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Giustizia Militare

Renato Maggiore

Abuso di autorità - Insubordinazione -Cause estranee al servizio in fatti nelle riunioni fuori servizio - Esclusione del reato - Nozione di servizio - Condotte immediatamente anteriori o sucessive - Si considerano in riunioni per servizio - Riunioni per cerimonia ufficiale - Sono riunioni per servizio - Inapplicabilità della scriminante.

(C.p.m.p., artt. 186, 195, 196, 199)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 17 febbraio 2004. Pres. Fagioli, Rel. Granero, P.M. mil. Gentile (dif.), in c.s.

Le disposizioni relative all’abuso di autorità e all’insubordinazione, che trovano una scriminante in fatti accaduti per cause estranee al servizio non fra militari riuniti per servizio, restano applicabili nella ritenuta delittuosa per le condotte intervenute immediatamente prima o immediatamente dopo il servizio; e quale servizio deve intendersi anche la riunione avvenuta per una formale cerimonia militare (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: “”con sentenza 7 marzo 2002, il tribunale militare di La Spezia dichiarava non doversi procedere contro S.S., qualificando i fatti come reati di ingiuria, minaccia e percosse (artt. 222, 226, 229 c.p.m.p.) per mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo, mentre l’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato continuato ed aggravato di ingiuria, minaccia e violenza ad inferiore (artt. 81 co. 2 c.p., 229, 195, 196 co. 1 e 2 c.p.m.p.). In motivazione il primo giudice aveva accertato, in fatto, che il giorno del 31 agosto 2000, prima dell’inizio di un cerimonia militare, era insorto un diverbio, proseguito dopo la chiusura della cerimonia stessa, tra lo S., il suo parigrado A.P. ed il sergente G.R. In quel contesto, secondo il tribunale, l’imputato aveva ingiuriato, percosso e minacciato il R. ed aveva altresì minacciato il P., ma l’episodio si era verificato per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare. Assumeva il tribunale che l’imputato non era in servizio ed i militari non erano riuniti per servizio, dato che i fatti erano accaduti prima dell’inizio della cerimonia e dopo la sua conclusione, sicché avevano motivazioni fondate su disagi ed incompatibilità di carattere esclusivamente personali. Riteneva, pertanto, che nella specie ricorressero le condizioni previste dall’art. 199 c.p.m.p., che precludono l’applicabilità, tra le altre, delle norme incriminatici contestate e derubricava i fatti originariamente contestati nei meno gravi reati per i quali non esisteva la condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta di procedimento del comandante del corpo. Avverso la sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione il procuratore militare della repubblica di La Spezia, limitatamente ai fatti in danno del R., sostenendo che la sentenza impugnata non aveva dato conto della nozione di servizio adottata e delle ragioni per le quali non si dovrebbe considerare uno specifico servizio alla cerimonia per la quali i militari erano riuniti, disconoscendo implicitamente quanto immotivatamente la qualità di militare in servizio dell’imputato al momento dei fatti e l’attualità del servizio connesso alla svolgimento della cerimonia. La corte di cassazione convertiva il ricorso in appello e la corte militare d’appello, ritenendo che i fatti si fossero svolti mentre i militari si trovavano riuniti per servizio ed in presenza di militari riuniti per servizio, escludeva l’applicabilità dell’art. 199 c.p.m.p. Considerando che lo S. aveva sostanzialmente ammesso l’episodio, lo riteneva quindi responsabile dei reati di violenza, ingiuria e minaccia ad inferiore e, concesse le attenuanti generiche, lo condonava alla pena di mesi nove di reclusione militare, con i benefici di legge. Ricorre lo S. con tre motivi. Con il primo censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 199 più volte citato ed avendo tenuto in considerazione solo l’origine della vicenda (le ingiurie nei confronti del pari grado P., per le quali è passata in giudicato la sentenza di primo grado a causa del mancato appello del pubblico ministero) senza tener conto che il secondo episodio, quello concernente il R. per il quale oggi è processo, si era svolto dopo la conclusione dalla cerimonia, quando i militari erano ormai nel cortile e dando alla locuzione “per servizio” contenuta nell’art. 199 c.p.m.p. un’interpretazione troppo estensiva, laddove quella correntemente ritenuta dalla giurisprudenza di questa corte va riferita a militari mentre svolgono il servizio. Con il secondo motivo lamenta l’errata applicazione dell’art. 81 c.p., mentre con il terzo ritorna sull’art. 199 c.p.m.p., sostenendo che la sentenza impugnata, con l’estensiva interpretazione della formula per servizio riferita anche ai momenti antecedenti ed immediatamente successivi al servizio, finisce per il reintrodurre surrettiziamente la precedente espressione “o in luoghi militari” già dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 24 gennaio 1991.

Il ricorso è infondato.

Il punto della decisione è sostanzialmente uno, essendo ogni altra determinazione del tutto consequenziale in ordine ad una situazione di fatto non contestata: si tratta cioé di stabilire, come correttamente ha osservato la corte di Appello Militare nella sentenza impugnata, se la casualità dei fatti fu attinente al servizio ed alla disciplina militare oppure no, allo scopo di ritenere la riferibilità o la non riferibilità al caso di specie del disposto dell’art. 199 c.p.m.p., circostanza cui riferiscono il primo ed il terzo motivo di ricorso. Il ragionamento della sentenza impugnata, non censurato quanto alla ricostruzione del fatto, segue un percorso logicamente corretto attraverso l’adozione di regole interpretative e coerenti per giungere alla conclusione che non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di applicabilità dell’art. 199 c.p.m.p., ritenuto, invece, dalla sentenza di primo grado. Ed in vero, non può essere revocato in dubbio che anche le cerimonie costituiscono attività di servizio e che esse hanno rilevanza oggettiva, indipendentemente dalle ragioni psicologiche che possano aver determinato il comportamento della gente. Considerando poi la ratio delle norme che puniscono l’abuso di autorità, configurando dei reati plurioffensivi in quanto tutelano, accanto a beni materiali o morali propri della persona offesa, l’interesse all’ordine ed alla disciplina nelle Forze armate, non vi è dubbio che l’espressione “per servizio” contenuta nell’art. 199 c.p.m.p., si riferisca anche a condotte intervenute immediatamente prima o immediatamente dopo lo specifico servizio, purché non venga meno il requisito della immediatezza. L’immediatezza è certamente ravvisabile nel caso di specie perché, secondo la non contestata ricostruzione del fatto, tutto si è svolto mentre i militari presenti al fatto erano già riuniti, o erano ancora riuniti, con l’unica motivazione di partecipare, per servizio, alla cerimonia, non essendo ancora completato (o forse nemmeno iniziato) il loro deflusso dal luogo comune di riunione (la sala convegno del 17° Rgt. Compagnia Sforzesca di Rimini) nel quale i militari medesimi erano confluiti per cerimonia. In questo senso, e cioè per il rilievo della presenza di più militari riuniti per servizio come fattore di non riferibilità nel caso di specie dell’art. 199 c.p.m.p. (con la correlativa irrilevanza di eventuali motivi personali a fondamento della genesi dei fatti, cui fa riferimento anche la sentenza di primo grado in questo processo) si esprime inequivocabilmente, pur riferita ad un problema di giurisdizione che qui non viene messo in discussione, la sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 00736 del 02.12.1997, Lai), secondo la quale, in relazione al reato militare di minaccia o ingiuria ad un inferiore - previsto e punito dall’art. 196 cod.pen.mil.pace - legittimamente è ritenuta la giurisdizione militare, allorquando il fatto, pur se commesso per causa estranea al servizio, sia avvenuto in presenza di più militari per servizio, indipendentemente dalla situazione soggettiva momentanea dell’agente (nel caso di specie, nella veste di turista): ed invero l’art. 196 cod.pen.mil.pace considera esclusivamente l’oggettiva qualità militare della gente, mentre l’art. 199 stesso codice dà rilievo alla causa estranea al servizio e alla disciplina militare solo se non ricorra la presenza di più militari riuniti per servizio. Del tutto generica è la censura contenuta nel secondo motivo, concernente il ritenuto vincolo della continuazione dei due episodi. Vengono infatti spiegate con chiarezza le conseguenze giuridiche del ritenere oppure no il vincolo della continuazione tra i reati commessi prima e quelli commessi dopo a cerimonia, ma non viene in alcun modo enunciato, se non con apodittica affermazione priva di contrapposizione dialettica alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte, perchè quest’ultima avrebbe errato nel ritenere l’unicità del disegno criminoso.
 
P.Q.M.
 
La Corte di Cassazione sezione prima penale rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»».


Disobbedienza - Natura causale dell’ordine - Interesse del servizio - Legittima l’ordine - Dovere di eseguirlo - Ritenuta illegittimità da parte del destinatario - Va eseguito se confermato - Diritto di rifiuto - Imposizione manifestamente delittuosa - Solo allora può essere opposto.

(C.p.m.p., art. 173; D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, artt. 2, 5, 25; Legge 382/78, art. 4, co. 4°)

Corte di Cassazione, Sez, 1^ pen., 30 gennaio 2004. Pres. Sossi, Rel. Fagioli, P.M. mil. Rosin (diff.), in C.M.

Col reato di disobbedienza la legge assicura, nell’interesse dell’efficienza delle Forze Armate, il principio della disciplina gerarchica che è, col dovere di obbedire all’ordine del superiore, posto a tutela dell’interesse del servizio. Così fondato, l’ordine ha legittimità e va eseguito. Non è prevista la facoltà di rifiutarlo da parte dell’inferiore se questi lo ritenga illegittimo. Va però allora eseguito solo se confermato, ma non necessariamente con atto scritto. Le conseguenze dell’illegittimità dell’esecuzione avvenuta si trasferiscono quindi a carico del superiore (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: La corte militare d’appello, con sentenza del 14 marzo 2003, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di La Spezia del 18 giugno 2002 con la quale M.C. era stato ritenuto responsabile di tre reati di disobbedienza continuata ed aggravata (artt. 47 n.2 e 173 c.p.c.m.) e condannato alla pena ritenuta di giustizia con i doppi benefici di legge, assolveva il M. dal reato rubricato sub C perché il fatto non sussiste; previa unificazione dei reati di cui ai capi A e B, ne confermava la responsabilità per un solo reato di disobbedienza aggravata, perché “mar.llo di 2^ classe ATG Elettronica A.M. effettivo al comando del 4° Storno A.M. Servizio Efficienza Velivoli - presso l’aeroporto “C. Baccarini” in Grosseto…, distinte: a) in data 21 febbraio 2001, all’interno dei locali dell’hangar SEV, rifiutava di prestare osservanza all’ordine attinente al servizio ed alla disciplina militare, ripetutamente impartitogli dal mar.llo I^ classe G.G. sottufficiale più anziano presente nell’hangar, il quale aveva ricevuto specifiche disposizioni al riguardo dal capo del servizio cap. G.R., di effettuare i lavori di pulizia dell’hangar, mediante l’utilizzo della macchina lavapavimenti in dotazione del Reparto (ordine da ritenersi conforme secondo quanto evidenziato dal col. V., comandante del 4° Stormo A.M. di Grosseto, alla normativa riguardante il profilo professionale “OD20”), adducendo futili motivazioni (consistenti, dapprima, nel rappresentare di non essere in grado di utilizzare la macchina lavapavimenti, quindi, di avere timore di danneggiare con la stessa i velivoli ricoverati nell’hangar ed infine, dopo avere ricevuto dettagliate istruzioni sul funzionamento e sull’uso della macchina dallo stesso mar.llo di I^ classe G., obiettando che l’istruzione non era chiara e soddisfacente; b) quindi, a distanza di qualche minuto dall’episodio di cui al capo A, rifiutava, continuando ad addurre futili motivazioni, di prestare osservanza all’ordine del medesimo tenore e contenuto di quello precedente, impartitogli nella circostanza, direttamente dal capo del servizio, cap. G.R., il quale aveva provveduto, nel frattempo, a convocare il M. all’interno del proprio ufficio, a seguito della segnalazione fattagli del mar.llo I^ classe G.G., concludendo, dopo una discussione durata qualche minuto, che non avrebbe dato esecuzione all’ordine, finché non lo avesse ricevuto per iscritto ed allontanandosi, infine, dall’ufficio del capitano, riducendo di conseguenza la pena. Ha proposto ricorso per cassazione il M. denunziando la violazione degli artt. 47, comma 1, n. 2 e 173 c.p.c.m. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. Sostiene il ricorrente essere principio ormai consolidato in giurisprudenza che il reato di cui all’art. 173 c.p.m.p. è ravvisabile solo nel caso in cui l’ordine impartito dal superiore all’inferiore costituisce “manifestazione di una legittima volontà nell’interesse del servizio, in quanto diversamente l’inferiore ha il diritto-dovere di non ottemperarvi ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge 382/1978”, citando al riguardo giurisprudenza di questa corte e l’ordinanza della corte costituzionale 5 febbraio 2001 n. 39 che ha precisato che “il nuovo assetto normativo, radicalmente mutato rispetto a quello vigente al momento dell’emanazione del codice del 1941, è inconciliabile con la costruzione dell’art. 173 c.p.m.p. come norma penale in bianco, nella quale l’individuazione dei comportamenti penalmente sanzionabili, sarebbe rimessa alla mera volontà del superiore gerarchico”… “il reato non si sostanzia nella disobbedienza ad un ordine qualsiasi proveniente da un superiore gerarchico, in quanto solo la disobbedienza ad un ordine funzionale e strumentale alle esigenze del servizio e della disciplina e comunque non eccedente i compiti di istituto, integra il reato de quo”. Di conseguenza, poiché l’ordine impartito al ricorrente “non rispondeva ad alcuna esigenza del servizio, ma contrastava con dette esigenze”, in quanto: a) la macchina lavapavimenti, se utilizzata nell’hangar dove erano presenti velivoli, avrebbe potuto cagionare i danneggiamenti dei medesimi; b) poteva essere adoperata soltanto dal personale esperto, che avesse letto integralmente le istruzioni del ponderoso manuale d’uso; c) il ricorrente non era tenuto alla pulizia dell’hangar in quanto l’OD20 prevede che il singolo militare sia tenuto alla pulizia del proprio posto di lavoro, che nel caso di specie era ben distinto d’hangar; d) il ricorrente non si era mai rifiutato di eseguire l’ordine, ma aveva soltanto chiesto che fosse posto in grado di eseguirlo in sicurezza, doveva escludersi l’esistenza del reato contestato. La sentenza, peraltro, avrebbe fornito una risposta del tutto generica alle suindicate deduzioni oggetto specifico dei motivi d’appello, per cui sussisterebbe, altresì, il vizio di mancanza di motivazione. I motivi di ricorso sono infondati. Con riferimento al denunciato vizio della motivazione, dal rilevato che la sentenza impugnata ha posto in evidenza che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado è risultato confermato che i fatti si sono svolti come descritti nel capo di imputazione per cui, in mancanza di una specifica denunzia di illogicità della motivazione, non è consentita a questa corte alcuna censura sulla costruzione dei fatti come ritenuta dai giudici di merito. Va osservato, per altro, che il ricorrente non contesta le modalità di svolgimento dei fatti, ma sostiene che non è stata fornita risposta ai motivi d’appello con i quali si sosteneva la illegittimità dell’ordine e che non può condividersi il principio, affermato nella sentenza che, anche ammesso, in via di ipotesi, che l’ordine fosse illegittimo (sul presupposto che il M. non avesse la necessaria preparazione tecnica per maneggiare la macchina), “l’ordine avrebbe dovuto essere ugualmente eseguito, se confermato, salvo la conseguente responsabilità del superiore, prevedendo la normativa il diritto ed il dovere di inottemperanza solo in presenza di ordini manifestamente criminosi o rivolti verso le istituzioni”. Il principio suesposto nella sua assolutezza non può condividersi, in quanto, ai sensi dell’art. 5, del regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, l’ordine dovrebbe avere sempre fondamento - come precisato anche dalla corte costituzionale con l’ordinanza 39/2001, citata dal ricorrente, “nell’interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore ed inferiore”. Nel caso di specie non sembra essere posto in dubbio che l’ordine avesse fondamento nell’interesse del servizi (si trattava, infatti, di pulire l’hangar, dove venivano ricoverati i velivoli di 4° Stormo A.M.) e che l’ordine in questione fosse stato impartito da un superiore gerarchicamente competente (prima dal m.llo di I^ classe e, poi, direttamente dal capitano), mentre deve escludersi, sulla base di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che l’ordine stesso fosse stato impartito per motivi di contrasto personale tra il M. ed i suoi superiori. Tanto precisato, deve rilevarsi che l’ordinamento militare si fonda sul rispetto del principio gerarchico e della disciplina, che garantisce la coesione e l’efficienza delle Forze Armate (art. 2, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) per cui non è compatibile con tale organizzazione la previsione indiscriminata della possibilità di non eseguire un ordine il cui contenuto venga ritenuto, eventualmente anche a ragione, illegittimo in quanto ne conseguirebbe la inefficienza e la paralisi dell’intero apparato militare. Il legislatore, quindi, al fine di contemperare le esigenze dell’organizzazione militare con i diritti di libertà del cittadino militare, ha limitato la possibilità di rifiutare legittimamente l’esecuzione di un ordine soltanto quando questo sia “manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato” o la sua “esecuzione costituisce comunque manifestamente reato” (art. 4, co. 4, L. 382/1978), prevedendo, negli altri casi, una tutela rafforzata del militare che esegue l’ordine eventualmente illegittimo, limitando la responsabilità derivante dall’esecuzione dell’ordine al solo superiore che l’ha impartito. Nel caso di specie, quindi, dopo che il M., “con senso di responsabilità e consapevole partecipazione” aveva fatto presente le ragioni per le quali non riteneva che l’ordine potesse essere eseguito correttamente (art. 25, co. 1, lett. a), D.P.R. 545/1986) e che per le funzioni da lui svolte non gli competesse provvedere alla pulizia dell’hangar (art. 25 co. 2), essendo stato l’ordine confermato, aveva il dovere di eseguirlo, informandone poi, come era suo diritto- dovere, il superiore gerarchico rispetto a quello che aveva impartito l’ordine. Né aveva fondamento la richiesta del ricorrente che la riconferma dell’ordine fosse redatta per iscritto, in quanto tale forma, prevista per gli impiegati civili dello Stato (art. 17, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), non è prevista dal regolamento di disciplina militare e si porrebbe, peraltro, in contrasto con quei principi di efficienza su cui si basa l’organizzazione militare e si giustifica “il dovere assoluto di obbedienza, salvo i limiti posti dalla legge e dal successivo articolo 25” di cui all’art. 5, co. 2, D.P.R. 545/1986. Né, infine, era motivo sufficiente per rifiutare l’esecuzione dell’ordine l’assunto che il ricorrente non avesse la necessaria competenza tecnica per maneggiare la macchina, in quanto si trattava, come risulta dalla sentenza di primo grado, di una macchina in dotazione del Reparto per il cui uso, come, per altro, neanche il ricorrente sostiene, non era necessaria alcuna particolare abilitazione, ma soltanto la conoscenza delle modalità di funzionamento, che, dopo il primo rifiuto, vennero spiegate al M. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento»».


Ingiuria ad inferiore - Dolo - Dolo specifico - Non è richiesto - Consapevolezza dell’obiettiva portata offensiva - È sufficiente - Animus scherzoso - Non esclude il reato.

(C.p.m.p., art. 196)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 19 maggio 2004. Pres. Fabbri, Rel. Santacroce, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. G.

L’elemento psicologico del reato di ingiuria ad inferiore è costituito dal dolo generico, che è integrato dalla volontà dell’evento, insito nella volontarietà dell’azione e nella consapevolezza della sua portata obiettivamente offensiva. Non richiede intenzioni particolari nell’agente, né è escluso dal non sentirsi offeso registrato dalla soggettiva sensibilità del destinatario dell’espressione (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««con sentenza del 4 aprile 2003, la corte militare di appello, in parziale riforma della sentenza emessa il 28 giugno 2002 dal tribunale militare di Cagliari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.P. in ordine al delitto di danneggiamento di edifici militari attenuato ai sensi dell’art. 171, n. 2 c.p.m.p. perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetti della richiesta di procedimento del comandante di corpo e gli riduceva la pena irrogatagli per il reato di ingiuria ad inferiore a mesi due di reclusione militare, che sostituiva con la multa di 2.280,00 euro. La condanna per il reato di ingiuria ad inferiore, confermata dalla sentenza di appello, traeva origine dall’abitudine del capitano di Fregata G. di rivolgersi al capo di 3^ classe S.O., suo inferiore, con l’espressione “cazzo pieno d’acqua” per rimproverarlo quando sbagliava qualcosa nel lavoro. Spiegava la Corte militare che la materialità del fatto era ammessa dallo stesso imputato, che usava l’espressione per cause attinenti al servizio e alla disciplina militare, a nulla rilevando che il S. avesse dichiarato di non sentirsi offeso e che l’imputato fosse solito usare un linguaggio volgare nei rapporti con i suoi dipendenti, atteso che la tutela della disciplina militare impone l’osservanza della regola del rispetto della reciproca dignità, senza mortificare ed avvilire gli inferiori. Ricorre per cassazione il G. a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo della violazione dell’art. 196 c.p.m.p., che la corte militare aveva omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa, che aveva escluso ogni intento offensivo nell’espressione del suo superiore, il quale, secondo altri testimoni, era solito usare questa fraseologia con i dipendenti con atteggiamento scherzoso. Mancava, quindi, sia l’idoneità dell’espressione ad offendere, sia la volontà del ricorrente di offendere l’inferiore: non solo il S. non si sentì offeso (e lo aveva ribadito anche in dibattimento, quando non era più militare e quindi non poteva subire più alcuna soggezione nei confronti del suo superiore), ma si rese conto anche che il comandante G. non intendeva affatto offenderlo. Il ricorso non è fondato. I reati consistenti nell’offesa dell’altrui patrimonio morale non richiedono alcun dolo specifico, per cui la volontà dell’evento è insita normalmente nella stessa volontarietà dell’azione e nella consapevolezza della sua obiettiva portata offensiva, sicché non abbisogna di ulteriore prova (cfr. Cass., Sez. V, 11 maggio 1999, n. 7597, Beri Riboldi, dove si precisa che basta ad integrare il dolo generico richiesto per il delitto di ingiuria l’uso consapevole di espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengo oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente). Come questa corte non ha mancato di far rilevare (Cass., Sez. I, 2 marzo 1999, n. 241), il modo di rivolgersi ad un inferiore assume un valore particolarmente pregnante nelle previsioni incriminatrici contenute nel codice miliare, in cui ha preminente rilievo la lesione del rigoroso rapporto gerarchico e disciplinare e del prestigio richiesto dallo specifico status, talché la cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo basta a concretare il reato, indipendentemente da moventi e finalità particolari. Lungi dall’integrare gli estremi di un richiamo espresso in forma vivace e colorita, la frase “sei un cazzo pieno d’acqua” ha un significato manifestamente dispregiativo e quindi un’indubbia efficacia lesiva del prestigio dell’inferiore, apparendo tale espressione verbale sintomatologicamente indicativa di una mentalità e di un linguaggio non improntato a correttezza di rapporti con i dipendenti. Esula, peraltro, ogni finalità correttiva, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro, nell’uso di espressioni che, per forma univocamente e manifestamente offensiva, o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva o disciplinare (Cass., Sez. V, 18 aprile 1997, n. 6603, Covre, in Riv. pen., 1997, 923). Né il reato è escluso dal motivo di scherzo, non essendo lecito divertirsi o far divertire a spese dell’onore, del decoro o della reputazione altrui (Cass., Sez I, 19 novembre 1997, n. 1669; e già Cass., Sez. V, 16 febbraio 1972, n. 145, Cavallini). Così come non vale ad escludere l’antigiuridicità penale del fatto l’uso ormai pressoché quotidiano di espressioni rozze e volgari o che il soggetto passivo abbia percepito l’espressione offensiva senza ritenersi offeso, in quanto l’oggetto della tutela penalistica va individuato in termini assai più ampi, e precisamente nel valore della dignità umana in quanto tale (Cass., Sez. V, 10 novembre 1998, n. 2486, Poli, Rv. 212722). Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».