Carta di Circolazione

Smarrimento, furto o distruzione carta di circolazione

Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della carta di circolazione del veicolo occorre presentare presso un Comando dell’Arma o di altra Forza di polizia, entro 48h, la relativa denuncia. Contestualmente verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, in attesa dell’emissione del duplicato del documento.

Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.

Adempimenti degli operatori di polizia

Al momento della formalizzazione della denuncia l'organo di Polizia verifica se il documento sia duplicabile direttamente, senza richieste ulteriori da parte dell'utente. In caso contrario dovrà essere richiesto, dall'interessato, ad un Ufficio della motorizzazione civile.

In ogni caso viene rilasciato all’interessato un permesso provvisorio necessario per circolare con il proprio veicolo.

Da quel momento la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida e, in caso di ritrovamento o restituzione, deve essere distrutta.

Carta di circolazione duplicabile

Se al momento della denuncia, la carta di circolazione risulta "duplicabile", l'organo di polizia invia, entro 7 gg., la richiesta all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e rilascia un permesso provvisorio di circolazione del veicolo valevole 90 gg. Il nuovo documento verrà spedito all'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo, con posta assicurata, al costo di € 10,20 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Qualora il duplicato non dovesse pervenire entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato, la validità del permesso provvisorio è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. L’interessato dovrà contattare:

• numero verde 800232323 della MCTC, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16,30, con operatore, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la carta di circolazione;
• mail uco.motorizzazione@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero targa.

Carta di circolazione non duplicabile

Se la carta di circolazione risulta "non duplicabile" oppure se il duplicato inviato tramite posta è tornato al mittente per compiuta giacenza postale o per errori nell'indicazione dell'indirizzo del destinatario, l'interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Documentazione:
• domanda su modello TT2119 disponibile allo sportello dell’ufficio della motorizzazione civile o online sul Portale dell’automobilista;
• attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
• denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia e permesso provvisorio di circolazione rilasciato all'atto della denuncia (oppure, nel caso di smarrimento di questi documenti, dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).

Dopo la richiesta l'ufficio rilascia un permesso provvisorio valido fino al giorno in cui il duplicato potrà essere ritirato allo sportello. Se dopo la richiesta di duplicato viene ritrovata la carta di circolazione smarrita, l'intestatario deve distruggerla.

Richiesta duplicato d'urgenza

Solo nel caso di smarrimento o distruzione della carta di circolazione (non di furto), se c'è una particolare necessità e urgenza di ottenere il nuovo documento, dopo la denuncia è possibile fare richiesta di duplicato direttamente ad un Ufficio motorizzazione civile oppure ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto) appositamente abilitato.

Non occorre documentare o giustificare le ragioni di necessità ed urgenza per le quali viene presentata l'istanza.

In questo caso il nuovo documento viene rilasciato immediatamente.

Carta di circolazione deteriorata

Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati, al rilascio del duplicato provvedono direttamente gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.