INDENNITA' DI PUBBLICA SICUREZZA
Concessa ai militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri con il R.D. 19 aprile 1907, modificato con quello dell'11 gennaio 1911, nei casi seguenti:
limitatamente ai primi trenta giorni (esclusi quelli di viaggio) per servizi di P.S. fuori della propria Legione o per la formazione di Stazioni temporanee o per rinforzi a Stazioni impossibilitate a fornire vitto ed alloggio;
limitatamente ai primi trenta giorni (esclusi quelli di viaggio) per la formazione di Stazioni provvisorie in località nelle quali esistevano caserme o per temporaneo aumento di forza organica di Stazioni capaci di fornire vitto ed alloggio;
in misura ridotta, e per gli stessi servizi, dopo i 30 giorni.