Il contante è inviato direttamente alle stazioni ed ai reparti interessati, di massima alla terza decade di ogni mese;
6)  l’estratto del giornale di cassa, corredato dei documenti giustificativi, deve essere inviato alla legione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferisce e riguarda tutte le spese;
7)  la revisione ed il controllo della contabilità dei reparti è fatta dall’ufficio d’amministrazione legionale, la quale compie così la revisione in primo grado di tale contabilità;
8) i comandanti di compagnia territoriale, di tenenza e di sezione hanno la sorveglianza sull’andamento amministrativo contabile delle stazioni dipendenti e rispondono delle irregolarità che dovessero verificarsi per la loro mancata sorveglianza. Essi pertanto in occasione delle loro visite periodiche o straordinarie debbono esaminare il giornale di cassa, vistare gli elenchi delle spese periodiche, stabilire l’entità reale della rimanenza di cassa, apporre sul giornale di cassa la dichiarazione firmata di verifica, controllare i conti delle masse vitto e vestiario, accertare la necessità dei telegrammi e fonogrammi di servizio, verificare il registro delle spese di ufficio, accertare la reale consistenza dei materiali in consegna, il loro stato d’uso, etc.
Il nuovo ordinamento, così come si è visto, rivela pregi di semplicità, di chiarezza ed anche di speditezza, evita le complicazioni ed i non pochi inconvenienti connessi all’antico ordinamento rimasto in vigore fino al 1° gennaio 1926, in virtù del quale la compagnia costituiva l’unità amministrativo-contabile ed anche il tramite fra la legione e le dipendenti tenenze, sezioni e stazioni.

5. - Ogni legione territoriale è amministrata da un tenente colonnello dell’Arma a disposizione della legione (gestore). Capo dell’ufficio amministrazione è un tenente colonnello o maggiore del corpo d’amministrazione. La forza sotto le armi è ripartita ed è amministrata come segue:
a)  la compagnia comando tiene in forza gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa addetti al comando ed agli uffici legionali, gli uomini di truppa incorporati nella legione in attesa di essere inviati alle stazioni, quelli inviati in licenza in seguito a rassegna e gli uomini da inviarsi in congedo;
b)  le compagnie tengono in forza tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa assegnati al proprio comando ed ai dipendenti comandi di tenenza, sezione e stazione:
c)  i comandi di divisione sono tenuti in forza dalla compagnia avente sede nel capoluogo di divisione ed in mancanza dalla compagnia comando della legione;
d)  i generali di brigata ispettori di zona sono amministrati dalla legione avente sede nella città di loro residenza; quello della quarta zona (Roma) dalla legione territoriale Lazio, come pure è amministrato dalla legione Lazio il comando generale dell’arma;
e)  gli ufficiali, a disposizione o in servizio presso il ministero della guerra o altri enti (ministeri, tribunale supremo militare, etc.) sono amministrati dalla legione territoriale di Roma;
f)  i carabinieri in forza alle stazioni sono amministrati dai rispettivi comandanti;
g)  gli uomini dell’Arma in servizio presso i corpi di altre armi continuano ad essere amministrati dalla legione cui sono effettivi, la quale provvede direttamente al pagamento degli assegni loro spettanti; così pure gli uomini di altre armi in servizio presso le legioni;
h)  gli uomini dell’Arma aggregati ad altre legioni o stazioni sono amministrati da queste ultime;
i)  le compagnie comando delle legioni sono amministrate dal capitano a disposizione;
k)  gli squadroni, i nuclei costituiti in plotoni autonomi ed in compagnie autonome o inquadrati in unità maggiori, sono amministrati dai rispettivi comandanti.
I cavalli, sia effettivi sia aggregati, sono amministrati per conto della legione presso cui si trovano, e analogamente i cavalli delle legioni in aggregazione presso corpi di altre armi sono amministrati da questi ultimi.
Circa le contabilità degli assegni e delle spese a carico del ministero della guerra, il servizio regolato con norme analoghe a quelle stabilite per i reggimenti, per quanto concerne:
a) la concessione dell’assegno per spese di ufficio e dell’assegno per spese riservate;
b)  la costituzione ed il funzionamento del fondo di scorta e la gestione delle spese generali;
c)  la somministrazione mensile dei fondi da parte dell’ufficio contabilità e revisione;
d)  la resa dei conti da parte delle legioni, che è trimestrale come per gli altri corpi, salvo che deve effettuarsi entro il quarantesimo giorno, anziché entro il trentesimo, dalla chiusura del trimestre.
Per quanto concerne i reparti, le relative contabilità degli assegni e delle spese sono compilate dall’ufficio di amministrazione legionale; all’uopo, entro i primi cinque giorni di ciascun mese i comandanti dei reparti stessi debbono inviare al comando di legione le copie (estratti) dei giornali di cassa corredate di tutti i documenti giustificativi relativi al mese precedente.
Il pagamento degli assegni, la cui concessione è disciplinata dalle disposizioni relative, ha luogo a mese maturato e comprende anche le spese per servizi a carico di altre amministrazioni. A tal uopo alle stazioni, ai battaglioni, agli squadroni ed ai nuclei sono concesse dall’ufficio d’amministrazione le anticipazioni periodiche (di massima mensili) da contenersi nella misura strettamente necessaria ai bisogni di non più di un mese. Il numero della circolare 513 G. M. 1926 stabilisce, a riguardo di questo importante servizio, che la somma da lasciarsi al reparto sino al giungere della nuova anticipazione, venga fissata dalla amministrazione legionale, in relazione all’importanza del reparto, e che tale rimanenza non debba mai essere superiore al doppio della somma a tal fine stabilita. L’osservanza di questa norma è affidata ai gestori poiché per quanto la responsabilità ne sia attribuita in modo specifico al direttore dei conti, in caso di furti, mancanze, perdite di danaro che avessero a verificarsi in una stazione o reparto, la parte di somma sottratta, corrispondente ad un irregolare eccesso di rimanenza di cassa andrebbe in ogni caso addebitata, giusta i vigenti criteri di massima adottati dagli organi competenti, oltre che al direttore dei conti anche a coloro che erano tenuti ad invigilarne l’operato, e ciò pur nella ipotesi, che a riguardo della parte restante, potesse ammettersi la causa di forza maggiore ed esonerare in conseguenza da ogni responsabilità il reparto presso cui la perdita di denaro si è verificata.
Per le contabilità delle spese a carico di altri ministeri si fa presente che, per le spese inerenti ai servizi d’istituto a carico del ministero dell’interno, le legioni chiedono direttamente al ministero medesimo le anticipazioni necessarie e ad esso rendono i conti relativi. Analogamente è disposto per le indennità ed i soprassoldi speciali spettanti per servizi a carico di altre amministrazioni. In caso di necessità, le somme eventualmente occorrenti per tali spese possono essere prelevate dal fondo scorta, salvo l’obbligo della più sollecita restituzione.
Sono a carico dei ministeri della marina e dell’aeronautica, che vi provvedono mediante anticipazioni da stabilirsi per ogni esercizio, gli assegni fissi e le indennità eventuali, eccettuati i soprassoldi di medaglia ed i premi di rafferma spettanti al personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) a disposizione dei ministeri stessi, su cui grava anche una aliquota di spese generali, da determinarsi d’accordo col ministero della guerra.
6. - Come si è accennato, la gestione del vitto deve considerarsi d’indole meramente privata. Il vitto è, in ogni stazione, apprestato in comune, sotto la direzione e la sorveglianza del comandante della stazione, che vi provvede col fondo permanente; lo scotto è stabilito e variato dai comandanti la legione.
Presso le compagnie comando, i battaglioni, gli squadroni cd i nuclei possono essere istituite mense per sottufficiali e militari di truppa, sotto la sorveglianza dei rispettivi comandanti.
Da quanto è detto chiaro emerge che la costituzione speciale dell’arma dei carabinieri reali, l’ordinamento tecnico, che è esclusivamente territoriale, il sistema di reclutamento basato sull’arruolamento volontario e quello di retribuzione (paga giornaliera analoga allo stipendio), danno ragione della differenza fra il suo ordinamento amministrativo e quello delle altre armi e corpi dell’esercito.
Queste le disposizioni, ma la legge non può uscire dal campo della generalità, né può sempre prevedere tutte le circostanze the accompagnano le vita degli enti e delle persone considerate in qualsiasi ordinamento.
E così può accadere che coloro i quali sono chiamati all’esame di un particolare evento di carattere amministrativo non trovino nella legge e nelle norme regolamentari disposizioni precise da applicare al caso in esame.
Essi devono allora affidarsi al proprio raziocinio, alla propria discrezione: in sostanza alla coscienza che deve animare ogni nostro atto.