Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (artt. 5-20)

TITOLO I
Norme di attuazione

Capo III - Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

Art.5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell’articolo 8 in quanto applicabili.
3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 10.

Art.6. Costituzione dell’organico delle sezioni

1. L’organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della Repubblica(1).
2. Almeno due terzi dell’organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell’interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l’organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.
4. Il personale applicato a norma dell’articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell’organico delle sezioni.

Art.7. Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 6 comma 3.
2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.
3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2, l’amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

Art.8. Assegnazione alle sezioni

1. Gli interessati all’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all’amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.
2. Le domande, con il parere dell’ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell’assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dall’amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.
5. Per ogni candidato, l’amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.
6. L’assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Art.9. Direzione e coordinamento delle sezioni

1. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’articolo 58 del codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art.10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all’impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti della amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita.

Art.11. Trasferimenti del personale delle sezioni

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell’amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al procuratore generale da parte dell’amministrazione.

Art.12. Servizi di polizia giudiziaria

1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell’articolo 55 del codice.
2. Entro il termine stabilito per l’entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 14, ogni variazione dell’elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.

Art.13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario

1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l’ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.

Art.14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi

1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l’allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

Art.15. Promozioni

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

Art.16. Sanzioni disciplinari

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

Art.17. Procedimento disciplinare

1. L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l’ufficiale o l’agente presta servizio. Dell’inizio dell’azione disciplinare è data comunicazione all’amministrazione dalla quale dipende l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria.
2. L’addebito è contestato all’incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l’incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all’incolpato e contiene l’avviso che, fino a cinque giorni prima dell’udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l’audizione di testimoni.
3. Competente a giudicare è una commissione composta:
a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell’appartenenza dell’incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l’incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell’incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.
4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 127 del codice. L’accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l’azione disciplinare o da un suo sostituto. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori(2) iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall’articolo 97 del codice.
5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all’amministrazione di appartenenza dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l’azione disciplinare.

Art.18. Ricorso

1. Contro la decisione emessa a norma dell’articolo 17 l’incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta:
a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell’appartenenza dell’incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l’incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell’incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.
2. L’accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.
3. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori(3) iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall’articolo 97 del codice.
4. La decisione è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’amministrazione cui appartiene l’ufficiale o l’agente.
5. Contro la decisione l’incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell’articolo 611 del codice, in quanto applicabili(4).

Art.19. Sospensione cautelare

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

Art.20. Disposizione transitoria

1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall’articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.
3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e all’assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.


(1) - Comma così sostituito dall’art. 209, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.
(2) - La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l’albo dei procuratori legali ed ha disposto la sostituzione del termine “procuratore legale” con il termine “avvocato”.
(3) - Vedi nota (2).
(4) - La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998, n. 394, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.