Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

RIFIUTI
LEGISLAZIONE NAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
13/11/2017
A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 
Giurista esperta in Diritto ambientale


LEGISLAZIONE NAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (GU n. 38 del 15-2-2017)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (GU Serie Generale n.68 del 22-03-2017)

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.  (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DECRETO 30 marzo 2017 

Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.  (GU Serie Generale n. 96 del 26-04-2017)

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico». (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14-6-2017 n. L 150) [Disposizioni in materia di rifiuti]

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

 

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU n.183 del 7-8-2017)

 

LEGGE 3 agosto 2017, n. 123 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017) [Disposizioni in materia di: modifiche all’allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 sulla classificazione dei rifiuti; riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica; contrasto del fenomeno degli incendi boschivi]

 

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017) [Disposizioni in materia di: rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi artt. 123-124; edilizia artt. 172-173; beni culturali artt. 175-176]

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145 

Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (GU Serie Generale n. 235 del 07-10-2017)

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DECRETO 26 settembre 2017 

Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall’applicazione delle prescrizioni dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU Serie Generale n. 237 del 10-10-2017)

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DECRETO 11ottobre 2017

Designazione di 11 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio. (GU Serie Generale n. 262 del 09-11-2017)

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11-11-2017 n. L 294)

GIURISPRUDENZA

BENI CULTURALI

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 17 ottobre 2017, n. 47825: i fossili devono ritenersi ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

 

«Va … ribadito il costante indirizzo di questa Corte, inizialmente formatosi sotto la vigenza del d.lgs. n. 490 del 1999 e proseguito con l’adozione del d.lgs. n. 42 del 2004, secondo cui, allorquando vengano in rilievo (…) beni appartenenti allo Stato (e tali sono infatti, secondo la previsione dell’art. 91 del d.lgs. n. 42 del 2004, tra le altre, le cose indicate nell’art.10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 cod. civ.), non è richiesto l’accertamento del cosiddetto “interesse culturale” né che gli stessi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche del bene. Risulta infatti chiaramente, dallo stesso art.10 cit., che un qualificato interesse archeologico, culturale, storico è richiesto soltanto per i beni appartenenti a privati (tanto che il comma 3 di detta norma prevede la necessità di un formale provvedimento che riconosca l’interesse culturale secondo l’iter di cui all’art. 13), ma non, appunto, per quelli appartenenti allo Stato»

«i fossili (…) devono ritenersi ricompresi tra i beni di cui al comma 1 dell’art. 10 cit. [d.lgs. n. 42 del 2004] atteso che il comma 4 indica in tal senso espressamente le cose “che interessano la paleontologia”»

 

DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 aprile 2017, n. 18934: il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica una “compromissione” o un “deterioramento” nei termini richiesti dai nuovi delitti contro l’ambiente. (Caso relativo alla pesca delle oloturie con mezzi vietati ed il connesso danno all’ecosistema marino)

 

«… rientra tra le condotte “abusive” richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l’ambiente l’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi.»

 

«… il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica una compromissione o un deterioramento, nei termini dianzi specificati, dell’ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» (Sez. 3, n. 3147 del 41211993, P.M. in proc. De Lieto, Rv.  19363801) o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa. »

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 16 novembre 2017, n. 52436: il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452bis c.p.

 

«… La condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.»

 

«Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice»

 

« Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi».

 

DEPURATORE

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 22 giugno 2017, n. 31262: il guasto meccanico dell’impianto di depurazione non esonera da responsabilità il titolare dell’impianto

 

«… come affermato da questa Corte con orientamento giurisprudenziale consolidato, il guasto meccanico – quand’anche dovuto, …, a più fattori concausali - non esonera da responsabilità il titolare dell’impianto… Più volte, sul punto, questa Corte ha infatti affermato: a) che il titolare di un insediamento produttivo ha un dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie attinenti al ciclo produttivo, ai presidi tecnici, all’organizzazione del lavoro, alla costante vigilanza. Pertanto, il guasto dell’impianto di depurazione non costituisce caso fortuito, quando poteva essere preveduto e comunque neutralizzato nelle sue conseguenze (…); b) che il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l’inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell’impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti

non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (…); c) che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’improvviso guasto verificatosi nell’impianto di decantazione dei fanghi (costituito, nella specie, dalla bruciatura di una resistenza) che abbia causato lo sversamento dei reflui ed il relativo inquinamento idrico, non costituisce ipotesi di caso fortuito escludente la responsabilità, in quanto siffatto evento non realizza quel “quid” di imponderabile ed imprevedibile che deve concretare il caso fortuito, risultando i guasti meccanici tutt’altro che episodici ed occasionali d) che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, non integra l’ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell’impianto, che è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente dell’imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l’impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l’efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto c.d. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall’attività di manutenzione dello stesso  »

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 14 marzo 2017, n. 12165: la fattispecie delle emissioni di fumi in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione si configura come reato non di danno ma formale  ed è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti.

 

La fattispecie delle emissioni di fumi in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione «… si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale»

«…il reato de quo è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex se connaturate, quindi, alla natura formale del reato.»

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 7 novembre 2017, n. 50632: al fine della configurabilità del reato di conduzione di un impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è sufficiente l’esistenza di un impianto idoneo a produrre emissioni privo della necessaria autorizzazione.

 

«Per costante indirizzo di questa Corte il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è un reato permanente, formale e di pericolo (…), che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (…); tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente (…): ne consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall’ordinamento a tutela dell’ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati.»

POLIZIA GIUDIZIARIA

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 28 aprile 2017, n. 20241: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali.

 

«…la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica…»

 

Nel caso di specie si è evidenziato come l’imputato avesse reiterato la condotta tipica di attività di gestione di rifiuti attraverso il conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, documentata in quattro episodi di conferimento, eseguiti a breve distanza di tempo (nell’arco di circa due mesi) e per un ammontare complessivo di 1.297 chilogrammi di rottami ferrosi.

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 luglio 2017, n. 35796: quando il sequestro preventivo è finalizzato alla futura confisca non occorre la sussistenza delle esigenze cautelari

 

«I presupposti per l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, di cui al comma secondo dell’art. 321 cod. proc. pen. (sequestro in vista della futura confisca), sono costituiti, da un lato, dal fatto che, pure solo in linea astratta, sia configurabile, sulla base degli elementi già acquisiti, un reato (…), e, dall’altro, dalla circostanza che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca, … sicché solo nel caso in cui ictu oculi sia da escludersi, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche, rispettivamente, la sussistenza di una qualsiasi fattispecie criminosa, oppure la confiscabilità delle cose, il sequestro si rivelerà illegittimo.»

 

«Ne consegue la mancanza di concludenza delle doglianze della ricorrente, a proposito della inosservanza dei principi proporzionalità, adeguatezza e gradualità, stabiliti dall’art. 275 cod. proc. pen., e della mancata considerazione dei diritti del terzo proprietario di buona fede, non occorrendo, quando il sequestro preventivo sia, … strumentale alla confisca, la sussistenza delle esigenze cautelari, e non venendo, quindi, in considerazione i suddetti principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, che impongono l’adeguamento della misura alla entità delle esigenze cautelari. »

 

 

• Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 20 luglio 2017, n. 35792: i prelievi di campioni eseguiti dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato

 

il prelievo di un campione (…) rientra nella previsione dell’art. 354 cod. proc. pen., risolvendosi in un’attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall’art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento”

RIFIUTI

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 aprile 2017,  n. 18928: la buona fede in materia di gestione dei rifiuti.

 

«… in tema di gestione di rifiuti, incombe su colui che opera nel settore l’obbligo di una adeguata informazione circa le disposizioni che regolano la materia, nonché, qualora invochi la buona fede, l’onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. »

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 21 aprile 2017, n. 19206: è inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti.

 

La Cassazione rileva come: «… sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.»

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 21 aprile 2017, n. 19209: categorie particolari di rifiuti, separatamente disciplinate dal legislatore, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti informa ambulante.

 

«…i rifiuti trasportati dagli imputati, trattandosi di una fotocopiatrice e di parti meccaniche di autovetture, rientravano, rispettivamente, nella categoria dei i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), disciplinati dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (…) e tra quelli ricompresi nelle disposizioni riguardanti i veicoli fuori uso (art. 231 d.lgs. 152/06 e d.lgs. 209/2003).

A tale proposito si era già avuto modo di precisare che, considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all’art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06, tali categorie particolari di rifiuti, separatamente apprezzate dal legislatore per la loro particolarità, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del d.lgs. 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti (Sez. 3, n. 34917 del 9/7/2015, Pmt in proc. Caccamo, Rv. 26482201).»

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 23 giugno 2017, n. 31351: colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati.

 

«Questa Corte ha già in più occasioni precisato che colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo»

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 14 luglio 2017, n. 34526: in tema di trasporto illecito di rifiuti il terzo proprietario del mezzo - estraneo al reato - ha comunque l’onere di dimostrare la sua buona fede per evitare la confisca del mezzo

 

«… in tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. »

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 27 settembre 2017, n. 44438: ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti, anche per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, è sufficiente una condotta occasionale.

 

«… alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l’assenza dell’obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti, come ha avuto modo di chiarire questa Corte, anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell’impresa che li produce integra il reato in esame.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.Lgs. [D.Lgs. n. 152/2006] è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica »

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 ottobre 2017, n. 48350: il luogo di consumazione del reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite.

 

«il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 260 d.lgs. 152/06, concretandosi lo stesso nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato»

 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 22 giugno 2017, n. 31261: in tema di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, deve munirsi di nuova specifica autorizzazione.

 

«… secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata “intuitu personae” e, quindi, chi subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di “volturare” a suo favore quella già in essere. Si è infatti affermato che in tema di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’impresa sostituita ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione »

 

 

• Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 5 ottobre 2017, n. 45750: il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente.

 

«… come più volte affermato da questa Corte, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell’autorizzazione o alla cessazione dello scarico»