
“La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all'altro, silenzio tempo e misura.”
(Le otto montagne, Paolo Cognetti)
La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale [1] la legge 12 settembre 2025, n. 131, denominata “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, segna una svolta significativa nella politica italiana riguardante le aree montane. Il provvedimento, licenziato dall’Assemblea del Senato della Repubblica il 10 settembre 2025, è entrato in vigore il 20 settembre scorso, e rappresenta un’importante riforma della disciplina riguardante la promozione e la tutela delle zone montane.
La nuova Legge sulla Montagna 2025, com’è stata battezzata, arriva dopo oltre 30 anni dall’approvazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) [2] e introduce misure strategiche per contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi essenziali e promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane italiane.
È composta da 35 articoli, recanti misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni e interviene su diversi ambiti, segnando una svolta epocale nella politica territoriale, ambientale e sociale del Paese.
La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce infatti un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni eco-sistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali anche ai fini del contrasto della crisi climatica, demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici. Questa legge rappresenta una vera evoluzione per gli ambienti montani: si passa infatti da zone marginali a protagoniste dello sviluppo sostenibile.
È d’obbligo premettere che lo sviluppo delle aree montane, come previsto dall’art. 117 della Costituzione [3] , è una “materia residuale” di competenza delle Regioni a statuto ordinario.
L’articolo 44 secondo comma [4] della Costituzione afferma infatti che “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. La riforma del Titolo V – Legge Cost. n. 3 del 2001 – ha modificato il regime delle competenze legislative, indicando al comma 2 del citato articolo 117 le materie di competenza esclusiva dello Stato, al comma 3 le materie di “legislazione concorrente tra Stato e Regioni” e al comma 4 la c.d. “potestà legislativa residuale” spettante alle Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato o a quella concorrente.
Il Parlamento quindi può disciplinare i principi generali, quali la definizione di “comune montano” e autorizzare spese per la montagna (ripartite in sede di Conferenza Stato-Regioni ai territori regionali), ma non può intervenire su questioni specifiche in quanto di competenza delle singole Regioni.
Legislazione sulla montagna
La legislazione sulla montagna, nel corso dei secoli è stata attraversata da quattro importanti e fondamentali passaggi normativi che hanno dato dei segnali significativi sullo sviluppo delle aree interne e montane, tenendo anche presente il periodo storico di emanazione di ogni singola legge. Negli anni si ricordano, la legge n. 3917 del 1877, la legge n. 991 del 1952, la legge n. 1102 del 1971 e la legge n. 97 del 1994.
- La Legge n. 3917 del 20 giugno 1877, anche conosciuta come legge Majorana – Catabiano [5], originariamente intitolata “Norme alle foreste, terre obiettivo soggette al vincolo forestale, diritti di uso”.
È la prima legge nazionale sulla montagna che mirava principalmente a contrastare la deforestazione e il conseguente problema idrogeologico. Essa disciplinava la tutela delle foreste, i rimboschimenti, i vincoli ambientali e i diritti di uso civico, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio boschivo nazionale e prevenire il dissesto idrogeologico. Tra i contenuti principali si evidenziavano l’introduzione del vincolo forestale [6] obbligatorio per le terre montane e collinari considerate a rischio di erosione o dissesto e l’obbligo di rimboschimento delle aree degradate, con interventi pubblici e privati e promozione della riforestazione come misura preventiva contro frane e alluvioni.
Prevedeva inoltre l’istituzione di norme penali [7] e di polizia forestale per contrastare il disboscamento abusivo e l’introduzione di sanzioni per danni ambientali, tagli illegali e incendi boschivi. La regolamentazione dei diritti collettivi delle comunità locali su boschi e pascoli e la tutela delle proprietà collettive e dei demani civici, con norme per l’amministrazione e la conservazione.
Questa legge ha segnato l’inizio della tutela ambientale in Italia, anticipando di oltre un secolo le moderne politiche forestali e di sostenibilità e ha influenzato profondamente la legislazione successiva.
- La Legge n. 991 del 25 luglio 1952 intitolata “Provvedimenti in favore dei territori montani” è stata valutata come il primo intervento legislativo completo a supporto delle aree montane; una legge fondamentale per la tutela e lo sviluppo delle zone montane italiane. Essa introduce misure per la bonifica montana, la difesa del suolo, la gestione dei beni silvo-pastorali e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
Definisce la montagna come interesse nazionale, stabilisce principi fondamentali di tutela ambientale, servizi essenziali, trasporti, viabilità, economia e cultura. Viene introdotto lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso opere di sistemazione idraulico-forestale e la valorizzazione dei territori montani con interventi pubblici e privati. L’istituzione di aziende speciali e consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici la promozione della gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli e vengono disciplinati incentivi per il rimboschimento e la regimazione delle acque.
Si stabilisce inoltre la creazione di comprensori di bonifica montana, la redazione di un piano generale di bonifica con opere di competenza statale e privata e interventi per il consolidamento del suolo, la sistemazione dei versanti e la protezione delle infrastrutture, distinguendo tra opere di competenza dello Stato (grandi interventi) e opere di competenza privata (miglioramenti fondiari).
Questa legge ha avuto un impatto duraturo sulla politica ambientale e territoriale italiana, anticipando molte delle misure che oggi vengono considerate essenziali per la resilienza climatica e la sostenibilità delle aree montane.
- La Legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 introduce nuove norme per lo sviluppo della montagna, istituendo le Comunità Montane e promuovendo la valorizzazione economica, sociale e ambientale delle zone montane.
Le principali finalità della legge hanno riguardato l’attuazione degli articoli 44 e 129 [8] della Costituzione che tutelano le zone svantaggiate e promuovono la partecipazione popolare. La valorizzazione delle zone montane attraverso strumenti di pianificazione territoriale e sviluppo locale. L’istituzione delle Comunità Montane ovvero enti associativi tra comuni montani, con funzioni di coordinamento dei piani di sviluppo, la gestione dei servizi pubblici locali e la promozione di attività economiche e culturali. Le Comunità Montane diventano in questo modo soggetti attuatori di politiche territoriali con autonomia organizzativa e finanziaria.
Norme specifiche anche per la gestione dei boschi e dei pascoli, la possibilità per gli enti locali di affittare terreni demaniali per usi agricoli e forestali. Stanziamenti per infrastrutture locali, servizi pubblici, attività produttive e turistiche, incentivi per la permanenza delle popolazioni in montagna e coordinamento con le Regioni e le Province.
Questa legge ha posto le basi per una governance territoriale partecipata.
- La Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 [9] si potrebbe definire la pietra miliare nella normativa italiana per la tutela e lo sviluppo delle zone montane, con una visione moderna e integrata di quel territorio.
Con questa legge si disciplina l’introduzione e la valorizzazione delle zone montane come aree strategiche per l’ambiente, l’economia, la cultura, la riduzione delle disuguaglianze territoriali tra aree montane, la pianura e la tutela delle risorse naturali e promozione dello sviluppo sostenibile. Una serie di incentivi per lo sviluppo locale per le attività agricole e forestali, l’artigianato, le piccole imprese e il turismo sostenibile, per la tutela ambientale, misure per la conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico e promozione del rimboschimento.
Importante il miglioramento dell’accesso all’ istruzione, sanità, trasporti e comunicazioni, con sostegno alle scuole di montagna e ai servizi pubblici decentrati. Nella governance territoriale viene previsto un rafforzamento del ruolo delle Comunità Montane ed un maggiore coordinamento tra Stato, Regioni e enti locali. Possibilità di piani integrati di sviluppo montano. Questa legge ha rappresentato un salto di qualità rispetto alla normativa del 1971 ponendo le basi per una visione moderna e sostenibile della montagna.
La nuova legge sulla montagna
La Legge n. 131/2025 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” mira a incentivare lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane italiane, territori senza dubbio svantaggiati per condizioni orografiche e infrastrutturali. Vengono inserite nell’ordinamento diverse misure tese al riconoscimento delle aree montane e alla promozione di interventi mirati a migliorare la qualità della vita e le opportunità economiche delle citate zone. Questa legge rappresenta una riforma importante e rilevante del quadro normativo per la “montagna”.
Tra le componenti più rilevanti vi è l’obbiettivo generale del riconoscimento e della promozione delle zone montane come obiettivo di interesse nazionale per contrastare lo spopolamento di dette aree, garantire i servizi essenziali, la salvaguardia ambientale, la biodiversità, il paesaggio e le risorse naturali [10]. La classificazione delle zone montane, avverrà entro il mese di dicembre 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sentiti i Ministri competenti, per fissare i criteri di classificazione dei comuni montani [11], basati su dati forniti dall’ISTAT nonché l’individuazione, tra questi ultimi, di quelli destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione. Viene istituita una “Strategia per la Montagna Italiana” (SMI) che definisce le priorità, con un piano triennale e una relazione annuale al Parlamento sull’andamento delle politiche.
Grazie alla “SMI” si potranno attuare inoltre progetti per promuovere studi e attività tecnico-scientifiche finalizzati alla conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità.
Altre importanti novità introdotte dalla legge sulla montagna riguardano l’adozione di apposite linee guida - da individuare con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - volte al recupero e alla valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani nonché alla promozione della certificazione delle foreste e delle produzioni agroalimentari, il riconoscimento delle aree montane come zone floro-faunistiche a sé stanti, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.
La novella legislativa inserisce anche la definizione di “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” nel “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" [12] con la previsione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato da un tecnico abilitato; con un successivo decreto verranno definite inoltre le norme tecniche in materia di sicurezza, responsabilità, tutela ambientale dei cantieri temporanei.
Viene prevista accanto alla nozione di “albero monumentale” la nuova lett. b) [13] quella di “boschi monumentali” intesi “come le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento a una speciale azione di conservazione”.
Varata anche l’istituzione di una zona di protezione dell’albero, ZPA, per tutelare ciascun esemplare riconosciuto come “monumentale”; analoga tutela è prevista per i “boschi monumentali” con l’istituzione di una zona di protezione del bosco, ZPB. Viene altresì disciplinato che le modalità di tutela e censimento, attraverso l’inserimento in appositi elenchi di gestione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con la previsione di apposite sanzioni pecuniarie in caso di abbattimento o danneggiamento. Altra importante introduzione prevista dalla nuova legge è l’istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di monitorare i terreni abbandonati e promuoverne il recupero produttivo.
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Una delle principali finalità è quella di finanziare le iniziative previste dalla legge attraverso l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane con una dotazione di 200 milioni di euro annui a partire dal 2025 - 2027. Stanziamenti dedicati sia a interventi regionali e degli enti locali, sia a interventi statali, con risorse distinte e, dove necessario, aggiuntive rispetto alla finanza ordinaria che saranno destinate a interventi di indole infrastrutturale, sociale, economica e ambientale, tutti accomunati dall’intento di superare il divario tra le zone montane e quelle più urbanizzate [14]. L’articolato, contempla la promozione delle attività produttive, la tutela dell’ambiente e l’evoluzione dei servizi essenziali.
Incentivi a sostegno di sanità e istruzione.
Sono previsti incentivi per sostenere i lavoratori della sanità e della scuola presenti nelle zone montane. Misure specifiche in sanità, istruzione, scuole montane, servizi per l’infanzia quali ad esempio incentivi per il personale sanitario in montagna, punti extra nei concorsi per docenti, aiuti per trasporti, comunicazione, accesso ai servizi di base. Il provvedimento evidenzia l’importanza di mantenere efficiente il sistema dei servizi essenziali in zone con una bassa densità abitativa e criticità di accesso. Gli incentivi rappresentano uno strumento fondamentale, per rafforzare la presenza e la qualità dei servizi pubblici, elemento imprescindibile per la vita delle comunità montane.
Incentivi per la natalità.
Contro lo spopolamento dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti sono previsti incentivi per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe dopo l’entrata in vigore della legge con il riconoscimento, entro i 5 milioni di euro annui, di un contributo una tantum il cui importo deve essere determinato con decreto del Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità. Tale decreto dovrà stabilire criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore e i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel valore del contributo in questione non rilevano le erogazioni afferenti all’assegno unico e universale.
Promozione dell’imprenditoria giovanile e smart working.
Dall’analisi del provvedimento si evince una particolare attenzione nei confronti dell’imprenditoria giovanile. I giovani che intendono avviare attività nelle zone montane potranno infatti avvalersi di una serie di agevolazioni fiscali e contributi per sostenere le microimprese. Sono previsti crediti d’imposta per imprese giovani che si avviano in montagna; agevolazioni per l’acquisto o ristrutturazione della casa principale in zone montane, bonus fiscali per imprese agricole e silvo-pastorali montane. Tutela ambientale, uso e valorizzazione del territorio, valorizzazione dei pascoli e boschi montani, promozione sostenibile delle attività economiche, misure per migliorare connettività, mobilità riduzione consumo di suolo e tutela della biodiversità. Le aziende costituite da giovani under 41 possono usufruire di crediti d’imposta per i primi anni di attività sostenendo in tal modo la nascita e lo sviluppo di aziende nei territori di montagna. È promosso lo smart working nei comuni montani, quale misura per favorire il lavoro agile e osteggiare il fenomeno dello spopolamento.
Sostegno finanziario locale.
Le regioni e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione riguardanti la riduzione o l’esenzione di tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle zone in questione.
Considerazioni
Un cambiamento rispetto al passato. Differenze.
Con l’entrata in vigore della nuova norma c’è una maggiore struttura più organica: la nuova legge infatti introduce strumenti come la Strategia nazionale per la montana (SMI), un piano triennale, una relazione annuale, un Fondo dedicato, strumenti tutti che rendono le azioni più sistematiche, una classificazione precisa dei Comuni montani, per rendere più trasparente e giusta la distribuzione delle risorse, una forte attenzione allo spopolamento, alla demografia, ai servizi essenziali come sanità, scuola, comunicazione oltre che alle infrastrutture come internet e trasporti, tutti questi temi poco attenzionati nel passato in termini operativi e di finanziamento. Nel nuovo provvedimento vi sono infatti maggiori strumenti di supporto (incentivi fiscali, crediti d’imposta, agevolazioni per giovani imprese, facilitazioni abitative) per rendere la zona montana più competitiva e maggiormente “vivibile”.
La montagna al centro: la svolta.
Dopo anni di esclusione, le aree montane italiane tornano protagoniste grazie alla nuova Legge, un provvedimento che segna un cambio di passo, superando il precedente modello agricolo della storica legge 97/1994 e affrontando con una visione sistemica le sfide contemporanee: spopolamento, crisi climatica e digital divide.
La Legge 131/2025 si muove in un delicato equilibrio tra le competenze legislative dello Stato e quelle delle Regioni, pertanto, è ricca di norme di principio, che cercano di armonizzare gli interventi territoriali con una strategia nazionale. Non si parla solo di un aggiornamento normativo, ma di una vera e propria ridefinizione del ruolo della montagna nella società italiana.
Tra le novità più rilevanti l’introduzione di un elenco aggiornato dei comuni montani. Questo strumento mira a superare le polemiche del passato, quando venivano inclusi territori non propriamente montani e a garantire che le agevolazioni previste dalla legge siano indirizzate in modalità trasparente ed equa. La legge affronta con decisione il rischio dello spopolamento e della desertificazione economica, soprattutto nella cosiddetta “montagna povera”.
Le risorse del fondo dedicato sono attualmente limitate, ma si auspica un incremento nei prossimi anni, anche grazie all’attuazione della “Strategia per la montagna italiana”. È significativo che il Parlamento abbia finalmente riconosciuto il “problema montagna” come questione “sociale” e non solo “ambientale”. La montagna non deve essere concepita come un parco per i turisti bensì – e a ragione - come uno spazio vitale per le comunità che vi abitano. Per garantire la permanenza e la qualità della vita è fondamentale assicurare servizi essenziali come sanità, istruzione, trasporti e accesso alle tecnologie, solo così la montagna potrà essere vissuta quotidianamente dai suoi abitanti [15]. La nuova legge propone quindi una visione nuova: le aree montane come laboratori di sostenibilità, innovazione e coesione sociale, non più territori marginali, ma luoghi strategici per il futuro del Paese.
In conclusione la montagna italiana ha finalmente una legge che la riconosce come risorsa strategica. La sfida ora è renderla efficace, con investimenti, governance e partecipazione attiva delle comunità locali. Solo così potrà tornare a essere un luogo di vita, lavoro e innovazione, ma perché questa visione diventi realtà, sarà necessario rafforzare l’assetto istituzionale e garantire continuità politica e amministrativa.
Affinché questo avvenga le misure non devono restare sulla carta.
“Mi sembrava di riuscire a cogliere la vita della montagna quando l’uomo non c’era. Io non la disturbavo, ero un ospite ben accetto; allora sapevo di nuovo che in sua compagnia non mi sarei sentito solo.”
(Le otto montagne, Paolo Cognetti)
[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/19/25G00139/sg.
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1994/02/09/32/so/24/sg/pdf.
[3] Art. 117 Cost.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’ istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezioni dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
[4] Art. 44 Cost.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
[5] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917.
[6] Il vincolo forestale oggi vigente è istituito dal combinato disposto dal TUFF (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 -Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) autonome e dalle legislazioni forestali regionali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione e degli Statuti speciali delle Regioni e Province autonome. La corretta istituzione del vincolo nel rispetto delle differenti potestà legislative è tema complesso, in quanto il vincolo forestale non è solo un vincolo di carattere agrario (di competenza regionale), ma primariamente un vincolo di carattere ambientale (di esclusiva competenza statale).
[7] Reati e sanzioni principali: 1. Taglio abusivo di alberi: punito con ammende e obbligo di ripristino; 2. Pascolo illegale nei boschi vincolati: sanzioni pecuniarie e sequestro del bestiame; 3. Incendi dolosi o colposi: previste pene detentive e risarcimento dei danni; 4. Distruzione o danneggiamento di opere forestali: come recinzioni, canalizzazioni, impianti di rimboschimento; 5. Violazione dei divieti di accesso o transito: in aree protette o soggette a vincolo. Le infrazioni minori erano trattate in via amministrativa, con possibilità di ricorso. Fu la prima legge forestale organica del Regno d’Italia, che istituì un sistema di tutela ambientale ante litteram, anticipando concetti oggi centrali come la sostenibilità e la protezione del patrimonio naturale. Le norme penali e di polizia forestale furono successivamente modificate e integrate da leggi del 1906 e del 1923.
[8] Art. 129 Cost. [ABROGATO]. Articolo abrogato dall’articolo 9 L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 con la riforma del Titolo V. (Originariamente disciplinava il decentramento amministrativo di Province e Comuni).
[9] Legge 97/1994 - https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97- Gazzetta Ufficiale – GU n. 32 del 09/02/1994 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/02/09/094G0108/sg.
[10] Breve storia dello spopolamento montano italiano.
Lo spopolamento montano in Italia è iniziato dagli anni ‘30 del Novecento con cause diverse a seconda delle aree geografiche, quali il declino dell’economia agraria nelle Alpi, l’emigrazione e l’isolamento negli Appennini e la marginalizzazione socio-economica nel Sud.
Negli anni ‘30 del secolo scorso, l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) condusse le prime ricerche sullo spopolamento montano, in particolare nelle Alpi e nell’Appennino friulano. (Forum editrice universitaria udinese – Via Dalla Montagna - di Alessio Fornasin e Claudio Lorenzini “Lo spopolamento montano in Italia” (1932-1938) e la ricerca sull’area friulana di Michele Gortani e Giacomo Pittoni.)
Nel periodo 1951 - 2019, la popolazione residente nei comuni montani è passata dal 17,5% al 12,1% di quella nazionale. Negli anni ‘70 studi demografici evidenziarono vere e proprie “aree di spopolamento” durante la transizione demografica. Da un’attenta analisi per aree geografiche, si nota che nelle Alpi (Nord Italia) le cause principali sono da addebitare al declino dell’economia agraria integrata (coltivazioni, selvicoltura, allevamento), all’emigrazione verso le città industriali del nord e alla difficoltà di accesso ai servizi e infrastrutture. Tra le zone più colpite, si annotano le Alpi occidentali (Piemonte, Valle d’Aosta) e il Friuli montano. Nell’Appennino centrale le cause principali sono addebitate all’isolamento geografico e alla carenza di collegamenti, al rischio sismico elevato, alla riduzione dei servizi pubblici (scuole, sanità) e le zone più colpite sono l’Appennino tosco-emiliano, l’Umbria e le Marche interne.
Per finire, al Sud Italia e alle zone interne, le cause principali hanno riguardato l’emigrazione giovanile e la disoccupazione cronica, la marginalizzazione socio-economica, il basso tasso di natalità e l’invecchiamento della popolazione. Tra le zone più colpite si citano l’Irpinia, il Sannio, il Cilento, i Monti Dauni e l’Aspromonte.
[11] In base a requisiti altimetrici e di pendenza.
[12] Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF) è la principale fonte normativa vigente in Italia in materia forestale, disciplinato dal D. Lgs 3 aprile 2018, n. 34 ed entrato in vigore il 5 maggio 2018.
[13] Legge n. 10 del 2023 - art. 7 (Disposisizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d’Italia):
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per
a) “albero monumentale”:
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista
Storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti
nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.
1-bis. (Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[14] La causa principale dello spopolamento montano in Italia è la carenza di servizi essenziali e opportunità economiche che spinge le persone - soprattutto i giovani - a trasferirsi verso le città.
Da un’analisi dettagliata delle cause principali dello spopolamento - alcune riflessioni sullo spopolamento montano in Italia Antonio Cortese, p.1-13 (www.giornaledistoria.net) - si ricava che il declino dell’economia agraria e la trasformazione del settore primario (agricoltura, allevamento, selvicoltura) hanno reso insostenibile la vita in molte aree montane, soprattutto nel novecento. Già tra il 1932 e il 1938, con l’emigrazione storica, le prime ricerche evidenziavano come essa fosse il motore principale dello spopolamento, in particolare nelle Alpi e nell’Appennino a causa della carenza di servizi e infrastrutture, la chiusura di ospedali, ambulatori e scuole che di fatto rendevano difficile la permanenza delle famiglie in dette aree.
Per non parlare, attualmente, della scarsa accessibilità e la mancanza di connessione digitale che penalizzano le aree montane rispetto ai centri urbani a cui si aggiunga l’invecchiamento della popolazione dal momento che le famiglie giovani hanno abbandonato i territori montani.
Altro grande limite sono la mancanza di lavoro e prospettive di medio lungo termine ovvero la disoccupazione giovanile che negli anni hanno costretto i giovani a lasciare la montagna per cercare lavoro qualificato altrove, a causa di una totale assenza di imprese innovative (le aree montane faticano ad attrarre investimenti e startup, nonostante il potenziale per turismo, agricoltura sostenibile e artigianato).
Alte cause dello spopolamento si ritrovano sicuramente nel declino dei servizi essenziali, la riduzione di scuole, presidi sanitari e trasporti che hanno reso difficile la permanenza in montagna.
Molti comuni montani hanno una percentuale elevata di over 65, con pochi giovani e bambini e un tasso di natalità (nascite meno decessi) che è fortemente negativo in quasi tutte le province montane italiane. L’invecchiamento della popolazione in molti comuni montani registra una forte incidenza.
Inoltre, un dato non trascurabile sono anche i fattori ambientali e di rischio quali gli eventi sismici e il dissesto idrogeologico, in particolare nell’Appennino centrale dove il rischio sismico ha ulteriormente accelerato l’abbandono di molti borghi.
Per finire un altro fenomeno che ha inciso sull’abbandono massivo è stato sicuramente il processo legato ai “cambiamenti climatici” con alcune zone alpine colpite da fenomeni di scioglimento dei ghiacciai e riduzione delle risorse idriche.
[15] Il fenomeno dello spopolamento montano in Italia è in evoluzione: negli ultimi anni si è registrato un saldo positivo di popolazione, ma le sfide restano complesse e territorialmente differenziate.
Attraverso i dati più aggiornati sullo spopolamento delle aree montane italiane, tratti dal Rapporto Montagne Italia 2025 realizzato da UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - https://uncem.it/) si può analizzare che, partendo dall’analisi dei dati demografici, negli ultimi cinque anni le aree montane italiane hanno registrato un saldo positivo di + 63.909 abitanti ovvero più persone si sono trasferite in montagna rispetto a quelle che l’hanno lasciata. Insomma una crescita complessiva.
Il totale degli abitanti in più nelle zone montane è stimato in circa 100.000 unità, un dato che segna un’inversione di tendenza rispetto al passato. In particolare, l’Appennino centrale è stato indicato come un esempio efficace di rilancio territoriale, grazie a politiche mirate e investimenti post-sisma.
Il rapporto evidenzia un crescente interesse verso la montagna da parte di famiglie, giovani e imprese.