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  • N.4 - Ottobre-Dicembre
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Giustizia Militare

a cura di Renato Maggiore


Mancanza alla chiamata - Impedimento a presentarsi - Detenzione alla data prevista - È giusto motivo della condotta omissiva - Successiva chiamata per precetto personale o pubblico manifesto - Stato di libertà alla data dell’obbligo successivo - Dovere di presentarsi se l’obbligato non sia incorso in perpetua interdizione dai pubblici uffici. Revisione - Necessità di prova nuova - Sono richiesti elementi diversi da quelli contenuti nel processo definito - Dati già in atti ma non conosciuti dal giudice - Non costituiscono i detti elementi.

(C.p.m.p., artt. 151, 154, n.1; c.p.p., art. 630, lett. c)

Corte Militare di Appello, 26 gennaio 2001. Pres. Monica, Est. Flamini, P.M. Capuano (parz. diff.), in c. C.

Il chiamato alle armi che si trovi detenuto alla data fissata per la presentazione è legittimamente impedito a presentarsi, onde la condotta omissiva non costituisce il reato, ma egli deve attuare tale obbligo nel tempo successivo, in data a lui legalmente nota, ove sia allora libero dalla detenzione, se nuovamente chiamato. La “prova nuova” che legittima la richiesta di revisione deve essere costituita con elementi estranei e diversi da quelli del processo già definito, e tali non sono quelli dal giudice non valutati per omesso esercizio del suo potere di esame e però in quello presenti (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Nei confronti di C.R., in seguito all’istanza dello stesso C., con la quale chiedeva la revisione della condanna inflittagli con la sentenza emessa in data 22 ottobre 1999 dal Tribunale militare di Torino. Con nota in data 22 settembre 2000 la Procura generale militare in sede trasmetteva a questa Corte un’istanza di C.R., in epigrafe individuato e all’epoca detenuto per altra causa, rappresentando che tale istanza doveva ritenersi diretta ad ottenere la revisione della sentenza in data 22 ottobre 1999 del Tribunale militare (irrevocabile il 20 dicembre 1999) con la quale il predetto C. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare per il reato di mancanza alla chiamata pluriaggravata (artt. 151, 154 n. 1, c.p.m.p. e 99 c.p.) così contestato: “perché, chiamato alle armi mediante cartolina precetto ritualmente notificatagli al domicilio eletto, non si presentava, senza giusto motivo, all’11° Btg. Fant. “Casale” in Casale Monferrato (AL) o ad altra Autorità militare, nei cinque giorni successivi al 6 dicembre 1994, termine ultimo prefissatogli, restando arbitrariamente assente fino al 12 febbraio 1998, quando veniva arrestato. Con le aggravanti della durata dell’assenza superiore ai sei mesi e della recidiva generica, reiterata, infraquinquennale a pena espiata”. Nell’istanza il condannato rappresentava che all’epoca in cui gli era stata notificata la cartolina precetto egli si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore. Di tale circostanza non v’era traccia nella motivazione della sentenza in questione e poiché dalla documentazione matricolare pervenuta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (ff. 25 ss.) essa sembrava confermata, nelle more dell’acquisizione del fascicolo processuale questa Corte pronunciava in data 4 ottobre 2000 ordinanza di sospensione dell’esecuzione ex artt. 635 c.p.p. e 402 c.p.m.p. In data 5 novembre 2000 perveniva altra istanza del C. con allegato certificato di detenzione del medesimo rilasciato dalla Casa Circondariale di Milano e relativo al periodo 28 luglio 1994 - 18 gennaio 1995 (data di trasferimento dell’interessato presso la Casa Circondariale di Piacenza). All’odierna udienza, celebrata nella contumacia dell’instante, sia il pubblico ministero che il difensore hanno concluso chiedendo l’accoglimento dell’istanza.

Motivi della decisione

L’istanza di revisione deve essere respinta. La Corte rileva innanzitutto che dal fascicolo relativo al processo celebrato presso il Tribunale militare di Torino emerge in modo inequivocabile (v. fg. 20) che il C. aveva già rappresentato a quel giudice il fatto che all’epoca in cui egli avrebbe dovuto iniziare il servizio di leva si trovava detenuto “per reati legati all’uso di sostanze stupefacenti”. È ben vero che, come già rilevato, tale circostanza non è stata poi presa in considerazione, quand’anche per ritenerla ininfluente, dal Tribunale militare ma secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione la “prova nuova” che, ai sensi dell’art. 630, lett. c) c.p.p., legittima la richiesta di revisione deve essere costituita da elementi estranei e diversi da quelli del processo già definito cosicché “non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati” (Sez. Un. 11 maggio 1993, Ligresti e altri). In quest’ottica, quindi, la richiesta di revisione presentata dal C. andrebbe dichiarata inammissibile. Nella fattispecie, peraltro, lo sbarramento procedurale potrebbe essere superato dando rilievo al fatto che la circostanza venne rappresentata al Tribunale dall’interessato mediante mera comunicazione predibattimentale che poi non confluì formalmente nel materiale probatorio acquisito in dibattimento. Sennonché, a tutto concedere in rito e, dunque ritenendo ammissibile l’istanza, essa è comunque infondata. A tale proposito occorre premettere che il chiamato alle armi con cartolina precetto, che si trovi detenuto alla data fissata per la sua chiamata, deve rispondere alla chiamata successiva alla sua scarcerazione se questa è stata portata a sua conoscenza mediante precetto personale o pubblico manifesto (in tal senso, sent. 2 febbraio 1983, irrevocabile il 18 marzo 1983, di questa Corte in c. D’Alessio). Orbene, dal certificato di detenzione del C. a fg. 93 risulta che egli successivamente al 6 dicembre 1994 (data in cui avrebbe dovuto presentarsi alle armi in base alla cartolina precetto), venne scarcerato il 2 agosto 1995 per fine pena e fu nuovamente arrestato l’8 gennaio 1996. Egli, quindi, era libero alla data del 31 agosto 1995, giorno in cui venne affisso il manifesto pubblico di chiamata alle armi per le classi 1977 e precedenti di cui all’estratto della dispensa 19° del Giornale Ufficiale del 10 luglio 1995 del Ministero della difesa. Tale pubblico manifesto, che al punto 2, lett. f) indicava esplicitamente tra i suoi destinatari gli arruolati “dimessi dagli istituti di pena, purché non incorsi nell’interdizione perpetua dai pubblici uffici”, stabiliva che gli interessati che non avessero ricevuto la cartolina precetto avevano comunque l’obbligo di presentarsi al Distretto militare entro l’11 dicembre 1996. Ciò posto, poiché il nuovo periodo di detenzione del C., iniziato l’8 gennaio 1996, ebbe termine il 4 dicembre 1996, così come risulta dal già richiamato certificato di detenzione, ne consegue che egli avrebbe comunque dovuto (e potuto) ottemperare all’ordine di chiamata alle armi per l’11 dicembre 1996 di cui al suindicato manifesto pubblico di chiamata alle armi; d’altra parte, un ulteriore arresto del C. ebbe luogo soltanto il 24 gennaio 1997, per cui risulta comunque integrato quel ritardo nella presentazione superiore ai cinque giorni che concretizza l’elemento materiale del reato di mancanza alla chiamata. In conclusione, quand’anche sussistano elementi per ritenere che l’arco di durata temporale del reato di mancanza alla chiamata posto in essere dal C. sia inferiore rispetto a quello ritenuto nella sentenza in data 22 ottobre 1999 del Tribunale militare di Torino, va escluso che il condannato debba essere prosciolto onde non ricorre la causa di revisione di cui all’art. 630, lett. c) c.p.p. Alla reiezione dell’istanza di revisione consegue la condanna del C. al pagamento delle spese processuali. S’impone inoltre, ai sensi dell’art. 637, comma 4 c.p.p., la revoca dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della pena pronunciata il 4 ottobre 2000; tale revoca, ovviamente, stante l’autonomia delle due procedure, lascia impregiudicati gli effetti dell’istanza di affidamento in prova presentata dal C. (v. nota a fg. 66 della Procura militare della Repubblica di Torino).

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 261 c.p.m.p.; 3 Legge 180/81; 636 e 637 c.p.p.;

RIGETTA

l’istanza di revisione presentata il 28 luglio 2000 da C.R. in relazione alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti il 22 ottobre 1999 dal Tribunale Militare di Torino (irrevocabile il 20 dicembre 1999),

CONDANNA

il C.R. al pagamento delle relative spese processuali e, per l’effetto,

REVOCA

l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della pena pronunciata da questa Corte il 4 ottobre 2000»».



Peculato militare - Soggetto attivo - Sottufficiale incaricato delle funzioni di gestore dello spaccio - Funzioni amministrative o di comando - Coincidono con quelle di pubblico ufficiale - Possesso di denaro della P.A. - Somme versategli in contante (per praticato sconto alle FF.AA.) dal fornitore di generi alimentari - Sono denaro della P.A.

(Cost. art. 3; C.p.m.p., art. 215; C.p., art. 314; C.p.p., artt. 603 e 606)

Corte di cassazione, Sez. 1^ pen., 20 maggio 2000. Pres. Macrì, Rel. De Nardo, P.M. mil. Garino (conf.), in c. I.

Soggetto attivo del reato di peculato militare è il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando. Tali funzioni coincidono con quelle di pubblico ufficiale (o di incaricato di un pubblico servizio), che sono parimenti indicative del pubblico servizio svolto da chi esplica presso organismi pubblici in genere, e quindi anche militari, attività organizzative/assistenziali (nella specie in favore del personale militare). Ciò vale in particolare per il soggetto che è in possesso di denaro della Amministrazione della Difesa come il sottufficiale che, in detta attività, riceva e trattenga denaro versatogli in contanti, per la Amministrazione, quale lo sconto a questa praticato sulle tariffe ordinarie di alimenti, inglobato nella nota di credito, emessa dal fornitore, per la Difesa, pur se egli, gestore, rifiuti di firmarla (non essendo la quietanza prescritta per legge). Non sussiste, nella configurazione di tale reato a carico, violazione dell’art. 3 della Costituzione, stante la detta equiparazione delle funzioni di comando o amministrative con quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio previste dall’art. 314 C.p. E non si ha disapplicazione dell’art. 606 lett. d) del C.p.p. per non aver sentito come testi i componenti della Commissione amministrativa dello spaccio, data la scarsa rilevanza dei mezzi istruttori così richiesti (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: Con sentenza del 24 novembre 1999, la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Napoli, confermava quella del Tribunale militare di Bari del 31 marzo 1998 con la quale I.G., sottufficiale della Marina Militare, era stato condannato, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione militare per il reato di peculato militare continuato (art. 81 cpv. c.p. - 215 C.p.m.p.) perché “quale sottufficiale incaricato di funzioni di gestore dello spaccio della nave Stromboli, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di somme di denaro appartenente all’Amministrazione militare costituite dagli sconti versatigli in contanti dal responsabile della I. s.r.l. per varie forniture di gelati (sconti successivamente inglobati nelle note di credito emesse dalla “I.”) se ne appropiava per l’importo complessivo di £.2.301.930 nel periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 1992”. Rilevavano i giudici di merito che l’accusa si fondava essenzialmente sul riscontro documentale rappresentato dall’annessa annotazione nel giornale mastro di bordo delle tre note di credito emesse dalla ditta fornitrice che attestavano lo sconto che era stato versato all’imputato. Tale omissione veniva confermata nel processo di primo grado dal teste, maresciallo della G.d.F., O.G. che effettuò una verifica contabile e controlli incrociati con le risultanze dei libri contabili della ditta “I.”, nei quali le menzionate note di credito risultavano regolarmente annotate. Decisiva appariva, quindi, la testimonianza di B.C., socio venditore e rappresentante della “I.”, addetto alle forniture degli enti militari ed, in particolare, all’approvvigionamento delle navi. Questi confermava di aver corrisposto allo I., gestore dello spaccio, come per prassi consolidata, uno sconto sul prezzo di fattura nella misura del 25%, precisando che lo sconto veniva praticato in contanti all’atto del pagamento della fattura, la quale veniva saldata dal gestore al “netto dello sconto”. Il B. ha asseverato l’autenticità delle tre note di credito che gli sono state esibite e spiegava che le stesse non erano state quietanzate perché abitualmente i gestori rifiutavano di firmarle e la firma di quietanza non era prescritta per legge. La prassi commerciale di concedere sconti a particolari categorie di clienti come gli spacci militari in genere veniva confermata dal presidente della “I.” e dall’impiegata B.M., dipendente della ditta. Avverso la sentenza della Corte Militare di Appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo: - questione di legittimità costituzionale, già disattesa in sede di appello, dell’art. 215 C.p.m.p. in relazione all’art. 314 C.p. per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sul rilievo che non possono equipararsi le qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio richieste dall’art. 314 C.p. con quelle di militare incaricato di funzioni amministrative o di comando previste dall’art. 215 C.p.m.p.; - la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi della lett. d), comma 1, dell’art. 606 C.p.p. per avere il giudice di appello con motivazione illogica disatteso la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento; - la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. È manifestatamente infondata in primo luogo la questione di legittimità costituzionale nell’art. 215 c.p.m.p., già ritenuta tale dalla Corte militare d’appello, dedotta dal ricorrente conferimento all’art. 3 della Costituzione in relazione alla asserita diversa qualità personale dei soggetti cui si riferiscono gli art. 215 c.p.m.p. (peculato militare) e 314 c.p. (peculato ordinario), in questa seconda ipotesi rivestendo tali soggetti la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, mentre nella prima destinatario della norma è il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando. In realtà, come correttamente ritenuto dalla Corte militare, la funzione amministrativa o di comando coincide con la qualifica di pubblico ufficiale (o con quella di incaricato di pubblico servizio) e, comunque, sussiste il peculato militare soltanto se effettivamente il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando svolga, altresì, nell’occasione funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Nel caso in esame, poiché gli spacci istituiti presso organismi militari così come quelli esistenti presso stabilimenti pubblici in genere, in quanto operanti nell’ambito delle attività assistenziali o, comunque, organizzative previste in favore del personale di ciascuna amministrazione, costituiscono sotto ogni aspetto un pubblico servizio, di conseguenza i gestori di tali spacci sono da qualificarsi comunque come incaricati di pubblico servizio (v. Cass. Sez.VI del 17.11.94, n. 1931, Guidetti). È infondato anche il motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, lett. d), c.p.p. con riferimento alla richiesta di sentire come testi L.M. e S.G. nonché i componenti della Commissione amministrativa dello spaccio. La Corte Militare, infatti, aveva motivatamente disatteso la richiesta, formulata in quella sede, non ritenendo sussistere le condizioni previste dall’art. 603 c.p.p. per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale stante la sufficienza della prova già acquisita, e, comunque, la scarsa rilevanza dei mezzi istruttori richiesti. D’ altra parte l’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., prevede che la prova di cui si lamenta la mancata assunzione non soltanto sia “decisiva”, ma anche che sia già stata richiesta dalla parte a norma dell’art. 495, comma 2, c.p.p. Ai limiti della inammissibilità e, comunque, priva di fondamento sono, infine, le doglianze del ricorrente relative all’asserita manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione della prova della penale responsabilità dell’imputato. Invero, la Corte di merito con adeguata e corretta motivazione ha dato pienamente conto dell’“iter” logico seguito per giungere all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla base della deposizione del B. e delle circostanze e modalità, pur esse giudizialmente accertate, che attivavano il sistema degli sconti riferito dal B., di modo che l’affidabilità del principale teste d’accusa non poteva ritenersi inficiata dalla lamentata insufficienza della prova documentata e costituita dalle menzionate note di credito non sottoscritte dal ricevente ed ancor meno dalle illazioni e sospetti genericamente avanzati dal ricorrente. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dal ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.