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Corte di Cassazione

a cura di Giovanni Pioletti

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Interrogatorio delegato dal pubblico ministero - Idoneità a interrompere la prescrizione - Esclusione - Fondamento.

(Cod. pen. art. 160 co. 2; Preleggi art. 14; Nuovo cod. proc. pen. art. 370)

Sez. Un., 11 luglio 2001, n. 33543. Pres. Vessia, Rel. Canzio, P.M. (diff.) Leo, ric. P.G. in proc. Brembati

L’interrogatorio dell’indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico ministero ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell’art. 160, comma 2, cod. pen. e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia “in malam partem” in materia penale.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Acquisto o ricezione di prodotti con segni falsi - Ricettazione - Configurabilità.

(Cod. pen. artt. 15, 473, 474 e 648)

Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 23427. Pres. Vessia, Rel. Ferrua, P.M. (conf.) Leo, ric. P.M. in proc. Ndiaye

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un’unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Commercio di prodotti con segni falsi - Concorso - Configurabilità - Fondamento.

(Cod. pen. artt. 15, 648 e 474)

Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 23427. Pres. Vessia, Rel. Ferrua, P.M. (conf.) Leo, ric. P.M. in proc. Ndiaye

Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Diffamazione - Col mezzo della stampa - Pubblicazione di dichiarazioni lesive della reputazione di terzi rilasciate nel corso di un’intervista - Responsabilità del giornalista - Limiti - Indicazione.

(Cost. art. 21; Cod. pen. artt. 51 e 595)

Sez. Un., 30 maggio 2001, n. 37140. Pres. Vessia, Rel. Cognetti, P.M. (diff.) Toscani, ric. Galiero

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa e’ da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - Abrogazione degli articoli 341 e 342 c.p. ad opera della legge 25 giugno 1999, 205 - Conseguenze in sede esecutiva - Dovere del giudice dell’esecuzione di revocare la sentenza definitiva di condanna - Sussistenza - Possibilità di qualificare diversamente il fatto e rideterminare la pena - Esclusione.

(Cod. pen. artt. 341, 344, 594 e 612; Nuovo cod. proc. pen. artt. 673; L. del 25 giugno 1999 n. 205 artt. 18 e 19)

Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 29023. Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.M. (conf.) Cedrangolo, ric. Avitabile

In tema di oltraggio, l’abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall’articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, integra un’ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall’articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., dal giudice dell’esecuzione, al quale non è consentito modificare l’originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, qualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 c.p.) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, il relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata.


Reo - Concorso di persone nel reato - Presupposti - Previo accordo - Necessità - Esclusione - Coscienza del contributo dato alla condotta altrui - Sufficienza.

(Cod. pen. art. 110)

Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 31. Pres. Vessia, Rel. Battisti, P.M. (conf.) Toscani, ric. Sormani

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro.


Sicurezza pubblica - Stranieri - Successione di leggi - Assunzione di lavoratore extracomunitario privo di autorizzazione al lavoro ex art. 12, comma 2, legge n. 943 del 1986 - Continuità normativa con il reato di cui all’art. 22, comma 10, T.U. n. 286 del 1998 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

(Cod. pen. art. 2;L. del 30 dicembre 1986, n. 943, art. 12, co. 2; L. del 6 marzo 1998, n. 40, art. 20 co. 8; D. lg. del 25 luglio 1998, n. 40, art. 20, co. 8)

Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 33539. Pres. Vessia, Rel. Fiale, P.M. (conf.), ric. Donatelli

L’assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro non è più prevista dalla legge come reato dopo l’abrogazione espressa dell’art. 12, comma 2, legge 30 dicembre 1986, n. 943, disposta dall’art. 46 comma 1, lett. c) legge 6 marzo 1998, n. 40 (riprodotta dall’art. 47, comma 2, lett. c, d. lg. 25 luglio n.286) e l’introduzione della nuova ipotesi di reato di assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno ad opera dell’art. 22, comma 10, del citato decreto legislativo, giacchè si è in presenza di una abrogatio criminis per la mancanza di continuità del tipo di illecito e per il mutamento del bene giuridico oggetto di tutela.


Armi - Armi da fuoco o da sparo - Armi antiche - Condizioni - Modifica dell’arma - Disciplina delle armi comuni da sparo - Applicabilità - Fondamento.

(L. del 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14; L. del 18 aprile 1975, n. 110, artt. 2 e 10; Cod. pen. art. 697; L. del 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7)

Sez. 1, 26 giugno 2001, n. 33453. Pres. Sossi, Rel. Vancheri, P.M. (conf.) Di Zenzo, ric. Martinelli

In tema di armi antiche, non possono essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che per l’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n.110, definiscono l’appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia all’autorità, sussiste la violazione prevista dall’art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n.895 (come modificato dall’art. 14 della legge n.497 del 1974), e non quella prevista dall’art. 697 del cod. pen.


Armi - Detenzione abusiva - Quantità di munizioni impiegate nel tiro a segno - Reintegrazione della scorta - Nuovo obbligo di denunzia - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

(R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, art. 38)

Sez. 1, 10 aprile 2001, n. 20234. Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. (diff.) Viglietta, ric. Signorelli

In materia di sicurezza pubblica, l’obbligo della denunzia previsto dall’art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l’acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente.


Armi - Porto abusivo - Concorso di persone nel reato - Prestito di fucile da caccia a persona sprovvista di licenza - Configurabilità.

(Cod. pen. art. 110; L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7; L. 14 ottobre 1974 n. 497, artt. 12 e 14)

Sez. 1, 21 giugno 2001, n. 29444. Pres. D’Urso, Rel. Gemelli, P.M. (diff.) Abbate, ric. Usai

In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.


Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma - Presentazione della querela al direttore della ispezione postale per reati attinenti alla organizzazione, all’esercizio, all’utenza dei servizi postali o per reati perpetrati in ambiente di lavoro del servizio postale - Ritualità.

(Cod. pen. art. 120; Nuovo cod. proc. pen. artt. 337 e 333)

Sez. 5, 22 marzo 2001, n. 21258. Pres. Foscarini, Rel. Colonnese, P.M. (conf.) Iadecola, ric. Lodi

È ritualmente proposta la querela presentata, con le formalità di cui agli artt. 337 e 333 comma secondo cod. proc. pen., al direttore provinciale delle Poste, se relativa a reati attinenti, direttamente o indirettamente, all’organizzazione, all’esercizio, all’utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni o che vengano, comunque, perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi, non essendo venuta meno, a seguito della trasformazione della amministrazione postale in ente pubblico economico, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali l’art. 1 D.M. 14 agosto 1943 ha attribuito tali funzioni, atteso che l’ente resta comunque disciplinato da normativa pubblicistica e continua a perseguire finalità pubbliche. (Fattispecie relativa a reati di ingiuria e minaccia in danno di un geometra, dipendente dell’Amministrazione postale, consumato in immobile di pertinenza della stessa, già locato da una ditta privata e nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione in vista della sua restituzione all’ente titolare).


Indagini preliminari - Fermo di indiziati - Della polizia giudiziaria - Fermo eseguito dopo la assunzione della direzione delle indagini da parte del Pubblico Ministero - Presupposti - Espressione “sia per darsi alla fuga” - Significato.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 384)

Sez. 5, 17 aprile 2001, n. 25322 cc. Pres. Foscarini, Rel. Marasca, P.M. (diff.) Monetti, ric. Bove

La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al fermo di persona indiziata di reato, anche nel caso in cui il Pubblico ministero abbia già assunto la direzione delle indagini, solo quando, non essendo possibile attendere il provvedimento di quest’ultimo, sopravvengano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che il soggetto sia per darsi alla fuga, vale a dire si stia già, in concreto, sottraendo alle ricerche della competente autorità.


Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Detentore di beni culturali fortuitamente scoperti - Obbligo di denuncia - Insussistenza.

(D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 87)

Sez. 3, 11 giugno 2001, n. 27677. Pres. Savignano, Rel. Novarese, P.M. (conf.) Geraci, ric. Fusaro

A seguito dell’entrata in vigore del T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, non sussiste più l’obbligo di denuncia penalmente sanzionato a carico del mero detentore di un bene culturale protetto, già oggetto di scoperta fortuita, in quanto l’art. 87 del D. Lgs. 490/1999 circoscrive l’ambito soggettivo del reato di omessa denuncia allo scopritore.


Produzione, commercio e consumo - prodotti alimentari - Prodotti ortofrutticoli - Obbligo per il produttore di accertare che i prodotti messi in commercio siano conformi alle prescrizioni di legge - Sussistenza - Fattispecie relativa a rappresentante legale di cooperativa di produttori.

(L. 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5 e 6)

Sez. 3, 2 marzo 2001, n. 20903. Pres. Accattatis, Rel. Savignano, P.M. (parz. diff.) Izzo, ric. Berti

In tema di alimenti, la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, accertata nella forma dell’immissione nel circuito distributivo di prodotti naturali (nella specie: ribes) contenenti fitofarmaci in quantità superiori ai limiti massimi consentiti dalle disposizioni ministeriali vigenti, è ascrivibile a titolo di colpa al legale rappresentante di una cooperativa di frutticoltori, atteso che il produttore deve assicurare, mediante analisi dei prodotti, la conformità degli stessi alla legge, restando esente da colpa solo attraverso l’acquisizione di certificazione attestante l’osservanza dei parametri richiesti per la tutela della salute del consumatore, essendo irrilevante il fatto che i singoli soci produttori della cooperativa si siano vincolati all’osservanza di un «protocollo» di autodisciplina.


Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Manipolazione e inserimento di dati falsi nell’archivio informatico di un ente pubblico - Reato di falso in atto pubblico - Sussistenza - Fondamento.

(Cod. pen. artt. 476, 479 e 491 bis; L. 23 dicembre 1993, n. 547)

Sez. 5, 18 giugno 2001, n. 32812 cc. Pres. Marrone, Rel. Fumo, P.M. (parz. diff.), ric. Balbo

L’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell’INPS, precedente all’entrata in vigore della legge L. 23.12.1993, n. 547, che ha introdotto l’art. 491 bis cod. pen., di cui la Corte ha precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione).


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Omissione di referto - Esonero dall’obbligo di referto ex art. 365 secondo comma c.p. - Condizioni - Fattispecie.

(Cod. pen. art. 365, co. 2)

Sez. 6, 9 aprile 2001, n. 18052. Pres. Romano, Rel. Agrò, P.M. (diff.) Palombarini, ric. Garziera

L’esonero del sanitario dall’obbligo di referto di cui al secondo comma dell’art. 365 cod. pen. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell’indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall’obbligo di referto nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da assunzione di droga, in quanto l’ipotesi che l’assistito fosse egli stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata al referto ma solo all’esito di ulteriori indagini che dal referto potevano prendere solo spunto).


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Atti sessuali - Individuazione - Tentativo - Ammissibilità - Presupposti - Indicazione.

(Cod. pen. art. 609 bis; L. 15 febbraio 1996, n. 66, art. 3)

Sez. 3, 24 aprile 2001, n. 21577. Pres. Toriello, Rel. Grassi, P.M. (conf.) Ciampoli, ric. Schiraldi

È configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen. quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento di propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto tentato in fattispecie in cui l’imputato deviò la propria auto dal tragitto ordinario per ricondurre la persona offesa a casa, si fermò in zona isolata, si sposto’ sul sedile posteriore dell’auto dove si trovava la ragazza, le rivolse frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali e quindi la inseguì dopo che si era data alla fuga).


Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Omicidio colposo - Morte come conseguenza della trasmissione del virus dell’AIDS al coniuge - Mancata adozione di precauzioni nei rapporti sessuali - Omicidio volontario - Esclusione.

(Cod. pen. art. 589 e 575)

Sez. 1, 14 giugno 2001, n. 30425. Pres. Fazzioli, Rel. Vancheri, P.M. (conf.) Galasso, ric. PG in proc. Lucini

La condotta del soggetto che, pur consapevole di essere affetto da AIDS, abbia contagiato il coniuge intrattenendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione e senza informarlo dei rischi cui poteva andare incontro, sino a determinarne la morte, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento e non quello di omicidio volontario.


Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale - Criterio distintivo rispetto all’omicidio volontario - Indicazione.

(Cod. pen. art. 575 e 584)

Sez. 1, 20 maggio 2001, n. 25239. Pres. La Gioia, Rel. Canzio, P.M. (conf.) Geraci, ric. Milici e altri

Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nell’elemento psicologico, nel senso che nell’ipotesi della preterintenzione la volontà dell’agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell’evento morte, mentre nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita dall’“animus necandi”, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la micidialità dell’arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta).



Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Diffamazione - Col mezzo della stampa - Diritto di satira - Limiti - Superamento - Causa di non punibilità - Esclusione - Fattispecie.

(Cod. pen. art. 595 e 51)

Sez. 5, 4 giugno 2001, n. 36348. Pres. Marrone, Rel. Bruno, P.M. (conf.) Cosentino, ric. Feltri

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l’esimente del diritto di satira nella rappresentazione caricaturare e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da questi svolta, attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell’imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero (Fattispecie relativa a un “pezzo giornalistico” di costume, con “taglio” satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturari dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica).