Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

DIRITTO 
PATTEGGIAMENTO E RIPRISTINO AMBIENTALE: IL CASO “FANGO & CASH”
26/08/2026

di Simone CECCHINI
Tenente Colonnello CC RFI - Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona


Il presente contributo esamina l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nell’ambito delle fattispecie delittuose contro l’ambiente previste dal Titolo VI-bis c.p. e della correlata responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001. Muovendo dall’analisi della sentenza n. 373/2026 emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Ancona a definizione del procedimento penale originato dalla complessa indagine denominata “Fango & Cash”, l’elaborato si focalizza sulle innovative modalità operative destinate a coniugare la restituzione dei beni aziendali sottoposti a sequestro, previste dalle procedure di patteggiamento, con la reale e tangibile garanzia dell'adempimento degli obblighi ripristinatori e riparatori.

La rilevante novità introdotta dalla citata sentenza è la predisposizione di un deposito vincolato, trasferito ai sensi dell'art. 1782 c.c. a titolo di deposito irregolare cauzionale improduttivo, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale e degli interventi di rinaturalizzazione e miglioramento del sito. In tale prospettiva viene anche rimarcato il ruolo sistemico svolto dall'Arma dei Carabinieri, la cui attività istituzionale si snoda ininterrottamente dalla prima iscrizione della notizia di reato sino al costante monitoraggio post-processuale dell'esecuzione dei piani di recupero e rinaturalizzazione in stretta cooperazione con gli organi tecnici di controllo.

This paper examines the application of plea bargaining pursuant to Article 444 of the Italian Code of Criminal Procedure within the context of environmental crimes under Title VI-bis of the Criminal Code and the related administrative liability of corporate entities under Legislative Decree No. 231/2001. Starting from the analysis of Judgment No. 373/2026 issued by the Judge of Preliminary Hearings at the Court of Ancona in the "Fango & Cash" proceedings, the study focuses on innovative operational methods aimed at combining the return of seized corporate assets with tangible guarantees for fulfilling environmental restoration and remediation obligations. The key legal development is the establishment of an escrow fund structured as an unproductive irregular deposit under Article 1782 of the Italian Civil Code, securing the execution of environmental restoration and site renaturalization works. Finally, the paper highlights the systemic role played by the Carabinieri, whose institutional activity spans from from the initial reporting of the crime to post-trial monitoring of recovery plans in close cooperation with technical control authorities.


Descrizione del caso oggetto di indagine: l'operazione "Fango & Cash"

La vicenda processuale culminata nella sentenza n. 373/2026 del Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Ancona trae origine dalla complessa attività investigativa denominata "Fango & Cash", coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Ancona e delegata al Gruppo Carabinieri Forestali di Ancona, con il supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) e dei reparti territorialmente competenti. Le indagini, avviate nel 2018, hanno consentito di accertare l'esistenza di un articolato sistema di gestione illecita di rifiuti speciali, riconducibile a una pluralità di soggetti operanti nel settore dell'estrazione, della lavorazione degli inerti e del recupero dei rifiuti. 
L'attività investigativa si è sviluppata mediante l'impiego integrato di strumenti tecnici di intercettazione, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, monitoraggi mediante videoriprese, accertamenti documentali e verifiche sulla tracciabilità dei rifiuti attraverso l'analisi dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico. Gli elementi raccolti hanno condotto, nel marzo 2020, all'esecuzione di misure cautelari personali e reali disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona. In tale contesto venivano sottoposti a sequestro numerosi autocarri e macchinari operativi, diversi siti estrattivi e impianti di gestione dei rifiuti, nonché terreni utilizzati per le condotte illecite contestate. Contestualmente venivano eseguiti sequestri preventivi finalizzati alla confisca di profitti ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro. 
Il sistema illecito contestato faceva capo agli amministratori di fatto e di diritto della società Inerti Esino S.r.l., titolare di impianti autorizzati per la gestione di rifiuti nel territorio di Castelbellino (AN), nonché ad altre imprese collegate operanti nel settore estrattivo. Secondo l'ipotesi accusatoria, nel corso degli anni sarebbero state gestite illecitamente oltre 640.000 tonnellate di rifiuti speciali, prevalentemente costituite da terre e rocce da scavo (CER 17 05 04), rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e matrici organiche conferite come ammendante ma risultate non conformi ai requisiti normativi
Le condotte contestate consistevano principalmente nell'omesso trattamento dei rifiuti secondo le prescrizioni autorizzative, nel superamento dei limiti quantitativi consentiti, nella falsificazione della documentazione ambientale e nella destinazione dei materiali verso siti non autorizzati. Le risultanze investigative hanno evidenziato casi di occultamento di rifiuti all'interno di cave in corso di coltivazione o di ricomposizione ambientale, conferimenti abusivi su terreni agricoli e smaltimenti effettuati in aree estranee al circuito autorizzato, comprese zone demaniali prossime al fiume Esino. A tali condotte si sarebbero affiancate attività estrattive svolte in violazione delle autorizzazioni vigenti, con conseguente conseguimento di ulteriori profitti economici.
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ha delineato un quadro accusatorio particolarmente ampio, caratterizzato dalla contestazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p., unitamente a numerosi reati ambientali, tra cui le fattispecie ricondotte agli artt. 452-bis e 452-quinquies c.p., nonché a plurimi episodi di falsità ideologica in atti pubblici ex art. 484 c.p. e di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152/2006. Il procedimento ha inoltre interessato profili di responsabilità per reati fallimentari, tributari e contro la pubblica amministrazione, nonché la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento ai reati presupposto di natura ambientale di cui all'art. 25-undecies. 
Accanto al procedimento penale, l'attività di polizia giudiziaria ha prodotto rilevanti conseguenze anche sul piano amministrativo. In particolare, sono stati contestati migliaia di illeciti amministrativi in materia di trasporto e gestione dei rifiuti nei confronti delle imprese conferitrici coinvolte nelle condotte accertate, per un ammontare sanzionatorio complessivo di particolare rilevanza economica. Tale profilo evidenzia la dimensione sistemica dell'azione di contrasto svolta, caratterizzata dall'integrazione tra strumenti repressivi penali, misure patrimoniali e attività di vigilanza amministrativa, secondo un modello di tutela ambientale che si estende dall'accertamento dei fatti sino al ripristino delle condizioni di legalità e alla ricostituzione delle matrici ambientali compromesse.

1Figura 1: Castelbellino (AN): occultamento di rifiuti sotto scaglia rossa prima di un sopralluogo dei Carabinieri.









2Figura 2: 10 marzo 2020 - Esecuzione dei sequestri da parte dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona.










Il patteggiamento nei delitti contro l'ambiente e la questione del dissequestro dei beni

L'applicazione della pena su richiesta delle parti nei procedimenti relativi ai delitti contro l'ambiente presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri ambiti del diritto penale. La definizione anticipata del procedimento non coinvolge infatti esclusivamente il profilo sanzionatorio ma si intreccia, frequentemente, con l'esigenza di assicurare la messa in sicurezza dei siti interessati, il recupero delle matrici ambientali compromesse e l'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta illecita.
La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha attribuito alle condotte riparatorie una posizione centrale nell'architettura complessiva della tutela penale dell'ambiente. Pur non subordinando l'accesso al patteggiamento all'integrale esecuzione delle attività di bonifica o di ripristino, il legislatore ha costruito un sistema nel quale il comportamento tenuto dall'autore del reato successivamente al fatto assume una rilevante incidenza sia sul trattamento sanzionatorio sia sugli effetti patrimoniali conseguenti all'accertamento della responsabilità.
In tale quadro si collocano l'attenuante prevista dall'art. 452-decies c.p. e la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di specifici obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art. 165 c.p. La finalità perseguita non è soltanto quella di sanzionare l'autore dell'illecito, ma anche di favorire condotte concretamente orientate alla reintegrazione del bene giuridico leso.
La questione assume particolare interesse nei procedimenti caratterizzati dall'adozione di misure cautelari reali aventi ad oggetto beni aziendali, disponibilità finanziarie o complessi produttivi utilizzati per la commissione dei reati ambientali. In tali situazioni, la definizione del procedimento mediante patteggiamento si confronta inevitabilmente con il regime della confisca previsto dall'art. 452-undecies c.p. e con la correlata richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.
L'art. 452-undecies c.p. introduce una significativa eccezione alla regola della confisca obbligatoria, disponendo che essa non trovi applicazione quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi. La disposizione si inserisce nella logica propria della legge n. 68 del 2015, che attribuisce priorità al recupero dell'ambiente danneggiato, riconoscendo che la piena tutela del bene giuridico non si esaurisce nella risposta punitiva ma richiede, ove possibile, la ricostituzione delle condizioni ambientali compromesse.
Su tale aspetto la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni particolarmente significative. Con la sentenza n. 15965 del 2020 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha evidenziato come la deroga alla confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 452-undecies c.p. trovi la propria giustificazione nell'effettivo conseguimento delle finalità ripristinatorie perseguite dal legislatore. La pronuncia ha sottolineato la peculiarità del sistema delineato dalla legge sugli ecoreati, nel quale la funzione repressiva si affianca a meccanismi premiali destinati a incentivare la concreta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.
L'interpretazione della disciplina introdotta dalla legge n. 68 del 2015 evidenzia come gli istituti premiali previsti in materia ambientale presuppongano interventi caratterizzati da effettività, verificabilità e concretezza. In questa prospettiva, l'attività riparatoria assume rilievo soltanto quando sia concretamente idonea a favorire il recupero dell'ambiente compromesso e sia suscettibile di controllo da parte delle autorità competenti
Proprio sotto questo profilo emerge uno dei principali problemi applicativi. Gli interventi di bonifica, recupero ambientale e rinaturalizzazione richiedono spesso tempi tecnici incompatibili con quelli del processo penale. Può pertanto accadere che la definizione del procedimento intervenga quando le opere siano ancora in corso di progettazione o debbano essere eseguite negli anni successivi.
In tali situazioni il dissequestro dei beni e la conseguente esclusione della confisca non possono essere fondati su semplici dichiarazioni di intenti o su programmi privi di effettive garanzie esecutive. Diviene invece necessario accertare l'esistenza di strumenti giuridici idonei ad assicurare che le risorse economiche destinate ai ripristini siano effettivamente utilizzate per tale finalità e che gli interventi programmati vengano concretamente realizzati. Accordi formalizzati con gli enti pubblici competenti, vincoli patrimoniali, garanzie dedicate o altri meccanismi coercibili possono pertanto assumere un ruolo determinante nella valutazione demandata al giudice.
È in questo contesto che si inserisce la soluzione adottata dal GUP (Giudice dell’udienza preliminare) del Tribunale di Ancona nella sentenza n. 373/2026. La pronuncia affronta infatti il problema del rapporto tra dissequestro, esclusione della confisca e garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi di recupero ambientale, individuando nello strumento del deposito irregolare cauzionale e negli accordi stipulati con gli enti pubblici interessati una modalità innovativa per assicurare la futura realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale e rinaturalizzazione. Tale profilo costituisce uno degli aspetti di maggiore interesse della decisione e sarà oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

Ripristino ambientale, rinaturalizzazione ed effettività delle condotte riparatorie

La disciplina degli ecoreati introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 ha attribuito particolare rilevanza alle condotte successive alla commissione del reato, nella prospettiva di favorire il recupero delle matrici ambientali compromesse e la reintegrazione dell'interesse pubblico leso. In tale contesto, bonifica, ripristino ambientale e rinaturalizzazione rappresentano strumenti tra loro complementari, accomunati dall'obiettivo di eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'illecito ambientale.
La bonifica è tradizionalmente finalizzata alla rimozione delle fonti di contaminazione e alla messa in sicurezza del sito secondo le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006. Il ripristino ambientale si caratterizza invece per una portata più ampia, poiché mira alla ricostituzione delle condizioni fisiche, morfologiche e funzionali dei luoghi alterati dall'attività antropica o da condotte illecite. La rinaturalizzazione costituisce un ulteriore sviluppo di tale percorso, orientato al recupero delle funzioni ecologiche e paesaggistiche degli ecosistemi interessati e alla ricostruzione di condizioni ambientali idonee a favorire il ristabilimento degli equilibri naturali. La crescente attenzione verso tali interventi trova oggi conferma anche nel quadro normativo europeo e, in particolare, nel Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che ha rafforzato l'approccio basato sul recupero attivo degli ecosistemi degradati.
La centralità delle attività riparatorie emerge con chiarezza sia dal dato normativo sia dall'elaborazione giurisprudenziale. La ratio dell'art. 452-decies c.p. è infatti quella di incentivare comportamenti concretamente orientati all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attraverso interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. La disposizione premiale valorizza il successivo comportamento dell'autore non già in una prospettiva meramente soggettiva o collaborativa, bensì in ragione della sua effettiva capacità di incidere sul bene giuridico protetto.
In questa direzione si colloca la recente sentenza della Corte di cassazione, Sezione III penale, 1° aprile 2025, n. 12514, che ha ribadito come il requisito dell'essersi "adoperato" per la messa in sicurezza, la bonifica o il ripristino non possa essere interpretato in termini formali o programmatici. Secondo la Suprema Corte, il riconoscimento del beneficio premiale presuppone un'attività concretamente idonea a interrompere o ridurre le conseguenze dannose del reato, essendo necessaria la dimostrazione di un risultato effettivo e verificabile sul piano della tutela ambientale. Ne consegue che l'accesso al trattamento sanzionatorio di favore non può fondarsi su mere dichiarazioni di intenti, su progetti ancora privi di concreta attuazione o su iniziative incapaci di produrre apprezzabili effetti ripristinatori.
L'orientamento espresso dalla Cassazione appare pienamente coerente con la logica sottesa alla riforma degli ecoreati. Le condotte riparatorie assumono infatti rilevanza premiale nella misura in cui manifestano una reale assunzione di responsabilità da parte dell'autore e contribuiscono, in termini oggettivamente riscontrabili, al recupero dell'ambiente compromesso. L'effettività dell'intervento costituisce pertanto il vero parametro di valutazione dell'istituto.
Tale impostazione pone tuttavia una questione di particolare rilevanza applicativa. Gli interventi di bonifica, recupero morfologico e rinaturalizzazione richiedono frequentemente tempi tecnici incompatibili con quelli del procedimento penale. Non di rado, pertanto, il giudizio viene definito quando le opere di recupero risultano ancora in corso di esecuzione oppure devono essere avviate successivamente alla pronuncia.
L'esigenza di garantire l'effettività degli interventi di recupero ambientale rende necessari adeguati strumenti di controllo pubblico e meccanismi idonei ad assicurarne l'esecuzione anche dopo la definizione del procedimento penale. La tutela dell'ambiente non può infatti essere affidata esclusivamente all'adempimento spontaneo del soggetto obbligato, ma necessita di sistemi di verifica e di garanzie in grado di assicurare il conseguimento del risultato ripristinatorio previsto.
Analoga impostazione si rinviene nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. L'art. 12 del d.lgs. n. 231/2001 riconosce infatti rilevanza premiale alle attività risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'ente successivamente alla commissione dell'illecito, prevedendo una significativa riduzione delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato e sia stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di ulteriori violazioni. Anche in questo ambito il legislatore valorizza non una generica manifestazione di ravvedimento, ma un percorso concretamente orientato al recupero dell'interesse leso e alla prevenzione di future condotte illecite.
Proprio la necessità di assicurare l'effettività delle attività di recupero ambientale costituisce il presupposto logico della soluzione adottata nella sentenza n. 373/2026 del GUP del Tribunale di Ancona. La questione affrontata dalla pronuncia non riguarda soltanto l'individuazione degli interventi di ricomposizione ambientale e rinaturalizzazione da realizzare, bensì l'individuazione di strumenti giuridici idonei a garantirne l'effettiva esecuzione in un momento successivo alla definizione del procedimento penale. In tale prospettiva assume particolare interesse il ricorso al deposito irregolare cauzionale disciplinato dall'art. 1782 c.c., utilizzato quale meccanismo di garanzia delle risorse economiche destinate all'attuazione dei programmi di recupero ambientale, tema che verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Analisi della Sentenza n. 373/2026 del Tribunale di Ancona: profili innovativi nella fase esecutiva del ripristino ambientale

La sentenza n. 373/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona presenta profili di particolare interesse sotto il duplice versante della disciplina degli ecoreati e della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. La pronuncia si inserisce nel solco degli istituti premiali introdotti dalla legge n. 68 del 2015, offrendo una soluzione applicativa al problema, frequentemente riscontrabile nella prassi, della definizione del procedimento mediante patteggiamento in presenza di ingenti somme sottoposte a sequestro preventivo e di interventi di recupero ambientale ancora da completare. 
Sotto il profilo sanzionatorio, il giudice ha recepito gli accordi intervenuti tra le parti applicando le pene concordate nei confronti degli imputati e degli enti coinvolti, riconoscendo, ove ne ricorressero i presupposti, le attenuanti collegate alle attività riparatorie poste in essere e le diminuenti previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 231/2001. Per taluni reati contravvenzionali è stata inoltre dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. 
L'elemento di maggiore interesse della decisione riguarda tuttavia la gestione delle conseguenze patrimoniali del procedimento e, in particolare, il rapporto tra la richiesta di dissequestro dei beni e la necessità di assicurare l'effettiva esecuzione degli interventi di recupero ambientale programmati. Il Tribunale ha infatti valutato una serie di accordi preventivamente formalizzati tra la società interessata e gli enti pubblici coinvolti, finalizzati a garantire la disponibilità delle risorse economiche necessarie per il completamento delle opere di ricomposizione ambientale, rinaturalizzazione e recupero dei siti interessati dalle condotte contestate. 
La soluzione individuata si fonda sulla destinazione vincolata di una parte delle somme oggetto di sequestro, mediante strumenti negoziali differenti in ragione della natura delle obbligazioni da garantire. In particolare, assume rilievo il trasferimento dell'importo di euro 1.056.554,91 al Comune di Arcevia mediante deposito irregolare cauzionale ai sensi dell'art. 1782 c.c., destinato a garantire la futura esecuzione degli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale della cava di San Giovanni Battista. La somma è stata correlata ai costi stimati per le opere di recupero, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale da realizzare secondo le prescrizioni approvate dall'ente locale. 
Accanto a tale strumento sono stati previsti ulteriori trasferimenti patrimoniali destinati a soddisfare specifiche posizioni creditorie o obbligazioni derivanti dagli illeciti accertati. Tra questi assumono rilievo l'accollo degli oneri estrattivi non corrisposti al Comune di Arcevia, il versamento di somme in favore del Comune di Fabriano e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), nonché l'impegno al pagamento della sanzione amministrativa irrogata per le attività di escavazione non autorizzate. La società si è inoltre obbligata al completamento delle operazioni di recupero dei rifiuti ancora presenti presso il sito di Castelbellino e alla realizzazione di interventi compensativi in favore del medesimo Comune. 
Particolarmente significativo appare il fatto che tali impegni siano stati inseriti all'interno di un quadro procedimentale caratterizzato da forme di controllo pubblico sull'esecuzione delle attività previste. La sentenza richiama infatti il coinvolgimento del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona, dell'ARPAM Marche e della Provincia di Ancona nelle attività di verifica e monitoraggio delle operazioni di recupero dei rifiuti e di attuazione dei programmi di ripristino. In tal modo la fase successiva alla definizione del processo conserva un elevato livello di controllo istituzionale, funzionale ad assicurare la concreta realizzazione degli obiettivi di recupero ambientale perseguiti dagli accordi. 
La decisione appare dunque significativa non tanto per l'introduzione di nuovi istituti giuridici, quanto per l'utilizzo coordinato di strumenti civilistici, amministrativi e processuali finalizzati a garantire l'effettività delle condotte riparatorie valorizzate dalla disciplina degli ecoreati. L'esperienza in esame evidenzia come il perseguimento degli obiettivi di recupero ambientale richieda soluzioni in grado di coniugare l'esigenza di definizione del procedimento con la necessità di assicurare, anche successivamente al passaggio in giudicato, l'effettiva esecuzione degli interventi programmati.

Aspetti tecnici dei piani di recupero e ricomposizione ambientale 

Sul piano tecnico-operativo, le attività di recupero e ricomposizione ambientale sono state definite mediante una relazione specialistica depositata nel procedimento, contenente specifici programmi di intervento calibrati in funzione delle caratteristiche dei singoli siti interessati dalle condotte contestate.
Per il sito di Castelbellino (località Stazione), interessato dalla presenza di rilevanti quantitativi di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, il piano ha previsto una gestione per lotti successivi, fondata sulla caratterizzazione analitica dei materiali, sull'esecuzione delle verifiche di conformità richieste dalla normativa di settore e sul loro successivo trattamento presso impianti autorizzati. Il programma contemplava inoltre controlli finali sulle matrici ambientali, da effettuarsi al termine delle operazioni di rimozione, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di fenomeni di contaminazione residua del suolo.
Con riferimento al sito di località Molino di Castelbellino, gli interventi hanno riguardato sia materiali derivanti da precedenti operazioni di recupero sia consistenti quantitativi di terre e rocce da scavo detenute in deposito. Le attività pianificate prevedevano la preventiva caratterizzazione dei materiali e il loro successivo reimpiego in interventi di recupero ambientale autorizzati, secondo le modalità previste dalla disciplina del d.lgs. n. 152/2006 e della normativa tecnica applicabile.
Per la cava di San Giovanni di Arcevia, infine, la progettazione si è concentrata sul completamento delle opere di ricomposizione morfologica e di recupero ambientale del sito, mediante interventi di rimodellazione dei fronti di scavo e del piazzale estrattivo, con esclusione di ulteriori attività di coltivazione. L'obiettivo perseguito era quello di restituire l'area a una futura fruizione di interesse pubblico, in coerenza con la pianificazione territoriale e con le prescrizioni impartite dagli enti competenti.


3Figura 3: cava di Arcevia, scavi abusivi sullo sperone roccioso e tombamento di rifiuti terrosi/organici.









4Figura 4: planimetria della ricomposizione ambientale per la cava di Arcevia (AN) con destinazione ricreativa.












Il ruolo dei Carabinieri forestali dall'attività investigativa al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di recupero ambientale

L'esame della vicenda processuale scaturita dall'operazione "Fango & Cash" evidenzia il ruolo svolto dalla specialità forestale dell'Arma dei Carabinieri lungo tutte le fasi del procedimento, dall'acquisizione della notizia di reato fino alla verifica dell'attuazione delle misure ripristinatorie concordate in sede processuale. La complessità delle condotte contestate e l'elevato numero di siti interessati hanno richiesto l'impiego di competenze specialistiche di natura investigativa, ambientale e tecnico-amministrativa. 
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e delegate al Gruppo Carabinieri Forestali di Ancona con il supporto del NIPAAF e dei reparti territoriali, si sono sviluppate attraverso un articolato insieme di attività investigative. In tale contesto sono stati integrati accertamenti documentali, verifiche sulla tracciabilità dei rifiuti, monitoraggi dei trasporti, sopralluoghi, attività tecniche di osservazione e controlli finalizzati alla ricostruzione dei flussi illeciti di materiali. L'analisi congiunta delle risultanze raccolte ha consentito di ricostruire il sistema di gestione abusiva dei rifiuti contestato agli indagati e di individuare i diversi siti interessati dalle condotte illecite. 
L'esperienza in esame assume tuttavia particolare interesse per il prolungamento dell'attività istituzionale oltre la fase propriamente investigativa. La sentenza valorizza infatti un modello operativo nel quale le attività di recupero ambientale non rimangono affidate esclusivamente agli impegni assunti dagli interessati, ma sono accompagnate da un sistema di controllo pubblico demandato agli enti tecnicamente competenti. In tale quadro il Gruppo Carabinieri Forestali di Ancona è chiamato a svolgere, unitamente ad ARPAM Marche e alla Provincia di Ancona, funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'esecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti, di ricomposizione ambientale e di rinaturalizzazione previste dagli accordi recepiti nella sentenza. 
La vicenda evidenzia come, nei procedimenti per reati ambientali caratterizzati da rilevanti esigenze di ripristino, l'attività della polizia ambientale possa estendersi ben oltre l'accertamento dei fatti. Accanto alla tradizionale funzione repressiva emerge infatti un ruolo di supporto al conseguimento degli obiettivi di recupero ambientale perseguiti dall'ordinamento, attraverso la verifica della concreta attuazione degli interventi programmati e della corretta destinazione delle risorse economiche vincolate a tale finalità. 
Sotto questo profilo, il caso in esame offre un esempio significativo di integrazione tra attività investigativa, controllo amministrativo e monitoraggio tecnico successivo alla definizione del procedimento penale. L'azione dei Carabinieri Forestali si inserisce così in un più ampio sistema di tutela dell'ambiente che accompagna l'intera gestione del fenomeno illecito, dalla scoperta del fatto fino alla verifica dell'effettiva ricostituzione delle condizioni ambientali compromesse.

Conclusioni

La sentenza n. 373/2026 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Ancona offre un significativo spunto di riflessione sul rapporto tra giustizia penale, ripristino ambientale e responsabilità degli enti nei procedimenti per delitti contro l'ambiente. La vicenda esaminata evidenzia come gli strumenti premiali introdotti dalla legge n. 68 del 2015 possano essere utilizzati in modo coerente con le finalità di tutela del bene ambiente, a condizione che le attività di recupero e di riparazione siano accompagnate da adeguate garanzie di effettività. 
Particolare interesse riveste la soluzione adottata per conciliare la richiesta di dissequestro dei beni e l'esclusione della confisca prevista dall'art. 452-undecies c.p. con l'esigenza di assicurare la concreta esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale e rinaturalizzazione. Il ricorso a strumenti negoziali e patrimoniali giuridicamente vincolanti, tra cui il deposito irregolare cauzionale disciplinato dall'art. 1782 c.c., ha consentito di destinare risorse economiche già sottoposte a sequestro al finanziamento delle opere di recupero ambientale, mantenendo al contempo adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico. 
La pronuncia mostra come l'effettività delle condotte riparatorie non dipenda esclusivamente dall'assunzione di obblighi da parte degli autori dell'illecito, ma richieda un sistema di controllo e verifica capace di accompagnarne l'attuazione nel tempo. In tale prospettiva assume particolare rilievo il ruolo svolto dai Carabinieri Forestali, dagli enti territoriali e dagli organismi tecnici di controllo, chiamati a monitorare l'esecuzione delle attività previste dagli accordi recepiti nella sentenza e a verificare il conseguimento degli obiettivi di recupero ambientale programmati. 
L'esperienza maturata nel procedimento "Fango & Cash" evidenzia, infine, come la tutela penale dell'ambiente non possa esaurirsi nell'accertamento della responsabilità e nell'applicazione della sanzione, ma trovi il proprio completamento nell'effettiva ricostituzione delle condizioni ambientali compromesse. Sotto questo profilo, la sentenza del Tribunale di Ancona rappresenta un interessante esempio di integrazione tra strumenti processuali, garanzie patrimoniali e attività di controllo pubblico, orientati al conseguimento di risultati concreti sul piano del recupero e della gestione sostenibile del territorio.

Riferimenti Giurisprudenziali

- Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2020, n. 15965
- Cass. Sez. III, 1° aprile 2025, n. 12514
- Trib. Ancona Ufficio GUP, 27 maggio 2026, n. 373