Pratiche autombilistiche

Approfondimenti

Targhe (furto, smarrimento o distruzione)

In caso di furto, smarrimento o distruzione di una o di entrambe le targhe, l’intestatario della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) deve:
• presentare denuncia presso una Stazione Carabinieri o altro ufficio di polizia;
• trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che le targhe siano stata ritrovate, dovrà richiedere la reimmatricolazione agli Uffici della Motorizzazione e la reiscrizione al PRA del veicolo per il rilascio delle nuove targhe e del nuovo D.U.;
• nelle more di richiedere la reimmatricolazione del veicolo sarà possibile circolare applicando al veicolo un pannello a fondo bianco che riporti la targa con gli stessi numeri e avente le medesime dimensioni dell'originale.


Reimmatricolazione e rinnovo di iscrizione

La richiesta può essere presentata (su apposito modello) dall'intestatario o da suo incaricato, presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) quando si dispone del certificato di proprietà (CdP),della Carta di Circolazione o del D.U.

Documentazione necessaria:
• istanza unificata;
• D.U. oppure carta di circolazione e certificato di proprietà cartaceo;
• la denuncia resa alle autorità di polizia o un'autocertificazione della stessa insieme alle eventuali targhe rimaste e alla carta di circolazione;
• fotocopia del documento di identità dell'intestatario. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
• codice fiscale;
• attestazioni di versamento su cc, relative all’operazione da effettuare;
• se l'intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia:
   - copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
   - oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo;
   - oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio;
   - oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• se l'intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia:
   - copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea;
   - oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Le nuove targhe, la carta di circolazione e il nuovo certificato di proprietà saranno consegnate al
richiedente, contestualmente alla presentazione della documentazione.

La richiesta, oltre che dall’interessato, potrà essere presentata da un delegato (agenzie pratiche
auto). In tal caso andrà considerato il relativo costo, in regime di libero mercato.

Per i relativi costi, che possono variare a seconda della tipologia di targa, consultare il sito
https://www.ilportaledellautomobilista.it/tariffario/app.


Reimmatricolazione e rinnovo d'iscrizione al PRA in casi particolari

Alcune richieste non si possono presentare allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) né al momento sono gestite con i nuovi processi digitali che emettono il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU).

Ad esempio in casi di reimmatricolazione/reiscrizione del veicolo:
• con annotazione di usufrutto;
• con variazione riguardante i soggetti del patto di riservato dominio;
• assenza di CDP e/o della carta di circolazione;
• assenza della carta di circolazione;
• veicoli ancora in possesso di foglio complementare;
• veicolo che necessita di un titolo autorizzativo o di certificato di approvazione (ad es. taxi,
autocarri trasporto merci conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente ecc.);
• con contestuale presentazione di altra richiesta fatta eccezione per la variazione di residenza
(per le persone fisiche) o di sede per le persone giuridiche.

In questi casi è opportuno contattare l’Ufficio del PRA.

Se la pratica di reimmatricolazione alla UMC e di iscrizione al PRA è relativa ad un veicolo già in possesso di DU, le operazione di cui sopra prevedono comunque l’emissione di un nuovo DU.
Documentazione da presentare per il solo rinnovo di iscrizione al PRA in presenza di veicolo già reimmatricolato presso la Motorizzazione:
• modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA;
• fotocopia della carta di circolazione rilasciata a seguito della nuova reimmatricolazione;
• certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare. In caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario richiedere il duplicato contestualmente alla richiesta, allegando la relativa denuncia presentata presso un Ufficio di Polizia;
• fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell'intestatario. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
• certificato di residenza dell'intestatario o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE; i cittadini dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione rilasciata dal comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza;
• se l'intestatario è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.), sarà necessario produrre il certificato della camera di commercio in bollo o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica;
• se l'intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia, dovrà presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio, oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• se l'intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia dovrà produrre copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Il rinnovo di iscrizione va chiesto al PRA entro sessanta giorni dalla data di rilascio della nuova carta di circolazione.


Revisione periodica dei veicoli

La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale.

Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, motoveicoli e ciclomotori.

Casi particolari
La revisione è prevista ogni anno per:
• veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente;
• autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente;
• autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg;
• rimorchi e autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg;
• autobus, autoambulanze e veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Dove effettuarla
La revisione può essere effettuata presso:
• uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli);
• le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 t).

Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione.

Il tagliando mostrerà la dicitura:
• "revisione regolare", nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;
• "revisione ripetere", nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina);
• "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione", nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto alla violazione dell’art. 80 c. 14 del C.d.S. e al pagamento della relativa sanzione amministrativa (da 173 a 695 euro). L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. Potrà essere posto in circolazione esclusivamente per recarsi ad effettuarla presso un centro autorizzato ovvero presso la MCTC.

La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione.



Passaggio di proprietà di veicolo

La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere presentata dall'acquirente, o da una persona da lui incaricata, presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) quando si dispone dei documenti del veicolo (CdP cartaceo o CDPD o DU - Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo).

Se la richiesta viene presentata da un incaricato, l’istanza unificata deve essere sottoscritta anche dal delegato come presentatore e dall’acquirente come dichiarante.

Documentazione da presentare:
• Istanza unificata. in caso di più acquirenti, l’istanza unificata viene sottoscritta da uno degli acquirenti delegato dagli altri alla sottoscrizione dell’istanza. A tale fine deve essere sottoscritta una specifica delega a favore dell’acquirente delegato alla sottoscrizione;
• carta di circolazione o DU;
• certificato di proprietà cartaceo (CdP) o Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) o il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU);
• atto di vendita in una delle seguenti forme:
   - dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo. E’ ammessa anche la dichiarazione unilaterale di vendita autenticata redatta sul retro del CdP cartaceo o del CDPD;
   - atto pubblico, contratto o sentenza in copia conforme all'originale, in bollo;
• fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’acquirente o degli acquirenti se più di uno;
• se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• se l'acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.