Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

RIFIUTI E INQUINAMENTO
PALLET: DA IMBALLAGGIO RIUTILIZZABILE A RIFIUTO
15/06/2026

di Fabio DAIDONE
Capitano CC RF - Comandante del NIPAAF di Bergamo – Gruppo Carabinieri Forestali Bergamo


L'imballaggio in legno, con il pallet in testa, è un pilastro della logistica moderna e dell'economia circolare, oggi sottoposto a forti pressioni a causa della scarsità della materia prima, anche in virtù dei recenti assetti geopolitici che stanno colpendo il mondo odierno [1]. Il pallet è al centro del mondo logistico, motore necessario alla movimentazione delle merci. Tuttavia, la rapida usura delle unità di movimentazione pone sia le aziende impegnate nel settore della logistica, sia le forze di polizia durante le attività di controllo di fronte a un complesso dilemma normativo: qual è il confine giuridico tra "bene usato" riparabile e "rifiuto"? Seguendo le tracce provenienti anche dalle indagini del NIPAAF di Bergamo e dai conseguenti regimi sanzionatori applicati agli operatori del settore, il presente contributo analizza tale demarcazione alla luce del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione [2]. Attraverso l'esame del concetto dirimente di "disfarsi" e la distinzione tecnica tra sottoprodotto ed End of Waste, lo studio evidenzia come il valore economico residuo del bene non escluda la sua classificazione come rifiuto. L'articolo sistematizza inoltre, i rigorosi obblighi documentali e autorizzativi legati alla movimentazione e al recupero dei manufatti sopra descritti. Infine, il presente articolo delinea le tre principali casistiche operative in cui possono essere trattati i bancali in legno, fornendo un quadro applicativo essenziale per garantire la compliance ambientale, tutelando gli aspetti logistici, normativi e ambientali.
Parole chiave: pallet, rifiuto, sottoprodotto, D.lgs. 152/2006, imballaggio, legno.

Wooden packaging, with the pallet at the forefront, is a pillar of modern logistics and the circular economy, currently subjected to strong pressures due to the scarcity of raw materials, also by virtue of the recent geopolitical situations affecting today's world [1]. The pallet is at the center of the logistics world, a necessary engine for the handling of goods. However, the rapid wear and tear of these handling units confronts both companies operating in the logistics sector and police forces during inspection activities with a complex regulatory dilemma: what is the legal boundary between a repairable "used good" and "waste"? Following the leads also emerging from the investigations by the NIPAAF of Bergamo and the consequent sanctioning regimes applied to operators in the sector, this contribution analyzes such demarcation in light of the Consolidated Environmental Act (Legislative Decree 152/2006) and the jurisprudence of the Supreme Court of Cassation [2]. Through the examination of the decisive concept of "discarding" (disfarsi) and the technical distinction between a by-product and End of Waste, the study highlights how the residual economic value of the good does not exclude its classification as waste. Furthermore, the article systematizes the strict documentary and authorization obligations linked to the handling and recovery of the artifacts described above. Finally, this article outlines the three main operational scenarios in which wooden pallets can be handled, providing an essential applicative framework to ensure environmental compliance, safeguarding the logistical, regulatory, and environmental aspects alike.
Keywords: pallet, waste, by-product, Legislative Decree 152/2006, packaging, wood


Il contesto operativo: l'indagine del NIPAAF di Bergamo e il regime sanzionatorio

Nel corso di recenti ispezioni ambientali condotte su aziende specializzate nel recupero e nella riparazione di pallet, sono emerse diverse irregolarità legate alla gestione dei rifiuti. Le indagini, condotte dal NIPAAF di Bergamo (Fig. 1), hanno rivelato che molte imprese ritiravano i bancali usati da aziende, impegnate nel settore della logistica, intenzionate a disfarsene in quanto rotti e non più utilizzabili all’interno del loro ciclo produttivo, omettendo qualsiasi selezione preventiva. I pallet venivano prelevati a prescindere dal loro stato di usura e movimentati con un semplice Documento di Trasporto (DDT), eludendo l'obbligo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). La cernita per separare i pezzi integri da quelli danneggiati avveniva solo all'arrivo degli impianti di recupero e riparazione, separando i pallet integri da quelli rotti. I pallet idonei a svolgere la propria funzione originaria venivano reimmessi sul mercato previa accurata selezione, mentre quelli danneggiati venivano commercializzati solo a seguito di idonea riparazione. Nella maggior parte dei casi tale gestione veniva effettuata senza alcun titolo abilitativo.

Figura 1: attività ispettiva in merito al recupero dei palletFigura 1: attività ispettiva in merito al recupero dei pallet


Al contrario, da altri controlli e da altre attività investigative messe in atto, è stato riscontrato che le ditte che operano nel pieno rispetto della normativa ambientale erano provviste: dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), movimentavano i pallet rotti trattandoli correttamente come rifiuti, accompagnandoli con il FIR e utilizzando mezzi iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il DDT veniva utilizzato esclusivamente per i bancali integri pronti per la commercializzazione cui il detentore iniziale non voleva disfarsene in quanto non costituenti rifiuti, ma venivano venduti come beni usati e non a fine vita.

Durante i controlli è emersa anche una casistica del tutto lecita riguardante le riparazioni in "conto terzi". In questo scenario, i pallet danneggiati e/o rotti viaggiavano come semplici beni da riparare in virtù di un contratto preliminare che ne garantiva la restituzione al legittimo proprietario senza alcun passaggio di proprietà tra detentore/utilizzatore e riparatore.

Alle aziende inadempienti è stata contestata la violazione dell’art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216). Infatti, ai sensi dell’art. 183 lett. n) del D.lgs. 152/2006 costituiscono attività di "gestione dei rifiuti" operazioni quali la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita) e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e le attività in qualità di commerciante o intermediario.

Il confine giuridico: la definizione di rifiuto e la scelta del "disfarsi"

La disciplina dirimente in Italia è contenuta nella Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, il cui Titolo II regolamenta la gestione degli imballaggi. L'art. 218 definisce l'"imballaggio riutilizzabile" come un manufatto concepito fin dall'origine per sopportare un numero minimo di rotazioni in un circuito tracciabile.

Il vero snodo critico risiede nell'art. 183 comma 1 lett. a), che definisce il rifiuto come: «qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». All'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti, questi materiali trovano classificazione sotto il Codice EER 15.01.03 (Imballaggi in Legno).

La giurisprudenza europea, recepita dal legislatore italiano, utilizza il verbo "disfarsi" al posto di "abbandonare". Il "disfarsi" richiama l'inutilità oggettiva della cosa per le esigenze dell'attuale detentore. Secondo la Cassazione Penale [3], la chiara intenzione o l'obbligo di disfarsi è spesso deducibile dalla tipologia dei materiali, dalle modalità di deposito e dalla mancata utilizzazione diretta. Non conta l’utilità personale del soggetto o il suo valore economico residuo, ma la volontà oggettiva del detentore [4]. È rifiuto ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi. Infatti, la qualifica di rifiuto non dipende dalla valutazione soggettiva del detentore, ma da elementi concreti che ne indicano la volontà o l'obbligo di disfarsi del materiale [5].

Durante un'ispezione ambientale, la sfida cruciale per le aziende è dimostrare oggettivamente, tramite documenti e procedure, la propria intenzione soggettiva: far riparare il proprio bene, vendere il pallet o semplicemente sgomberare il piazzale in quanto beni inservibili?

La giurisprudenza e la storica sentenza 50309/2014

Tra gli operatori del settore degli imballaggi, si annida spesso la pericolosa convinzione che un oggetto dotato di un valore economico residuo, o suscettibile di facile riparazione, non possa essere classificato come rifiuto.

La Corte di Cassazione Penale [6] ha smontato radicalmente questa tesi. Il caso riguardava un'impresa che acquistava "bancali rotti" da aziende che intendevano disfarsene, per poi ripararli e rimetterli sul mercato senza la necessaria autorizzazione a trattare i rifiuti. Essi venivano movimentati mediante DDT con la dicitura “bancali rotti”, quando gli stessi avrebbero dovuto avere il relativo FIR di riferimento. La Suprema Corte ha fissato un principio inequivocabile:

"Dalla nozione di rifiuto non devono escludersi sostanze e oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Non rileva l'interesse che un terzo possa avere allo sfruttamento del bene inservibile [..]. Occorre porsi nell'ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto".

In sintesi, se l'azienda originaria decide di liberarsi del parco pallet danneggiato perché non più utile e inservibile all’interno del proprio ciclo logistico, quei beni diventano istantaneamente rifiuti speciali non pericolosi. L'interesse dell'acquirente a ripararli configura un'attività di recupero rifiuti, non una compravendita commerciale.

Sottoprodotto vs. End of Waste: distinzioni tecniche

Per evitare interpretazioni fallaci, è necessario distinguere il pallet a fine vita da due strumenti concettuali previsti dalla normativa:

  • sottoprodotto (Art. 184-bis D.lgs. 152/2006): riguarda scarti originati da un processo di produzione primario, il cui riutilizzo è certo e avviene senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale. Affinché si applichi, a destinare il sottoprodotto al riutilizzo deve essere lo stesso produttore [7]. Inoltre, essendo la materia dei sottoprodotti una disciplina eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, è l’imputato che deve dimostrare che sussistono le condizioni previste per dimostrare che si è davanti ad un sottoprodotto [8]. I pallet logistici logorati dall'uso non rientrano mai in questa categoria.
  • cessazione della qualifica di Rifiuto (End of Waste - Art. 184-ter D.lgs. 152/2006): un pallet classificato come rifiuto cessa di esserlo unicamente dopo un'operazione formale di preparazione per il riutilizzo. Tale operazione deve garantire la conformità agli standard di mercato e l'assenza di impatti negativi su salute e ambiente.

Il nodo del trasporto e i rischi dell'occasionalità

L'art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006 impone l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per chiunque effettui raccolta e trasporto di rifiuti Infatti, ai fini della configurabilità del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.lgs. 152/2006) non basta dichiararsi occasionali se la condotta integra un’attività di gestione. Il trasporto senza la necessaria iscrizione è un reato istantaneo, si perfeziona con un unico atto di trasporto non autorizzato, indipendentemente dalla continuità dell’attività [9].

Le tre casistiche operative

Figura 2: esempio di scenario ravvisabile (immagini create con IA)

Figura 2: esempio di scenario ravvisabile (immagini create con IA)

Alla luce del quadro normativo vigente e delle attività info-investigative effettuate, le aziende possono incanalare la gestione dei pallet (Fig. 2) in tre scenari contrattuali e operativi ben definiti per operare nel rispetto della normativa ambientale.

Riparazione in Conto Proprio

  • Dinamica Operativa: l'utilizzatore logistico seleziona e ripara i pallet danneggiati direttamente presso il proprio hub, avvalendosi di personale interno oppure di una impresa terza mediante un contratto preliminare in cui opera all’interno del sito aziendale.
  • Dal punto di vista giuridico il bene mantiene lo status di imballaggio usato, non rientrando quindi nella classificazione giuridica di rifiuto.
  • Affinché non rientri mai nella definizione di rifiuto, è necessario mantenere il controllo fisico e organizzativo del bene, manifestando inequivocabilmente l'intenzione di non disfarsene. La cessione delle eventuali eccedenze, una volta riparate, configura una normale compravendita di beni usati da accompagnare con regolare DDT.

Riparazione in Conto Terzi (Esterna)

  • Dinamica Operativa: i pallet rotti vengono spediti fisicamente a un riparatore esterno specializzato. Al termine della lavorazione, i bancali tornano all'azienda proprietaria cui la proprietà dei pallet non è mai uscita dalla propria sfera giuridica.
  • Classificazione Giuridica: i pallet sono considerati beni usati in conto lavorazione/riparazione non rientrando nella definizione giuridica di rifiuto.
  • Precauzioni Operative: è indispensabile un contratto d'appalto scritto che espliciti la proprietà dei beni, la destinazione alla riparazione e l'obbligo tassativo di restituzione al mittente. La movimentazione deve avvenire necessariamente con DDT con la specifica che si tratti una attività condotta in conto lavorazione. Presso il magazzino del riparatore, i pallet del committente devono essere fisicamente separati e tracciati per evitare presunzioni di illecito ambientale.

Cessione dei pallet da riparare

  • Dinamica Operativa: l'utilizzatore decide di esternalizzare totalmente il problema, consegnando a un terzo l'intero stock di pallet vecchi, dismessi o rotti, affinché se ne liberi definitivamente.
  • Classificazione Giuridica: si tratta di un'operazione di smaltimento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi aventi codice EER 15.01.03.
  • Precauzioni Operative: l'azienda diventa "produttore del rifiuto". Il passaggio richiede obbligatoriamente la compilazione del FIR. L'azienda ricevente deve essere un impianto autorizzato al recupero e il trasportatore deve essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Regimi autorizzativi e adempimenti amministrativi

L’impresa che gestisce imballaggi in legno, svolgendo operazioni che vanno dalla semplice selezione compresa la cernita fino alla riparazione assumendo la qualifica di “recuperatore di rifiuti”, deve ottemperare a una serie di obblighi imposti dal D.lgs. 152/2006:

  • Titoli Abilitativi per l'Impianto: è necessario, a seconda dei casi, il possesso di un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), oppure l'iscrizione al Registro recuperatori della Provincia (ex art. 216), un'Autorizzazione ordinaria (ex art. 208) o l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
  • Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (Trasporto) (Fig. 3): l’impresa produttrice che trasporta i propri rifiuti verso un impianto autorizzato con mezzi propri deve essere iscritta alla Categoria 2-bis. Se ci si avvale di trasportatori terzi, questi ultimi devono utilizzare mezzi iscritti alla Categoria 4 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
  • Iscrizione al RENTRI: ai sensi dell'art. 188-bis del TUA (modificato dal D.lgs. 213/2022 e dalla Legge di Bilancio 2026), vi è l'obbligo (a seconda dei casi) di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.

Figura 3: categorie di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie)

Figura 3: categorie di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie)

Conclusione

Il ciclo di vita del pallet in legno impone alla moderna logistica una presa di coscienza ineludibile: la qualifica di "rifiuto" o "non rifiuto" non è una proprietà intrinseca del manufatto danneggiato, ma l'esito diretto e oggettivo della condotta gestionale del suo detentore.

Da un lato, il mantenimento dello status di "non rifiuto" (bene usato o imballaggio da riparare) esige un atteggiamento proattivo da parte dell'impresa. Richiede la chiara intenzione di non interrompere il ciclo di utilizzo del bene, che deve essere formalizzata attraverso contratti di appalto in conto lavorazione ineccepibili, una rigorosa segregazione fisica nei piazzali e una tracciabilità che dimostri, senza zone d'ombra, l'intento conservativo. Solo a queste rigide condizioni il bancale rotto resta un asset e un pilastro dell'economia circolare.

Dall'altro lato, qualora prevalgano la necessità di sgomberare rapidamente gli hub logistici o la semplice diseconomicità della riparazione, si concretizza inesorabilmente l'atto del "disfarsi". In quel preciso istante, il pallet varca la linea di demarcazione e diventa a tutti gli effetti un "rifiuto" (codice EER 15.01.03), indipendentemente dal suo valore economico residuo o dall'interesse di chi lo ritira. Questa transizione, per quanto fisiologica, non ammette scorciatoie: impone l'abbandono del DDT in favore del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e l'attivazione immediata della filiera ambientale autorizzata (mezzi iscritti all'Albo Gestori e impianti provvisti di AUA o autorizzazioni affini).

In definitiva, l'equivoco più pericoloso per gli operatori del settore è trattare un "rifiuto di fatto" con la leggerezza amministrativa riservata a un bene commerciale.

Testi di riferimento indicati dall’autore

-Amendola, G., 2015 - Rifiuti. Ancora sulla nozione di rifiuto: l’ultimo intervento della Cassazione. Lexambiente – Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci – ISSN 2499-3174.

-Pavone, V., 2006 - Il riutilizzo dei residui nella giurisprudenza della Cassazione. Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci – ISSN 2499-3174.

 

Siti di riferimento indicati dall’autore

-https://www.lexambiente.com/index.php/materie/rifiuti/dottrina179/rifiuti-ancora-sulla-nozione-di-rifiuto-l-ultimo-intervento-della-cassazione.

-https://www.lexambiente.com/index.php/materie/rifiuti/dottrina179/Rifiuti20Riutilizzo%20residui.

-https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/rifiuti/classificazione-rifiuti/.

-https://canestrinilex.com/risorse/possibilita-di-riuso-non-esclude-sia-rifiuto-cass-5030914.

-https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie.

-https://www.ilsole24ore.com/art/in-forte-rialzo-prezzo-pallet-AINGGa6.

-https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie.

 

Riferimenti giurisprudenziali

-Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22743 del 15 giugno 2010.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III – sentenza n. 50309 del 15 ottobre 2014.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III – sentenza n. 29069 del 8 luglio 2015.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 48316 del 16 novembre del 2016.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 19206 del 16 marzo 2017.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 2234 del 20 gennaio 2022.

-Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 11065 del 28 marzo 2022.

-Corte di Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44014 del 2 novembre 2023.

 

 

[1] https://www.ilsole24ore.com/art/in-forte-rialzo-prezzo-pallet-AINGGa6?refresh_ce&nof.

[2] Corte di Cassazione penale, Sez. III – sentenza n. 50309 del 15 ottobre 2014.

[3] Corte di Cassazione penale, Sez. III – sentenza n. 29069 del 8 luglio 2015.

[4] Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 19206 del 16 marzo 2017; Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 2234 del 20 gennaio 2022.

[5] Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 48316 del 16 novembre del 2016; Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

[6] Corte di Cassazione penale, Sez. III – sentenza n. 50309 del 15 ottobre 2014.

[7] Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22743 del 15 giugno 2010.

[8] Corte di Cassazione penale, Sez. III sentenza n. 11065 del 28 marzo 2022.

[9] Corte di Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44014 del 2 novembre 2023