Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

DIRITTO 
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
15/04/2025
di Valentina VATTANI
Giurista esperta in diritto ambientale

Le semplificazioni introdotte nella disciplina di settore e le sfide per il futuro
L’uso crescente di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ha determinato un aumento esponenziale dei rifiuti derivanti da questi dispositivi, noti come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’Unione Europea ha adottato normative stringenti per migliorare il recupero e il riciclo di materiali preziosi, riducendo al contempo l’impatto ambientale dei rifiuti elettrici ed elettronici. L’Italia, pur disponendo di un sistema strutturato per la gestione dei RAEE, tuttavia non ha ancora raggiunto gli obiettivi imposti dall’UE, con un tasso di raccolta fermo al 33,8%, ben al di sotto del target del 65%. A seguito dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, la gestione dei RAEE in Italia ha subito un’importante evoluzione con l’introduzione di modifiche normative che mirano a semplificare le procedure e a migliorare l’efficienza del sistema di raccolta e trattamento. 


The increasing use of electrical and electronic equipment (EEE) has led to an exponential increase in waste from these devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). The European Union has adopted stringent regulations to improve the recovery and recycling of valuable materials, while reducing the environmental impact of electrical and electronic waste. Although Italy has a structured system for the management of WEEE, it has not yet reached the targets set by the EU, with a collection rate stuck at 33.8%, well below the 65% target. Following the launch of an infringement procedure by the European Commission, WEEE management in Italy has undergone a major evolution with the introduction of regulatory changes aimed at simplifying procedures and improving the efficiency of the collection and treatment system. 
Introduzione

immagine home pageLe AEE, acronimo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica, attraverso un collegamento alla rete oppure alimentati da pile e batterie (es. frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche, bilance elettroniche, aspirapolveri, stampanti, cellulari etc.) e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione della corrente elettrica. Secondo il rapporto Global E-waste Monitor 2022 1, a livello globale si producono circa 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici all’anno, con una previsione di crescita fino a 82 milioni di tonnellate entro il 2030. Tuttavia, meno del 25% di questi rifiuti viene correttamente riciclato, mentre il resto finisce in discariche o viene esportato illegalmente.
La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in Italia è regolata dal 
D.Lgs. n. 49/2014, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE e introduce il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Questo principio impone ai produttori di apparecchiature elettroniche ed elettroniche l’obbligo di occuparsi del fine vita dei loro prodotti, organizzando sistemi di raccolta e trattamento adeguati. I produttori adempiono al proprio obbligo normativo costituendo Sistemi individuali 2 o aderendo ai Sistemi Collettivi, consorzi senza fine di lucro, che si occupano del ritiro dei RAEE dai punti di raccolta e del trasporto e conferimento agli impianti di trattamento per il recupero.
Nonostante il quadro normativo aggiornato, l’Italia si trova ancora lontana dagli obiettivi di recupero dei RAEE fissati dalla UE. 
Nel 2024 la Commissione Europea ha, infatti, notificato al nostro Paese l’avvio di una procedura di infrazione 3 per il mancato rispetto degli obiettivi di raccolta previsti dalla Direttiva 2012/19/UE. 

Le cause dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge è riconducibile a varie cause.
Attualmente, uno dei principali ostacoli alla corretta gestione dei RAEE in Italia è l’insufficienza di strutture adeguate per il loro conferimento e smaltimento. Sebbene esistano centri di raccolta comunali e servizi di ritiro presso i rivenditori, la loro distribuzione è spesso disomogenea sul territorio, con aree in cui l’accesso a queste strutture è particolarmente difficoltoso. In molte zone, soprattutto nei piccoli centri e nelle periferie, i cittadini non dispongono di punti di raccolta facilmente raggiungibili e questo porta a una gestione scorretta dei rifiuti elettronici, con il rischio che vengano abbandonati o smaltiti nell’indifferenziata. Un altro problema riguarda la capacità operativa di queste strutture: molti centri di raccolta non sono attrezzati per gestire al meglio tutte le categorie di RAEE, soprattutto quelli di dimensioni maggiori, e spesso mancano risorse per garantire un’efficienza costante nel trattamento e nel riciclo. 
La scarsa informazione sui servizi disponibili e sulle modalità di conferimento, inoltre, contribuisce a ridurre ulteriormente l’efficacia del sistema di raccolta. Secondo una ricerca 4 del 2023 condotta da Ipsos per Erion WEEE (il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE) è emerso che oltre il 40% degli italiani ammette di gettare piccoli RAEE nei rifiuti indifferenziati. L’indagine ha evidenziato una scarsa consapevolezza da parte dei cittadini sulle corrette modalità di smaltimento di questi rifiuti, sottolineando la necessità di campagne di sensibilizzazione più efficaci. Tuttavia, anche il sistema di ritiro gratuito “uno contro uno” nei negozi (che prevede la possibilità di consegnare un vecchio dispositivo acquistandone uno analogo nuovo) e il sistema “uno contro zero” (che prevede la possibilità di consegnare gratuitamente piccoli RAEE nei punti vendita senza l’obbligo di acquistarne di nuovi) non sempre sono rispettati e applicati correttamente, disincentivando così i consumatori a utilizzarli.
In Italia vi è poi il diffuso fenomeno dei raccoglitori abusivi che sottraggono al canale ufficiale volumi consistenti RAEE. Questi soggetti operano al di fuori dei circuiti legali di raccolta e smaltimento, sottraendo elettrodomestici e dispositivi elettronici per recuperarne le parti più preziose, spesso in modo rudimentale e altamente inquinante. Ogni giorno, nelle città italiane, si muove una rete di furgoni e mezzi di fortuna che preleva RAEE da ditte, privati e cassonetti, senza alcuna autorizzazione. Una volta raccolti, questi rifiuti vengono smontati e lavorati in maniera improvvisata, senza rispettare le norme ambientali. I materiali più ricercati sono rame, alluminio e altre componenti metalliche, che vengono rivendute illegalmente ai centri di recupero. Queste attività favoriscono la proliferazione di discariche abusive e vanno ad alimentare reti di traffico illecito che, in alcuni casi, vedono il coinvolgimento di vere e proprie bande organizzate, che sottraggono risorse all’economia legale e al sistema del riciclo 5.

Il ruolo del Centro di Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) 6 è l’organismo istituzionale che regola le attività di tutti gli attori del sistema multi-consortile, al fine di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia. Attualmente il CdC RAEE è partecipato da 15 Sistemi Collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici - che hanno l’obbligo per legge di aderirvi - e da un Sistema Collettivo dei produttori di AEE professionali.
Per assolvere al proprio compito il CdC RAEE svolge le seguenti attività: 

• mette a disposizione di tutti i gestori della raccolta un sistema informativo a cui possono iscriversi per ricevere il servizio di ritiro gratuito dei RAEE; 
• assegna ai Sistemi Collettivi i punti di raccolta da gestire in maniera proporzionale alla quota di mercato rappresentata; 
• stipula Accordi di Programma con i soggetti della filiera per regolare le condizioni di servizio presso i punti di raccolta e assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento dei RAEE domestici; 
• raccoglie e rendiconta i dati sui volumi di RAEE raccolti e gestiti.

Con l’introduzione delle modifiche normative apportate dalla legge n. 166/2024 7, dallo scorso 15 novembre tutte le attività commerciali di tutti i settori merceologici che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno l’obbligo di iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE per registrare l’anagrafica dei siti dove tengono in deposito i RAEE ritirati dai consumatori. Dunque, per i distributori e i soggetti da questi incaricati per il trasporto dei RAEE non vi è più l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 3bis (che è stata cancellata). 
Al riguardo è opportuno sottolineare che l’attuale iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi di deposito preliminare è andata, nei fatti, a sostituire la precedente iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Pertanto il distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta in assenza di detta iscrizione al CdC RAEE non potrà avvalersi delle modalità semplificate di cui al D.Lgs. n. 49/2014, con le conseguenze di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi. 

Il sistema di gestione dei RAEE in Italia e le semplificazioni introdotte dalla Legge n. 166 del 14 novembre 2024

Il sistema di gestione dei RAEE vede la compartecipazione di più soggetti, ognuno dei quali ha specifici compiti e responsabilità.
Il consumatore adempie ai suoi oneri conferendo le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse presso il Centro di raccolta del proprio Comune, oppure riconsegnandole a un distributore di AEE secondo le seguenti due modalità di ritiro:

- 1 contro 1 - consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online (D.Lgs. n. 49/2014 art.11, comma 1);

- 1 contro 0 - consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori (D.Lgs. n. 49/2014 art.11, comma 2).

I distributori, sia che si tratti di soggetti con un punto di vendita fisico sia che attuino un commercio elettronico con vendita a distanza, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet” (D.Lgs. n. 49/2014 art.11, comma 3).
Con riferimento alle modalità di ritiro, a seguito delle semplificazioni introdotte dalla legge n. 166/2024 non è più necessario compilare una modulistica specifica per la consegna al punto vendita di un RAEE all’atto di un acquisto di un’AEE equivalente.
La semplificazione si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 è stata abolita e sostituita da un unico documento di trasporto (DDT), autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Sono state, invece, confermate le caratteristiche dei depositi preliminari di raccolta dei RAEE e le modalità di consegna ai centri di raccolta comunali o all’impianto di trattamento. Dunque, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 D.Lgs. n. 49/2014, il distributore - per il ritiro dei RAEE - deve allestire presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi un deposito preliminare alla raccolta dei RAEE (c.d. luogo di raggruppamento) che deve avere le seguenti caratteristiche:

• non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
• essere dotato di pavimentazione;
• avere un’area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
• essere allestito in modo tale da assicurare che i rifiuti pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi;
• essere allestito in modo tale da assicurare l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento, secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 Kg. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 Kg, la durata del deposito non deve superare un anno.
Sempre sotto il profilo della semplificazione, si evidenzia che i distributori e i soggetti da questi incaricati per il ritiro e trasporto, operanti nell’ambito del sistema di gestione RAEE di cui al D.Lgs. n. 49/2014, non hanno l’obbligo di tenuta del Registro cronologico di carico e scarico, né l’obbligo del MUD e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (comma 6, art. 11 D.Lgs. n. 49/2014). 
Da tenere presente che, qualora invece si operi al di fuori delle modalità semplificate di cui al D.Lgs. n. 49/2014, sarà necessario soddisfare le regole generali della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, compresa l’iscrizione al RENTRI per i soggetti interessati.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 49/2014 si applicano anche ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE e a coloro che svolgono attività di installazione di AEE (come elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, etc.). Al momento dell’installazione di un nuovo prodotto equivalente, questi soggetti hanno l’obbligo normativo di ritirare il RAEE presso il consumatore finale. Il ritiro non è obbligatorio solo se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto. Gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE possono realizzare propri punti di raccolta presso i quali stoccare i rifiuti elettrici ed elettronici, a seguito dell’installazione di nuovi prodotti. Anche in questo caso, il luogo di deposito dei RAEE deve essere iscritto sul portale del Centro di Coordinamento RAEE.
Per quanto riguarda gli impianti di trattamento, in base a quanto disposto dall’art.33, comma 2, D. Lgs. n. 49/2014, hanno l’obbligo di iscriversi all’apposito Registro predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE. Tale onere deve essere assolto:

• indipendentemente dal fatto che siano accreditati o meno al CdC RAEE; 
• a prescindere dal fatto che gestiscano RAEE domestici o RAEE professionali; 
• sia che svolgano attività di trattamento o di mero stoccaggio.

La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000 (art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014).
L’accreditamento al Centro di Coordinamento RAEE non sostituisce in alcun caso l’obbligo dell’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, né certifica o garantisce la conformità del trattamento e della gestione dell’impianto alla normativa di settore o all’autorizzazione.



Conclusioni. L’importanza strategica della raccolta dei RAEE

Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato presso gli impianti autorizzati. Il trattamento è finalizzato, da una parte, a eliminare le sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature, mentre dall’altra parte, possono essere recuperati materiali utili per un successivo impiego in altre attività produttive. All’interno dei RAEE, infatti, si trovano:

• metalli preziosi, quali: oro, argento, platino e palladio, essenziali per la produzione di componenti elettronici;
• materie critiche e terre rare, quali: neodimio, disprosio, terbio, cobalto, litio e nichel, fondamentali per batterie, turbine eoliche e dispositivi elettronici;
• metalli comuni: rame, alluminio, ferro e stagno, ampiamente riutilizzabili nell’industria manifatturiera;
• materiali plastici: diversi tipi di polimeri che possono essere riciclati per ridurre l’inquinamento da plastica.

Il recupero di questi materiali è fondamentale per la transizione ecologica e tecnologica, anche al fine di ridurre la dipendenza dell’Italia da Paesi terzi per l’approvvigionamento di materie prime critiche. In questo modo, il sistema di gestione dei RAEE cerca di soddisfare quelli che sono gli obiettivi dettati dalla nuova Economia circolare.

1 Il quarto rapporto Global E-waste Monitor (GEM) dell’Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) è scaricabile al link https://ewastemonitor.info/.
2 I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale devono organizzare un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull’intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3 Procedura (INFR (2024)2142), dove si ricorda che il tasso minimo di raccolta che gli Stati membri devono conseguire ogni anno è pari al 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nello Stato Membro nei 3 anni precedenti o, in alternativa, all’85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato Membro.
4 “Osservatorio conoscenza RAEE” al link: https://erion.it/it/.
5 Si veda V. Vattani “Raccolta e commercio abusivo di rame: un’attività illecita dal forte impatto ambientale”, articolo pubblicato su “#Natura – Rivista di ambiente e territorio dell’Arma dei Carabinieri” – Anno XVIII n. 96 Gennaio – Febbraio 2017, pag. 29 e ss.
6 Il Centro di Coordinamento RAEE opera sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - www.cdcraee.it.
7 Legge n. 166 del 14 novembre 2024 di conversione del Decreto-Legge.