Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

STORIA 
IL CORPO FORESTALE DELLO STATO DALLE ORIGINI ALLA UNIFICAZIONE CON L’ARMA DEI CARABINIERI. DUE SECOLI DI STORIA
14/11/2022
di Camillo CARUSO
Già Vice Direttore del Corpo Forestale dello Stato


foto 2.Nella ricorrenza del bicentenario della fondazione del Corpo Forestale dello Stato, il dottor Camillo Caruso, già Vice Direttore Generale, ha ripercorso la storia dell’Amministrazione forestale dello Stato dagli albori fino alla sua unificazione con l’Arma dei Carabinieri. Ha ricordato i mutamenti degli assetti giuridici, funzionali e organizzativi, intrecciati con le vicende storico-politiche della Nazione, ed i cambiamenti di denominazione via via introdotti fino (era il 1948) a quella di Corpo Forestale dello Stato.  
Nonostante le vicissitudini che hanno attraversato l’Amministrazione forestale dello Stato nei due secoli di storia, immutata è rimasta come stella polare la sua missione: quella di servire lo Stato tutelando i boschi e le foreste in quanto beni di rilevante interesse pubblico, bacini di biodiversità, che svolgono funzioni ambientali, protettive, produttive, economiche, paesaggistiche e sociali. Questa missione le donne e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato continuano a svolgere con rinnovato impegno e unità di intenti nella Benemerita Arma dei Carabinieri.     

On the occasion of the bicentenary of the foundation of the State Forestry Corps, Dr. Camillo Caruso, former Deputy Director General, retraced the history of the State Forestry Administration from its beginnings to its unification with the Carabinieri. He recalled the changes in the legal, functional and organizational structures, intertwined with the historical-political events of the Nation, and the changes of denomination gradually introduced until (it was 1948) that of the State Forestry Corps.
Despite the vicissitudes that the State Forestry Administration has gone through in the two centuries of history, its mission has remained unchanged as a guiding star: that of serving the State by protecting the woods and forests as assets of significant public interest, basins of biodiversity which perform environmental, protective, productive, economic, landscape and social functions. The women and men of the State Forestry Corps continue to carry out this mission with renewed commitment and unity of purpose in the Meritorious Arma dei Carabinieri.

Il Corpo Forestale dello Stato con questa denominazione nasce nel 1948, ma in effetti la sua data di nascita la si fa risalire a due secoli prima, esattamente al 15 ottobre 1822, quando il Re di Sardegna Carlo Felice emanò le Regie Patenti con le quali costituì l’Amministrazione per la custodia e la vigilanza dei boschi.
Successivamente nel 1833 Re Carlo Alberto (succeduto allo zio Carlo Felice morto senza eredi) emanò nuove Regie Patenti, che modificarono in parte le norme precedenti ritenute troppo vincolistiche, istituendo una Amministrazione forestale più articolata e capillare.
A seguito della proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, si pose l’esigenza di consolidare l’unità nazionale uniformando progressivamente tutta l’amministrazione pubblica per adeguarla alla nuova realtà statuale, per cui si adottarono su tutto il territorio unificato assetti legislativi spesso modellati, ispirati o derivati da quelli sabaudi. Così fu anche per l’Amministrazione forestale che venne riformata, avendo come riferimento la legislazione del cessato regno di Sardegna.   
Le Regie Patenti emanate da Carlo Alberto restarono in vigore fino agli anni 70 del XIX sec., quando con legge 20 giugno 1877 n. 3917 si istituì il Corpo Reale delle Foreste e si unificarono gli ordinamenti forestali vigenti negli Stati che andarono a costituire il Regno d’Italia. 
Ma dopo circa un trentennio, nel 1910 si ritenne di aggiornare la legge del 1877; venne allora approvata la Legge Luzzatti (legge 2 giugno 1910 n. 277) che impostò su nuove e diverse basi le norme per il potenziamento e la salvaguardia del patrimonio forestale nazionale e per la difesa del territorio montano. Inoltre, novità molto importante, la legge istituì l'Azienda per il Demanio Forestale dello Stato (negli anni successivi denominata A.S.F.D. cioè Azienda di Stato per le Foreste Demaniali) per provvedere, mediante l'ampliamento delle proprietà boschive dello Stato, alla formazione di riserve di legname per i bisogni del Paese e per dare, con un razionale governo dei boschi, norma ed esempio ai selvicoltori privati e pubblici. La gestione di questa Azienda, intestataria di vasti territori distribuiti pressoché su tutte le regioni, venne affidata al Corpo Reale delle Foreste. 
Lo Stato aveva nella sua disponibilità non solo le proprietà silvo- pastorali ereditate dai diversi Stati che lo componevano prima dell'unificazione, ma a quelle si erano aggiunti i patrimoni sottratti agli enti ecclesiastici a seguito della cosiddetta questione romana, cioè delle controversie insorte tra il Regno d’Italia e la Santa Sede dopo la presa di Roma del 1870. 
Durante il ventennio fascista in una prima fase il Corpo Reale delle Foreste venne molto potenziato. In effetti con R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 si istituì il vincolo idrogeologico a cui vennero sottoposti tutti i terreni suscettibili di erosione, denudazione, perdita   di stabilità o di turbamento del regime delle acque; la gestione del vincolo venne affidata al Corpo.

foto 3.In un secondo momento, il Governo decise di cambiarne l’assetto giuridico. Con R.D.L. del 16 maggio 1926 n. 1066, il Corpo venne soppresso e al suo posto venne istituita la Milizia Nazionale Forestale, un organismo che entrò a far parte dell’apparato militare dello Stato. 
Formazioni di forestali vennero effettivamente impiegate su vari teatri bellici in Libia, Africa Orientale e Albania.
Tuttavia le competenze dell’Amministrazione forestale, al netto dei cambi di denominazione e di assetto giuridico, restarono sostanzialmente sempre le stesse, cioè custodia, vigilanza, tutela e controllo del territorio montano e dei boschi, istruzione forestale, rimboschimenti, vivaistica, incoraggiamenti alla selvicoltura, tutela economica e miglioramento dei boschi e dei pascoli montani, polizia e contenzioso forestale, statistica forestale, gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali, ampliamento del demanio forestale dello Stato. 
Caduto il fascismo a seguito del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 l’Amministrazione forestale attraversò una fase molto travagliata poiché il Paese restò diviso dal punto di vista politico. Al Centro-Sud (dove regnava Vittorio Emanuele III) con R.D.L. del 6 dicembre 1943 venne soppressa la Milizia Nazionale Forestale e ripristinato il Corpo Reale delle Foreste; viceversa nel resto del Paese ma soprattutto nel Nord la Repubblica Sociale Italiana con decreto dell’8 dicembre 1943 istituì la Guardia Nazionale Repubblicana che assorbì anche la Milizia Nazionale Forestale. 
Terminato finalmente il secondo conflitto mondiale, con il referendum costituzionale del 2 giugno 1946 gli Italiani, nell'alternativa tra Monarchia e Repubblica, scelsero la Repubblica; a seguire l’Assemblea Costituente adottò poi la Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
L’articolo 115 della Costituzione prevede l’istituzione delle Regioni come enti con propri poteri e funzioni; l'articolo 117 stabilisce che le Regioni emanano norme legislative in materia di foreste, caccia, pesca nelle acque interne, cave ecc. 
Ma dopo 5 mesi, già il 12 maggio 1948, con D.lgs. n.804 venne costituito il Corpo Forestale dello Stato, corpo civile, corpo tecnico con funzioni di polizia limitate però ad ambiti territoriali ed operativi ben definiti. Polizia forestale voleva sostanzialmente dire controllo sulle utilizzazioni boschive, sull’esercizio del pascolo nelle zone montane, sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne. 

Sul piano tecnico il Corpo doveva provvedere ai rimboschimenti, alle sistemazioni idraulico forestali, alla gestione del vincolo idrogeologico, alla tutela tecnica ed economica dei boschi, al miglioramento dei pascoli montani, alla sorveglianza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne, alla gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali dello Stato, all’assunzione e all'addestramento del personale forestale. 
È facile rilevare la palese incongruenza: mentre la norma primaria (articolo 117), attribuiva competenze in materia di boschi alle Regioni, pressoché contestualmente (dopo appena cinque mesi) veniva emanato il Decreto Legislativo che istituiva il Corpo Forestale dello Stato e gli venivano attribuite le stesse competenze che la Costituzione aveva attribuito alle Regioni.
La contraddizione era evidente, ma altrettanto inevitabile: in quella fase le Regioni esistevano soltanto dal punto di vista formale e geografico ma non erano ancora in grado di svolgere funzioni legislative ed amministrative e quindi di emanare norme in materia di foreste, caccia e pesca ecc. C'è voluto del tempo perché assumessero la titolarità delle funzioni attribuite loro dalla Carta costituzionale e questo avverrà nei decenni successivi, dopo che si celebrarono le prime elezioni regionali, con la conseguente costituzione dei Consigli regionali e delle Giunte regionali. 
La legge 16 maggio 1970 n. 281 stabilì il trasferimento alle Regioni sia delle funzioni esercitate dal Corpo Forestale dello Stato in materia di boschi e foreste, sia del relativo personale. Il trasferimento venne quindi effettuato con due decreti del Presidente della Repubblica, uno del 1972 e l'altro del 1976. 
Con il DPR  n.11 del 15 gennaio  1972 vennero trasferite alle  Regioni le funzioni tecniche ed amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici del Corpo in materia di foreste, caccia, calendario venatorio, disciplina delle riserve di caccia, pesca nelle acque interne, bonifica montana, redazione approvazione e attuazione di programmi di sistemazione dei bacini montani, rimboschimenti, vivaistica forestale, attività  silvo-pastorali,  ricerche, studi, iniziative di divulgazione inerenti a problemi forestali. Insieme alle funzioni vennero trasferiti anche gli uffici periferici del Corpo, cioè gli Ispettorati Regionali delle foreste che avevano giurisdizione regionale, gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste che avevano competenze a livello provinciale, gli Ispettorati Distrettuali che avevano giurisdizione intercomunale.
Non vennero trasferiti i Comandi di stazione forestale. 
Con successivo D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1976 venne soppressa l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali; le funzioni e i beni dell'Azienda vennero anch'essi trasferiti alle Regioni in ragione della loro ubicazione, comprese le funzioni di cui alla Legge 2 maggio 1973 n. 269   concernente la produzione e il commercio di sementi e di piante per il rimboschimento ed i vivai forestali. Il Corpo deteneva allora un numero notevole di vivai forestali distribuiti su tutte le regioni; c’erano vivai forestali in montagna, in collina, anche nelle zone costiere, dovunque c’era bisogno di fare rimboschimenti.
Alle Regioni vennero anche trasferiti i poteri di determinazione e gestione del vincolo idrogeologico, come pure le funzioni della Legge 1 marzo 1975 n. 47   contenente norme per la protezione dei boschi dagli incendi. 
Per quanto concerne gli incendi boschivi c’è da evidenziare che fino agli anni ’70, non rappresentavano un problema di rilievo ed importanza nazionale, talché non vi era una legge apposita né una organizzazione specifica che si occupasse della lotta contro gli incendi boschivi. Dagli anni ‘70 in poi il fenomeno cominciò a dilagare e a manifestarsi in maniera sempre più preoccupante, per cui nel 1975 il Parlamento adottò la legge citata in attuazione della quale il Corpo costituì per la prima volta un servizio antincendio boschivo. Ma, come sopra evidenziato, anche questo servizio venne trasferito alle regioni, fatto salvo il servizio aereo di spegnimento (elicotteri).
Contestualmente venne trasferito il personale amministrativo, tecnico e quello ausiliario (comunemente detto personale civile, in quanto privo della qualifica di polizia).
Il Corpo in sostanza venne svuotato della maggior parte delle funzioni che gli aveva attribuito il D.lgs. n. 804. 
Cosa rimase al Corpo dopo questa valanga di trasferimenti?  Rimasero gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; qualifiche queste non ricomprese tra le materie di spettanza regionale. Insieme a questo personale rimase ovviamente anche il suo reclutamento, l’addestramento e l'inquadramento con le relative Scuole che all'epoca erano soltanto la Scuola di Cittaducale (Rieti) e la succursale di Sabaudia; rimasero pure i Comandi di stazione forestale perché in queste strutture territoriali operava soltanto personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 
Tuttavia nelle Regioni a Statuto Ordinario gli uffici periferici, quindi gli Ispettorati Regionali, Ripartimentali e Distrettuali, continuarono ad operare di fatto rimanendo dove erano sempre stati, seppure privati delle funzioni tecniche ed amministrative di cui erano stati titolari. Del resto occorreva che rimanesse una struttura organizzativa che gestisse i Comandi di stazione. Gli uffici periferici però non si potevano più chiamare Ispettorati e quindi inventarono denominazioni emergenziali; nominalmente gli Ispettorati non c’erano più, di fatto continuavano ad operare ancorché diversamente denominati, unitamente ai Comandi di Stazione. 
Rimasero infine anche gli uffici dedicati all’amministrazione delle poche aree demaniali non trasferite, che rappresentavano appena l’1% del patrimonio detenuto dallo Stato, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. L’A.S.F.D. in quel periodo aveva un patrimonio di circa 450.000 ettari, distribuito su tutto il territorio nazionale, ma di questi ne rimasero allo Stato circa 5.000.
In conseguenza del dettato costituzionale le Regioni a Statuto Speciale e le Provincie Autonome costituirono propri Corpi Forestali locali per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
In quegli anni si sviluppò nel Paese un dibattito sulla regionalizzazione completa del Corpo. Del resto le Regioni a Statuto Ordinario premevano affinché oltre alle funzioni venissero trasferite anche tutte le risorse umane, accampando un semplice ragionamento: dal momento che le funzioni e gli uffici erano stati trasferiti bisognava trasferire anche tutto il personale in coerenza con il principio generale che vede di norma il personale seguire le funzioni e gli uffici. 
A queste reiterate e insistenti richieste di regionalizzazione, si oppose con democratica determinazione tutto il personale del Corpo con qualifica di polizia, si opposero le organizzazioni sindacali di categoria, varie associazioni culturali e una parte della politica. Si alimentò un contenzioso tra Stato e Regioni su cui più volte si pronunciò la Corte Costituzionale adita, che respinse ripetutamente i ricorsi delle Regioni affermando che la loro pretesa di azzerare il Corpo non era sostenibile in quanto il personale svolgeva funzioni di polizia o di prevalente interesse statale non comprese tra quelle trasferite dalla Costituzione.
Per restare nell'orbita dello Stato e per resistere ai tentativi di regionalizzazione il Corpo si fece intestare dallo Stato nuovi compiti di indiscusso rilievo statale  quali  ad esempio i controlli sugli aiuti che l'Unione Europea erogava ai produttori agricoli, l’accertamento di reati sull’inquinamento delle acque dei fiumi e del mare, i controlli sulla sicurezza alimentare, indagini di rilievo nazionale come l'Inventario Forestale Nazionale, il censimento degli alberi monumentali, altre collaborazioni con organismi internazionali per la tutela della biodiversità come la C.I.T.E.S. ecc. Si sviluppò in pratica una strategia tesa ad ancorare sempre più il Corpo allo Stato, anche se tale strategia inevitabilmente progressivamente allontanava il Corpo dalla sua originaria connotazione e lo assimilava sempre più ad un organo di solo controllo e per alcuni aspetti di polizia di rilievo generale.
In soccorso giunse la legge 1 aprile 1981 n. 121, che aveva riorganizzato su nuove basi l'amministrazione della pubblica sicurezza, che aveva incluso il Corpo Forestale dello Stato tra le forze di polizia che possono essere chiamate a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica. Conseguentemente spesso si affidavano al Corpo anche compiti di ordine pubblico (ad esempio negli stadi dove venivano disputate le partite di calcio). 

In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 772 del 1988 che, nel riconfermare la statalità del Corpo, aveva comunque auspicato che i rapporti con le Regioni venissero improntati ad una leale collaborazione, con alcune Regioni si stipularono convenzioni per disciplinare in modo trasparente i rapporti bilaterali, dove però erano molto spesso le Regioni a dettare la linea. Si trattava di forme di collaborazione alle quali il Corpo si prestava, ma che ne disarticolavano l’unitarietà operativa e funzionale. Peraltro solo con alcune Regioni vennero stipulate convenzioni, per cui in quelle Regioni si svolgevano funzioni convenzionate che in altre non si svolgevano o perché la convenzione non c’era o, se c’era, era diversamente orientata. Comunque ovunque, quando si doveva nominare il capo di un ufficio periferico del Corpo, occorreva chiedere il preventivo gradimento all'assessore oppure al presidente della Giunta Regionale. Che un Corpo di polizia statale dovesse applicare una simile procedura era francamente non edificante per l'immagine dello Stato. 
Prima dell’avvento delle Regioni, il Corpo aveva una sua identità che lo caratterizzava su tutto il territorio nazionale; se fosse stata posta ai Forestali del Corpo una domanda tesa a conoscere di cosa si occupassero, quali fossero le loro mansioni, avrebbero dato la stessa risposta sia che facessero servizio in Lombardia piuttosto che in Calabria. Avrebbero risposto: ci occupiamo di rimboschimenti, sistemazioni idraulico forestali, gestiamo vivai, autorizziamo e controlliamo le utilizzazioni boschive, controlliamo il vincolo idrogeologico ecc.  
Dagli anni ‘70 in poi l’identità cominciò a vacillare, il servizio e le attività erano in parte correlate ad adempimenti statali ed in parte determinate da esigenze o contingenze locali. 
Fu la legge 6 febbraio 2004 n. 36 che affrancò definitivamente il Corpo dal temuto spettro della regionalizzazione e gli conferì una connotazione nazionale.
Questa legge non prese però in considerazione la problematica dell’amministrazione forestale delle Regioni a Statuto Speciale e delle Provincie autonome, che svolgevano le funzioni trasferite con propri Corpi Forestali Regionali e Provinciali avvalendosi delle loro prerogative speciali. Nella prima fase i Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome utilizzarono lo stesso personale che era stato del Corpo, salvo quelle unità che volontariamente scelsero di non essere regionalizzate.
La legge n. 36 riconfermò il Corpo come forza di polizia titolare di attività e servizi di sicuro interesse nazionale riservate alla competenza esclusiva dello Stato; forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio forestale nazionale, responsabile dell’applicazione delle convenzioni internazionali concernenti la biodiversità e l'ambiente, dei controlli sulle norme comunitarie in materia agroforestale, della vigilanza sulle aree naturali protette e sui parchi nazionali, del monitoraggio del dissesto idrogeologico. 
Un Corpo quindi definitivamente ancorato allo Stato, ma molto diverso rispetto a quello delle origini, a quello scaturito dal D.lgs. 804. Insomma “una rivoluzione copernicana”.

foto 7.Cambio della Guardia Carabinieri-Forestali in occasione della festa delle donne l’8 marzo 2015. 
Foto: App. Sc. Q.S. Aldo Papi

Gli uffici non progettavano e non realizzavano più rimboschimenti o miglioramenti di boschi, non gestivano più vivai forestali, non eseguivano più opere di sistemazione idraulico forestale, non autorizzavano più le utilizzazioni forestali, non gestivano più le foreste demaniali, salvo quelle poche rimaste.
E così si arrivò alla legge 7 agosto 2015 n. 124 concernente la riforma della Pubblica Amministrazione, che conferì delega al governo per rideterminare vari aspetti della pubblica amministrazione, tra cui anche l'eventuale (così recitava la Legge) assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre forze di polizia. A questa delega è stata data attuazione con il D.lgs. 19 agosto 2016 n.177 che ha disposto l'unificazione del Corpo Forestale dello Stato con l’Arma dei Carabinieri.
Pertanto dal 1° gennaio 2017 il Corpo Forestale dello Stato è cessato come corpo di polizia autonomo. Tranne alcune centinaia di unità transitate nella Polizia di Stato, nei Vigili del Fuoco, nella Guardia di Finanza o piuttosto in altri uffici della pubblica amministrazione, la stragrande maggioranza del personale è transitata nell’Arma dei Carabinieri, nella prospettiva di ottenere “un effetto moltiplicatore di efficienza”.
Non posso chiudere questa carrellata storica senza fare doveroso riferimento a questa prestigiosa Scuola di Cittaducale, oggi magistralmente e efficientemente comandata dal Generale di Brigata Dr. Donato Monaco. Istituita nel 1905 come Scuola di selvicoltura per le guardie forestali del Regno, è stata palestra fondamentale per generazioni di allievi guardie e sottufficiali forestali oltre che di corsi di aggiornamento professionale. Oggi la trovo rivitalizzata dallo spirito di servizio e dalla consolidata capacità operativa dell’Arma dei Carabinieri. Ho molto apprezzato la vostra scelta di dedicare alla tutela dei boschi e dell’ambiente naturale la vostra appartenenza all’Arma dei Carabinieri. Dovete essere fieri di questa missione!