Ambito di applicazione della disciplina sui centri di raccolta
I Centri di raccolta comunali o intercomunali sono aree presidiate ed allestite dove si svolge unicamente l’attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti dai detentori, per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e - per le frazioni non recuperabili - agli impianti di smaltimento[1]. Il legislatore, per tali strutture, ha voluto delineare una disciplina specifica attraverso il D.M. 8 aprile 2008, dove sono indicati tutti i requisiti tecnico gestionali che debbono essere osservati dai Centri di raccolta di rifiuti urbani, delimitandone così il campo di applicazione.
Il regime regolamentare di tali “centri di raccolta” è stato demandato dalla legge quadro nazionale al D.M 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).
Per effetto di tale disposizione, la realizzazione dei centri di raccolta è soggetta unicamente all’approvazione del Comune territorialmente competente, che poi ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia. Resta fermo che il soggetto a cui viene affidata la gestione del centro di raccolta deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» per l’attività «Gestione dei centri di raccolta»[2].
Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione della norma, occorre discernere, nell’ambito delle diverse tipologie di strutture variamente indicate con il termine “ecopiazzole” o “isole ecologiche”, quelle che rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui Centri di raccolta e quelle che, invece, ne sono escluse[3].
Infatti il regime autorizzatorio è diverso nel caso in cui il centro di raccolta sia realizzato in contrasto con le prescrizioni ed i requisiti indicati dal D.M 8 aprile 2008[4] (ad esempio, sia adibito anche ad operazioni di trattamento). In questi casi si è in presenza di un’attività di stoccaggio, per la quale è necessario ottenere l’autorizzazione regionale (o provinciale)[5].
Ne consegue che all’interno del centro di raccolta - ad esempio - non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche[6], che sono configurabili come operazioni di trattamento di rifiuti e, dunque, soggette ad autorizzazione regionale o provinciale.
I rifiuti che possono essere conferiti nei “centri di raccolta” sono solo i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Le aree di raccolta devono essere a servizio delle “utenze domestiche”, delle “utenze non domestiche” (limitatamente ai rifiuti assimilati), anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché degli altri “soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”; allo stato attuale tale ultimo riferimento è da intendersi unicamente riferito ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, obbligati al ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico.
Le aree adibite a centri di raccolta comunali o intercomunali devono essere “presidiate ed allestite”[7]. Si tratta di un requisito fondamentale, dal momento che solo la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nonché l’allestimento della struttura in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, possono impedire che l’area in oggetto diventi un luogo di abbandono incontrollato di rifiuti.
L’Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 reca i requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
Requisiti del centro di raccolta
Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Deve essere nominato almeno un responsabile tecnico.
Il centro di raccolta deve essere dotato di:
a) adeguata visibilità interna;
b) pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
d) recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
e) adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto.
Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
All’esterno dell’area dell’impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.
Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:
a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.
Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.
Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. In particolare, i rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (ad es. fusti o cisternette), dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto.
I recipienti fissi e mobili devono essere dotati di apposita etichettatura con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
Peraltro, l’apposita disciplina regolamentare prevede che ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta possa rimanere in deposito in tali aree fino a tre mesi, mentre la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene[8].
Nei centri possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
Codice CER (EER) | Descrizione |
08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) |
15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 | imballaggi in plastica |
15 01 03 | imballaggi in legno |
15 01 04 | imballaggi in metallo |
15 01 05 | imballaggi in materiali compositi |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
15 01 07 | imballaggi in vetro |
15 01 09 | imballaggi in materia tessile |
15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
15 01 11* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti |
16 01 03 | pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) |
16 01 07* | filtri dell'olio |
16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) |
16 05 04* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (limitatamente a estintori e aerosol ad uso domestico) |
16 05 05 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04*(limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) |
17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) |
17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) |
20 01 01 | carta e cartone |
20 01 02 | vetro |
20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 10 | abbigliamento |
20 01 11 | prodotti tessili |
20 01 13* | solventi |
20 01 14* | acidi |
20 01 15* | sostanze alcaline |
20 01 17* | prodotti fotochimici |
20 01 19* | pesticidi |
20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
20 01 23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20 01 25 | oli e grassi commestibili |
20 01 26* | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 |
20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
20 01 28 | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27* |
20 01 29* | detergenti contenenti sostanze pericolose |
20 01 30 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29* |
20 01 31* | medicinali citotossici e citostatici |
20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31* |
20 01 33* | (batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche) |
20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* |
20 01 35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23*, contenenti componenti pericolosi |
20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35* |
20 01 37* | legno, contenente sostanze pericolose |
20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37* |
20 01 39 | plastica |
20 01 40 | metallo |
20 01 41 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere (solo se provenienti da utenze domestiche) |
20 02 01 | rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) |
20 02 02 | terra e roccia |
20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili |
20 03 02 | rifiuti dei mercati |
20 03 07 | rifiuti ingombranti |
20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti (cartucce toner esaurite) |
A queste tipologie di rifiuti si possono aggiungere i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali.
modalità di conferimento e deposito presso il Centro di raccolta
Il centro deve garantire:
- la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- la sorveglianza durante le ore di apertura.
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine dell’impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia (scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta) e Ib (scheda rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta) del D.M. 8 aprile 2008 stesso. Si tratta di due documenti che compongono uno “schedario”, numerato progressivamente per la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita per l’impostazione dei bilanci di massa, dove devono esser indicati (a cura degli addetti al centro di raccolta) i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro e i quantitativi di quelli inviati a recupero/smaltimento[9].
considerazioni conclusive
Va tenuto presente che, nel rispetto dei vincoli fissati dal D.M. 8 aprile 2008, le amministrazioni comunali hanno la possibilità di ottimizzare la gestione dei Centri di raccolta.
Questa autonomia decisionale ha riguardato, in particolare, le modalità di accesso ai centri di raccolta che sono state, dunque, regolamentate in vario modo. Per cui - ad esempio - in alcuni Comuni è stata rilasciata una tessera magnetica a nome dell’intestatario della bolletta dei rifiuti che consente la pesatura dei materiali conferiti e l’ottenimento a fine anno di un incentivo economico[10]. Inoltre, per motivi organizzativi, il gestore del Centro di raccolta può decidere di ridurre la tipologia dei rifiuti che possono essere accolti o limitarne i quantitativi da poter conferire settimanalmente o mensilmente. È dunque importante consultare anche i Regolamenti che vengono adottati dalle singole amministrazioni e che vanno a disciplinare le attività operative dei Centri di Raccolta.
[1] Per la nozione di “centro di raccolta” si veda l’art. 183, comma 1, lett. mm) D.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 1 del D.M. 8 aprile 2018.
[2] Si veda Delibera n. 2 del 20/07/2009.
[3]La Cassazione Penale - nella sentenza n. 17864 del 16 marzo 2011 - ha sottolineato come, al fine di verificare la necessità o meno dell’autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, occorra in concreto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessità di autorizzazione regionale e, dunque la configurabilità del reato per il mancato rilascio. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l’effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi, si potrà valutare la necessità dell’autorizzazione regionale al sito di stoccaggio traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza.
[4] Come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.
[5] In questo senso si veda anche quanto evidenziato dalla Cassazione Penale - Sez. III - nella sentenza del 14 gennaio 2013, n. 1690: «…a seguito dell’introduzione nel d.lgs. 152/06 della definizione di«centro di raccolta», non può più essere seguito l’orientamento che attribuiva in passato alle «ecopiazzole» la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzatorio, poiché tali aree sono ora normativamente individuate, ma è altrettanto evidente che, una volta determinata la nozione di «centro di raccolta», la soggezione alla relativa disciplina introdotta con i decreti ministeriali (…) deve ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nell’art. 183, lettera mm) del d.lgs. 152/06. Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di «ecopiazzola » o «isola ecologica» possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, un regime autorizzatorio e gestionale che (…) consente il conferimento ai centri di raccolta di un’ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell’attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti».
[6] Si veda D.M. 8 aprile 2008 punto 6
[7] Si veda D.M. 8 aprile 2008 punto 1
[8] Si veda D.M. 8 aprile 2008 punto 7
[9] L’art. 16 del D.Lgs.n. 205/2010 ha modificato l’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo al comma 9: “Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elenco dei rifiuti”. Va precisato che al momento tale disposizione potrebbe non essere ancora applicabile data la sospensione sancita dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni”.
[10] Sistema adottato dal Comune di Perugia.
[1] Per la nozione di “centro di raccolta” si veda l’art. 183, comma 1, lett. mm) D.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 1 del D.M. 8 aprile 2018.
[1] Si veda Delibera n. 2 del 20/07/2009.
[1]La Cassazione Penale - nella sentenza n. 17864 del 16 marzo 2011 - ha sottolineato come, al fine di verificare la necessità o meno dell’autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, occorra in concreto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessità di autorizzazione regionale e, dunque la configurabilità del reato per il mancato rilascio. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l’effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi, si potrà valutare la necessità dell’autorizzazione regionale al sito di stoccaggio traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza.
[1] Come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.
[1] In questo senso si veda anche quanto evidenziato dalla Cassazione Penale - Sez. III - nella sentenza del 14 gennaio 2013, n. 1690: «…a seguito dell’introduzione nel d.lgs. 152/06 della definizione di«centro di raccolta», non può più essere seguito l’orientamento che attribuiva in passato alle «ecopiazzole» la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzatorio, poiché tali aree sono ora normativamente individuate, ma è altrettanto evidente che, una volta determinata la nozione di «centro di raccolta», la soggezione alla relativa disciplina introdotta con i decreti ministeriali (…) deve ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nell’art. 183, lettera mm) del d.lgs. 152/06. Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di «ecopiazzola » o «isola ecologica» possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, un regime autorizzatorio e gestionale che (…) consente il conferimento ai centri di raccolta di un’ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell’attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti».
[1] Si veda D.M. 8 aprile 2008 punto 6
[1] Si veda D.M. 8 aprile 2008 punto 1
[1] Si veda D.M. 8 aprile 2008 punto 7
[1] L’art. 16 del D.Lgs.n. 205/2010 ha modificato l’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo al comma 9: “Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elenco dei rifiuti”. Va precisato che al momento tale disposizione potrebbe non essere ancora applicabile data la sospensione sancita dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni”.
[1] Sistema adottato dal Comune di Perugia.