Stranieri

L'Italia nel sistema Schengen

Lo spazio Schengen è stato istituito con l'accordo di Schengen del 1985, che prevedeva l' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Questo accordo è stato completato nel 1990 dalla convenzione d' applicazione dell'accordo di Schengen, che ha stabilito la soppressione definitiva dei controlli alle frontiere interne.

La convenzione ha rafforzato i controlli alle frontiere esterne, ha definito le procedure di rilascio dei visti uniformi, ha stabilito il sistema d'informazione Schengen, ha intensificato la cooperazione di polizia alle frontiere interne e ha migliorato l'azione contro il narcotraffico.

L'Italia è entrata nel sistema operativo di Schengen il 26 ottobre 1997.

Attualmente lo spazio Schengen comprende 26 paesi europei (22 dei quali sono Stati membri deIl'UE), Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

I paesi che appartengono allo spazio senza frontiere interne:
• non effettuano più i controlli alle loro frontiere interne (ovvero le frontiere fra due Stati Schengen);
• hanno rafforzato, secondo criteri definiti, i controlli alle frontiere esterne (quelle fra uno Stato Schengen e uno non Schengen).

Di conseguenza, sia i cittadini dell'UE sia i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente entro lo spazio Schengen.


Ingresso in Italia dello straniero

La normativa di riferimento sull'immigrazione e la condizione dello straniero è il Testo unico sull'immigrazione – D.Lgs. 286/1998.

Il cittadino straniero, e con tale termine sono considerati i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, può entrare in Italia laddove sia in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi per mantenersi durante il soggiorno e per far poi rientro nel Paese di provenienza, ad eccezione dei casi di ingresso per motivi di lavoro.

Non è ammesso in Italia chi:
• non soddisfa questi requisiti;
• è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.


Possibili modalità di soggiorno in Italia

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni:
• di breve durata, validi fino a 3 mesi;
• di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.

Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l'Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.

Possono essere rilasciati visti di varie tipologie:
• visti uniformi (VSU): consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri;
• visti con validità territoriale limitata (VTL): consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri;
• visti di transito aeroportuale (VTA): consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
• visti nazionali (VN): consente l'ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l'utilizzo per l'ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.

Il Regolamento (CE) n. 539/2001 elenca gli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).


Ingresso e/o presenza irregolare in Italia

Il mancato rispetto delle procedure finalizzate ad ottenere il visto di ingresso in Italia, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso.

Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

È considerato irregolare:
• il cittadino extracomunitario che entra in Italia senza documenti (passaporto o documento di riconoscimento e visto);
• il cittadino extracomunitario che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.

Il provvedimento di espulsione è adottato dalla Prefettura competente ed eseguito dalla Questura.


Ingresso per motivi di lavoro

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.I.) stabilite nei decreti periodici (normalmente annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.

I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.


Visti e permessi di soggiorno

Il visto è rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero.

Il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle Questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi).

Le differenti tipologie di visti per:
• motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia;
• ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
• motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale): si ottiene solo dopo il “nulla osta” al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa;
• per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare:
• tre mesi, per visite, affari e turismo;
• nove mesi, per lavoro stagionale;
• un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
• due anni, per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
• durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri casi previsti dal T.U.I.).


Conversione del permesso di soggiorno

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta al S.U.I. della Prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla Questura.

Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando:
• lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
• lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.


Sportello unico per l'immigrazione

E' la struttura attiva presso ogni Prefettura, ed è competente per:
• il rilascio di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato o stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal “decreto-flussi”. In questi casi il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, chiede il nulla osta allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l'attività lavorativa. Lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, se tutti i requisiti previsti sono rispettati, rilascia il nulla osta;
• il rilascio di nulla osta all’assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (T.U.I.);
• il rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare. Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo sportello unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:
   - coniuge maggiorenne non separato legalmente;
   - figli minorenni non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
   - figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
   - genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute;
• conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato. In particolare il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo sportello unico della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato.


Cosa fare per richiedere il Permesso o la Carta di Soggiorno

In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, (art. 39, c. 4 bis L. 3/2003), le istanze di rilascio e rinnovo di permesso e carta di soggiorno per cittadini extracomunitari devono essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.

All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30. Dovrà essere altresì corrisposta la somma € 30,46 quale contributo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Verificare sempre le tipologie di permessi/carte di soggiorno che possono essere presentate presso gli Uffici Postali.

In alternativa le istanze di richiesta di rilascio/rinnovo dovranno essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure competenti territorialmente.

Al momento della presentazione dell'istanza presso un ufficio postale abilitato, lo straniero dovrà avere al seguito passaporto o altro documento equipollente, per la sua identificazione.

L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato.

L'operatore delle Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento. Tale ricevuta, rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’area riservata, utile per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.


Presentazione delle istanze

I kit a banda gialla per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e presentati presso gli uffici postali abilitati.

Gli appositi bollettini di c/c postale premarcati da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno su supporto elettronico, possono essere ritirati presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze.

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall'Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.

In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.

La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari deve essere presentata con un unico kit.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di:
• 90 giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale;
• 60 giorni per quelli per lavoro annuale;
• 30 giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:
• superiore a tre mesi per affari e turismo;
• superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
• superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.


La carta blu UE

Si tratta di un particolare tipo di permesso di soggiorno, che viene rilasciato dal Questore allo straniero altamente qualificato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della relativa comunicazione alla Questura.

Ha durata biennale, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

Se tale rapporto è a tempo determinato, il permesso di soggiorno ha una durata superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.

Per ottenere la carta blu UE è necessario che:
• l'interessato svolga prestazioni lavorative retribuite per conto e sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica;
• sia in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, dopo un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore nonché, in caso di professioni regolamentate, degli specifici requisiti previsti per il loro esercizio.

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione (Prefettura) che, in presenza delle condizioni di legge, rilascia tale nulla osta, che consentirà all'interessato di ottenere il visto d'ingresso per l'Italia.

Il nulla osta è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro, qualora quest'ultimo abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno uno specifico protocollo d'intesa.

Non occorre il visto d'ingresso per l'Italia qualora lo straniero sia già legalmente presente sul territorio nazionale ovvero sia titolare di carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro, ove ha già soggiornato legalmente da almeno 18 mesi. In tale ultima ipotesi occorre che il datore di lavoro, entro un mese dall'ingresso del lavoratore altamente qualificato, presenti la domanda di nulla osta al lavoro.

Al titolare di carta blu UE può essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo (ed è rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in presenza degli specifici requisiti ed alle due seguenti condizioni:
• di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell'Unione in forza di una carta blu UE;
• di essere in possesso, in Italia, da almeno 2 anni, di un permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura carta blu UE.

Ai familiari dello straniero titolare di carta blu UE e dello status di soggiornante di lungo periodo è rilasciato un permesso di soggiorno biennale per motivi di famiglia.

Ai familiari è, infatti, rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti ed abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due in Italia.


Cittadini stranieri minori di 18 anni. Tutela e definizioni

Al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente 'il superiore interesse' del ragazzo.

Le tipologie di permesso di soggiorno attribuite al cittadino straniero minore di 18 anni sono:
• permesso per minore età;
• per affidamento;
• per motivi familiari;
• per protezione sociale;
• per richiesta di asilo;
• per asilo.

I minorenni stranieri che entrano in Italia si possono trovare in una delle seguenti condizioni:
• minore temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è il minore extracomunitario di età superiore a 6 anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure il minore seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e accompagnamento;
• minore accompagnato: affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti;
• minori non accompagnato: minore privo dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della sua assistenza o rappresentanza.


Diritti riconosciuti ai minori stranieri

Istruzione. Tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti alla scuola, non solo dell'obbligo, ma di ogni ordine e grado. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno, con le medesime modalità previsti per i minorenni italiani. I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa.

Assistenza sanitaria. I minori stranieri titolari di permesso di soggiorno devono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà o la tutela, al Servizio sanitario nazionale, con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte.

L'iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso l'azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora. Al momento dell'iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario.

I minori stranieri senza permesso di soggiorno non possono iscriversi al Ssn, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva per garantite prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive.


Protezione internazionale

L’art.10 della Costituzione italiana tutela il diritto di asilo “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Partendo da tale presupposto, considerando la particolare condizione del cittadino straniero, potrà essere riconosciuto a coloro che ne facciano richiesta, lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito di un'istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.


Sistema di accoglienza sul territorio

Parallelamente alle politiche migratorie è realizzato un sistema di accoglienza articolato su due livelli:
• la prima accoglienza assicurata immediatamente dopo lo sbarco presso gli hotspot - e per il tempo strettamente necessario ad effettuare i primissimi interventi di assistenza materiale e sanitaria, unitamente alle procedure di identificazione e foto segnalamento – nonché, successivamente, presso strutture attivate dalle Prefetture sull’intero territorio nazionale, dove vengono erogati tutti i servizi essenziali, in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale.
• la seconda accoglienza è invece assicurata mediante progetti di assistenza alla persona e di integrazione nel territorio che vengono attivati dagli enti locali aderenti al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.

Il Sistema di protezione è caratterizzato da:
• la partecipazione volontaria degli enti locali alla rete dei progetti di accoglienza;
• politiche sinergiche sul territorio con i soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi.