Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Con il D.L. 8 agosto 2025 n. 116 [1], la fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., contempla un’ulteriore aggravante.
La norma, com’è noto, sanziona con la reclusione da uno a sei anni “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”.
Si tratta di delitto che la giurisprudenza di legittimità ha delineato come “reato abituale, che si perfeziona attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo” [2].
La pena prevista, invece, è da tre a otto anni di reclusione qualora la condotta sopra delineata riguardi “rifiuti ad alta radioattività” [3].
A tale aggravante il D.L. 8 agosto 2025 ha, come premesso, aggiunto quella che prevede aumenti di pena fino alla metà quando “dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”,
ovvero se “il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.
La novella normativa mira a rendere più incisiva la fattispecie delittuosa in trattazione, che, introdotta dall’art. 53 bis del D. Lgs. n. 22/1997 [4], è stata poi contemplata dall’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 [5] e, dal 2018, disciplinata dal citato art. 452 quaterdecies c.p., così come modificato dal D.L. 116/2025 [6].
Quest’ultimo è un provvedimento che consegue alla sentenza n. 51567/14 -339742/14 - 51567/14- 74208/14 del 30 gennaio 2025, con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il 30 gennaio 2025, chiamata [7] a stabilire se l’Italia avesse omesso di adottare misure adeguate per tutelare le vite dei ricorrenti che risiedevano in aree della Campania gravemente inquinate [8], ha ritenuto che lo “ Stato convenuto” dovesse “introdurre, senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la sentenza sarebbe divenuta definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell’inquinamento” che affligge la c.d. “Terra dei Fuochi” [9]. Nel caso di specie la Corte, per quanto abbia riconosciuto come in tale ambito siano “stati compiuti sforzi significativi “, ha ritenuto violato l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge” [10].
Tuttavia e come si avrà modo di esporre, la formulazione dell’aggravante in esame presenta profili di indeterminatezza tali da poterne pregiudicare o quantomeno rendere problematica la futura concreta applicazione, se non interverrà un’incisiva elaborazione giurisprudenziale che ne definisca i contenuti, analogamente a quella espletata con riguardo alla nozione (connotata anche questa da genericità) di ingenti quantitativi di rifiuti, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. [11].
L’aggravante introdotta dal D.L. 8 agosto 2025
Come premesso, il D.L. 8 agosto 2025 n. 116 ha introdotto, al c. 3 dell’art. 452 quaterdecies, l’ipotesi di un aggravamento di pena nell’ipotesi di condotte da cui derivi il “pericolo di compromissione o deterioramento” – tra l’altro – di “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo”.
Le nozioni di compromissione e di deterioramento [12] sono state delineate dai giudici di legittimità con riguardo alla fattispecie delittuosa di “inquinamento ambientale” di cui all’art. 452 bis c.p., che sanziona “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” [13] di “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo”, ovvero di altri ambienti [14].
In tale ambito, con la sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha ricondotto sia la “compromissione” che il “deterioramento” a “una alterazione”, intesa come “una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema”; tuttavia, ha precisato la Suprema Corte, tale “alterazione” si caratterizza, nel caso della “compromissione, per “una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema”, mentre nel “deterioramento” come “squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi”.
La stessa Sezione, con la sentenza n. 15865 del 31 gennaio 2017, nel precisare che deterioramento e compromissione “sono concetti diversi dalla distruzione” [15], ha sottolineato come il deterioramento sia configurabile “quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole”, ovvero quando la condotta produce una “modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa”; nel contempo, la pronuncia ha precisato che la compromissione descrive” un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso”, che “coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l'aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare”. Ne consegue, concludono i giudici, che “deterioramento e compromissione sono le due facce della medesima medaglia” [16].
I concetti di compromissione e deterioramento, così come sopra delineati, sono stati poi ripresi dalla Corte di Cassazione in ulteriori pronunce della terza Sezione penale, quali quelle n. 39078 del 6 aprile 2017 [17], n. 52436 del 6 luglio 2017 [18], n. 10808 del 21 novembre 2017, n 39759 del 20 ottobre 2022 [19], nonché n. 17400 del 24 gennaio 2023 e n. 21187 del 15 febbraio 2023 [20].
Non risulta invece delineato il concetto di “porzioni estese o significative” di suolo o sottosuolo che [21] la condotta dell’agente deve porre in pericolo di compromissione o deterioramento affinché si possa configurare l’aggravante in trattazione.
Del resto, per quanto la giurisprudenza (in particolare Cass. pen. Sez. III, 15 febbraio 2023 n. 21187), ancora con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 452 bis c.p. si era soffermata sui termini “significativi e misurabili”, questi erano però riferiti alla compromissione e al deterioramento, ma non all’oggetto su cui questi ricadono: la disciplina del delitto di inquinamento ambientale, infatti, sanziona “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”, tanto, precisa la Suprema Corte, che per risultare significativo l’inquinamento deve denotare “incisività e rilevanza”, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile” [22].
Di contro la giurisprudenza non ha sin qui fornito un’interpretazione riguardante la nozione di “porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo”, che rappresenta non solo elemento costitutivo della fattispecie di reato di cui all’art. 452 bis c.p., ma ormai anche della circostanza aggravante introdotta di recente al c. 3 dell’art. 452 quaterdecies c.p.
Eppure, si tratta di nozione che si ritiene difettare in determinatezza.
Se infatti, su un piano meramente semantico i termini esteso o significativo rimandano a un qualcosa di ampio, vasto o di particolare valore, l’approssimazione dei termini risulta evidente, soprattutto su un piano tecnico-giuridico: vero è che non può aprioristicamente stabilirsi quanto debba essere ampia un’area per poter essere definita estesa o quale debba essere il suo valore (e quale poi? Economico? Naturalistico?) per potere essere considerata significativa, dovendo tale giudizio necessariamente basarsi su aspetti e circostanze concrete, ma è altrettanto vero che tale tipo di valutazione necessita quantomeno di parametri di riferimento necessari in sede di applicazione concreta della norma.
Quanto precede assume particolare rilevanza soprattutto se si considera che tali aspetti attengono la circostanza aggravante di una fattispecie delittuosa, quella appunto dell’art. 452 quaterdecies, caratterizzata da profili di indeterminatezza con riguardo all’elemento costitutivo dell’ingente quantitativo di rifiuti, aspetto che ha costituito oggetto di ampio dibattito dottrinale e di costante attività interpretativa da parte della giurisprudenza, come di seguito si espone.
L’ingente quantitativo di rifiuti
Sin dall’entrata in vigore dell’art. 53 bis del cd decreto Ronchi, il concetto di ingente quantità di rifiuti ha richiesto, per la sua genericità, una costante attività interpretativa condotta dalla giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi anche nell’ambito del vaglio di legittimità costituzionale cui la nozione in esame è stata nel tempo sottoposta [23].
Già all’indomani della vigenza del predetto reato, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 47918 del 16 dicembre 2003, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata [24] con riferimento alla parte in cui l'individuazione dell'ingente quantitativo di rifiuti è rimessa al giudice e non è preventivamente individuata dal legislatore. Nel caso di specie la Corte era giunta a tale conclusione ritenendo opportuno evitare aprioristici irrigidimenti normativi, dovendo il giudizio in questione necessariamente tenere conto di una serie di variabili concrete, quali la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le specifiche situazioni di riferimento. Tale linea interpretativa è rimasta perdurante nel tempo, tanto che la Suprema Corte, questa volta con sentenza n. 358 dell’ 8 gennaio 2008 [25] ancora della suddetta Sezione, confermava con riguardo al “problema della ingente quantità” quanto in precedenza espresso dagli “ermellini” circa la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata sotto il profilo della indeterminatezza della previsione legislativa”: con tale pronuncia i giudici, richiamando i contenuti della citata sentenza n. 47918 del 16 dicembre 2003, sottolineavano come la giurisprudenza di legittimità fosse più volte intervenuta per definire il concetto di “ingente quantità”, come di seguito dettagliato.
La “manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale” della nozione di ingente quantità di rifiuti è stata poi ribadita dai Giudici di legittimità, tra le altre, con la sentenza n. 23347 del 14 maggio 2021 [26].
Dunque, l’elaborazione giurisprudenziale si è preoccupata di dare contenuto alla nozione in trattazione, fermo restando un connaturale margine di indeterminatezza che la nozione inevitabilmente porta con sé.
Un primo punto ha riguardato le modalità di computo del quantitativo di rifiuti trattato abusivamente.
Con riguardo a tale aspetto, giurisprudenza costante ha ricondotto la nozione di ingente quantitativo al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta [27].
Ingente quantitativo è stato così inteso come “cospicuo accumulo di rifiuti “indipendentemente dall'effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti” [28]: pertanto, assumerà rilievo la quantità di rifiuti gestita complessivamente, considerando anche l’arco temporale nel quale le operazioni si sono svolte [29].
Si tratta di consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito dalla Corte di Cassazione pen. Sez. III, per ultimo, con le sentenze n. 6782 del 19 febbraio 2025, n. 24772 del 7 luglio 2025.
Tuttavia, l’elemento ponderale determinato attraverso misurazioni dirette, non è l’unico elemento su cui fondare la sussistenza di ingenti quantitativi di rifiuti, trattandosi di aspetto desumibile anche da elementi indiziari, quali le risultanze di intercettazioni telefoniche, il numero dei mezzi utilizzati e quello dei soggetti che partecipano alla gestione [30], nonché circostanze concrete [31].
La Suprema Corte si è poi soffermata sulla lettura che va riservata al dato oggettivo, precisando come non vada relativizzato, nel senso che nel valutare se sia o meno ingente il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti non si debba tenere conto del quantitativo di rifiuti complessivamente trattato (dunque anche legalmente) dall’agente. Si tratta di tematica riguardante, in particolare, la gestione di discariche autorizzate
Con riguardo a tale aspetto gli “ermellini” già nel 2004 avevano escluso che l’ingente quantitativo fosse concetto tale da poter essere relativizzato, cioè determinabile in base “al rapporto tra quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l’intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica”, con la conseguenza che “l’ingente quantità dev’essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti” [32].
Si tratta di principio richiamato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 23374 del 2021, con cui è stato escluso che l’ingente quantitativo potesse essere determinato secondo “proporzioni di sorta tra i rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti”, soprattutto qualora l’autorizzazione è subordinata all’osservanza di specifiche condizioni nei fatti risultano violate [33].
In ogni caso, il requisito dell'ingente quantitativo deve essere valutato caso per caso, trattandosi di nozione che “non risulta predefinita dal legislatore, che ne rimette all'interprete, di volta in volta, la ravvisabilità senza che ciò comporti un problema di indeterminatezza del precetto” [34].
Precisa la sentenza che la nozione di ingente quantitativo “non risulta predefinita dal legislatore che ne rimette all’interprete, di volta in volta, la ravvisabilità senza che ciò comporti un problema di indeterminatezza del precetto”, come del resto era stato già in precedenza sostenuto dalla stessa Corte che, nell’affermare la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale, aveva evidenziato come l’elasticità della formula legislativa, “rispondesse all’ esigenza di evitare aprioristici irrigidimenti normativi a fronte di un giudizio che deve necessariamente tenere conto di una serie di variabili concrete quali la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento”.
La valutazione circa la sussistenza di ingenti quantitativi di rifiuti è comunque rimessa all’ “apprezzamento in fatto rimesso al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici” [35].
Considerazioni conclusive
Con il D.L. 8 agosto 2025 n. 116 il legislatore ha inteso rendere più efficaci gli strumenti di contrasto agli illeciti in danno dell’ambiente, fenomeno di particolare gravità soprattutto nell’Italia meridionale.
A tal proposito LEGAAMBIENTE [36] ha evidenziato come, dal 1993 al 2023 gli illeciti ambientali si siano registrati per il 45,7% “nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa” [37] e che nel corso del 2024 i reati contro l’ambiente nel nostro Paese hanno toccato quota 40.950 (+14,4% rispetto al 2023) [38].
Si tratta, peraltro, di attività illecite strettamente connesse a fenomeni di infiltrazione mafiosa (cd. “ecomafie”), come ribadito più volte sia dalla giurisprudenza che dal legislatore [39].
Il trattamento dei rifiuti, difatti, è annoverato dall’art. 1, c. 53, della L. n. 190/2012 tra le “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, tanto che l’iscrizione delle imprese espletanti tali attività nelle c.d. white list delle Prefetture è precondizione necessaria per l’instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione [40].
Peraltro, rientrando tra le fattispecie di cui all’art. 51 c. 3 bis del c.p.p., la condanna definitiva o confermata in appello per il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies comporta a carico del reo gli effetti preclusivi di cui al disposto dell’art. 67 c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011 [41].
Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 84 del Codice Antimafia “dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva” per tale delitto, possono essere “desunte” quelle “situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva” [42].
Per ultimo il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 ha contemplato il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies tra i presupposti richiesti per l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, introducendo nell’art. 34 del D. Lgs 159/2011 la previsione che tale misura di prevenzione patrimoniale possa applicarsi anche qualora sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche possa comunque agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale anche per il reato in trattazione
In tale ambito si inquadra la circostanza aggravante in trattazione introdotta dal citato D.L. nel testo dell’art. 452 quaterdecies c.p., fattispecie che – come sopra evidenziato - è stata introdotto dal Decreto Ronchi per fare fronte alla limitata efficacia general ‑ preventiva dell’ipotesi contravvenzionale dell’articolo 53 D. Lgs 22/1997 rispetto alla rilevante gravità dell’illecito.
Tuttavia, l’indeterminatezza che caratterizza l’aggravante in trattazione con riguardo alla nozione di “porzione estesa o significativa” di suolo o sottosuolo, rischia di renderne problematica la concreta applicabilità.
Se infatti, su un piano meramente semantico i termini esteso e significativo rimandano a un qualcosa di ampio o di particolare valore, l’approssimazione dei termini sul piano giuridico appare evidente. Inevitabilmente ciò si rifletterà sull’effettiva applicabilità dell’aggravante in trattazione, che – come esposto – riguarda un’ipotesi delittuosa in cui uno degli elementi costituitivi (l’ingente quantità di rifiuti [43]) è già caratterizzato da profili di genericità tali da sollevare profili di illegittimità costituzionali.
Solo un’attività di concretizzazione ermeneutica condotta dalla giurisprudenza analogamente a quella espletata con riguardo al concetto di “ingenti quantitativi di rifiuti”, consentirà di definire al meglio la nozione di “porzioni estese o significative” in trattazione e consentire il superamento delle criticità rappresentate.
[1] Recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025.
[2] Così Cass. Sez. III pen. 2 marzo 2023, n. 8975.
[3] Con Decreto 7 agosto 2015 del Ministro dell’Ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, recante “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”, per rifiuti radioattivi si intendono (art. 1) quelli “prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare”, dunque originati da attività connesse alla produzione di energia elettronucleare, diagnosi e terapia medica, nonché ricerca scientifica. Ai sensi dell’articolo 4 lett. c. del predetto Decreto, sono poi definiti “rifiuti radioattivi di alta attività” quelli “con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell’ordine di migliaia di anni ed oltre”. Si tratta, a titolo esemplificativo, del combustibile nucleare esausto delle centrali, nonché dei liquidi derivanti dal riprocessamento del combustibile (contenenti attinidi e prodotti di fissione). Per tali rifiuti la normativa prevede lo smaltimento in “formazioni geologiche”.
[4] C.d. Decreto Ronchi, poi abrogato dal D. Lgs 152/2006.
[5] Noto come Testo Unico Ambientale.
[6] Si tratta di D. L. (convertito in legge per effetto della pubblicazione della Legge 3 ottobre 2025 n. 147) che ha apportato modifiche a diverse norme attinenti la materia di rifiuti.
[7] A seguito di specifici ricorsi presentati da prossimi congiunti di vittime dirette o indirette di tale inquinamento.
[8] In quanto, si legge nella sentenza, “interessate da un fenomeno di inquinamento su vasta scala, derivante dallo sversamento e dall’interramento illegali e/o dall’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani, associato spesso al loro incenerimento”.
[9] Secondo la definizione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (“ARPAC”), l’area della Terra dei Fuochi comprende il territorio situato tra la provincia di Napoli e l’area sudoccidentale della provincia di Caserta.
[10] Sulla tematica si richiamano L. ACCONCIAMESSA “con una sentenza storica, ma a tratti contraddittoria, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione del diritto alla vita nel caso sulla Terra dei fuochi” in Eurojus.it rivista del 10.3.2015, https://rivista.eurojus.it; SCARCELLA A. “Italia condannata per l’inerzia nel contrastare il fenomeno dell’inquinamento nella c.d. Terra dei fuochi” in Altalex del 3.2.2025, https://www.altalex.com.
[11] Analizzano gli approdi giurisprudenziali sulla tematica P. FIMIANI, “La tutela penale dell’ambiente”, Giuffrè, 2022; A. GALANTI, “Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità, in Diritto Penale Contemporaneo”, 12/2018.
[12] Con riguardo alle quali parte della dottrina ha rilevato “una evidente carenza di precisione e tassatività”, come sottolineato da R. LOSENGO e C. MELZI D’ERIL, “Compromissione e deterioramento: la Cassazione torna sulle definizioni ed esclude l’indeterminatezza della fattispecie”, in RGAonline Rivista giuridica dell’ambiente, 4 settembre 2023, htttps://rgaonline.it.
[13] Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'ambiente (qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima). La nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE usa l'espressione "mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".
[14] Quali, si legge nell’art. 452 bis c.p., le acque, l’aria, un ecosistema, la biodiversità, la flora e la fauna.
[15] Si legge in sentenza, non equivalendo a “una condizione di tendenziale irrimediabilità” e risultando così “possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già”.
[16] Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, in www.lexambiente.it, 4 aprile 2017.
[17] In LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di L. RAMACCI, pubblicato il 27 settembre 2017 in www.lexambiente.it.
[18] In LEXAMBIENTE Rivista giuridica cit., pubblicato il 29 novembre 2017.
[19] In LEXAMBIENTE Rivista giuridica cit., pubblicato il 10 novembre 2022.
[20] In quest’ultimo caso la Corte mediante il ricorso era stata investita anche di una questione di legittimità costituzionale proprio in ordine alla determinatezza della fattispecie.
[21] Unitamente alle acque o all’aria, nonché a “un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
[22] Sul punto si richiamano R. LOSENGO e C. MELZI D’ERIL, op. cit., che hanno evidenziato come “l’aggettivo significativi riferito a compromissione e deterioramento”, “contribuisca ad annebbiare i tratti della fattispecie” in quanto si tratterebbe “non soltanto di aggettivo qualificativo di una certa vaghezza, ma per di più di una parola che non delinea un parametro concreto, anche elastico, ma che viene utilizzata in senso metaforico”.
[23] L’articolo 53 bis del Codice Ronchi ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il primo delitto “ambientale”, riproducendo, per quanto con alcune modifiche, la fattispecie contenuta nel progetto governativo che prevedeva l’introduzione nel Codice penale dell’articolo 452 quater, disposizione resasi necessaria dopo che la Commissione bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie aveva ritenuto l’ipotesi contravvenzionale dell’articolo 53 D. Lgs 22/1997 una fattispecie di scarsa efficacia general‑ preventiva rispetto alla rilevante gravità dell’illecito che si è inteso poi perseguire con il citato articolo 53 bis.
[24] In relazione all’art. 25 Cost., per contrasto con i principi di determinatezza e tassatività della norma.
[25] Innanzi alla quale era stata sollevata l’eccezione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 53 bis, sulla base di una ritenuta “inesistenza di un minimo riconoscibile di condotta tipica con specifico riferimento al requisito delle ingenti quantità di rifiuti".
[26] Cass. pen. Sez. III, 14 maggio 2021 n. 23347. La pronuncia richiama Cass. Sez. 3, 20 novembre 2007 n. 358, cit., tanto da sottolineare come per quanto non “predefinita”, “l'elasticità della formula legislativa rispondesse all'esigenza di evitare aprioristici irrigidimenti normativi a fronte di un giudizio che deve necessariamente tenere conto di una serie di variabili concrete quali la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento”. La sentenza è stata commentata da E. MARINI, “L’ingente quantitativo di rifiuti nel delitto di cui all’art. 452-quaterdedies c.p.: la Cassazione precisa i criteri per l’individuazione”, in RGAonline in Rivista Giuridica dell’Ambiente del 22 settembre 2021, https://rgaonline.it.
[27] In tal senso Cassazione pen., Sez. III, che con Ordinanza n. 47229 del 6 dicembre 2012 aveva osservato “la giurisprudenza di questa Corte non offre riferimenti quantitativi che consentano di individuare la nozione di ingente quantità ma non tanto, come pure sostiene il ricorrente, per l'indeterminatezza del concetto espresso dalla norma quanto, piuttosto, perché, come pure si è avuto modo di affermare, tale verifica va effettuata tenendo conto che tale nozione, in un contesto che contempli anche le finalità della disposizione, deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta”.
[28] Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 45598, osserva “posto che l’oggettività giuridica della fattispecie di cui all’art. 53 bis D. Lgs. 22/1997 s’identifica in un’attività continuativa e organizzata volta alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all’esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva d’ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, diventa essenziale l’estimazione di un quantitativo ingente di rifiuti: con questa locuzione, s’intende un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall’effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti”.
[29] In tal senso Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 42631, che ritiene corretta la valutazione che nel caso di specie ha espletato il Giudice di merito con riguardo alla sussistenza del requisito dell’ingente quantitativo dei rifiuti riferendolo “al materiale complessivamente gestito, e al lungo arco temporale, pari a circa sei anni, in cui si è protratta” e ciò anche se le singole operazioni potevano definirsi di “modesta entità”. Sul punto Giulia BELLINI, “La Cassazione sulle caratteristiche del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, in RGAonline in Rivista Giuridica dell’Ambiente del 28 gennaio 2022, che evidenzia come “il dictum della Corte si pone sostanzialmente nel solco delle precedenti sentenze soffermatesi sul punto: il concetto di ingente quantitativo fa riferimento al quantitativo globale di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte e al più o meno lungo arco temporale in cui esse si sono collocate, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere ritenute di modesta entità”.
[30] In tal senso Cass. pen., Sez. III, n. 791 dell’11 gennaio 2018 (ud. del 25 maggio 2017), che osserva come “l’ingente quantitativo di rifiuti gestiti può essere desunto, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l’entità e le modalità di organizzazione dell’attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa”.
[31] A titolo esemplificativo, è stato considerato “riscontro importante” che confermava “l'ingente quantità dei rifiuti pericolosi abusivamente smaltiti” in una discarica autorizzata”, la “constatazione” che in uno dei tre pozzi piezometrici della discarica i parametri eccedevano i valori tabellari, per cui le relative acque di falda risultavano fortemente inquinate (Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2004 n. 30373).
[32] Cass. pen. Sez. IV., 13 luglio 2004 n. 30373, cit., osserva: “nell’applicazione dell’art. 53 bis D. Lgs. n. 22/97, anche nell’ipotesi in cui il traffico illecito di rifiuti venga eseguito in una discarica regolarmente autorizzata, se è vero che l’ingente quantità quale elemento costitutivo del reato non può desumersi automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’attività di gestione di rifiuti, è altrettanto vero che nel testo della norma non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l’intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, per cui l’ingente quantità dev’essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti”.
[33] Con la sentenza n. 23374 del 14 maggio 2021 la Corte evidenzia come “la circostanza che si trattasse di quantitativo ampiamente ricompreso nei limiti dell'autorizzazione, conseguita dalla società per 33.700 tonnellate annue, così come eccepito dalla difesa nell'atto di appello che sottolinea come le 1.233 tonnellate rinvenute costituissero appena 1/32esimo del dato ponderale autorizzato, configura deduzione priva di pregio ove si consideri che l'autorizzazione era subordinata al rispetto delle specifiche condizioni sopra descritte, la mancata realizzazione delle quali non consente, in difetto di parametri di riferimento, proporzioni di sorta tra i rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti. Conseguentemente, equivalendo, il titolo abilitativo conseguito nel concreto ad un tamquam non esset, il quantitativo rinvenuto all'interno dell'azienda, la cui illecita gestione non è oggetto di alcuna specifica contestazione svolta con il presente ricorso né sotto il profilo dei requisiti strutturali, di fatto del tutto insussistenti, né sotto il profilo del trattamento dei rifiuti eseguito in totale difformità dalle incombenze normativamente previste, non può che ritenersi ingente, sol che si consideri, alla luce del significato semantico che riveste l'attributo nel linguaggio comune, e dunque della sua pregnanza, che le 1.322 tonnellate rinvenute all'esito del sopralluogo non solo erano comprensive di materiali pericolosi (quali quelli presenti nel mucchio posizionato nell'area esterna al piazzale), ma costituivano i rifiuti trattati nell'arco di neppure sei mesi (da 18 marzo al 6 settembre 2016), dovendo la relativa valutazione rapportarsi all'attività abusiva nel suo complesso”.
[34] Per ultimo Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2025, n. 24722. In tal senso anche Cass. pen., Sez. III 14 maggio 2021, n. 23347, che ha evidenziato come “l’ingente quantitativo non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento”. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2012 n. 47229, 9 novembre 2016 n. 46950 e 16 aprile 2019 n. 39952. Si tratta di principio già espresso da Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2006 n. 4503, che ha osservato come “il quantitativo di rifiuti deve essere “ingente”: l’interprete dovrà valutare caso per caso questo requisito, traendo elementi di comparazione anche dalle previsioni di reati contravvenzionali in tema di rifiuti”.
[35] Corte Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2015, n. 26182. Si tratta di principio già sottolineato dalla Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2012 n. 47229, che aveva osservato come la valutazione della sussistenza di ingenti quantitativi di rifiuti comporta “un apprezzamento in fatto che è rimesso, anche in questo caso, al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici”.
[36] Nel report “Ecomafia, In Italia in tre decenni 902.356 illeciti ambientali”, pubblicato il 5 dicembre 2024 in https://www.legambiente.it.
[37] Si legge nel report che “in questi tre decenni nella classifica nazionale per ecoreati svetta al primo posto la Campania con 117.919 illeciti, seguita da Calabria con 84.472 illeciti, Sicilia con 82.290 e Puglia con 73.773. Al quinto posto il Lazio, prima regione del Centro Italia, con 66.650 reati. La Lombardia, ottava in classifica, è la prima regione del nord Italia con 37.794 reati. I reati nel ciclo illegale del cemento, che ammontano a 215.831, e quelli del ciclo dei rifiuti, 146.480, si confermano in questi tre decenni a livello nazionale quelli prediletti dagli ecomafiosi”.
[38] La Campania guida anche nel 2024 la classifica regionale, con 6.104 reati, seguita da Puglia (4.146), Sicilia (3.816) e Calabria (3.215), come riportato da Legambiente nel Rapporto Ecomafia 2025.
[39] Con riguardo a tale aspetto la Direzione Investigativa Antimafia, nella “Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla D.I.A.” nel 2024, pubblicata nel maggio del 2025, segnala come alcune matrici mafiose hanno evidenziato notevoli capacità economiche, sia nei settori illeciti che in attività di natura imprenditoriale, quali il ciclo dei rifiuti.
[40] Com’è noto la white list delle Prefetture è l’elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, che (previsto dalla L. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016) comprende le attività ritenute (secondo l’art. 1, c. 53 della Legge 190/2012) suscettibili di infiltrazione mafiosa in quanto statisticamente appetibili per le mafie. In tale elenco rientrano, per l’appunto, anche i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Pertanto, le stazioni Appaltanti (ai sensi dell’art 1 c. 52 della citata L. 190/2012), prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate nella white list dovranno obbligatoriamente acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione del predetto elenco: ne consegue che l’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria (di cui agli artt. 67 e 82 ss del D. Lgs 159/11), anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
[41] Che prevede in tali casi l’impossibilità di ottenere “licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti”, nonché “la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni” di cui sopra e “il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera”.
[42] Sul punto Cons. Stato Sez. VI 21 gennaio 2025 n. 404 che osserva “La Corte costituzionale, con la sent. 30 luglio 2021, n. 178, omissis…. ha evidenziato, sia pure in via di obiter, come il reato di traffico illecito di rifiuti presenti una valenza nel contrasto alla criminalità organizzata, ancorché non rappresenti sempre un reato-fine dei delitti associativi. Difatti, non tutti i fatti di reato riconducibili alle fattispecie elencate all’art. 51, comma 3-bis, cit. sono sempre espressione di fenomeni mafiosi ovvero di altre forme di criminalità organizzata. Tuttavia, il legislatore individua tali delitti come ‘reati spia’ di un possibile, ancorché non certo e non presente in ogni caso, collegamento con tali fenomeni e, pertanto, vi fa conseguire un regime particolarmente severo. Per quanto qui interessa, il legislatore prevede che, in caso di condanna per uno di detti reati, consegue per il reo l’impossibilità di ottenere provvidenze pubbliche. Si tratta di misura severa ma che si giustifica alla luce della sottesa finalità (cautelare, e non sanzionatoria come si è detto) di evitare che le risorse pubbliche possano andare a finanziare forme di criminalità organizzata. Pertanto, non è irragionevole la scelta del legislatore di far conseguire alla condanna penale per il reato di traffico illecito di rifiuti la revoca delle agevolazioni pubbliche conseguite dal condannato”.
[43] Ritenuto “elemento costitutivo centrale e fondamentale” del delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. In tal senso M. SANNA, 6 maggio 2024, “Gli elementi qualificanti del traffico illecito di rifiuti”, in https://unaltroambiente.it.
Bibliografia
-Acconciamessa L., 2015 - Con una sentenza storica, ma a tratti contraddittoria, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione del diritto alla vita nel caso sulla Terra dei fuochi. Eurojus.it, https://rivista.eurojus.it.
-Bellini G., 2022 - La Cassazione sulle caratteristiche del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. RGAonline, Rivista Giuridica dell’Ambiente.
-Direzione Investigativa Antimafia, 2025 - Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla D.I.A.
-Galanti A., 2018 - Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità. Diritto Penale Contemporaneo.
-Legaambiente, 2024 - Ecomafia, In Italia in tre decenni 902.356 illeciti ambientali. https://www.legambiente.it.
-Legambiente, 2025 - Rapporto Ecomafia 2025. https://www.legambiente.it.
-Lexambiente, 2017 - Rivista giuridica a cura di L. RAMACCI, www.lexambiente.it, 29 novembre 2017 e 20 ottobre 2022 in www.lexambiente.it.
-Marini E., 2021 - L’ingente quantitativo di rifiuti nel delitto di cui all’art. 452-quaterdedies c.p.: la Cassazione precisa i criteri per l’individuazione”. RGAonline, Rivista Giuridica dell’Ambiente del 22 settembre 2021, https://rgaonline.it.
-Sanna M., 2024 - Gli elementi qualificanti del traffico illecito di rifiuti. https://unaltroambiente.it.
-Scarcella A., 2025 - Italia condannata per l’inerzia nel contrastare il fenomeno dell’inquinamento nella c.d. Terra dei fuochi. Altalex del 3.2.2025, https://www.altalex.com.
Testi di riferimento indicati dall’Autore
-Tortorelli M., 2024 - Le «attività organizzate» volte alla gestione «abusiva» di rifiuti nel delitto ex art. 452 quaterdecies c.p. La Cassazione offre una nuova occasione di riflessione. Rivista DGA 2024/1 https://wwwrivistadga.it.
Giurisprudenza
-Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2003, n. 47918.
-Cass. pen., Sez. IV, 13 luglio 2004, n. 30373.
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-Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2006, n. 4503.
-Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2008, n. 358.
-Cass. pen., Sez. III, Ordinanza 6 dicembre 2012, n. 47229.
-Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2015, n. 26182.
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-Cons Stato Sez. VI, 21 gennaio 2025 n. 404.
-CEDU, Sez. 1, 30 gennaio 2025 n. n. 51567/14-339742/14 - 51567/14 - 74208/14.