La condizione militare nella Costituzione

Relazione del Colonnello Domenico Libertini (*)

La ringrazio, Signor Generale.
Mi limiterò a qualche breve spunto di riflessione perché il tema, estremamente interessante, è già stato toccato ripetutamente dall’Eccellenza Maggiore, quando più volte ha accennato alla militarità, cioè a questa natura particolare che distingue le Forze armate dalle altre istituzioni dello Stato ed i militari dagli altri pubblici dipendenti. Vorrei farlo ricollegandomi a quanto ha detto l’amico Boursier Niutta citando la nota sentenza n. 449 del 1999 della Corte Costituzionale, in quanto è proprio questa sentenza che ci parla di quella che è la condizione militare e lo fa ponendola in una posizione di supremazia rispetto alla condizione di altre organizzazioni, in senso lato, senza riferirci in maniera particolare alla Polizia di Stato(1).

Quindi, la Corte Costituzionale ci dice sia che si tratta di una condizione particolare, sia che è preminente su altre condizioni. Ma che cosa sia, poi, questa condizione militare non lo troviamo scritto né nella sentenza della Corte, né troviamo nella stessa Costituzione riferimenti utili a sostanziare una formula che si trova indicata e posta a fondamento della decisione, ma il cui contenuto non è agevolmente identificabile. E questo lo dico perché, se anche andiamo a consultare i manuali di diritto costituzionale, noi non troveremo riferimenti utili, se non del tutto incidentali, a dare sostanza alla formula.
Il tentativo di individuare il significato della condizione militare direi che, tutto sommato, può avere successo mediante un’operazione interpretativa al negativo, nel senso, cioè, di considerare militare tutto ciò che viene delimitato da limiti all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti(2). In fin dei conti, questo è il tentativo che possiamo fare con un certo successo. Ma ritengo che sia una situazione di assoluta insoddisfacenza, soprattutto perché i risultati di un simile approccio non possono essere univoci, mentre è mio convincimento che riuscire ad individuare il contenuto che sottende la formula sia la condizione di fondo per arrivare a marcare i confini dell’ordinamento militare, ammesso che, come diceva e dubitava l’Eccellenza Maggiore, esista questo ordinamento militare(3).

Io sono convinto di sì, sono persuaso che questo ordinamento esista e sia individuabile soprattutto perché anche i recenti interventi del legislatore vanno ulteriormente a dare contenuto e vitalità all’ordinamento militare e lo fanno in maniera inequivoca. Basti considerare che nel momento in cui con la stessa recente riforma dell’Arma del Carabinieri, all’articolo 6 del d. lgs n.297 del 2000, individua e traccia la definizione della funzione di polizia militare, l’operazione compiuta dal legislatore risulta di grande importanza concettuale e pratica(4).
Concettuale perché, se andiamo poi a ben guardare, la definizione che viene cristallizzata io credo che debba indurre ad una riconsiderazione di certi elementi acquisiti dal punto di vista dottrinario. E lo dico perché quando la norma stabilisce, nella definizione, il fatto che la polizia militare, la funzione di polizia militare, è costituita dal complesso delle attività finalizzate a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza all’interno delle Forze armate, l’operazione è fatta: viene individuato il nesso teleologico che collega le attività ordinate e coordinate fra loro in vista di un obiettivo ben chiaro ed individuabile, l’obiettivo costituito dall’ordine e dalla sicurezza interne alle Forze armate. Questo dovrebbe indurci a mutare anche la prospettiva di analisi del mondo militare ed a chiederci cosa sia, oggi, la disciplina militare.

A questo punto, appare evidente che la disciplina militare non è più il bene giuridico da tutelare, ma, mi sia consentito, deve essere vista in relazione strumentale con l’ordine e la sicurezza, si tratta, cioè, del mezzo, certamente il più importante, attraverso il quale viene garantito l’ordine. Quindi, questo dovrebbe portare anche a una rideterminazione di quello che è il bene giuridico dal punto di vista penalistico(5).
È soltanto uno spunto di riflessione, ma credo che si sia aperta una stagione nuova per l’approfondimento dell’ordinamento militare sia nella direzione squisitamente amministrativa, pensando alla funzione di polizia militare, sia nel senso penalistico, per ripensare ai beni giuridici tutelati.

Per ultimo, vorrei segnalare il fatto che soltanto attraverso un’operazione attenta di marcatura dei confini di questo ordinamento di settore noi possiamo arrivare a distinguere la condizione militare dalla condizione del pubblico impiego. E credo che si tratti di un’operazione fondamentale, soprattutto in questo momento storico, perché si tratta di recuperare un’identità militare che, mi perdoni Sua Eccellenza, secondo me è stata pesantemente compromessa dalle norme di principio sulla disciplina militare e dal regolamento di disciplina, laddove queste hanno espunto dal sistema i riferimenti all’etica militare.
Se oggi noi troviamo ancora, nell’impianto dei codici penali militari, questi riferimenti alla fidelitas, come Lei richiamava prima, per converso norme di principio e regolamento di disciplina militare hanno fatto un’operazione diversa in quanto hanno finalizzato la disciplina al servizio, cioè all’efficienza dello strumento. E lo stesso Consiglio di Stato ha, in un’adunanza generale(6), affermato questo principio, questo concetto. Oggi la disciplina militare è un complesso di norme positive. Qui si è verificata un’operazione che ha prodotto un impianto generale ispirato ad una matrice kelseniana, siamo, quindi, nell’alveo di un positivismo normativistico che non si adatta all’etica militare, al contenuto della condizione militare, per come noi in passato l’abbiamo considerata per cui oggi siamo obbligati a ricercare altri elementi contenutistici.

Ritengo che queste siano le direzioni sulle quali un po’ di riflessione contribuirebbe a fissare i termini e anche a distinguere in maniera chiara e inoppugnabile ciò che è militare e perché lo è, da ciò che invece è pubblico impiego, è pubblica amministrazione, è funzione di polizia.
Credo che sia indispensabile per la stessa sopravvivenza del mondo militare; per trent’anni e più abbiamo assistito ad un lento ed inarrestabile processo di ricaduta del mondo militare sul pubblico impiego e questo ha prodotto una serie di danni, a cui accennava anche il collega Boursier, fra cui non da ultima la progressiva demolizione del patrimonio etico.
Mi fermo a queste brevi considerazioni e non proseguo oltre nel rispetto del tempo assegnatomi. Ringrazio per l’attenzione.

Approfondimenti

(*) - Capo Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
(1) - Amplius: Libertini, Alcune considerazioni sulle differenze fra Forze armate e di polizia, in Riv. di Pol., III-IV, 2001, pagg. 224 e ss.
(2) - In proposito cfr.: Libertini, Sui limiti all’esercizio del diritti costituzionalmente garantiti per i militari, in Riv. di Pol., XI, 2000, pagg. 705 e ss.
(3) - Sull’ordinamento militare v.: Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, 1962; Landi, Forze armate, in Enc. del dir., XVIII, 1969, pag. 21; Landi, Ordinamento militare, in Enc. del dir., XXX, 1980, pag. 918; Boursier Niutta e Bassetta, L’ordinamento militare come ordinamento giuridico, in Rass. Arma dei Carabinieri, 2, 1997; Libertini, Sui limiti all’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti per i militari, cit.; Bassetta, Analisi e prospettive del diritto militare, in Diritto militare, 4, 2001, pagg. 7 e ss.
(4) - Sull’argomento v.: Libertini, Alcune osservazioni sulla funzione di polizia militare, in Riv. di Pol., I, 2002, pagg. 3 e ss.
(5) - Libertini, Attività sediziose e manifestazione del pensiero nella legge penale militare, in Riv. di Pol., II, 2001, pagg. 106 e ss.
(6) - Cons. Stato, adunanza generale, 30 maggio 1991, n. sez. 48/91. In proposito cfr.: Salvati, Forze armate tra la Bocconi e il Politecnico, in Difesa Oggi, marzo-aprile 1997, pag. 46; Libertini, Considerazioni sul giuramento con particolare riguardo a quello dei militari, in Riv. di Pol., XII, 1997, pagg. 761 e ss.

Commento del Ten. Gen. Capo Renato Maggiore

Al La condizione militare nella Costituzione. La mia solidarietà amichevole, fraterna... pardon paterna, massima, nei confronti del Colonnello Libertini che aveva questo tema.
La Costituzione parla, dice qualche cosa? Non è pregiudicato l’esercizio dei diritti politici per i militari. Non è pregiudicata la loro posizione di lavoro (art. 2 della Costituzione). Ciò solo dice. La posizione di lavoro, l’esercizio dei diritti politici: questo il limite. Il militare ha due garanzie specifiche, stia tranquillo: non voglio che con leggi ordinarie si possa ingabbiarlo per quanto riguarda l’esercizio dei suoi diritti politici, vada a votare. Il militare stia tranquillo, dice il Costituente, lo rispetto, merita tutto il mio rispetto quanto alla conservazione del suo posto di lavoro. E poi? Per tutte le restanti situazioni di libertà del cittadino che è militare (o, se volete, del militare che è cittadino, che a me piace di più)? Per tutte le restanti situazioni di libertà, c’è limite al loro possibile limite? Limiti, vuol dirsi, posti dalla Costituzione ad altre possibili limitazioni per le sfere di libertà del singolo a mezzo di norma ordinaria che quelle libertà violino? La garanzia riguardava solo quegli aspetti. Io non ho trovato altro; il Colonnello Libertini non ha saputo indicarci altro quanto alla condizione militare nella Costituzione.

Certo, sappiamo che prevalente è (per il singolo militare, come cittadino, deriva da ogni pagina del nostro diritto costituzionale) il diritto soggettivo ma talora solo suo è il diritto affievolito, la categoria dischiusaci dal Ranelletti, soltanto l’interesse legittimo. Non sempre è, così, falcidiata la sua posizione quanto al diritto privato; ma la Costituzione, se possiamo e chiediamo, questo solo ci dice, questo ci dà.
Il Colonnello Libertini mi ha dato lo stimolo a cercare per trovare qualcosa che non ho trovato, perché non c’è altro.
Questo è il tema: la condizione militare nella Costituzione.
Lo svolgimento: questo si può dire che è lo svolgimento del tema; angusto, relativo a una rilevanza precaria a livello di dettato costituzionale della condizione militare.
Certo, sappiamo, però, la realtà della vita militare, e i frutti delle pagine dei manuali di diritto costituzionale ci dicono, ci fanno sapere quello che ci ricordava il Colonnello Libertini: che la disciplina “serve per”, è funzionale, è una condizione del militare.

I tedeschi questa categoria la chiamano Funktionsbedingungen: condizioni di funzione, condizioni per la funzione. Questo è la disciplina. Il militare queste regole ha. Dalla Costituzione elevazione a livello diverso non gli viene. Però, non di meno, è - rispetto al passato - proprio dalla Costituzione in termini che non sono categoricamente, clamorosamente messi a luce meridiana, però è risultato clamorosamente cittadino, non militare suddito. Per il militare questa esaltazione - che a me piace - basta, non basta? Questa esaltazione troviamo, della sua condizione: è un cittadino, non è un suddito. Nelle espressioni mediocri, direi banali, infime della vita di caserma, per esempio, troviamo che non c’è più l’attendente. Che c’entra la Costituzione? Beh!, lo spirito è quello, della democraticità che viene dalla Costituzione alle Forze armate, ai soggetti che sono nelle Forze armate, che sono i rappresentanti dello Stato nell’organismo al fine della difesa dello Stato, alla loro funzionalità richiesto come voluto dalla Costituzione.
Il discorso finisce qua, non credo che si possa dire altro. Ma questo che ho detto ha una nota di notevole rilevanza comunque. È un segno della modernità dei tempi e della civiltà del diritto; è un segno dell’evoluzione morale e giuridica dei principi che dettano l’assetto del nostro Stato costituzionale nel riflesso, nel riverbero della condizione di cui oggi ci stiamo occupando: la condizione del militare. È cittadino, optimo iure, sì, con delle limitazioni - beninteso - solo con quelle che inevitabilmente derivano dalla funzionalità delle Forze armate a quei fini per i quali siamo convinti tutti che è bene che siano, vivano, si affermino, prosperino ed esse vengano amate dal resto della cittadinanza.
Grazie, Colonnello Libertini: un grazie molto sentito.