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Corte dei Conti

Pubblica amministrazione -Navigazione illecita su siti non istituzionaliin orario di servizio -Responsabilità di dipendenti perdanni da disservizi - Sussistenza.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per laregione Basilicata, sent. 22 marzo 2006, n.83/2006, Pres. Nottola, Rel. Tagliamonte.

La distorta o non corretta utilizzazione dellerisorse strumentali della PubblicaAmministrazione da parte dell’impiegato,compromette la definizione ottimale del risultatoamministrativo finale, al quale le stesserisorse sono preposte, provoca la lesione diun bene del patrimonio pubblico e viola laregola dell’efficienza che è normativamentepreordinata alla ottimale cura di un concretopubblico interesse. Il danno patrimoniale chederiva dalla minore e non corretta resa dellaspesa sostenuta dalla PubblicaAmministrazione in termini di efficienza - risultatodell’azione amministrativa costituisce“danno da disservizio” (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“DirittoLa Sezione è oggi chiamata ad adottare una decisionesu una vicenda che involge, da un lato, latematica diffusa della corretta utilizzazione di benistrumentali in dotazione alla PubblicaAmministrazione e, da altro lato, la ricerca di precisied attendibili momenti di collegamento causale traverificazione dell’evento dannoso e condotta personaleserbata in un settore operativo, quale è quelloinformatico, in cui il rischio di una “multifattorialità”causale, letta in chiave di pluralità ed indeterminabilitàdi apporti soggettivi, nella impropria utilizzazionedello strumento informatico, è indubbiamenteelevato.La validità di tale premessa “introduttiva” è confermatadalla circostanza che vede tanto la relazionetecnica di parte convenuta, quanto la memoriadifensiva che quella recepisce, adombrare la possibilità,manifestandosi come incontrovertibile laprova dell’intervenuto collegamento attraversointernet con siti non istituzionali, che altri soggettiabbiano potuto utilizzare le postazioni di lavorodegli odierni convenuti sì da attribuire formalmentead essi la responsabilità dell’illecita condotta.Nella ricerca risolutoria di tale delicata e complicatapremessa operativa, utile viatico appare essere aquesto Giudice il contenuto delle relazioni amministrativee tecniche che si sono soffermate sullavicenda oggi all’esame, e redatte in sede di denunciadisciplinare e di procedimento penale.Prima, tuttavia, di esaminarne e valutarne i trattisignificativi e rilevanti ai fini della compiuta definizionedel procedimento giurisdizionale rimesso a questoGiudice, occorre precisare entità e dinamica deldanno contestato dalla Procura Regionale agliodierni convenuti, onde agevolare la successivaattività attributiva in termini di personale responsabilità.Dalla narrativa che precede in fatto può così ricavarsiche l’attore pubblico ha individuato tre distintepartite di danno, ritenute tutte riconducibili allaimpropria utilizzazione degli strumenti informatici daparte del T. e del G.La prima, di 2.280,00 legata ai costi sostenutidall’Amministrazione per restituire funzionalità alsistema informatico “alterato” e reso inutilizzabile acausa della contrazione del virus della categoria“blaster” del tipo MSLAUGH.EXE (c.d. “operazionedi bonifica).La seconda, di 9.159,60, legata alla conseguentenecessità di predisporre, ad opera e curadell’Amministrazione penalizzata e danneggiatadall’arresto del sistema informatico a sua volta causatodalla immissione del suddetto “virus”, un sistemadi protezione della rete locale idoneo ad evitarela ripetizione di analoghi episodi (c.d. “sistema antivirus”).La terza, determinata in 11.439,60, alla stregua diun criterio equitativo che prende a riferimento lasomma delle prime due voci di danno - diretto edindiretto - di immediata e comprovata quantificazione,discendente dal disservizio cagionato sull’ordinatoe lineare svolgimento dell’attività istituzionaledell’Amministrazione danneggiata dalle illecite condottedei convenuti che avevano integrato, nell’utilizzareparte del proprio orario di lavoro, ed in modoimproprio gli strumenti operativi di cui erano statidotati, una patente violazione dei doveri del proprioufficio, totalmente affrancandosi dal rispetto delleregole deontologiche poste a presidio della integritàstrutturale e funzionale del rispettivo rapporto dilavoro. La prima voce di danno, ascendente ad 2.280,00,rappresenta, come anticipato sopra, il costo sostenutodalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza,per “bonificare” il sistema informatico dei propri uffici,e reso inutilizzabile dalla immissione di un virusdella categoria “blaster” per effetto dell’avvenutaesecuzione di operazioni assolutamente non correlateai compiti d’Istituto.La predetta somma costituisce il corrispettivo liquidatoe pagato alla ditta “OMISSIS” che aveva eseguitoi necessari lavori di riparazione del sistema,così consentendo la ripresa della piena funzionalitàdi tutti gli strumenti informatici che avevano subito,per circa un mese - e precisamente dal 22.10.2003al 26.11.2003 - una forzata inattività a causa dellapropagazione del virus.La descritta spesa costituisce certamente una fattispeciedi danno ingiusto, non essendo correlata adalcuna esigenza di ordinaria funzionalità dell’apparatoorganizzativo dell’Amministrazione, e manifestandosianzi come il frutto di un evento - la contrazionedi un virus con modalità accertate come nonpertinenti all’attività istituzionale - che poteva edoveva essere previsto, e dunque evitato.Dai dati emergenti dall’elevato contenuto tecnicodelle rassegnate relazioni peritali più sopra richiamate,è possibile affermare che il virus che hadeterminato, in successiva propagazione, l’arrestoe la temporanea inutilizzabilità del sistema informaticoin dotazione alla Direzione Prov.le del Lavoro diPotenza, è stato contratto dal computer assegnatoal dipendente S. G., attraverso la copia di “files” nonfunzionali assolutamente all’attività lavorativa.Costituisce prova, e non mero indizio, di quantoaffermato la rilevata coincidenza delle date di contrazionedel “virus” della categoria “blaster”MSLAUGH.EXE con quelle in cui venivano effettuatele operazioni di copia di “files” relativi a fatturericomprese in un programma di contabilità privatanon pertinente con l’attività lavorativa svolta dal G.La predetta circostanza, corroborata da inconfutabiliriscontri tecnici eseguiti in sede di ricognizionedalla ditta incaricata della operazione di “bonifica”del sistema informatico, consente, ad avviso di questoGiudice, di ricondurre alla personale responsabilitàdel G. il danno derivante dalla ingiustificataspesa sostenuta dalla Direzione Prov.le del Lavorodi Potenza per la riattivazione del sistema.E la condotta serbata dal G. nella fattispecie inesame si manifesta come connotata da colpa gravein quanto, pur non essendo evidentemente preordinataalla contrazione del “virus”, è tuttavia segnatadalla piena e consapevole volontà di utilizzare unostrumento informatico in dotazione dell’Ufficio pressoil quale egli prestava servizio, e quindi annoverabiletra i beni strumentali all’ottimale esecuzione edadempimento di compiti strettamente istituzionali,per realizzare invece scopi e finalità di carattereeminentemente personale: l’evento dannoso inquesto modo verificatosi - contrazione e propagazionesuccessiva del virus con i conseguenti ingiustificaticosti - rappresenta così la conseguenzaprossima, prevedibile ed evitabile, della inizialecondotta volitiva.Il G. poteva e doveva astenersi dall’eseguire operazioninon pertinenti con l’attività lavorativa propriatanto in ragione del generalizzato dovere di osservanzadelle regole organizzative dell’Ufficio che nonconsentono lo svolgimento di operazioni diverse daquelle riconducibili alle mansioni assegnate, quanto,e soprattutto, in virtù della conoscibilità dei pericoliderivanti dalla non corretta utilizzazione delsistema informatico, conoscibilità resa possibiledall’intervento di specifiche comunicazioni diramatedalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza indata 8.11.2000 e 22.3.2002, ed indirizzate al personaletutto della sede locale.In esse, infatti, richiamandosi l’intervenuta verificazionedi alcuni episodi di alterazione di computers,si sollecitava una più rigorosa osservanza delleregole disciplinanti il corretto uso degli strumentiinformatici, con esplicito invito ad astenersi dallainstallazione di versioni di sistemi operativi diversida quelli già esistenti ed autorizzati dal Ministero, etanto al fine di non arrecare danni al sistema.Il significato di tali “avvertimenti”, che evidentementenon escludevano la possibilità che un “virus”potesse essere contratto anche attraverso l’ordinariae consentita utilizzazione del sistema informatico,(circostanza, questa, conosciuta ed ammessain tesi anche da questo Giudicante), ma che tuttaviaevidenziavano l’indice di maggiore probabilitàverificatoria di guasti connessi con l’uso di programmicc.dd. “non consentiti”, doveva essere vieppiùpercepito come rilevante da parte di un soggettoche, come il G., era ed è titolare di approfondite especifiche competenze settoriali.L’inosservanza di tali elementari e specifiche regoleprecauzionali - peraltro, perfettamente e pienamenteconosciute o riconoscibili - da parte del G.rende la condotta dal medesimo tenuta nel caso dispecie come connotata da colpa grave, e dunquemeritevole della sanzione risarcitoria prevista dalsistema di tutela della responsabilità amministrativadi cui questo Giudice è espressione.Nell’individuare ed affermare la responsabilità delG. per la provocata - in modo gravemente colpevole- contrazione del “virus”, il Collegio si determinanell’attribuire solo ad esso l’intero danno di2.280,00 derivante dal costo sopportato dall’Amministrazione per la necessaria riattivazionedel sistema informatico: pertanto, viene ad esseredisattesa, su tale specifico aspetto, la richiesta dell’attorepubblico di paritaria ed eguale attribuzionead entrambi gli odierni convenuti G. e T. della suddettapartita di danno.Una volta esclusa la diretta responsabilità personaledel T. G. per l’avvenuta contrazione, ed il successivocontagio o propagazione del “virus”, il Collegiodeve soffermarsi ad analizzare ed esaminare lacondotta a questi contestata dalla ProcuraRegionale locale per la ricerca e conseguente affermazionedella responsabilità discendente dal “disservizio”recato alla struttura operativadell’Amministrazione di appartenenza.Anche in questo caso il Collegio utilizza, ai fini diinformata ed effettiva giustizia, gli elementi cognitivie tecnici risultanti dalle più volte richiamate relazioniperitali, e dalle quali si ricava la certezza dell’assenzadi ogni attinenza della quasi totalità (90%) deisiti visitati dal T. con il lavoro svolto dal medesimo,trattandosi di siti “a carattere pornografico”.Analoga ricerca, pure svolta sul computer del G.,non ha invece prodotto alcun utile risultato, essendoemersa l’intervenuta cancellazione di ogni tracciariferita ai siti “internet” visitati dal medesimo.La ricerca effettuata con successo haconsentito,così, di “mappare” tutti i collegamentieffettuati dal T. nel periodo 10.12.2002 - 11.11.2003con indicazione delle date e dell’ora di collegamento.Dagli stessi dati emerge che i siti “illeciti” visitatisono circa 400 e che il tempo ad essi dedicato dalT. - complessivamente - è di circa 30 ore, ovviamentedistribuite nei vari giorni del periodo considerato.Il costo complessivo del collegamento telefonicoutilizzato per attivare le suddette “improprie” connessionirisulta essere stato di 32,73.Le relazioni pongono, infine, in evidenza come leanaloghe indagini svolte sul P.C. del G. non abbianoconsentito di individuare alcun collegamento asiti “internet”: tale circostanza viene definita dalperito nominato dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Potenza nell’ambito dell’indaginepenale da questa svolta per il perseguimentodei reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p. come assolutamenteanomala, e tecnicamente inverosimile, senon ipotizzando ed ammettendo l’intervento di unasuccessiva ed abile attività di manomissione dellamemoria, anche remota, del P.C. del G., che manifestal’intenzione, da parte dell’utente, di non volermostrare, o comunque rendere visibili, i siti visitati.L’operazione di “ripulitura” non è invece stata effettuatanel P.C. del T., e tale circostanza consentecosì a questo Giudice di poter procedere alla valutazionedell’entità e del rilievo attribuibile, ai fini dell’affermazionedella responsabilità amministrativa,alla dimostrata impropria utilizzazione del suddettocomputer da parte del suddetto convenuto. A tale riguardo, il Collegio richiama, in premessa, itratti essenziali e qualificatori della figura, di elaborazionegiurisprudenziale, del c.d. “danno da disservizio”.Esso si sostanzia, come già affermato in precedentipronunce di questa stessa Sezione Giurisdizionale,nel danno patrimoniale che deriva dalla minore enon corretta resa della spesa sostenuta dallaPubblica Amministrazione in termini di efficienza -risultato dell’azione amministrativa.E, nel caso in esame, la spesa priva di utile e proficuacorrelazione comprende tanto l’onere retributivoposto a carico della Pubblica Amministrazione inadempimento dell’obbligazione contrattualenascente dal rapporto di lavoro con il dipendente,quanto il costo “strutturale” della corretta installazione,manutenzione e gestione del sistema informatico,che è bene strumentale volto alla ottimizzazionedell’attività amministrativa verso il conseguimentodella migliore qualità del servizio pubblico.Nel caso di accertato “disservizio”, le risorse, finanziariee strumentali, impiegate dalla PubblicaAmministrazione per l’attualizzazione delle finalitàche le sono proprie, e che sono intimamente connessecon i principi di legalità, efficienza, efficacia,economicità e produttività, risultano sprecate e dunquedannosamente impiegate, perché alla finesprovviste di ogni utilità ordinariamente ritraibile dalcorretto impiego delle stesse.La descritta alterazione del rapporto esistente trarisorse e/o spese, da un lato, e efficienza e/o risultato,dall’altro lato, richiama all’attenzione dell’interpretealtre considerazioni, significativamente rilevantiper la corretta affermazione della responsabilitàamministrativa rinvenibile nella descritta dinamica operativa degenerata o involuta. La prima attiene alla individuazione dell’interessepubblico danneggiato ed oggetto di “sanzione risarcitoria”:il Collegio ritiene di poter affermare che ilconseguimento della finalità dell’azione amministrativasecondo i ricordati canoni di efficienza, economicità,produttività ed efficacia costituisce un vero eproprio bene del patrimonio della PubblicaAmministrazione che, anche se non suscettibile diimmediata percezione materiale, al pari di un benemobile o immobile, è pacificamente riconducibile aquel complesso di interessi e di ricchezze costituentiil precipitato procedimentale e provvedimentaledell’azione della Pubblica Amministrazione, ed inquanto tali riconducibili ad una dimensione ampia dipatrimonio pubblico. Tale dimensione appare, peraltro, perfettamente ecompiutamente aderente con il principio costituzionalecontenuto nell’art. 97 Cost. che valorizza inchiave costituzionale tanto il buon andamento dell’organizzazioneamministrativa nel momento procedimentale,quanto in quello del risultato finale.La seconda attiene, invece, alla valutazione dell’elementosoggettivo richiesto nella particolare ipotesidella verificazione del danno da disservizio, edunque della connotazione psicologica caratterizzantela condotta tradottasi nel “desostanziamento”del servizio prestato verso la PubblicaAmministrazione. Il Collegio osserva come in taleipotesi al soggetto agente sia richiesto un comportamentoaderente agli obblighi e ai doveri nascentidal rapporto di servizio, tra i quali vi è quello di curare“…. in conformità delle leggi, con diligenza e nelmiglior modo, l’interesse dell’Amministrazione per ilpubblico bene” (art. 13. d.p.r. 10.1.1957, n. 3).L’efficienza diviene così modalità di svolgimentodell’attività amministrativa da parte del soggettoagente e si rivela idonea a costituire parametro divalutazione dell’antigiuridicità della condotta in relazioneall’elemento soggettivo.In altre parole, la distorta o non corretta utilizzazionedelle risorse strumentali della PubblicaAmministrazione da parte dell’impiegato, compromettela definizione ottimale del risultato amministrativofinale cui le stesse sono preposte, provocala lesione di un bene del patrimonio pubblico - ilrisultato finale dell’azione amministrativa - e viola laregola dell’efficienza che è normativamente preordinataalla ottimale cura dell’interesse dellaPubblica Amministrazione “per il pubblico bene”.La condotta tenuta dal T., che è consistita nella utilizzazionedel proprio P.C., in diversi e ben individuatimomenti dell’attività lavorativa, per scopidiversi da quelli istituzionali, integra pienamente lafattispecie di danno da disservizio ora delineata neisuoi tratti generali.Né vale ad escludere, ad avviso di questoGiudicante, o a ridurre la responsabilità dell’odiernoconvenuto, la circostanza, pure eccepita dalla difesacon specifico richiamo alle riflessioni dubitativeformulate dal perito nominato dai convenuti, secondola quale altri soggetti avrebbero potuto accedereai siti “illeciti” dalla postazione di lavoro del T., sfruttandol’assenza di questi che, in alcune delle datein cui risultano essere stati visitati i suddetti siti,sarebbe ampiamente comprovata.Questo Giudice, al riguardo, afferma come sia intimamenteconnesso alla corretta utilizzazione di unbene strumentale in dotazione dell’Ufficio, rimessoalla personale e responsabile gestione dell’utenteche ne sfrutta potenzialità e capacità per l’ottimizzazionedella propria attività lavorativa, ad esso destinando,e da esso ricevendo, materiale e documentazionecaratterizzata da elevata “sensibilità” professionalee lavorativa, l’obbligo di predisporre adeguatecautele che impediscano ad altri di farne unuso improprio.La stessa previsione di una “chiave di accesso” alP.C. richiama l’esigenza di assicurare riservatezzaed inviolabilità nella gestione dello strumento informatico.La mancata predisposizione di tali minime cauteleoltre a manifestare scarsa diligenza nella cura di unbene pubblico, si traduce nella colpevole accettazionedel rischio di manomissioni dello stesso daparte di terzi non autorizzati, in aperta violazionedelle regole poste a presidio della responsabilegestione di tutti i beni, servizi e risorse strumentali eprofessionali poste a disposizione dell’impiegatoper l’ottimale espletamento delle proprie mansioni.Poste queste premesse, e passando all’esamedella condotta serbata dal T., così come conclamatasidalle tracce conservate nella rete informatica,questo Giudice può affermare che la stessa si è tradottacertamente in una profonda e significativaalterazione dei contenuti propri del servizio, o dellaprestazione che questi doveva assicurareall’Amministrazione controparte del rapporto dilavoro, in ragione del vincolo sinallagmatico che fissava,in termini di reciprocità, diritti e doveri strutturalmentee funzionalmente ricompresi nel lineareed ordinato svolgimento dell’attività lavorativa.E tale fenomeno degenerativo del rapporto di servizio,lungi dal ridursi nell’area del minor conseguimentodi obbiettivi dell’azione amministrativa, ovverodel mancato conseguimento dei risultati idealmenteed istituzionalmente legati alla spesa sostenutadall’Amministrazione per assicurare la controprestazioneretributiva, finisce con il manifestarsi informe articolate e complesse che pongono in evidenzauna vera e propria “disaffezione” dai propricompiti di servizio, frutto di volontaria e premeditatapredisposizione di espedienti tecnici ed operativiprotesi a consentire una utilizzazione di strumenti edi beni della Pubblica Amministrazione del tuttoavulsa dalle finalità istituzionali che ne caratterizzanoinvece il corretto uso.La conosciuta atipicità del danno derivante dal “disservizio”recato alla struttura ordinamentale e funzionaledell’attività della Pubblica Amministrazione,consente a questo Giudicante di attribuire ad essatratti, lineamenti e significati che, se pure diversi edoriginali in ragione della specificità dell’alterazioneprocedimentale e sinallagmatica di volta in voltaregistrata, risultano tutti cementati ed uniformati dalcomune denominatore del danno ingiusto recato ad un bene pubblico, “recte”: ad un bene ricompressonel patrimonio della Pubblica Amministrazione,costituito dal buon andamento amministrativo, cheè valore tutelato dalla Costituzione in quanto ritenutomodello operativo ineliminabile per l’ottimale ecompiuto conseguimento di obbiettivi pubblici.Nel contesto di tale premessa argomentativa,l’emergenza del danno, e la conseguente reazionedell’ordinamento, non potrà esser circoscritta negliangusti limiti della pur intervenuta alterazione delrapporto sinallagmatico e nelle conseguenze adesso ascrivibili in termini di “esito finale” dell’attivitàprocedimentale deviata, ma dovrà soffermarsi, nell’attentae particolareggiata disamina delle attivitàprecedenti, concomitanti e successive alla condotta“ictu oculi” dannosa, sulla effettiva portata di unavera e propria attività di affrancamento dal modelloordinamentale ed istituzionale voluto dal legislatore.Così, nel caso in esame, il disservizio non è solo ildanno che emerge dal tempo impiegato nella “navigazione”e nella visita dei siti che eufemisticamentesi definiscono “non istituzionali”, con conseguentesottrazione dell’impegno lavorativo invece destinatoal corretto assolvimento degli obblighi istituzionali,ma si rivela e si manifesta nelle fattezze di un veroe proprio “modus cogitandi” e “modus operandi” perla cui integrazione occorre destinare non una partedella propria attività lavorativa, ma modellare invecela stessa per precostituirsi condizioni, modelli diconoscenza, espedienti e tecniche di salvaguardiache finiscono per assurgere al ruolo di obbiettivoprimario della prestazione lavorativa.In diverse parole, il danno da disservizio derivante daimpropria utilizzazione, continua, costante e pervicace,di un bene della Pubblica Amministrazione, nellaspecie di uno strumento informatico, costituisce, solonel suo risultato immediatamente percepibile, la visibilemanifestazione finale della intrapresa e definitadeviazione dall’ordinato svolgimento della prestazionelavorativa, ma, nella realtà della personale e complessivaorganizzazione dell’attività amministrativa,esso si arricchisce e si alimenta di ben più gravi econsistenti “deviazioni” costituite dalla necessità diorganizzare, per il conseguimento del voluto scopoillecito, un modello di articolazione lavorativa edorganizzatoria del tutto avulso e, per così dire, “alternativo”,rispetto a quello istituzionalmente preordinatoal conseguimento del valore pubblico.Per quanto, poi, attiene alla determinazione deldanno, questo Giudice, in assenza di criteri probatori,sì come derivanti dalla vastità e complessità delbene leso dalla condotta dell’agente, decide di procedere,ai sensi dell’art. 1226 c.c. alla quantificazionedello stesso “ex bono et aequo”, cioè secondoequità.E ciò per assicurare comunque alla parte danneggiatail diritto ad un equo risarcimento, e per evitareche le difficoltà probatorie relative al “quantum” sirisolvano, in definitiva, in favore del danneggiante:tali principi costituiscono, per pacifica riflessionedottrinale e giurisprudenziale, il significato ultimodella “ratio” sottesa all’art. 1226 c.c. Infatti, l’idea difondo percepibile nell’estimazione equitativa è ravvisabilenell’affermare e concretizzare un principiodi contemperamento di interessi diversi, che vede ilGiudice impegnato non a “creare norme”, ma acompletare la lacunosa prova del “quantum”: non acaso il presupposto applicativo della norma è costituitodall’impossibilità di provare il danno nel suopreciso ammontare. Essa sopperisce alla difficoltàtecnica di un’operazione che non può concludersicon l’esatta realizzazione del suo risultato. La circoscrittaoperatività del criterio equitativo non implica,poi, alcuna dispensa dalla prova della concreta esistenzadel pregiudizio patito dalla parte danneggiata,riguardando il giudizio di equità solo l’entità delpregiudizio medesimo.Occorre, peraltro, adottare criteri opportuni e congruiper rendere attendibile e verosimile la coincidenzatra la somma liquidata ed il pregiudizio subito dallaPubblica Amministrazione danneggiata, pur nonessendo necessario, come ritenuto dallaCassazione (si veda Cass. 24.5.1972, n. 1632; n.2525; 6.5.1988, n. 3351) che il Giudice proceda “aduna dimostrazione minuziosa e particolareggiata diun univoco e necessario rapporto di consequenzialitàtra ciascuno degli elementi di fatto presi in esamee l’ammontare liquidato”, potendo invece il giudizioscaturire “da un esame della situazione globalmenteconsiderata” (cfr Cass. 6.5.1988, n. 3351).Aderendo a tali criteri, rilevato che il numero delleore dedicate alla effettiva visita dei circa 400 siti illecitida parte del T. risulta accertato in poco meno di30, dispiegate nell’arco di 11 mesi, e considerato,altresì, che a tali ore vanno aggiunti i tempi di preparazione- antecedenti - e di adeguata e pienaripresa dell’attività lavorativa ordinaria - successivi -questo Giudice ritiene di poter quantificare il dannoprovocato al “servizio” dell’Amministrazione pari a100,00 per ogni ora, somma che ricomprendeanche i costi dei collegamenti telefonici attivati, nonché“l’usura” dello strumento informatico scorrettamenteutilizzato ed il pregiudizio della mancata utilizzazionedello stesso per i fini istituzionalmentepropri, rivelandosi la deviazione dall’uso ordinariocome un vero e proprio inadempimento contrattualedal quale emerge una prestazione del tutto diversa(“aliud pro alio”) da quella invece ritraibile dallamessa a disposizione dell’utente dello strumentoinformatico.Il danno addebitabile al T. può così essere quantificatoin 3.000,00 già rivalutati ( 100,00 X n. 30 ore).La predetta somma di 3.000,00 va addebitataanche al G., nella composizione costituita dall’accertatodanno di 2.280,00 derivante dal costosostenuto dall’Amministrazione per la “bonifica” delsistema, secondo quanto motivato “supra”, e di720,00 per il disservizio arrecatoall’Amministrazione dalla solo parzialmente comprovatautilizzazione del proprio P.C. per fini diversida quelli istituzionali: per la intervenuta integrazionedi tale danno si ritengono validi i principi sul puntogià espressi per l’esistenza del danno da disservizioa carico del T.; relativizzati, ovviamente, al diversocontenuto dei siti visitati ed alle diverse modalitàdi “utilizzazione alternativa” utilizzate dal G., in relazioneal quale gli accertamenti svolti hanno rilevatol’avvenuta predisposizione di un programma creatoper la gestione di una contabilità aziendale, contenentefatture e documentazione commerciale deltutto estranea all’attività di istituto.Il Collegio, infine, reputa di non poter considerare,come invece richiesto dall’attore pubblico, voce didanno, addebitabile agli odierni convenuti, la spesasostenuta dalla Direzione Prov.le del Lavoro diPotenza per la doverosa, e semmai tardiva, predisposizionedi un sistema di adeguata salvaguardiadel circuito informatico dall’aggressione di “virus” ingrado di minarne la funzionalità.È infatti di tutta evidenza come l’approntamento disiffatti sistemi di sicurezza si riveli oggi indispensabile,in ogni struttura in cui sia operante una rete informatica,per garantire la corretta funzionalità delsistema stesso, preservandolo da intrusioni di “infezioniinformatiche” ipoteticamente veicolabili ancheda informazioni o da siti istituzionali, e dunque “leciti”,nonché dalla vasta congerie di posta elettronicache quotidianamente viene recapitata verso la totalitàdegli indirizzi conosciuti. La predetta spesa, pertanto,non risulta, ad avviso di questo Giudice, assolutamenteannoverabile tra le ipotesi di danno alpatrimonio della Pubblica Amministrazione, rivelandosi,al contrario, e nell’attuale contesto di elevataelaborazione informatica, doverosa e necessaria”.