
Introduzione
A seguito dell’approvazione definitiva in Senato lo scorso 29 maggio, la Legge 6 giugno 2025 n. 82 “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 137 del 16 giugno 2025).
Dopo poco più di vent’anni dalla Legge n. 189 del 2004, che ha segnato un passo fondamentale nella tutela degli animali nel nostro ordinamento e dopo le ulteriori modifiche del 2010 con la Legge n. 201, il legislatore torna pertanto a modificare il quadro normativo di riferimento atteso che la ricca produzione giurisprudenziale, la maggiore sensibilità sociale e l’accresciuto interesse rispetto ai diritti degli animali - di pari passo purtroppo con lo sviluppo di forme sempre nuove e preoccupanti di crimini commessi nei loro confronti - hanno reso necessario e improcrastinabile un intervento incisivo e armonizzatore in materia.
Il primo aspetto significativo da rilevare è la nuova dizione della rubrica del Titolo IX-bis del Libro secondo del Codice penale “Dei delitti contro gli animali” che prende il posto del precedente “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, così individuando in via diretta l’animale quale destinatario specifico della tutela penale in coerenza con il riconoscimento ottenuto già nell’articolo 13 del Trattato di Lisbona 1 e nel novellato articolo 9 della Costituzione 2, ai sensi della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ne consacra l’ingresso tra i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Gli animali diventano quindi a tutti gli effetti un bene giuridico la cui tutela assurge a valore penalmente rilevante per l’ordinamento, protetto da un capo specifico del Codice penale oltre che da un articolo della nostra Costituzione.
Innalzamenti sanzionatori e nuove aggravanti
Per quanto attiene alla ridefinizione dei limiti edittali delle pene - altra modifica della riforma - si evidenzia un generale aumento delle sanzioni previste per le fattispecie di reato di cui al libro II del Titolo IX del Codice penale, tra cui l’uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 –bis la cui pena passa dalla reclusione da quattro mesi a due anni alla reclusione da sei mesi a tre anni congiunta con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Sempre rispetto a tale reato è introdotta un’aggravante ad effetto speciale ovvero un nuovo comma che stabilisce la pena aggravata della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 60.000 per chi uccide adoperando sevizie o prolungando le sofferenze dell’animale. Questa aggravante, peraltro, risulta del tutto compatibile con la sussistenza del requisito di illiceità speciale “con crudeltà” della fattispecie base riconducibile alla volontà piena dell’agente di infliggere con particolare efferatezza e brutalità la morte all’animale atteso che la circostanza soggettiva dell’autore del reato va ad aggiungersi, e non ad escludere, l’ulteriore disvalore derivante dall’aver posto in essere una condotta oggettivamente contraddistinta da sevizie o sofferenze ulteriori travalicanti la mera volontà di cagionare la morte.
Anche per il reato di maltrattamento si registra un aumento sanzionatorio: la pena passa dalla reclusione da tre a diciotto mesi alla reclusione da sei mesi a due anni a cui si aggiunge la pena pecuniaria ora in via congiunta e non più disgiunta. Oltre ciò, è introdotto l’aumento della metà della pena anche laddove dalla somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate ovvero dalla sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute possa derivare la morte degli stessi.
Si osservano altresì aumenti di pena per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 544 – quater e 544 – quinques: la multa per chi organizza o promuove manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per animali è aumentata infatti da 3.000 a 15.000 euro a «da 15.000 a 30.000 euro», mentre per il reato di combattimenti tra animali la reclusione passa «da uno a tre anni» a «da due a quattro anni». In quest’ultimo caso, inoltre, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, la pena prevista per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni tra animali non autorizzati è estesa anche a chi vi partecipa.
Anche le sanzioni previste per le contravvenzioni di cui agli articoli 727 (Abbandono di animali), 727 –bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 –bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) del Codice penale hanno subito un lieve incremento, passando rispettivamente: alla pena dell'ammenda, sempre disgiunta, “da euro 5.000 a euro 10.000 euro” mantenendo inalterato l’arresto fino ad un anno; all'arresto “da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro” (ora congiunta) e all'arresto “da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro”. Tuttavia, i nuovi limiti edittali non impediranno, anche in questi casi, il ricorso a strumenti di definizione alternativa del procedimento, né assicureranno l’accesso a strumenti investigativi più efficaci - fondamentali se si pensa, in particolare, all’accertamento dei reati in danno alla fauna selvatica - per la repressione di tali condotte.
Oltre ciò, si è assistito ad una ridefinizione dell’articolo 638 c.p. che punisce l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui: l’articolo prevede ora un solo comma che stabilisce la punibilità per chi “uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o mandria o animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria” con la reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, considerato il venir meno della precedente previsione espressa di procedibilità a querela di parte, il reato è ora procedibile d’ufficio, aspetto che ne rende più efficace l’accertamento e la repressione. Essendo stata estromessa la clausola di salvezza ‘salvo che il fatto costituisca più grave reato’ è altresì ipotizzabile l’eventuale concorso formale con il delitto di uccisione di animali, attesi i difformi beni giuridici tutelati: in un caso il patrimonio, nell’altro gli animali. Scompare, infine, anche l’originario terzo comma, sicché non sarà più esclusa la punibilità per la condotta di chi “uccide o deteriora volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti nel momento in cui gli recano danno” rispetto alla quale troveranno piena applicazione la norma generale (articoli 544-bis e -ter c.p.) e le disposizioni a tutela della fauna selvatica.
Particolarmente significativa si dimostra la disposizione che introduce tre nuove aggravanti in riferimento ai reati di cui agli articoli 544- bis, 544-, 544-quater, 544-quinquies e 638: con l’entrata in vigore della Legge n. 82 del 2025, pertanto, la pena per chi uccide animali, li maltratta, li impiega nelle manifestazioni non autorizzate o nei combattimenti, li uccide o danneggia se raccolti in mandria o negli altri casi previsti dall’articolo 638 c.p. è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali o se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso, ad esempio pubblicando sui social le immagini del reato, come purtroppo sempre più spesso accade in caso di uccisioni con crudeltà, di cui è un triste esempio il caso del gattino Grey di Alberobello morto dopo essere stato lanciato dalla sua aguzzina con un calcio in una fontana mentre questa riprendeva e condivideva via social la gravissima scena 3. In queste ultime ipotesi potrà essere contestata la fattispecie aggravata di cui al comma 2 dell’articolo 544 -bis c.p. con la relativa aggravante della diffusione sui social.
Nuovi istituti e strumenti per una tutela più incisiva
Tra gli aspetti positivi spicca anche l’avvenuta codificazione di quanto già consolidato dalla giurisprudenza in merito alla cessione definitiva degli animali nelle more del processo alle associazioni ed affidatari che ne facciano richiesta attraverso il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale. Infatti, con la nuova legge è espressamente stabilito che gli animali oggetto di sequestro per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, possano essere affidati direttamente alle associazioni e ai loro eventuali sub affidatari mediante cessione definitiva anche prima della definizione del processo penale. Tale disposizione si estende anche ai cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ed è potenzialmente applicabile - per identità di ratio - anche al reato di cui all’articolo 727, comma II c.p. seppur non espressamente previsto nella nuova legge, come del resto la giurisprudenza ha sempre fatto prima della novella secondo gli ormai consolidati orientamenti in materia di alienazione di “beni” deperibili ai sensi dell’articolo 260, comma 3 c.p.p.
A questo deve aggiungersi la previsione del divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nelle more del processo e sino a sentenza definitiva, anche laddove non siano già sottoposti a sequestro, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati.
Altrettanto positive le modifiche alla Legge n. 201 del 2010 che rendono il reato di traffico illecito di animali da compagnia previsto dall’articolo 4 più facilmente contestabile rispetto al passato in quanto, ad esempio, basterà la sola assenza di microchip o di passaporto o di certificazione sanitaria per ritenere sussistente il reato. Sono, inoltre, inasprite le pene relative alla fattispecie amministrativa di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia di cui all'articolo 5 e le sanzioni amministrative accessorie a carico dei titolari delle attività di commercio e dei trasportatori previste dall'articolo 6 della citata Legge n. 201 del 2010. Da sottolineare come a seguito della revoca dell'autorizzazione non vi è possibilità di conseguirla nuovamente.
Aspetto degno di nota sono le diverse previsioni di natura processuale che intervengono ad estendere il ruolo delle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale anche all’interno dei giudizi cautelari, prevedendo queste ultime tra i soggetti legittimati a proporre riesame, appello o ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro e di sua convalida, le ordinanze in materia di sequestro o il decreto di revoca del sequestro stesso in quanto investite - anche in questa prima e delicata fase del procedimento penale - del ruolo di soggetti legittimati processualmente alla tutela giuridica degli animali.
È stata prevista, inoltre, l’estensione dell’applicabilità delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II del Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) ai soggetti abitualmente dediti agli spettacoli o manifestazioni vietate (544 - quater del Codice penale), ai combattimenti tra animali (544 - quinquies del Codice penale) o ai delitti previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201. Tali misure di prevenzione sono di natura personale (ad esempio, il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni e l’obbligo di soggiorno) ma anche patrimoniale, come il sequestro (articolo 20), la confisca (articolo 24), il sequestro e la confisca per equivalente (articolo 25), l’amministrazione giudiziaria dei beni personali (articolo 33) nonché quella dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (articolo 34). La previsione di questi strumenti risulta fondamentale per garantire che i reati non vengano portati ad ulteriori conseguenze a scapito degli animali vittime.

L’estensione della responsabilità anche agli enti che commettono reati in danno agli animali
Viene introdotta altresì una inedita responsabilità per gli enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (persone giuridiche private fornite di personalità giuridica - comprese fondazioni, società di capitali e cooperative - nonché società di persone e associazioni anche sprovviste di personalità giuridica) rispetto alla commissione dei reati in danno agli animali a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso. Tale responsabilità non sussiste nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale e, quindi, l’esclusione è prevista soltanto per le attività economiche che impiegano animali autorizzate da Leggi speciali che si svolgano nel pieno rispetto di queste ultime in quanto la giurisprudenza ha chiarito che i delitti contro gli animali sono applicabili anche alle discipline speciali se si oltrepassa ciò che è consentito dalle norme di riferimento 4. Le sanzioni sono stabilite sulla base di “quote” particolarmente incisive a livello economico per l’ente ritenuto responsabile e troveranno applicazione anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/2001, come: l’interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’introduzione del divieto di detenzione di cani e gatti alla catena
Tra gli aspetti potenzialmente controversi vi è l’introduzione del divieto, sanzionato in via amministrativa ‘salvo che il fatto costituisca reato’, di detenzione di cani e gatti alla catena o con altro strumento similare che ne impedisca il movimento, derogabile in alcune ipotesi tassative: in presenza di documentate ragioni sanitarie (quindi, a fronte di certificazione medico veterinaria) o per temporanee esigenze di sicurezza (la detenzione dovrà, quindi, essere temporanea e non potranno essere addotte permanenti ragioni di sicurezza), intendendosi con ciò un evento che mette a rischio, in via temporanea, l’animale stesso o l’incolumità di persone o di altri animali. Questa disposizione se non letta secondo un’interpretazione sistematica delle norme e della giurisprudenza penale in materia può essere facilmente travisabile. La materia, infatti, era già disciplinata in via amministrativa da numerose leggi regionali – come quelle di Calabria, Campania, Marche e Umbria – che vietano questa pratica crudele o che prevedono deroghe più stringenti, le quali potranno comunque continuare ad applicarsi se migliorative dal punto di vista della tutela offerta al bene giuridico protetto. In ambito amministrativo, infatti, le norme regionali possono introdurre previsioni più restrittive delle leggi nazionali, anche in virtù del fatto che la sanità - sotto cui ricade la tutela animale - è materia appartenente alla competenza concorrente di Stato, Regioni e Province Autonome. Tale divieto, peraltro, è sanzionato dalla nuova Legge in via amministrativa ma “salvo che il fatto non costituisca reato”. Questa clausola di salvezza garantisce perciò continuità con quanto già accadeva in passato, ovvero la possibile integrazione dei reati di cui agli articoli 544-ter e 727 comma II del Codice penale se la detenzione è attuata in violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo stesso e determini al contempo lesioni fisiche o psicofisiche o gravi sofferenze agli animali coinvolti, in particolare anche in relazione alle modalità generali di gestione. Infatti, è bene precisare come la Terza Sezione della Cassazione in più di una occasione abbia ritenuto integrato il reato di cui all’articolo 544 -ter c.p. o 727 II comma c.p. in caso di detenzione di cane a catena, anche considerate le condizioni igienico sanitarie generali e ambientali di detenzione del tutto inadeguate o ad esempio in caso di catena corta che non permette adeguati movimenti degli animali 5. Le autorità chiamate ad intervenire per i controlli, pertanto, ben potranno in presenza di questi ulteriori elementi trasmettere all’autorità giudiziaria la relativa notizia di reato allegando, ove possibile, materiale audiovisivo che cristallizzi la condotta, le modalità di detenzione degli animali ed il loro stato generale.
Ulteriori modifiche
Si segnala, infine la pericolosa modifica, introdotta dall’articolo 11 della legge 82/2025, all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative che consentirà di identificare cani e gatti oltre i termini previsti dalla legge senza incorrere in sanzioni. Il microchip, infatti, potrà essere inoculato anche oltre i due mesi con grave pregiudizio per la tracciabilità di cuccioli rischiando così di incrementare il fenomeno del traffico di cuccioli contro cui con determinazione si è combattuto in questi ultimi anni.
In tema commercio è introdotta infine la modifica all’articolo 2 della Legge 189 del 2004 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca) che estende la punibilità anche nei confronti di chi utilizza pelli di gatto domestico (oltre che di cani e gatti selvatici, come la precedente formulazione) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, anche solo in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, oppure commercializzi, esporti o introduca questi manufatti nel territorio nazionale.
Alla luce della riforma qui commentata, che denota ancora una volta l’interesse del Legislatore nazionale sul tema della tutela giuridica degli animali, è importante un lavoro sempre più sinergico tra autorità giudiziaria, addetti ai controlli, forze di polizia, medici veterinari ed associazioni affinché le norme siano correttamente e concretamente applicate, come ci impone sempre più anche il legislatore europeo, la nostra Costituzione e la crescente sensibilità della società rispetto alla tutela di tutti gli animali.
1 Cfr. “Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali” a cura di Ettore Battelli, Michaela Lottini, Giuseppe Spoto ed Enzo Maria Incutti – RomaTre - press 2022 (collana 39 – L’unità del diritto), pag. 97 e ss.
2 Da “La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione” di Diana Cerini ed Elisabetta Lamarque in Federalismi.it ed. 4 ottobre 2023.
3 https://www.fanpage.it/attualita/gattino-trovato-morto-congelato-e-zuppo-ragazzina-lo-aveva-spinto-nella-fontana-per-video-social/
4 Corte di cassazione penale Sezione III sentenza n. 11606 del 26 marzo 2012 Corte di cassazione Penale Sez. III, sentenza n. 16497 dell’11 aprile 2013; Corte di cassazione penale Sezione III sentenza n. 10163 del 6 marzo 2018.
5 Corte di cassazione Sezione III 9 giugno 2011, sentenza n. 26368.
Bibliografia
- CERINI, D., LAMARQUE, E., 2023 - La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione. Federalismi.it.
- SALVADORI, I., 2025 - Riforma dei reati contro gli animali: luci e ombre. Polizia e Democrazia n. 238.
Testi di riferimento indicati dall’autore
- SALVATORI, E., LOTTINI, M., SPOTO, G., INCUTTI, E.M., 2022 - Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali. RomaTre - (collana 39 – L’unità del diritto), pag. 97 e ss.
Giurisprudenza
-CORTE DI CASSAZIONE Sezione III sentenza n. 263689 del 9 giugno 2011.
-CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sezione III sentenza n. 11606 del 26 marzo 2012.
-CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sezione III, sentenza n. 16497 dell’11 aprile 2013.
-CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sezione III, sentenza n. 10163 del 6 marzo 2018.