Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

RIFIUTI E INQUINAMENTO
I REATI AMBIENTALI ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DI VIGILANZA E DELLA P.G.
17/01/2022
di Angelo Robotto, Enrico Brizio, Arpa Piemonte - Angelo Robotto, Direttore Arpa Piemonte – Enrico Brizio, Dirigente Arpa Piemonte

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto importanti novità in materia dei reati ambientali, introducendo le nuove e più moderne fattispecie criminose dei “delitti contro l’ambiente”, colpiti con sanzioni penali di adeguata dissuasività a tutela reale del bene giuridico “ambiente”. Al contempo, è stata prevista la possibilità di estinzione di determinati reati contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano causato danno all’ambiente, la cui applicazione rimanda alla professionalità ed alla responsabilità degli organi di vigilanza preposti e della polizia giudiziaria.

The Italian Law n. 68 of 22 May 2015 introduced important innovations in the field of environmental crimes, introducing the new and modern “crimes against the environment”, with criminal sanctions of adequate dissuasiveness to protect the legal principle "environment". At the same time, the possibility of extinction for certain environmental crimes that did not damage the environment was introduced as well; the crime extinction procedure relies on the professional qualities and responsibility of the supervisory bodies in charge and the criminal police.


Foto1I comportamenti illeciti contro l’ambiente, puniti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (il cosiddetto Testo Unico Ambientale o T.U.A.) e di altre normative di settore, si possono suddividere in illeciti di tipo amministrativo e illeciti di tipo penale, ovvero reati. Questi ultimi a loro volta possono essere suddivisi in contravvenzioni e delitti, a seconda della loro gravità: i delitti sono infatti quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (ex art. 17 del Codice penale).

Tralasciando l’illecito amministrativo, i reati contemplati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono generalmente di natura contravvenzionale, puniti con la pena dell’arresto alternativamente o congiuntamente alla pena dell’ammenda (cfr artt. 19 e 37 del Codice penale).

È ad esempio punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, sono puniti con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro i titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi; è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500,00 euro a 26.000,00 euro chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del T.U.A. senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L’art. 256 bis del Testo Unico Ambientale prevede invece che chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata venga punito con la reclusione da due a cinque anni o, nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, con la reclusione da tre a sei anni. In questo caso, il reato in questione ricade nella fattispecie dei delitti.

Nell’ambito così sommariamente delineato, la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” ha introdotto importantissime modifiche all’apparato sanzionatorio in ambito ambientale, in primo luogo innovando il Codice penale attraverso il Titolo VI bis “dei Delitti Contro l’Ambiente”. Sono infatti oggi previsti i delitti di Inquinamento e di Disastro ambientale (art. 452-bis e 452-quater del c.p.), comportamenti illeciti dapprima ricondotti al cosiddetto disastro innominato, per il cui tramite si è di fatto provveduto a soddisfare una evidente necessità di normazione specifica dell’ambito ambientale.  Il Titolo VI bis del c.p. riporta inoltre numerose novità tra le quali:

  1. L’obbligo per il giudice di ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato.
  2. L’ordine di confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato di beni di valore equivalente ed il loro utilizzo per la bonifica dei luoghi.
  3. L’inasprimento delle pene per l’omessa bonifica.
  4. L’introduzione di pene accessorie tra le quali l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  5. Il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti del Titolo VI-bis del c.p..

Non meno importante è stato l’inserimento, operato sempre dalla Legge 68/2015, della Parte VI bis “Disciplina sanzionatoria degli illeciti (amministrativi) e penali in materia di tutela ambientale” all’interno del D. Lgs. 152/2006. Tale disposizione prevede infatti la possibilità di estinzione di determinati reati contravvenzionali in materia ambientale (esclusivamente previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) mediante una specifica procedura che consiste nell’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e nel pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria. La procedura di estinzione si applica solo nel caso in cui le contravvenzioni accertate non abbiamo cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale presupposto è di stretta competenza dell’organo di vigilanza che accerta l’illecito.

La definizione di danno ambientale alla quale è possibile far riferimento è quella fornita dall’art. 300 del D.lgs. 152/2006 (“è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”), nonché quella implicitamente desumibile dall'articolo 452-bis c.p. che, nel delineare l’elemento oggettivo del nuovo delitto di “inquinamento ambientale”, fa riferimento a una compromissione o ad un deterioramento significativi e misurabili dello stato dell’ambiente o dell’ecosistema. Va pertanto valutata la rilevanza quali/quantitativa delle alterazioni provocate, l’eventuale superamento degli standard di qualità previsti dalla legge, la reversibilità o la rimovibilità dell’alterazione.

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Il verbale di prescrizione tecnica asseverata ha natura di atto di Polizia Giudiziaria e pertanto non è impugnabile né in via amministrativa né in via giurisdizionale. Il contravventore può richiedere la proroga del termine temporale fissato per l’adempimento della prescrizione qualora motivata da circostanze specifiche e documentate non imputabili al contravventore stesso. La proroga può essere concessa una sola volta per un periodo non superiore a mesi sei. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

La nuova disciplina di estinzione del reato è pertanto senza dubbio applicabile alle contravvenzioni punite con la sola ammenda e a quelle punite con l’ammenda alternativa all’arresto mentre non risulta di fatto applicabile alle contravvenzioni punite con il solo arresto in quanto in questo caso non sarebbe possibile determinare la somma di denaro da pagare in via amministrativa per completare la procedura estintiva del reato.

A valle della trattazione sui reati ambientali, è necessario sottolineare come alle sanzioni penali a carico delle persone fisiche si sommi la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dal reato, come introdotto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. Il Decreto prevede infatti una responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo (sia gli enti forniti di personalità giuridica che società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse dell'ente stesso.