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D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’interno

Art.1. - Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell’interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro dell’interno;
c) Ministero: il Ministero dell’interno;
d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell’interno.

Art.2. - Uffici di diretta collaborazione

1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l’Ufficio di Gabinetto;
b) l’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
c) il Servizio di controllo interno;
d) l’Ufficio Stampa e Comunicazione;
e) la Segreteria del Ministro;
f) la Segreteria particolare del Ministro;
g) la Segreteria tecnica del Ministro;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l’efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L’Ufficio di Gabinetto assicura l’unitarietà dell’azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilità amministrativa.
3. L’assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.

Art.3. - Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l’Amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attività di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione comunitaria e internazionale, anche per quanto attiene all’adozione di accordi e all’organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali; assiste il Ministro nell’azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze strumentali all’azione del Ministro; promuove l’elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l’azione del Ministero; assicura il servizio di segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regolamenti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO.
2. Per l’esercizio delle sue funzioni il Capo di Gabinetto si avvale dell’Ufficio di Gabinetto nel cui àmbito è costituita la segreteria speciale con il servizio cifra. Nell’àmbito dell’Ufficio di Gabinetto possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Capo di Gabinetto si avvale di due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno per l’espletamento delle funzioni vicarie e l’altro cui è affidato il coordinamento di settori complessi, scelti tra i Prefetti collocati a disposizione ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Art. 4. - Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

1. Il Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari assicura il supporto al Ministro nell’attività legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi, anche in attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale. Può avvalersi, a tal fine, della collaborazione, anche per lo studio e la progettazione, degli uffici studi costituiti in seno alle ripartizioni dirigenziali generali del Ministero. Garantisce la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme, nonché l’analisi dell’impatto, della fattibilità e dei costi della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Svolge attività di ricerca ed approfondimento per delineare le strategie di intervento dell’Amministrazione in campo legislativo. Cura, per quanto di competenza del Ministero, il coordinamento della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, elaborando testi unici. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d’iniziativa parlamentare, assicurando il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento ed i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni. Cura l’istruttoria e lo svolgimento delle risposte agli atti di sindacato ispettivo parlamentare in sintonia con l’Ufficio di Gabinetto, in àmbito interno ed in sede internazionale, e assicura il raccordo con il Parlamento anche ai fini dell’attività di verifica degli impegni assunti dall’organo di direzione politica. Fornisce consulenza giuridica al Ministro ed ai Sottosegretari, nonché ai dipartimenti ed agli uffici dirigenziali generali del Ministero. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con gli organi costituzionali, le Autorità amministrative indipendenti e con le istituzioni internazionali.
3. Il Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari si avvale di un Vice Direttore dell’Ufficio.

Art. 5. Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro.
2. Il servizio di controllo interno supporta, altresì, la valutazione e il controllo strategico sugli Uffici territoriali di Governo. Le relazioni periodiche del Servizio al Ministro dell’interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse anche al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le parti di rispettiva competenza e possono contenere proposte migliorative della funzionalità delle predette strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei predetti Ministri, può svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive Amministrazioni a livello periferico.
3. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono affidate dal Ministro dell’interno, con proprio decreto, a Prefetti o ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 6. Ufficio Stampa e Comunicazione

1. Le attività di informazione sono svolte da un’apposita area dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, in conformità di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, che cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Amministrazione. Cura altresì il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera. Il Ministro può essere coadiuvato da un portavoce, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.
2. Le attività di comunicazione sono svolte da un’apposita area dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui al comma 1, che, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, elabora il Piano di comunicazione del Ministero, favorendo a tal fine, l’organizzazione di appositi uffici di comunicazione a livello centrale ovvero presso gli Uffici periferici dell’amministrazione.
3. Il Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, alle dirette dipendenze del Ministro, può essere scelto sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Art. 7. Segreteria del Ministro

1. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che assicura il supporto all’attività del Ministro, provvedendo alla acquisizione e alla elaborazione di ogni elemento utile all’opera dello stesso, diversa da quella prevista dagli articoli 8 e 9.
2. Il Capo della Segreteria svolge anche i compiti specifici assegnatigli dal Ministro.
3. Nell’àmbito della Segreteria possono operare assistenti alle dirette dipendenze del Ministro, con specifici incarichi funzionali al migliore svolgimento dell’attività del Ministro.

Art. 8. Segreteria particolare del Ministro

1. Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Capo della Segreteria particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura l’agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Nell’àmbito della Segreteria particolare possono operare assistenti alle dirette dipendenze del Ministro, con specifici incarichi funzionali al miglior svolgimento dell’attività del Ministro.

Art. 9. Segreteria tecnica del Ministro

1. Alla Segreteria tecnica del Ministro è preposto il Capo della Segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che svolge attività di supporto tecnico all’attività istituzionale del Ministro anche attraverso l’acquisizione e l’elaborazione di documenti e rapporti, necessari per approfondimenti di carattere tecnico scientifico, e l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione.

Art. 10. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che operano alle loro dirette dipendenze.
2. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di un Capo della Segreteria, scelto tra funzionari della carriera prefettizia e di un Segretario particolare scelto anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.

Art. 11. Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti. All’Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unità, all’Ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unità, alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unità. All’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unità di personale. Al Servizio di controllo interno è assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unità di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unità di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unità sopra indicato.
2. All’Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato governativo.
3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.
4. Per l’individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalità stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unità complessive per l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unità per l’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unità per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di una unità per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all’incarico di Capo della Segreteria.
5. All’Ufficio di Gabinetto, all’Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unità.
6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unità.
7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l’attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell’àmbito degli Uffici stessi.

Art. 12. Consiglieri del Ministro

1. Il Ministro può avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell’àmbito dello stesso contingente, il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione.
2. Il Consigliere diplomatico coadiuva il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.
3. Il Consigliere per la programmazione strategica coadiuva il Ministro ai fini dell’attività di valutazione e controllo strategico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di carattere politico-amministrativo. A tal fine opera in raccordo con l’Ufficio di Gabinetto e con il Servizio di controllo interno, il quale fornisce una collaborazione tecnica sia nell’attività di valutazione e controllo che nella verifica dell’effettiva attuazione delle scelte operate.
4. Il Consigliere per le politiche della formazione coadiuva il Ministro ai fini dell’adozione di una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione del personale dei diversi ruoli del Ministero dell’interno, formula proposte per la modernizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi di formazione, nonché per la realizzazione di piani comuni di supporto alla programmazione delle attività didattiche finalizzate al miglioramento della cultura professionale e manageriale del personale, anche tramite scambi culturali e professionali con altre Amministrazioni, università ed istituzioni accademiche a livello nazionale e internazionale.
5. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, sentito il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
6. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere per le politiche della formazione sono nominati fra Prefetti, dirigenti di prima fascia o esperti di particolare e comprovata qualificazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Ai Consiglieri del Ministro si applicano, per quanto attiene l’assegnazione, la costituzione del rapporto di lavoro, ove esterni alle pubbliche amministrazioni, nonché la durata dell’incarico, le disposizioni dell’articolo 11 relative al personale esterno.

Art. 13. Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta una retribuzione di posizione, di seguito indicata:
a) per il Capo di Gabinetto e per il Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, pari ai Capi dei Dipartimenti del Ministero;
b) per i Vice Capi di Gabinetto, per il Vice Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari pari ai Vice Capi dei Dipartimenti del Ministero.
Al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria particolare del Ministro e al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’interno, maggiorato del 30 per cento; ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’interno; al Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, qualora nominato tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Al Portavoce del Ministro, se nominato, spetta l’indennità prevista dall’articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Per i dipendenti pubblici incaricati delle funzioni di Capo della Segreteria del Ministro, Capo della Segreteria particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, e Segretario particolare del Sottosegretario di Stato, nonché Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione e Portavoce del Ministro, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai titolari delle predette funzioni, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto il solo emolumento accessorio.
2. Al Consigliere diplomatico spetta il trattamento economico determinato dall’ordinamento della carriera diplomatica; al Consigliere per la programmazione strategica e al Consigliere per le politiche della formazione, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell’interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell’interno. Agli altri Consiglieri spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell’interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell’interno.
3. Ai Prefetti, di cui al presente regolamento, collocati a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, spetta una retribuzione di posizione pari a quella dei Direttori centrali del Ministero. Al personale della carriera prefettizia, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, compete la retribuzione di posizione risultante dal procedimento negoziale, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base delle preminenti posizioni funzionali ricoperte e dei conseguenti livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.
4. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati preposto ad una ripartizione dirigenziale compete una retribuzione di posizione equivalente alla misura massima in godimento ai dirigenti di seconda fascia nell’àmbito del Ministero. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati non preposto ad una ripartizione dirigenziale spetta una retribuzione di posizione non superiore all’importo spettante al pari qualifica preposto a ripartizione dirigenziale, da graduarsi in relazione agli incarichi ricoperti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Al personale con contratto a tempo determinato, a quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli esperti nonché agli assistenti del Ministro compete un trattamento economico determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico.
7. Il trattamento economico accessorio previsto dai commi 1 e 2 è determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14. Invarianza degli oneri

1. L’attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.