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5. Il genocidio

La prima definizione di genocidio si deve a Raphael Lemkin, giurista d’origine polacca che lavorava nel Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Lemkin, nel corso di una Conferenza internazionale, nel 1933 propose un trattato volto a condannare come crimini internazionali le aggressioni specificamente rivolte a gruppi nazionali, religiosi ed etnici, ed in questo intento coniò la parola aggiungendo alla parola greca genos, cioè razza o etnia, il suffisso latino - cidium, che significa uccisione. Per il Lemkin “il termine viene interpretato nel senso di un piano coordinato, che comprende diverse azione dirette a distruggere le basi essenziali della vita di gruppi nazionali allo scopo di annientarli. Gli obiettivi di un tale piano possono essere la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, del sentimento nazionale, della religione e della vita economica di gruppi nazionali, nonché la distruzione della sicurezza personale, della libertà, della salute, della dignità e della vita degli individui appartenenti al gruppo. Il genocidio comprende due fasi: la prima è la distruzione del modello nazionale del gruppo oppresso; la seconda è l’imposizione del modello nazionale dell’ oppressore…” (154).

I primi riferimenti giurisdizionali al genocidio si ebbero dunque nella definizione più generale di crimini contro l’umanità della Carta di Norimberga, e, conseguentemente, furono espressamente indicati nei capi d’imputazione del processo; il termine specifico fu pronunciato nell’arringa conclusiva della pubblica accusa e comparve anche nelle sentenze emesse dagli altri tribunali statunitensi che operarono sempre a Norimberga(155).
L’ Art.6 dello Statuto di Roma - come peraltro avevano già fatto le chart dei Tribunali dell’ ex Jugoslavia e del Ruanda - riprende integralmente la definizione di genocidio data dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, fatta a New York il 9 dicembre del 1948 (posta in esecuzione dall’Italia con L. 11 marzo 1952 n.153, L. Cost. 21 giugno 1967 n.1 e L. 9 ottobre 1967 n.962(156)). La Convenzione del 1948, dopo aver dichiarato che il genocidio è un crimine ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal fatto che venga commesso in tempo di pace o di guerra, lo qualifica come “uno qualsiasi degli atti seguenti, commesso nell’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: uccidere membri del gruppo; causare gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo; infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita miranti a causarne la distruzione fisica, parziale o totale; imporre provvedimenti tesi a impedire le nascite all’interno del gruppo; trasferire forzatamente i bambini appartenenti al gruppo presso un gruppo diverso”.
In tale quadro, la Convenzione del 1948 rappresenta uno dei massimi strumenti del diritto internazionale che i più prendono a riferimento come migliore elemento di convergenza fra diritto e coscienza dell’umanità.

Eppure è stato osservato il paradosso che alla forza morale di questo trattato non ha fatto seguito una sua concreta applicazione da parte degli Stati. Sebbene la Convenzione prevedesse - invero, anche senza una esplicita imposizione - la creazione di un tribunale internazionale per punire il genocidio, solo 45 anni dopo sono stati costituiti il Tribunale della ex Jugoslavia e del Ruanda, ma sempre con quelle limitazioni di giurisdizione di cui si è già trattato; inoltre, solo il 2 settembre 1998, cioè a mezzo secolo dalla sottoscrizione della Convenzione, si è avuta la prima sentenza di condanna internazionale che effettivamente la interpretava con i nove capi d’imputazione emessi nei confronti di Jean Paul Akayesu, responsabile del genocidio ruandese del 1994.
Peraltro, rispetto alla previsione della possibilità di promuovere appello alla Corte Internazionale di Giustizia per prevenire e reprimere il genocidio, la prima iniziativa fu presa nel 1993, e solo dalla Bosnia Erzegovina nei confronti della ex Jugoslavia, e non da altri Paesi(157).

Pertanto, tenuto conto che sulla definizione del crimine il processo negoziale dello Statuto di Roma non ha trovato sostanziali elementi critici, il problema che ora va a prospettarsi è quello della effettività delle disposizioni dello Statuto; la circostanza che sia stata ripetuta la stessa definizione della Convenzione del 1948 pone l’interrogativo se la comunità internazionale avrà ora uno strumento più concretamente efficace per scongiurare il pericolo di nuovi genocidi, visto che dal 1933 - anno dell’iniziativa di Lemkin - si è rimasti inermi per il massacro dei curdi compiuto nel 1937-1938 nella provincia di Dersim, per il primo eccidio degli Hutu contro i Tutsi del 1972 in Burundi, di fronte alla campagna di sterminio condotta dai Khmer rossi in Cambogia nella metà degli anni settanta, alla campagna di Anfal contro i curdi iracheni del 1988, e ancora si è arrivati in ritardo per le violenze, le deportazioni di massa e il reclutamento forzato di minori perpetrati nell’ultimo decennio in Liberia, Sierra Leone e Costa d’Avorio, e per le persecuzioni e gli esodi forzati di cui sono rimaste vittime le popolazioni dei Balcani.

In questa prospettiva - secondo taluni- i redattori dello Statuto che hanno ripreso la formulazione della Convenzione del 1948 avrebbero rinunciato a compiere un passo in avanti, non disciplinando ad esempio la configurabilità del crimine per il c.d. genocidio “politico” o “culturale” e caratterizzando in limiti più ristretti l’elemento dell’intenzionalità, come espressamente rivolta all’annientamento fisico: in questo modo rimarrebbero esclusi i comportamenti di gruppi dominanti che riescano a dimostrare di aver condotto- anche con violenze sistematiche, esodi forzati, etc.- solo una lotta sul “piano politico”, senza l’intenzione della distruzione “fisica” del gruppo avverso.
Ma tale impostazione è stata vista dai più come particolarmente pessimistica e, benché sia apparsa caratterizzata da un coinvolgente anelito di giustizia, non ha trovato effettivi consensi anche nelle componenti più “avanzate” dei giuristi che hanno partecipato ai successivi lavori sui Regolamenti di Procedura e Prova dello Statuto, che pure avrebbero potuto presentare formule interpretative più ampie e rispondenti all’esigenza. In primo luogo, è stato osservato che quelle condotte configuranti un genocidio politico o culturale erano comunque perseguite nei crimini contro l’umanità, e, principalmente, la preoccupazione che i “tecnici” avevano manifestato era piuttosto che a fronte della rinnovata definizione della Convenzione del 1948 si ripetesse quello stillicidio di “riserve” e “obiezioni” che di fatto avevano lasciato ancora ampi margini di incertezza su un tema che invece avrebbe dovuto richiedere il consensus della comunità internazionale(158).

Evidentemente, è stato ritenuto che non sarebbe stato tanto il nomen iuris del crimine di genocidio, quanto piuttosto il funzionamento a regime dello Statuto nel suo complesso a caratterizzare l’efficacia della norma e a garantire l’effettività del sistema di giustizia internazionale da esso delineato, specie con riferimento all’obbligo morale della comunità internazionale di prevenire ogni futura forma di genocidio(159).


(154) - D.F. Orentlicher, Genocidio in Crimes of War, cit., p.164.
(155) - Sul tema, si rinvia a quanto precedentemente detto nella Parte I, relativa ai Tribunali di Norimberga e Tokio.
(156) - Con tale Legge Costituzionale, l’Italia ha dichiarato non applicabili ai delitti di genocidio gli artt.10 e 26, uu.cc., della Costituzione, consentendo l’estradizione per tali reati sia del cittadino che dello straniero, cfr.: G. Cansacchi, Nozioni di Diritto Internazionale Bellico, Giappichelli, Torino, p. 143.
(157) - Con questi riferimenti fortemente critici rispetto all’inerzia degli Stati si esprime D.F. Orentlicher, Genocidio in Crimes of War, cit., p.162; ivi, anche il riferimento ad asserite “istruzioni governative” rivolte ai corrispondenti uffici giuridici internazionali per non qualificare, in origine, i fatti ruandesi come genocidio, al fine di evitare “come ha scritto il New York Times, che ciò alimentasse richieste d’intervento da parte dell’opinione pubblica”.
(158) - E difatti già la Corte Internazionale di Giustizia, in un parere consultivo del 1951, e la stessa giurisprudenza dei Tribunali di Norimberga e Tokio si erano espressi per l’affermazione dei principi della Convenzione sul piano del diritto consuetudinario. Cfr.: Orentlicher, op. cit., p.165. A proposito delle “riserve” apposte alla Convenzione, l’Italia ha espresso un’obiezione sulla: “…seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d’America.Essa crea incertezza quanto all’estensione degli obblighi che il governo degli Stati Uniti d’America è disposto ad assumere (29 dicembre 1989). Cfr: Luzzatto-Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, Giappichelli, 1998, p. 502; sul tema anche N. Ronzitti , Genocidio in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Vol. XVIII, p.573 e s.
(159) - Sul punto non va dimenticato la ratio del sistema di sicurezza collettivo della Carta delle Nazioni Unite e le tesi giuridiche sul diritto d’intervento per la tutela delle minoranze in Kossovo e a Timor Est. Cfr.: Pinelli (e altri), op. cit.