Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

FAUNA 
CACCIA ALLA VOLPE IN TANA ED ILLECITI CORRELATI
01/05/2015
di Avv. Carla Campanaro, Responsabile Ufficio Legale LAV - Massimo Vitturi, Responsabile LAV Settore Caccia e Fauna Selvatica

In Italia la volpe è cacciabile nel corso di tutta la stagione venatoria. Inoltre, i piani provinciali di ‘contenimento’ della specie, prevedono estensioni, sia temporali che spaziali.

 
 

Riassunto

In Italia la volpe è cacciabile nel corso di tutta la stagione venatoria. Inoltre, i piani provinciali di ‘contenimento’ della specie, prevedono estensioni, sia temporali che spaziali. Ne consegue che le volpi possono essere uccise durante tutto il corso dell’anno ed anche nelle zone dove normalmente la caccia è vietata. Particolare efferatezza  caratterizza la caccia in tana, dove cani di piccola taglia, appositamente addestrati, entrano nelle tane allo scopo di far uscire adulti e cuccioli che diventano bersagli dei cacciatori. Molto spesso, però, gli stessi cani ingaggiano scontri furibondi con i cuccioli e con le madri, intente a proteggerli. Con il risultato che molte volpi – sia cuccioli che adulti – vengono sbranate, mentre i cani riportano spesso gravi ferite. Tutto ciò accade perché in alcuni casi le volpi possono predare capi di “fauna di interesse venatorio”, liberata sul territorio mediante i programmi di ripopolamento degli ATC. Ma ciò che accade nelle tane delle volpi assume rilevanza penale, in quanto configura il reato di maltrattamento di animale, con la violazione dell’art.544 ter e bis del Codice penale. Se un cucciolo viene sbranato, se un cane da tana risulta ferito, si possono configurare gli estremi per poter segnalare i responsabili all’autorità giudiziaria.

Abstract
Fox hunting in the den and related crimes
In Italy the fox is hunted throughout the hunting season. In addition, the district plans of 'containment' of the species, provide for extensions, both temporal and spatial. It follows that the foxes are killed throughout the course of the year and even in areas where hunting is normally prohibited. Particular cruelty characterizes the hunting below ground, where small dogs, specially trained, they enter in the burrows in order to release adults and puppies that become targets of hunters. Very often, however, the same dogs engage in furious clashes with puppies and their mothers, intent on protecting them. With the result that many foxes - both puppies and adults - are torn to pieces, while dogs often suffer serious injuries. All this is happening because in some cases the foxes may prey upon the heads of "wildlife hunting interest", released on the territory by the ATC of restocking programs. But what happens in fox dens assumes criminal law, in that it constitutes the crime of animal mistreatment, with dell'art.544 ter ea violation of the Criminal Code. If a puppy is torn to pieces, if a burrowing dog is injured, you can configure the details in order to identify those responsible for the judicial authorities.

 
 

Piani di ‘contenimento’ della volpe e caccia in tana

In tutta Italia ogni anno in primavera, dunque durante la chiusura della stagione venatoria e nel pieno del periodo riproduttivo, vengono attivati piani di ‘contenimento’ della volpe mediante differenti strumenti, tra cui l’uso dei cani per stanare le volpi in tana.
Prima di analizzare le ripercussioni in termini sostanziali e giuridici di tale procedura, è certamente utile un rapido excursus sul quadro normativo di riferimento. La legge n 157 del 1992, che disciplina la protezione della fauna selvatica, all’art 1 stabilisce che tutta la fauna selvatica è protetta quale patrimonio indisponibile dello Stato, sono poi concesse legittime ‘apprensioni’ di talune specie, ivi compresa la volpe, esclusivamente nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa.


 

In particolare, il cosiddetto ‘controllo della fauna selvatica’ è consentito esclusivamente nei termini e con le modalità previste all’art. 19 della L.157/92, mentre i soggetti abilitati ad eseguire i piani di controllo sono le guardie provinciali e i proprietari e conduttori di fondi ove si attuano i piani medesimi, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché le guardie forestali e comunali, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio. I mezzi per l’esercizio venatorio sono elencati all’art.13 L. 157/92 e comprendono il fucile ad anima liscia, il fucile a canna rigata, il fucile combinato a più canne (anima liscia e rigata). L’art.13, inoltre, sancisce espressamente il divieto di uso di qualsiasi altra arma e mezzo non espressamente previsto nell’articolo stesso.In termini generali, sono comunque vietate tutte quelle modalità che causino strazio o gravi sofferenze agli animali coinvolti, se non espressamente legittimate dalla norma in questione.
I piani di ‘controllo della fauna selvatica’, pur esulando dall’attività venatoria propriamente detta, ampliano de facto le previsioni contenute nel calendario venatorio, espandendo a tutti i 12 mesi dell’anno il periodo in cui è consentita l’uccisione delle volpi. Ma non di sola espansione temporale si tratta, infatti, i piani di controlloconsentono l’attività di abbattimento delle volpi anche in quella parte di territorio normalmente preclusa all’attività venatoria, in particolare le cosiddette ZRC – Zone di Ripopolamento e Cattura.

 
 

Perché la volpe?

Da quanto sopra premesso viene da chiedersi per quale motivo le volpi siano oggetto di una campagna di uccisione praticamente permanente, diffusa anche nelle aree normalmente interdette alla caccia, condotta mediante l’uso di fucili da caccia sia ad anima liscia, sia ad anima rigata, ma anche avvalendosi dei cosiddetti coadiutori, cacciatori dotati di cani appositamente addestrati ad entrare nelle tane di volpe. Una risposta è nella natura stessa della volpe, un predatore estremamente adattabile che ripulisce le nostre campagne dalla presenza di piccoli roditori, ma che a volte, non disdegna di rivolgere le sue attenzioni anche verso fagiani e lepri, fauna cosiddetta “di interesse venatorio” Per questo, non di rado accade che la volpe, l’ unico predatore abbastanza diffuso sul territorio e quindi animale in grado di mantenere in equilibrio la presenza di altre specie, divenga bersaglio dei fucili, per tutto il corso dell’anno, al solo scopo di limitare le perdite di fauna ‘di interesse venatorio’.
Uno scopo dichiarato illegittimo anche dal Consiglio di Stato (CdS VI  ord. 6.2.07 n.727). Accade così che per poter uccidere lepri e fagiani, artificiosamente immessi sul territorio con grave danno per l’ambiente, ogni anno si uccida anche un numero imprecisato di volpi, certamente nell’ordine delle decine di migliaia di esemplari.
Le volpi, come qualsiasi altro animale selvatico, sono sempre in perfetto equilibrio con le risorse offerte dall’ambiente che le ospita. E’ chiaro quindi che la loro presenza è determinata in misura principale, dalla disponibilità di prede. Se questa viene alterata da progetti di ripopolamento attuati ad esclusivo beneficio dei cacciatori, ne deriva, quale logica conseguenza, che il territorio possa poi ospitare un maggior numero di volpi. In ogni caso, qualunque progetto di ‘contenimento’ deve essere attuato nel rispetto della norma.

 

E la norma sul maltrattamento?

L’art 544 bis c.p. punisce le uccisioni di animali non necessitate o con crudeltà, con la reclusione sino a due anni, mentre l’art 544 ter c.p. punisce il maltrattamento, anch’esso non necessitato o cagionato con crudeltà. La Corte di Cassazione, sin dal 2005 proprio con una sentenza in materia venatoria, ha chiarito che il maltrattamento è pienamente applicabile anche alla fauna selvatica, quando sono compiute condotte non espressamente previste dalla normativa di riferimento (legge 157 del 1992) anche se non sono espressamente vietate (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 sentenza n. 46784, Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n.11606, Corte di Cassazione n 16497 28 febbraio 2013).
Dal quadro normativo sopra citato, la prima conseguenza in via preliminare che si trae è che sono da ritenersi illegittimi tutti quei provvedimenti amministrativi che non prevedono la preventiva verifica della non effettività dei metodi di controllo non cruenti (cfr. su tutte, CdS VI  ord. 6.2.07 n.727) in quanto il disposto di cui all’art.19 della legge quadro deve intendersi di stretta interpretazione e per poter addivenire legittimamente all’approvazione di controllo, è necessario esperire due distinti passaggi procedimentali: esperire metodi di contenimento non cruenti, laddove gli stessi, dopo essere stati sottoposti al vaglio dell’ISPRA, dovessero risultare inefficaci, è possibile ricorrere a metodi non ecologici, sempre su nuovo parere dell’Istituto.

Analogamente, i danni causati dalla volpe devono essere chiaramente comprovati e certamente non possono limitarsi al possibile disturbo delle specie di interesse venatorio, perché la norma di riferimento (art 19 citato) non lo prevede. Una violazione di tali principi potrebbe comportare responsabilità amministrative e finanche penali per chi deliberatamente approvi tali provvedimenti amministrativi in assenza dei requisiti previsti dalla norma. Inoltre attuare condotte che non sono espressamente previste e consentite dalla normativa speciale sulla fauna selvatica in tema di contenimento e che oggettivamente causano strazio e sevizie agli animali, può integrare il delitto di maltrattamento ed uccisione di animali.
I piani di abbattimento di volpi attuati durante il periodo riproduttivo mediante la modalità di caccia alla tana, con l’impiego di cani, paiono entrare appieno in tale seconda conseguenza.
Infatti seppur in teoria, ovvero sulla carta, tali piani dovrebbero prevedere in genere che i cani c.d. ‘specializzati’ si limitino a stanare gli animali nelle tane per poi farli sopprimere dai soggetti a ciò preposti a colpi di arma da fuoco, la realtà è logicamente del tutto difforme giacché la concreta attuazione di questa procedura prevede la morte degli animali spesso per sbranamento, nonché la morte dei cuccioli abbandonati nelle tane per inedia o anch’essi sbranati dai cani. Non essendo consentita ai sensi della legge n. 157 del 1992 che disciplina la tutela della fauna selvatica in ambito nazionale, la morte degli animali per sbranamento o, peggio, per inedia dei cuccioli presenti nelle tane che lì potrebbero rimanere senza essere curati, qualora le femmine siano poi soppresse, è ipotizzabile il delitto di maltrattamento e uccisione con crudeltà non necessitati, in quanto le modalità con cui sarebbero uccisi gli animali, ovvero mediante caccia nella tana tramite cani, cagionerebbero illecite lesioni e danni alla salute degli stessi, in palese violazione di quanto disposto dalla normativa penale a tutela degli animali, art. 544 bis e 544 ter c.p., in quanto i cuccioli potrebbero essere o sbranati dai cani o, peggio, morire per inedia a causa dell’uccisione delle madri, in contrasto al dettato normativo di riferimento.
A tale proposito, in una Ordinanza del 2014 (28/2014 rg gip) il Giudice per le Indagini Preliminari di Ferrara, a proposito della caccia alla volpe ‘in tana’ osserva: “è una modalità che spesso comporta l’uccisione dei cuccioli per sbranamento o per inedia. Non è chi non veda o non reputi che tale modalità di uccisione dell’animale e dei suoi cuccioli sia estremamente crudele e provochi all’animale sofferenze prima del sopraggiungere certo della morte; in questa parte sono pienamente condivisibili le osservazioni della Lega Anti Vivisezione”.

 

 La realtà della caccia in tana

Nella pratica, la modalità di caccia alla volpe cosiddetta ‘in tana’emerge prepotentemente per la sua particolare violenza e crudeltà.
La sua diffusione deriva dal fatto che essa consente di ottenere la massima efficacia ed efficienza dei piani di contenimento, uccidendo i cuccioli quando sono ancora dipendenti dalle cure parentali. E’ infatti sufficiente individuare una tana per potersi garantire l’uccisione di tutti i suoi occupanti, senza dover necessariamente vagare per le campagne nella speranza di incontrare qualche volpe adulta. Tale metodologia di caccia è particolarmente cruenta e causa di atroci sofferenze per gli animali. In alcuni casi, vengono addirittura utilizzate pale meccaniche per poter portare alla luce la tana ed i suoi occupanti terrorizzati, di lì a poco destinati a cadere sotto i colpi dei fucili. Normalmente, invece, si utilizzano cani di piccola taglia che riescono ad infilarsi nella tana dove incontreranno la madre in compagnia dei piccoli. Superfluo dire che ne nascerà uno scontro violentissimo: da una parte un cane addestrato per fare scappare le volpi incontrate in tana, costringendole verso le uscite alternative e quindi destinandole ai fucili dei cacciatori, dall’altra una madre che, come qualsiasi madre mammifero, umano compreso, sarà disposta a dare la propria vita pur di difendere i suoi piccoli. Dallo scontro il cane uscirà ricoperto dalle ferite di una madre volpe impegnata in una difesa disperata fino alla morte, mentre i cuccioli che non saranno stati sbranati dal cane, privati delle indispensabili cure parentali, saranno destinati ad una lenta morte per inedia.
Il risultato è una vera e propria carneficina, non scriminata dalla Legge speciale.