Le Società e gli Enti che operano per il Dipartimento della protezione civile assicurano, tramite le loro sale operative, il costante e continuo controllo tattico della missione, comunicando al C.O.A.U. in tempo reale tutti i dati d’interesse per un impiego razionale ed ottimale degli aeromobili. Alla luce di quanto esposto in precedenza, appare evidente che la Legge quadro del 2000 ha delineato una complessa strategia di contrasto agli incendi boschivi articolata su più livelli, ciascuno dei quali è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di soggetti chiamati ad interagire fra loro. Infatti, nella fase di pianificazione di competenza dello Stato, il Ministro dell’Interno si avvale del Dipartimento della protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia per elaborare le direttive per la compilazione dei piani regionali, sia per la programmare le attività d’emergenza sostitutive dell’intervento delle Regioni inadempienti. Quest’ultima fase prevede anche l’intervento degli Uffici Territoriali del Governo, chiamati a coordinare sul territorio gli organi statali competenti perle attività antincendio (Corpo forestale e Vigili del fuoco). Nella fase di programmazione di competenza delle Regioni, queste si raccordano con il Corpo forestale dello Stato per le parte relativa alle aree protette regionali, mentre per i parchi e le riserve naturali dello Stato il Ministro dell'Ambiente predispone un apposito piano, che costituisce autonoma sezione del piano regionale, d'intesa con le Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori e sentito il Corpo forestale. Nelle attività di formazione e di informazione, che costituiscono parte integrante dei piani predisposti dalle Regioni, queste ultime cooperano con le istituzioni scolastiche per la promozione e la diffusione dell’educazione ambientale nelle scuole. Inoltre, per la formazione professionale del personale da impiegare nella lotta agli incendi boschivi, le Regioni possono agire cooperando tra loro in forma associata, anche avvalendosi del supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. La fase della lotta attiva agli incendi è quella che vede la partecipazione congiunta del maggior numero di soggetti, sia a livello centrale che periferico.
A livello centrale, il Dipartimento della protezione civile coordina le attività di spegnimento realizzate con la flotta aerea dello Stato, tramite il Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.), organismo a composizione interforze presso il quale presta servizio personale dell’Aeronautica Militare, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Capitanerie di Porto.
Al C.O.A.U., che coordina la flotta aerea antincendio dello Stato (composta da velivoli del Dipartimento della protezione civile, dell’Esercito,della Marina Militare, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), si raccordano, per le richieste d’intervento aereo, le sale operative unificate permanenti istituite dalle Regioni (S.O.U.P.).
Queste ultime, oltre a gestire direttamente il concorso aereo regionale ed il coordinamento degli interventi effettuati dalle squadre a terra, hanno l’importante compito di assicurare il raccordo tra il livello statale e quello regionale, e tra quest’ultimo ed il livello locale. Per tali finalità, presso le S.O.U.P. opera anche personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche intese, oltre a funzionari dei servizi antincendio regionali.
È evidente che le finalità di conservazione e difesa del patrimonio forestale previste dalla Legge quadro non possono essere raggiunte se non attraverso un’efficace azione di coordinamento e di raccordo tra tutte le predette componenti.
In particolare, per quanto attiene al settore specifico della lotta attiva, chi scrive è del parere che gli strumenti più idonei per un effettivo coordinamento e raccordo tra tutte le componenti del dispositivo antincendi devono essere individuati nella predisposizione di interventi di formazione ed addestramento professionale congiunti per tutti gli operatori del settore, e nell’integrazione e nella mutua comprensione delle procedure operative e delle tecniche d’intervento.