Capitolo VI - Il processo

(Traduzione non ufficiale)

Art.62. Luogo del processo

Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.

Art.63. Processo in presenza dell’imputato

1. L’imputato è presente nel corso del processo.
2. Qualora l’imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo grado può’ ordinare che sia espulso dall’aula dell’udienza, e decidere che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall’esterno dell’aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.

Art.64. Funzioni e poteri della Camera di primo grado

1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel presente Art.saranno esercitate in conformità con il presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell’imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle vittime e dei testimoni.
3. Nel momento in cui un caso verrà sottoposto a processo in conformità del presente Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso:
(a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti;
(b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo;
(c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Statuto, provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del processo, al fine di consentire un’adeguata preparazione dello stesso.
4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo funzionamento, può’ rinviare le questioni preliminare alla Camera preliminare, o, in caso di necessità, ad un altro giudice disponibile di quest’ultima.
5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, può’ ordinare di unire o separare i capi d’accusa a carico di più di un imputato.
6. Nell’espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora necessario, può:
(a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all’Art.61, paragrafo 11;
(b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove necessario, dell’assistenza degli Stati, come previsto nel presente Statuto;
(c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;
(d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli già raccolti precedentemente al processo o presentati dalle parti durante il processo;
(e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime;
(f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.
7. Il processo è pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado può’ stabilire che, in determinate circostanze alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all’Art.68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle deposizioni.
8. (a) All’inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all’imputato delle accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado verifica che l’imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilità di ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l’Art.65, o di dichiararsi innocente.
(b) Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come condurre i lavori anche al fine di garantirne l’equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d’ufficio, ha fra l’altro, facoltà di:
(a) decidere sull’ammissibilità o la rilevanza delle prove;
(b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l’ordine durante l’udienza.
10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura del Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.

Art.65. Procedure in caso di ammissione di colpevolezza

1. Nel caso in cui l’imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformità con l’Art.64, paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado deciderà se:
(a) l’imputato comprende la natura e le conseguenze dell’ammissione di colpevolezza;
(b) l’ammissione sia resa volontariamente dall’imputato dopo essersi sufficientemente consultato con il proprio difensore;
(c) l’ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti:
(i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi dall’imputato;
(iii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato dall’imputato;
(iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o dall’imputato.
2. Quando la Camera di primo grado avrà verificato le questioni di cui al paragrafo 1 e considera che l’ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, costituisce gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce l’ammissione di colpevolezza, può’ riconoscere l’imputato colpevole per tale crimine.
3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che l’ammissione di colpa non è stata resa, nel qual caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie previste dal presente Statuto e può’ rinviare il caso ad un’altra camera di primo grado.
4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che, nell’interesse della giustizia, ed in particolare nell’interesse delle vittime, sia necessaria un’esposizione più completa dei fatti, la Camera di primo grado può’:
(a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni di testimoni; oppure
(b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste dal presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potrà rinviare il caso ad un’altra camera di primo grado.
5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d’accusa, sull’ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare non saranno vincolanti per la Corte.

Art.66. Presunzione d’innocenza

1. Chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile.
2. Al Procuratore spetta l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato.
3. Per condannare l’imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Art.67. Diritti dell’imputato

1. Nell’accertamento delle accuse, l’imputato ha diritto ad una pubblica ed equa udienza condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:
(a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del contenuto delle accuse, in una lingua che l’imputato comprende e parla correttamente;
(b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa e comunicare liberamente e riservatamente con il legale di sua scelta;
(c) essere giudicato senza indebito ritardo;
(d) fermo restando l’Art.63, paragrafo 2, essere presente al processo, condurre la difesa personalmente o attraverso il suo legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo richieda, vedersi assegnare d’ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha i mezzi per rimunerarlo;
(e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L’imputato ha inoltre diritto di far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova ammissibili ai sensi del presente Statuto;
(f) avere gratuitamente l’assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equità, se non è in grado di comprendere perfettamente o di parlare la lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un documento presentato alla Corte;
(g) non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria colpevolezza, e rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la colpevolezza o l’innocenza;
(h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria difesa;
(i) non subire l’imposizione dell’inversione dell’onere della prova o dell’onere della confutazione della prova.
2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l’innocenza dell’imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o che siano tali da compromettere la credibilità degli elementi di prova a carico. In caso di dubbio sull’applicazione del presente paragrafo, decide la Corte.

Art.68. Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo

1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti compresi l’età, 2 sesso come definito all’Art.2, paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il crimine comporta violenza sessuale o sessista ai sensi dell’Art.7, paragrafo 3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti in particolare durante l’indagine e nel corso dell’azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, nè saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale.
2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all’Art.67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse ovvero consentire che le deposizioni siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni della vittima o del testimone.
3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni, e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti, dell’imputato ed un processo equo e imparziale. Tali, opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed assistenza, come previsto all’Art.43, paragrafo 6.
5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima dell’inizio del processo, può astenersi dal divulgare tali elementi di prova e informazioni presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell’imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.
6. Gli Stati possono chiedere l’adozione delle misure di protezione necessarie per i loro funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o delicate

Art.69. Prove

1. Prima di testimoniare ogni teste, in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, si impegna a dire tutta la verità.
2. La testimonianza di un teste in udienza sarà resa di persona, fatte salve le misure enunciate all’Art.68 o nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. La Corte può altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con l’ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte fermo restando il presente Statuto ed in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tali provvedimenti non pregiudicheranno nè contrasteranno con i diritti della difesa.
3. Le parti potranno presentare elementi di prova rilevanti per il caso, in conformità con l’Art.64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentate tutti gli elementi di prova che riterrà necessari per stabilire la verità.
4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l’ammissibilità di elemento di prova, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione, fra l’altro, del valore probante dell’elemento di prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un processo equo o l’equa valutazione della testimonianza di un teste.
5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, ma può farne oggetto di constatazione giudiziale.
7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui:
(a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure
(b) l’ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente l’integrità del procedimento.
8. Nel decidere sulla rilevanza o l’ammissibilità degli elementi di prova raccolti da uno Stato, la Corte non si pronuncia sull’applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.

Art.70. Reati contro l’amministrazione della giustizia

1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni della amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente: (a) fornire falsa testimonianza malgrado l’obbligo assunto di dire la verità in applicazione dell’Art.69, paragrafo 1;
(b) presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati;
(c) subornare testi, ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste, attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza o distruggere o falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi;
(d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;
(e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere espletato da questi o da un altro funzionario;
(f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente della Corte, in relazione alle proprie mansioni ufficiali.
2. I principi e le procedure che disciplinano l’esercizio della giurisdizione della Corte sulle violazioni di cui al presente Art.saranno quelli previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai procedimenti di cui al presente Art.ci si atterrà alla legislazione interna dello Stato a cui ci si rivolge.
3. In caso di condanna, la Corte può comminare una pena detentiva non superiore a cinque anni o un’ammenda in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, oppure entrambe.
4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati contro l’integrità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro l’amministrazione della giustizia indicati nel presente Art.commessi nel proprio territorio o da loro cittadini;
(b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte sottoporrà il caso alle sue autorità competenti ai fini del procedimento. Dette autorità competenti tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perché si possano svolgere con efficienza.

Art.71. Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte

1. La Corte può sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti scorretti anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione quali ad esempio l’allontanamento temporaneo o definitivo dall’aula, un’ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 è stabilito nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

Art.72. Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale

1. Il presente Art.si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell’ambito dell’Art.56, paragrafi 2 e 3, dell’Art.61 paragrafo 3, dell’Art.64 paragrafo 3, dell’Art.67, paragrafo 2, dell’Art.68 paragrafo 6, dell’Art.87 paragrafo 6, e dell’Art.93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in rilievo.
2. Il presente Art.si applicherà altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale dì uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.
3. Nulla nel presente Art.compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell’Art.54, paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l’applicazione dell’Art.73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente Articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere:
(a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
(b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui è stata richiesta;
(c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;
(d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi fra l’altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte o applicazione di altre misure di protezione autorizzate dallo Statuto o dal Regolamento della Corte.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente interessi di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, la Corte può agire come segue:
(a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti è sollecitata nell’ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all’Art.93, paragrafo 4:
(i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (II), può chiedere ulteriori consultazioni onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede;
(ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le, motivazioni di rifiuto di cui all’Art.93, paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l’Art.87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è giunta a tale conclusione;
(iii) la Corte può trarre nel giudicare l’imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l’esistenza o l’inesistenza del fatto;
(b) in tutte le altre circostanze:
(i) ordinare la divulgazione; oppure
(ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie nel giudicare l’imputato, circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto

Art.73. Informazioni o documenti provenienti da terzi

Qualora la Corte chieda ad uno Stato, Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un’organizzazione intergovernativa o un’organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell’informazione oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell’Art.72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l’informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.

Art.74. Requisiti per la sentenza

1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e nel corso delle delibere. La Presidenza, caso per caso, può designare, in base alla disponibilità uno o più giudici supplenti che dovranno essere presenti in ogni fase del processo e sostituire un membro della Camera di primo grado nel caso in cui questi non possa più presenziare.
2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni delle prove ed a tutto il procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti e delle circostanze descritte nei capi d’accusa e relativi emendamenti. La Corte può basare la sua decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse al processo.
3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all’unanimità in mancanza della quale la decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.
4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate.
5. La decisione sarà messa per iscritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera di primo grado emanerà una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità la sentenza della Camera di primo grado conterrà i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza o una sintesi stessa sarà letta in pubblica udienza.

Art.75. Riparazioni a favore delle vittime

1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione come la restituzione l’indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali determinare nella sua decisione l’entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.
2. La Corte può emanare contro una persona condannata un’ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere forma, in modo particolare, di restituzione d’indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte può decidere che l’indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all’Art.79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e terrà conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate o degli Stati interessati e delle osservazioni formulate a nome di, tali persone o dei loro aventi diritto.
4. Nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti il presente Articolo, dopo che una persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte, quest’ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi del presente Art.sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui All’Art.93, paragrafo 1.
5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente Art.come se le disposizioni dell’Art.109 fossero applicabili al presente Articolo.
6. Nulla nel presente Art.sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.

Art.76. Condanne

1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al processo.
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l’Art.65, e prima della fine del processo, la Camera di primo grado può tenere d’ufficio, e su richiesta del Procuratore o dell’imputato, un’ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste all’Art.75 nel corso dell’udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza.
4. La sentenza è pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza dell’imputato.