6. Il Procuratore Nazionale Antimafia

Un riferimento deve essere rivolto alla figura del Procuratore Nazionale Antimafia, per la competenza generale che riveste in tema di contrasto alla criminalità organizzata. La carica, come già accennato, è stata istituita con D.L. 367/1991, e risponde al ruolo di centrale del coordinamento investigativo(198). Si tratta di un organo che si colloca all’interno della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; le sue funzioni, indicate dall’art. 7 del citato decreto, si incardinano all’interno del nuovo art. 371 bis c.p.p. Essenzialmente, il PNA è chiamato a svolgere una funzione di coordinamento investigativo per i procedimenti riguardanti i delitti indicati nell’art. 51 c.p.p., comma 3 bis: si tratta di un coordinamento inteso ad una generale funzione di impulso, che tenga conto anche dei programmi di investigazione di ampio respiro e della irrinunciabile ottimizzazione dell’impiego della polizia giudiziaria. In tal senso, è stato espressamente previsto che il PNA dispone della D.I.A. e dei servizi centrali ed interprovinciali, impartendo le direttive volte ad assicurare il coordinato e funzionale impiego delle suddette strutture che, per potenzialità e specifica vocazione operativa, esprimono una maggiore efficacia nelle investigazioni sulla criminalità organizzata.

È evidente che il volume di competenze non può essere affrontato senza un adeguato supporto di magistrati applicati ed un attendibile bagaglio di notizie ed informazioni, sia sullo sviluppo dei singoli procedimenti che sull’andamento complessivo del fenomeno criminale mafioso, anche allo scopo di elaborare un’analisi globale ed una politica di programmazione delle indagini, anche in campo squisitamente preventivo. Pertanto, in ossequio all’esigenza di esprimere una risposta sempre più aderente a fronte della virulenza criminale, il D.L. 306/1992 ha allargato le competenze del PNA, comprendendo anche la facoltà di avanzare direttamente la proposta di sottoposizione dell’indiziato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., eventualmente qualificata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale del soggetto. La disposizione così strutturata è altresì finalizzata ad evitare che, per l’attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti dei soggetti direttamente indagati, il PNA dovesse vedersi obbligato alla trasmissione degli atti al Procuratore competente in relazione alla dimora del proponendo.

Ed infine, oltre il materiale investigativo acquisito in caso di avocazione dei procedimenti, il PNA può anche essere destinatario di apposite informative di natura preventiva da parte dei servizi centrali ed interprovinciali di P.G.

Approfondimenti

(198) -NANULA, La lotta alla mafia, Giuffrè, 1999, IV ed., pag. 255.