Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

RIFIUTI E INQUINAMENTO
I CENTRI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI
05/08/2024

di Valentina Vattani
Giurista esperta in diritto ambientale


IL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO IN MODALITÀ SEMPLIFICATA 

Ridurre l’uso delle risorse primarie attraverso l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti è senz’altro da annoverare tra gli obiettivi principali perseguiti dalle politiche UE e nazionali in materia di rifiuti. A tal proposito, ricordiamo come la gerarchia dei rifiuti stabilisca, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, ponendo al secondo posto - subito dopo la “prevenzione” della produzione di rifiuti - l’attività di “preparazione per il riutilizzo” che, dunque, è una pratica da preferire anche rispetto al riciclaggio ed al recupero energetico, poiché rappresenta la modalità di trattamento che assicura il miglior bilancio ambientale.

Reducing the use of primary resources through the practical application of the waste hierarchy is undoubtedly to be counted among the main objectives pursued by EU and national waste policies. In this regard, let us recall how the waste hierarchy establishes, in general, an order of priority of what constitutes the best environmental option, placing in second place - immediately after the “prevention” of waste generation - the activity of preparing for re-use” which, therefore, is a practice to be preferred even over recycling and energy recovery, since it represents the treatment mode that ensures the best environmental balance.


imagesLa “preparazione per il riutilizzo" concerne: “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento[1]. Si tratta di un’attività che rientra nell’ambito della nozione di “recupero di materia[2] e va tenuta distinta dalla nozione di “riutilizzo[3] che, invece, fa riferimento a prodotti o componenti che non sono rifiuti.

Il 16 settembre 2023 è entrato in vigore il D.M. 10 luglio 2023, n. 119 che regolamenta le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata.

Nello specifico, in tale provvedimento sono definite:
1) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori;
2) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio dell’attività;
3) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
4) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Ambito di applicazione del Regolamento

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo autorizzate ai sensi del D.M. n. 119/2023 hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che devono garantire l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Deve essere inoltre appurato che i prodotti presentino le caratteristiche di qualità necessarie per essere rispondenti ai requisiti merceologici di settore e di sicurezza. Per i RAEE[4] preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. n. 119/2023:

a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;

b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;

c) pile, batterie e accumulatori;

d) pneumatici fuori uso;

e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;

f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;

g) i veicoli fuori uso.

Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in procedura semplificata

Il provvedimento normativo regolatorio consente l’apertura e l’esercizio dei Centri di preparazione per il riutilizzo mediante un procedimento autorizzatorio semplificato che fa riferimento all’art. 216, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono, dunque, intraprese decorsi 90 giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio attività[5] all’Autorità amministrativa competente, che è tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto.

Attenzione, nell’ipotesi di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della Comunicazione di inizio attività.

Alla Comunicazione va allegata una Relazione da cui risulti - oltre ai dati castali identificativi dell’area e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività - anche: la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica; la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo; la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo; la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

la descrizione delle operazioni messe in atto con riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate.

A seguire, l’amministrazione dispone l’iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società, informandone il gestore.

La Comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e, comunque, in caso di variazione dei dati relativi all’ubicazione e planimetria del Centro e alle capacità di trattamento e stoccaggio.

Caratteristiche e dotazioni tecniche di un Centro di preparazione per il riutilizzo

Il Centro di preparazione per il riutilizzo è costituito da un locale chiuso o da un’area con copertura resistente alle intemperie e deve essere provvisto di un’adeguata recinzione lungo tutto il perimetro (soggetta a periodica manutenzione). Va inoltre allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. In particolare, nella struttura deve essere presente:

1) una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti di dimensioni idonee per assicurare un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e codice EER; 

2) una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere; 

3) una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;

4) una sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;

5) una sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;

6) un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

7) un adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi. 

Tutte le sezioni devono essere dotate di pavimentazione impermeabilizzata. All’interno del Centro, tutte le diverse sezioni devono essere mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita la viabilità e la relativa segnaletica, nonché opportunamente regolamentata la circolazione.

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei Centri devono consistere in almeno una delle seguenti attività:

a) «controllo»: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo. Per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario - che deve tenere il Centro - i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;

b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; le operazioni di disinfestazione contro il tarlo;

c) «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;

d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura. 

La messa in riserva dei rifiuti, destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, deve essere effettuata presso lo stesso Centro e può durare massimo 1 anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica riportato all’Allegato 1 al D.M. n. 119/2023, e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.

In sede di controllo successivo, qualora si accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non sono svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella Comunicazione, l’amministrazione sospende le attività del Centro laddove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di 30 giorni dalla diffida.

Dati-rifiutiModalità di accettazione dei rifiuti

 All’atto del ricevimento dei rifiuti va controllata la conformità degli stessi alle specifiche che ciascun gestore è tenuto a definire in un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere. In caso sia accertata la non conformità dei rifiuti conferiti, il carico deve essere respinto, con annotazione sul formulario ove previsto.

Presso il Centro deve essere tenuto anche uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A - Conferimento: 

a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento); 

b) data del conferimento; 

c) codice EER dei rifiuti conferiti ed indicazione della classe merceologica di appartenenza;

d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

Sezione B - Gestione:

a) quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco;

b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo (effettuate ai sensi del punto 1 dell’Allegato 1 al D.M. n. 119/2023 e dell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006);

c) quantità dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.

Sezione C - Cessione:

 a) quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo;

 b) quantità e codice EER dei rifiuti prodotti nel Centro e destinati presso altri impianti di trattamento.

Per i rifiuti accompagnati dal formulario, o dal documento di trasporto per i RAEE[6], sono conservate copie degli stessi in allegato allo schedario.

Lo schedario deve essere conservato per 5 anni.

Il prodotto preparato per il riutilizzo

Il prodotto ottenuto da tali operazioni deve essere munito di una etichetta che riporta la seguente dicitura: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodottiusualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato.

Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione «PPRAEE». Il gestore assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ed è tenuto a garantire che il PPRAEE sia sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana.

In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. n. 206/2005.

Considerazioni finali

La preparazione per il riutilizzo rappresenta senz’altro uno strumento importante per la realizzazione del modello di “economia circolare”, indicato dalla UE come programma strategico per un uso sostenibile delle risorse, in quanto restituisce valore ad oggetti che non hanno ancora esaurito completamente la propria utilità primaria. Il D.M. n. 119/2023, dunque, consente di andare a intercettare quel flusso di rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego e che, in tal modo, possono acquisire nuovamente un valore commerciale, con garanzie merceologiche e di sicurezza uguali a quelle del prodotto originale.



[1] Definizione data dall’art. 183, comma 1, lett. q) D.Lgs. n. 152/2006.

[2] Art. 183, comma 1, lett. t-bis) D.Lgs. n. 152/2006 “recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

[3] Art. 183, comma 1, lett. r) D.Lgs. n. 152/2006 “riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.

[4] RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

[5] La Comunicazione di inizio attività deve essere presentata utilizzando il Modello riportato all’Allegato 2 del D.M. n. 119/2023.

[6] Di cui all’art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121 e all’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65.