Page 6 - Forestale N. 67 marzo - aprile 2012
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Una buona legge ancora da
applicare pienamente
Quella sulla caccia è stata una legge “di compro-
messo”, che ha tentato di salvaguardare sia la fauna
selvatica e le istanze delle norme europee ed inter-
nazionali, sia le istanze del mondo venatorio.
Il suo fondamento è quello che in Italia non esi-
ste un “diritto alla caccia”: l’esercizio dell’attività
venatoria concreta solamente un interesse del
cacciatore a non vedersi negato il rilascio della
licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i
requisiti richiesti dalla legge.
La legge 157, oltre a definire specie, tempi, luoghi
e modalità in cui è consentita la caccia, con le rela-
tive sanzioni penali ed amministrative per i casi
di violazione delle regole poste, ordina la materia
fissando anche le modalità a cui si devono attene-
re le Regioni nella stesura delle leggi regionali, dei
calendari venatori, dei piani faunistici e della piani-
ficazione del territorio. La normativa regionale
può regolamentare la materia solo in maniera più © Ufficio Stampa CfS
restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazio-
ne nazionale ed internazionale. Tali principi sono
poi stati, nel corso di questi venti anni, appro-
fonditi e migliorati dalla Corte di Cassazione e 007
dalla Corte Costituzionale. In tal senso la giuri-
sprudenza della Consulta ha ormai costantemente contro i bracconieri
affermato che : “(...) in tema di rapporto tra nor- l Nucleo Operativo Antibracconaggio
mativa statale e regionale in materia di caccia, (N.O.A.) del Corpo forestale dello Stato è
esistono limiti alla competenza regionale, nel I stato istituito con 2005 anche se il Corpo
senso che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, svolge l’attività di contrasto agli illeciti vena-
di competenza esclusiva statale, debba essere con- tori già dalla sua fondazione nel 1822
siderata un valore costituzionalmente protetto in Oggi l’attività antibracconaggio è disciplina-
ta dalla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992
relazione al quale si rinviene l’esigenza insoppri- (Norme per la protezione della fauna selvati-
mibile di garantire su tutto il territorio nazionale ca omeoterma e per il prelievo venatorio) che
soglie di protezione della fauna che si qualificano affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo
come «minime», nel senso che costituiscono un di primo piano nella tutela degli animali sel-
vincolo rigido che preclude ogni diminuzione del- vatici sul territorio nazionale.
l’intensità della tutela”.
Occorre anche ricordare che, solamente nel Il N.O.A. ha il compito di organizzare e diri-
2010 l’Italia ha colmato la distanza con l’Unione gere operazioni particolarmente impegnative
Europea, approvando la Legge 4.6.2010, n. 96 per combattere il fenomeno del bracconag-
(“legge comunitaria 2009”), che modifica la gio nelle zone maggiormente colpite,
collaborando con le strutture periferiche.
Legge 157/1992, recependo finalmente i principi L’organizzazione logistica delle operazioni
fondamentali delle Direttive europee sulla tutela prevede la composizione di Reparti Operativi
della fauna. L’Italia, con “qualche” anno di ritar- costituiti da personale Forestale, in gran
do, dopo numerose condanne della Corte di parte specializzato, proveniente sia dal
Giustizia europea, denunce e mobilitazioni del Nucleo centrale sia dai Comandi periferici, in
WWF e molte altre associazioni ambientaliste ed numero variabile a seconda delle esigenze
che richiede la situazione.
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