Autocertificazione
Dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in particolare:
1. L'organo responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle “amministrazioni procedenti” all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Per informazioni:
• Tel: 39 06 8098.2935;
• Fax 39 06 8098.2934;
• E-mail: carabinieri@carabinieri.it;
• Posta Elettronica Certificata: carabinieri@pec.carabinieri.it.
Entro trenta giorni, l’Amministrazione provvederà a fornire risposta alle richieste di controllo provenienti dalle “amministrazioni procedenti”.
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà:
a. L’Autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato;
b. la firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio;
c. la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
d. vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Modulistica:
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.
I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.