Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

INCENDI
COORDINAMENTO E RACCORDO NELLA LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
05/05/2014
Ing. Francesco Martignetti Primo Dirigente Corpo forestale dello Stato

La fase della lotta attiva agli incendi è quella che vede la partecipazione congiunta del maggior...

Riassunto
La fase della lotta attiva agli incendi è quella che vede la partecipazione congiunta del maggior numero di soggetti, sia a livello centrale che periferico. A livello centrale, il Dipartimento della protezione civile coordina le attività di spegnimento realizzate con flotta aerea dello Stato, tramite il Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.), organismo a composizione interforze presso il quale presta servizio personale dell’Aereonautica, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto.
E’ evidente che la finalità di conservazione e difesa del patrimonio forestale previste dalla Legge quadro non possono essere raggiunte se non attraverso un efficace azione di coordinamento e di raccordo tra tutte le predette componenti.

Abstract
Forest fire fighting involves a considerable number oforganizations, both at central and peripheral level. At a central level, theCivil Protection Department organizes extinguishing activities supported by thenational air fleet managed by the unified centre of operations called COAU andoperated by members of Air Force, Italian Forestry Service, Civil ProtectionDepartment, Fire Department and Coast Guard. The aim of preservation andprotection of the forest heritage envisaged by the framework legislation can bepursued only by effective organization and connection among all participants.

 
 
 
 

La Legge 12 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) è nata con la finalità di portare ordine, stabilità e certezza in un settore complesso e delicato come quello della difesa del patrimonio forestale dagli incendi, individuando precise responsabilità ai diversi livelli istituzionali, e fornendo strumenti per una migliore collaborazione, integrazione e sinergia dei vari apparati operativi coinvolti.

È stata delineata una precisa ripartizione delle competenze sulla materia tra Stato e Regioni, affidando a queste ultime la programmazione degli interventi di lotta attiva, il coordinamento delle strutture antincendio regionali, ed il raccordo di queste ultime con quelle statali, mediante l’istituzione e la gestione di sale operative unificate permanenti (S.O.U.P.), che devono garantire un'operatività di tipo continuativo nei periodi a maggior rischio d’incendio (articolo 7 comma 3). Il coordinamento a livello nazionale delle attività di spegnimento che prevedono l’impiego della flotta degli aeromobili dello Stato viene invece affidato al Dipartimento della protezione civile, che a tale fine si avvale del Centro operativo aereo unificato (articolo 7 comma 2). Per le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento da terra, le Regioni si avvalgono di propri addetti e di proprie strutture, e di altri organismi locali quali le associazioni riconosciute di volontariato. Le Regioni possono anche avvalersi dei mezzi e del personale dei Comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sulla base di specifici accordi di programma. La Legge quadro ha attribuito alle Regioni anche la facoltà di utilizzare propri mezzi aerei a supporto delle operazioni di spegnimento a terra, che vengono reperiti con risorse interne tramite appalti con società private, anche in base ad accordi di programma con altre Regioni. L'impiego dei mezzi aerei regionali è disposto direttamente dai responsabili delle S.O.U.P., mentre l’intervento degli aeromobili di Stato, qualora necessario, viene disposto dal Centro operativo aereo unificato presso il Dipartimento della Protezione Civile (C.O.A.U.), previa richiesta formulata dalle S.O.U.P.

 
 

Il C.O.A.U., sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni, decide in merito all’invio dei velivoli da esso gestiti, in funzione della disponibilità dei mezzi e secondo criteri di priorità prestabiliti. Tramite le S.O.U.P., le Regioni devono assicurare il coordinamento tra le squadre operanti a terra, e tra queste e i mezzi aerei.
La Legge quadro prevede inoltre che, in caso di necessità ed urgenza, le Regioni possano attivare le risorse ed il personale delle Forze armate e della Polizia di Stato, richiedendoli alle Autorità competenti, che ne dispongono l’utilizzo compatibilmente con le proprie esigenze d’istituto.L’articolo7, comma 2, della Legge quadro attribuisce al Dipartimento della protezione civile il compito di coordinare le attività di spegnimento degli incendi boschivi realizzate con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa in raccordo con le Regioni. Tali attività vengono esercitate attraverso l’Ufficio gestione delle emergenze - C.O.A.U. (Centro operativo aereo unificato), struttura a composizione interforze ubicata presso la sede del Dipartimento, in Via Vitorchiano a Roma.

 
 

Uno degli strumenti attraverso i quali il Dipartimento della protezione civile esercita le proprie competenze in materia di spegnimento aereo è la direttiva contenente le “Procedure operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi”, che viene emanata ogni anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima dell’inizio della campagna antincendi estiva.
Tale importante documento definisce le procedure operative concernenti:

  • la richiesta, da parte delle Regioni, del concorso della flotta aerea dello Stato, per il tramite delle sale operative unificate permanenti (S.O.U.P.);
  • gli elementi di principio per l’assegnazione dei velivoli di Stato e la condotta delle operazioni di spegnimento da parte del C.O.A.U..

L’ordine di missione su un incendio per un aeromobile dello Stato viene diramato dal C.O.A.U. all’esito un processo decisionale che, di norma, avviene a seguito di una richiesta di concorso aereo da parte di una S.O.U.P., sulla base di una valutazione effettuata secondo i seguenti criteridi priorità, elencati in ordine d’importanza decrescente:

  • l’incendio è tale da minacciare persone, strutture abitative, industriali, commerciali, beni culturali ed architettonici;
  • la zona interessata dall’incendio è interna o limitrofa a parchi nazionali, parchi regionali, aree protette;
  • presenza di forte vento, per cui la propagazione del fuoco si sviluppa in modo sensibile;
  • la zona interessata dall’incendio è inaccessibile da terra;
  • la zona interessata dall’incendio è caratterizzata dalla presenza di giovani rimboschimenti o boschi di conifere.
 

Qualora il C.O.A.U. venga a conoscenza di un incendio attivo che interessa un obiettivo prioritario da difendere, può autorizzare, su disposizione del responsabile dell’Ufficio gestione delle emergenze, il decollo immediato di un velivolo della flotta di Stato anche in assenza di una specifica richiesta di concorso aereo, avvisando contestualmente la S.O.U.P. interessata dell’avvenuto decollo.
La condizione fondamentale perché un mezzo aereo possa operare sul fuoco è il contatto radio con il coordinatore delle operazioni a terra. è pertanto determinante che le S.O.U.P., nell’atto di richiedere il concorso aereo dello Stato, abbiano già acquisito la certezza di poter disporre sul luogo dell’incendio di squadre di intervento dotate di apparati radio efficienti per le comunicazioni con gli equipaggi degli aeromobili.
All'atto della richiesta di concorso dei mezzi aerei dello Stato, il personale in servizio presso la sala operativa del C.O.A.U. effettua con immediatezza le valutazioni di competenza: il funzionario del Corpo forestale dello Stato presente in sala esamina le informazioni fornite dalla S.O.U.P. e suggerisce l’eventuale priorità da assegnare, fornendo al Capo sala (Ufficiale superiore dell’Aeronautica Militare) tutti gli elementi necessari per la decisione finale in merito al numero ed al tipo di aeromobili da assegnare.
Il funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio di supporto presso il C.O.A.U. durante la campagna antincendi estiva, fornisce consulenza al Capo sala per organizzare il concorso aereo nel caso in cui l’incendio possa interessare infrastrutture ed aree antropizzate.
Il Capo sala del C.O.A.U., all’esito del processo decisionale, trasmette la richiesta di concorso aereo alla sala operativa che ha il controllo tattico dell’aeromobile assegnato.
Quest’ultima emette l’ordine di volo all’equipaggio, e contestualmente informa il C.O.A.U. qualora i rifornimenti d’acqua avvengano in prossimità della costa o dei porti per interessare, tramite il rappresentante del Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il C.O.A.U., la Capitaneria di Porto di competenza, al fine di attivare le misure idonee a garantire sicure operazioni di rifornimento idrico.
Il coordinatore delle operazioni a terra (“direttore del fuoco”), che ha il compito di gestire i mezzi aerei e terrestri a sua disposizione, prima di far intervenire gli aeromobili deve procedere all’evacuazione dell’area interessata ai lanci d’acqua e stabilire il contatto radio con gli equipaggi, fornendo loro tutte le opportune informazioni ed avvisi di sicurezza (presenza di ostacoli al volo a bassa quota, stima della direzione ed intensità del vento, presenza di altri aeromobili, posizione delle squadre a terra, ecc.) prima di autorizzare i lanci.
Il capo equipaggio del velivolo di Stato impegnato in attività antincendio qualora constati, in virtù dell’ampia visione dell’area interessata derivante dal suo punto di osservazione ed in base alla sua personale esperienza, che l’incendio si trova nelle condizioni di entrare nella fase di bonifica, informa il C.O.A.U. ed il coordinatore delle operazioni a terra, in attesa della decisione di rimanere sull’incendio o di interrompere la missione.

 
 

Le Società e gli Enti che operano per il Dipartimento della protezione civile assicurano, tramite le loro sale operative, il costante e continuo controllo tattico della missione, comunicando al C.O.A.U. in tempo reale tutti i dati d’interesse per un impiego razionale ed ottimale degli aeromobili. Alla luce di quanto esposto in precedenza, appare evidente che la Legge quadro del 2000 ha delineato una complessa strategia di contrasto agli incendi boschivi articolata su più livelli, ciascuno dei quali è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di soggetti chiamati ad interagire fra loro. Infatti, nella fase di pianificazione di competenza dello Stato, il Ministro dell’Interno si avvale del Dipartimento della protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia per elaborare le direttive per la compilazione dei piani regionali, sia per la programmare le attività d’emergenza sostitutive dell’intervento delle Regioni inadempienti. Quest’ultima fase prevede anche l’intervento degli Uffici Territoriali del Governo, chiamati a coordinare sul territorio gli organi statali competenti perle attività antincendio (Corpo forestale e Vigili del fuoco). Nella fase di programmazione di competenza delle Regioni, queste si raccordano con il Corpo forestale dello Stato per le parte relativa alle aree protette regionali, mentre per i parchi e le riserve naturali dello Stato il Ministro dell'Ambiente predispone un apposito piano, che costituisce autonoma sezione del piano regionale, d'intesa con le Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori e sentito il Corpo forestale. Nelle attività di formazione e di informazione, che costituiscono parte integrante dei piani predisposti dalle Regioni, queste ultime cooperano con le istituzioni scolastiche per la promozione e la diffusione dell’educazione ambientale nelle scuole. Inoltre, per la formazione professionale del personale da impiegare nella lotta agli incendi boschivi, le Regioni possono agire cooperando tra loro in forma associata, anche avvalendosi del supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. La fase della lotta attiva agli incendi è quella che vede la partecipazione congiunta del maggior numero di soggetti, sia a livello centrale che periferico.
A livello centrale, il Dipartimento della protezione civile coordina le attività di spegnimento realizzate con la flotta aerea dello Stato, tramite il Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.), organismo a composizione interforze presso il quale presta servizio personale dell’Aeronautica Militare,  del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Capitanerie di Porto.
Al C.O.A.U., che coordina la flotta aerea antincendio dello Stato (composta da velivoli del Dipartimento della protezione civile, dell’Esercito,della Marina Militare, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), si raccordano, per le richieste d’intervento aereo, le sale operative unificate permanenti istituite dalle Regioni (S.O.U.P.).
Queste ultime, oltre a gestire direttamente il concorso aereo regionale ed il coordinamento degli interventi effettuati dalle squadre a terra, hanno l’importante compito di assicurare il raccordo tra il livello statale e quello regionale, e tra quest’ultimo ed il livello locale. Per tali finalità, presso le S.O.U.P. opera anche personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche intese, oltre a funzionari dei servizi antincendio regionali. 
È evidente che le finalità di conservazione e difesa del patrimonio forestale previste dalla Legge quadro non possono essere raggiunte se non attraverso un’efficace azione di coordinamento e di raccordo tra tutte le predette componenti.
In particolare, per quanto attiene al settore specifico della lotta attiva, chi scrive è del parere che gli strumenti più idonei per un effettivo coordinamento e raccordo tra tutte le componenti del dispositivo antincendi devono essere individuati nella predisposizione di interventi di formazione ed addestramento professionale congiunti per tutti gli operatori del settore, e nell’integrazione e nella mutua comprensione delle procedure operative e delle tecniche d’intervento.