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Calendario storico

Anno 1975



Attribuzione de' Carabinieri Attribuzione de' Carabinieri

Attribuzione de' Carabinieri
Regolamento, delli 15 ottobre 1816.

Ai Carabinieri apparterranno le seguenti difficili incombenze.

1°. Di fare marcie, giri, corse e pattuglie su tutte le pubbliche strade, ed in tutti i luoghi abitati compresi nel distretto di ciascheduna Brigata, riportando giornalmente l'opportuna giutificazione sul foglio di servizio, dai Sindaci, Consiglieri, od altri Uffiziali ' pubblici, che si troveranno sul luogo, sotto pena di perdita della paga per cinque giorni.
2°. Di procurarsi, e raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti , che si fossero commessi, e sovra i loro autori comunicando il risultato delle loro ricerche alle Autorità competenti.
3°. Di ricercare, ed inseguire i malfattori, gli esposti alla pubblica vendetta, ed altri facinorosi.
4°. Di arrestare ogni persona sorpresa in flagrante delitto, od inseguita dalla pubblica voce, o trovata con armi insanguinate, o con altri indizi facienti presumere il delitto.
5°. Di vegliare con esattezza all'esecuzione delle disposizioni contenute nell'Editto delli 10 giugno 1814, e particolarmente di quelle, che riguardano le adunanze secrete, ed il porto delle armi proibite, procedendo alle perquisizioni necessarie, ed arrestandone i latori.
6°. Ad arrestare coloro, che tenessero giuochi d'azzardo, od altri proibiti sulle strade, piazze, fiere, o sui mercati, ed altri luoghi pubblici, ed invigilare, che non se ne tengano nelle case de' privati, denunciandoli all'Autorità competente.
7°. Di arrestare i devastatori de' boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell' atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d'esse, siepi, fossi, e simili, e di assicurarsi nei loro giri, se le guardie campestri compiscano i i loro doveri con la necessaria diligenza facendone la relazione ai Sindaci.
8°. Di arrestare i contrabbandieri, ed altri contravventori alle leggi sulle Gabelle presi in flagrante, e coloro, che esercitassero delle violenze, o vie di fatto contro le persone, o le proprietà de' cittadini, e dello Stato.
9°. Di fare la pulizia delle pubbliche strade, di mantenere le comunicazioni, ed i passaggi liberi, obbligando i conduttori delle vetture, e delle bestie di tenersi accanto ai loro cavalli, arrestando, e conducendo avanti al Giudice coloro, che usassero della resistenza, per essere condannati, se vi è luogo, ad una multa non maggiore di dieci lire, come pure di arrestare sul campo coloro, che per imprudenza, negligenza, o per la velocità de' loro cavalli, od in ogni altro modo avessero cagionato delle ferite, e contusioni altrui nelle piazze, contrade, o strade pubbliche.
10°. Di dissipare, prima con la persuasione, poi con la forza, ove d'uopo, ogni attruppamento sedizioso, e capace di turbare la pubblica tranquillità.
11°. Di prestare man forte ai Preposti all'esazione delle contribuzioni, ed agli esecutori delle leggi, delle sentenze, e degli ordini della giustizia.
12°. Di proteggere il commercio in interno, prestando assistenza ai negozianti, agli artieri, ed a tutti i viaggiatori, e di assicurare: la libera circolazione interna, arrestando tutti coloro, che vi si opponessero colla forza, e di vegliare con ispeciale esattezza alla esecuzione delle leggi, e dei regolamenti in materia d'annona, e specialmente allo scoprimento dei monopolisti in questo genere.
13°. Di sorvegliare i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, e le persone senza sussistenza, di prendere a loro riguardo le precauzioni di sicurezza prescritte dai regolamenti, che sono, e saranno su ciò emanati, per la qual cosa i Sindaci, e le altre Autorità dovranno dare ai Carabinieri Reali comunicazione delle liste delle persone poste sotto la loro speciale sorveglianza.
14°. Di vegliare all' esecuzione delle leggi relative al porto delle lettere in contravvenzione agli ordini sulla Posta.
15°. Di stendere i processi verbali dello stato dei cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade, o nelle campagne, o ritirati dalle acque, degli incendi, delle rotture, ferite, e d i tutti i delitti, che lasciano dopo di loro qualche traccia, come pure delle denunzie,e delle dichiarazioni di coloro, che potessero dare qualche indizio sulla natura, e di gravità dei delitti, e sopra i loro autori.
16°. Di tradurre i prigionieri al luogo della loro destinazione, prendendo tutte la precauzioni per evitarne l'evasione.
17°. Di arrestare i disertori, ed i militari non muniti di permissione in regola.
18°. Di obbligare. i militari assenti dal loro Corpo a recarvisi alla spirazione delle permissioni ad essi accordate. Al qual effetto ogni militare, che s'assenterà dal suo Corpo,dovrà far vedere la detta permissione ai Carabinieri Reali, ogni qualvolta ne venga richiesto.
19°. Di vegliare. attentamente all'esecuzione delle leggi sovra i passaporti, sia per portarsi all' estero, sia per introdursi ne' Nostri Stati, arrestando coloro, che ne fossero sprovvisti, e conducendoli prontamente avanti il Giudice più vicino, perlocché, niun viaggiatore potrà rifiutare l'esibizione de' suoi passaporti ai Carabinieri Reali , quando questi si presentino a chiederla rivestiti del loro uniforme, ed annunziandosi come tali.
20°. Di visitare gli alberghi, osterie , i caffè, i ridotti, ed altri luoghi pubblici, anche di notte tempo fino all'ora in cui sono aperti, per mantenervi il buon ordine, per sorvegliare i forestieri o far ricerca delle persone colpevoli, e sospette che fossero indicate trovarvisi. Gli albergatori saranno perciò obbligati di comunicare ai Carabinieri Reali i registri tenuti in forza dei regolamenti.
21°. Di assistere alle grandi riunioni di popolo, come nelle feste, nelle fiere, nei mercati, negli spettacoli, ed altre occasioni di simil fatta, per mantenervi il buon ordine, prevenirvi i furti, ed ogni turbolenza.