
La questione ambientale, e quindi il pericolo che minaccia l’ambiente e con esso la vita degli esseri viventi, mai come oggi è al centro dei dibattiti della comunità internazionale, che si affanna nella ricerca di soluzioni rapide, efficaci e giuste.
Per gran parte della nostra storia il rapporto tra uomo e ambiente è stato caratterizzato dalla sintonia, in quanto l’uomo guardava all’ambiente come un contenitore da cui prelevare i beni e le risorse di cui necessitava per la sua sopravvivenza, il suo sviluppo e il suo benessere. Almeno fino alla rivoluzione industriale tale rapporto si è basato su un equilibrio, caratterizzato sì da ferocia e disinteresse, ma mitigato da ritmi più lenti dell’attività umana, che hanno consentito alle risorse naturali di rinnovarsi nella misura sufficiente ad evitare un loro esaurimento, garantendo la conservazione degli ecosistemi.
Con le rivoluzioni industriali e l’avvento del capitalismo tale equilibrio è venuto meno. Il bisogno di risorse naturali è esponenzialmente aumentato, l’inarrestabile perseguimento di talune priorità, come la ricchezza, lo sviluppo e il benessere, favorite dal progresso tecnologico, tecnico e dei processi produttivi, ha portato alla passiva accettazione dei rischi connessi per la collettività, dovuti all’inquinamento, allo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, alla devastazione del territorio, alla produzione incontenibile di rifiuti. Una forma di esternalità negativa, per la quale singoli soggetti non si fanno carico dei danni che ricadono sugli altri.
Nel nostro recente passato tale disequilibrio si è manifestato in gravi forme. Il nostro pianeta ha iniziato ad accusare i primi malesseri dovuti allo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, al continuo incremento demografico e delle conseguenti e sempre più crescenti necessità di consumo, connesse all’alimentazione, all’energia, allo smaltimento di una quantità sempre più considerevole di rifiuti, all’ inquinamento, sia esso del mare, dell’atmosfera e del sottosuolo.
Solo alla fine del secondo millennio si è preso coscienza dell’esistenza di un “problema ambientale”, portando con sé un lento e graduale mutamento di prospettiva, che oggi si concretizza nel costante inserimento della tematica ambientale nell’ ordine del giorno dei summit internazionali e nell’agenda di lavoro delle grandi organizzazioni internazionali, nonché in quella dei vari Legislatori nazionali.
La tutela ambientale è soprattutto diventata “materia” di diritto pubblico e costituzionale. Negli ordinamenti giuridici, e non solo quelli della tradizione occidentale, si è compreso che la questione ambientale deve essere definita ed esplicitata nella fonte normativa suprema, affinché determini le norme secondarie, proprio attraverso la previsione di principi di cui tenere conto nell’esercizio delle funzioni normative e giurisprudenziali.
Oggi, la maggior parte dei Paesi delle Nazioni Unite ha accolto una o più disposizioni in tale materia, tanto da poter ritenere che lo Stato ambientale costituisca ormai una costante nel costituzionalismo contemporaneo.
Si è compreso come la questione ambientale sia una questione globale e interconnessa. Centinaia sono i trattati, le convenzioni, gli accordi, le dichiarazioni internazionali che hanno lo scopo di tutelare e salvaguardare l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e il territorio, orientando i rapporti, le prassi, le regole e le legislazioni, per raggiungere un nuovo equilibrio tra uomo e natura.
Si è sentita la necessità di definire e attuare uno “sviluppo sostenibile” ed ecocompatibile, quale interesse inter-generazionale e intra-generazionale, fortemente connesso ai diritti fondamentali dell’uomo.
La centralità delle questioni ambientali è derivata anche dalla crescente attenzione dell’opinione pubblica, dei mezzi di informazione, del mondo scientifico e accademico, che ha originato una rinnovata sensibilità in materia, soprattutto nelle nuove generazioni e di conseguenza nel dibattito politico.
Oggi non si può far a meno di parlare ambiente, per il raggiungimento di quel necessario equilibrio tra le esigenze antropiche e la protezione del patrimonio naturale, nel contesto di un processo di epocale transizione ecologica, non solo energetica, ma anche culturale, giuridica, economica, politica e sociale.
Ambiente e costituzione italiana
La parola “ambiente”, non era presente nel testo originario della nostra Costituzione. Alla questione della tutela dell’ambiente, infatti, non fu riconosciuta, alla fine degli anni Quaranta del Novecento, una priorità, né i costituenti avevano una particolare sensibilità al riguardo, non avvertendo l’esigenza di trovare una sua definizione giuridica, che sarà funzionale all’individuazione dei mezzi e degli interventi occorrenti per la sua concreta salvaguardia. Al tempo la questione ecologica non era tema all’ordine del giorno. Altre erano le urgenze, riferibili essenzialmente alla necessità di far rinascere il paese sotto il profilo politico, sociale, economico e culturale. Tuttavia, la Costituzione italiana ha tutti i presupposti e la flessibilità necessari per adeguare le proprie norme all’evolversi dei problemi e delle esigenze, che via via emergono nella società. La questione ecologica-ambientale è una plastica rappresentazione di questa capacità, sviluppata, infatti, a partire da riferimenti indiretti e impliciti, che sono stati individuati, chiariti e ampliati nel corso dei decenni.
La parola “ambiente” compare solo con la riforma del Titolo V, intervenuta nel 2001, attraverso la riformulazione dell’art. 117 Cost. che, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, prevede la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Ma è solo nel 2022, con la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, che la tutela ambientale diventa esplicitamente un valore costituzionale, protetto e trasversale, inserito anche tra i principi fondamentali.
Tuttavia, anche prima di detta riforma e nonostante l'assenza di riferimenti espliciti, la Corte costituzionale ha gradualmente riconosciuto l'esistenza di interessi ambientali, fino a considerarli come oggetto di autonoma tutela, riconoscendo all'ambiente specifico valore costituzionale.
Nella versione originaria il concetto dal quale si è avviata una attività di interpretazione in senso estensivo, realizzando un primo legame con l’ambiente, è quello del paesaggio, espresso all’art. 9 Cost., concepito in origine in senso meramente estetico e monumentale.
Sull’iniziale e differente definizione del concetto di paesaggio, significativo risulta il dibattito affiorante dai lavori dell’Assemblea costituente.
In prima sottocommissione, l’articolo fu dapprima così formulato dai relatori Aldo Moro e Concetto Marchesi: “I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato”. Il testo fu discusso in Assemblea nella seduta del 30 aprile 1947 e, dopo una serrata e lunga discussione, venne modificato in «Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio». L’articolo fu poi modificato, in sede di coordinamento nella seduta del 22 dicembre 1947, nella formulazione definitiva dell’art. 9 Cost.: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Il paesaggio – inteso quindi come sintesi armoniosa delle bellezze della natura con l’opera dell’uomo – venne sin da subito colto come elemento fondamentale in questo cammino di rinascita, tanto da decidere di inserire la sua tutela, insieme a quella del patrimonio storico e artistico della Nazione, nei principi fondamentali della Costituzione .
Con il progredire del quadro giuridico nei decenni a seguire, anche grazie all’influsso del diritto europeo e dagli impegni assunti a livello internazionale, si è giunti ad un netto mutamento normativo e di visione circa la medesima espressione utilizzata dalla nostra Costituzione, visione definibile “dinamica”: il paesaggio ampia il suo significato, viene concepito come un interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, meritevole di tutela organica e di buon governo, ed individuabile come un ambiente modificato dall’azione dell’uomo, mutando anche gli indirizzi di giurisprudenza e dottrina costituzionale. L’articolo 9, quindi, per diversi decenni, ha costituito il riferimento principale per la tutela di alcuni beni e valori costituzionalmente rilevanti e ad esso si è spesso riferita la Consulta per “costituzionalizzare” il valore dell’ambiente quale bene primario e valore assoluto dell’individuo, pure nel silenzio della Costituzione.
Parimenti, l’articolo 32 Cost., dedicato alla tutela della salute, è stato solido elemento di ancoraggio all’ambiente da parte della giurisprudenza costituzionale. Questo, soprattutto, con riferimento al diritto di vivere in un ambiente “salubre”, con una funzione strumentale al diritto alla salute. Si tratta di una visione “antropocentrica”, in cui l’ambiente (salubre) diventa precondizione per godere di altri diritti.
Ulteriori articoli della Costituzione, in una visione sistematica e unitaria, che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno considerato agganci indiretti all’ambiente, sono individuabili nei seguenti:
• il principio personalista, ricavabile dall’art. 2 Cost, in relazione alla preesistenza di diritti fondamentali della persona, del suo necessario sviluppo nelle formazioni sociali, che devono essere riconosciuti dallo Stato, e non intaccabili dai poteri pubblici;
• il principio solidarista (art. 2 e 3 Cost), in relazione all’obbligo degli individui di assumersi responsabilità rispetto ai problemi che investono l’intera collettività, come quello ambientale;
• il riferimento alla tutela internazionale (art. 10 Cost e art. 11 Cost), in relazione all’ingresso nel nostro ordinamento delle norme e dei principi del diritto internazionale (e dell’Unione europea) per la tutela dell’ambiente (successivamente riconosciuto espressamente anche nel riformato art. 117 Cost);
• la clausola dell’utilità sociale nell’esercizio dell’iniziativa economica (art. 41 Cost), inteso come limite anche in riferimento alla tutela ambientale;
• l’uso razionale del suolo (art. 44 Cost), esteso con finalità di salvaguardia ambientale e non solo per la mera realizzazione dell’attività agraria.

Le riforme costituzionali del 2001 e del 2022
Come accennato, con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e la modifica dell’art. 117 Cost , si ha per la prima volta la menzione esplicita della tutela ambientale, sebbene non nei principi fondamentali, ma nella parte dedicata al riparto di competenze tra i diversi livelli di governo.
L’ art. 117, c. 2 let. s) assegna alla competenza esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Il medesimo articolo, al comma successivo, assegna alla legislazione concorrente Stato - Regioni la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”.
Tale ingresso in Costituzione dell’ambiente ha effetti rilevanti, da un punto di vista giuridico, dottrinale e giurisprudenziale.
Tanto più che costante giurisprudenza precedente - ed anche immediatamente successiva - non considerava l’ambiente come una materia o come un diritto soggettivo, ma come un “valore costituzionale”, assoluto, primario, trasversale e unitario, ma immateriale, che illustra altre materie vere e proprie. Un concetto evanescente, un fine, un valore, e non un bene giuridico.
L’inserimento invece nelle materie soggette a riparto di competenza tra Stato e Regioni, ha fornito all’ambiente un valore e una connotazione fortemente oggettiva, tangibile e materiale. Il sommo grado di sviluppo della materia si è infatti avuto con l’emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il Testo Unico Ambientale (T. U. A.).
Solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 378 del 2007, c.d. Maddalena, si apre una nuova stagione, confermata in altre sentenze successive e che dura tuttora, nel quale l’ambiente viene considerato un bene giuridico materiale, sul quale possono concorrere diverse competenze, di Stato e Regioni.
Altra questione particolarmente critica e complessa, affrontata successivamente alla riforma del Titolo V dal Giudice delle leggi, riguarda l’esatta suddivisione di competenza tra Stato e Regione in tema ambientale. La Corte Costituzionale, nel dipanamento dell’assetto delle competenze tracciato dal riformato Titolo V, è intervenuta più volte negli anni successivi per chiarire i profili di questa ripartizione.
Come affermato dalla sentenza Corte Cost. 378 del 2007, si deve distinguere tra tutela o conservazione, affidata alla competenza statale, ed utilizzazione o fruizione dell’ambiente, affidata alle competenze regionali.
Dall’altro canto, la “trasversalità” dell’ambiente legittima interventi normativi delle Regioni le quali, nell’esercizio delle loro competenze, curano interessi all’ambiente funzionalmente collegati, ancorché si tratti di un esercizio regionale “condizionato”, ossia tenuto a non diminuire la tutela ambientale stabilita dallo Stato.
In altri termini, la competenza dello Stato alla tutela e conservazione dell’ambiente “concorre” autonomamente e “non si intreccia”, con le altre competenze regionali concernenti la fruizione dell’ambiente, ognuna delle quali ha un oggetto diverso.
Tale tematica, in ogni caso, presenta tutt’oggi aspetti di criticità, in quanto non è sempre possibile circoscrivere in modo oggettivo le competenze in materia ambientale, causando contaminazioni reciproche, né è sempre possibile disgiungere la tutela dalla valorizzazione. La cura dell’ambiente, sottintende interessi interconnessi, trasversali e fondamentali, richiede un’azione integrata e coordinata, nei ruoli e nelle funzioni, una tutela cioè “multilivello”, nel rispetto e attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo - sanciti dall’art. 117 e 118 della Costituzione - per dare voce, attraverso il costante dialogo istituzionale, sia alle esigenze di uniformità che di differenziazione, nel corretto bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco.
Negli ultimi venti anni si è sentita la necessità di formalizzare in Costituzione il diritto alla tutela ambientale, con numerose iniziative parlamentari, non giunte a compimento. Nel 2019 è iniziato un lungo e complesso iter parlamentare, caratterizzato da diverse proposte e numerose audizioni, che ha portato alla promulgazione della Legge Costituzione n. 1 del 2022 – approvato a larghissima maggioranza – che ha formalizzato la copertura costituzionale dell’ambiente, sancendo che la Repubblica “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La Costituzione è stata dunque riformata in “senso ambientale” e la tutela dell’ambiente, insieme a quella della biodiversità e degli ecosistemi, è stata inserita espressamente tra i primi articoli del testo costituzionale, nell’elevata dignità dei “principi fondamentali”. In quei principi che identificano il “volto storico” della Repubblica e, in quanto tale, ne costituiscono il nucleo duro, non suscettibile a ripensamenti o arretramenti . L’intervento, in particolare, ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione.
Il nuovo testo, all’art. 9, estrae la tutela ambientale dal paesaggio, rimarcando quella distinzione già affiorata nel corso degli anni nella giurisprudenza costituzionale. Ora i due termini vivono nel medesimo articolo, affrontando da una diversa prospettiva quei conflitti tra ambiente e paesaggio , dovendo bilanciare, a parità di valore, la dimensione ecologica e quella storico-estetica.
Altra conseguenza importante è il superamento della visione antropocentrica, legata principalmente alla salute (diritto di godere di un ambiente salubre), ma l’ambiente va tutelato in quanto tale, permettendo il passaggio ad una visione “ecocentrica” della tutela.
Nel testo, in ogni caso, si distingue espressamente l’ambiente, dalla biodiversità e dagli ecosistemi, non rappresentando quindi un unico concetto, né endiadi. Per ecosistema si intende l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi, tra i quali sussistono scambi di materiali ed energie, in una determinata area. Tutelare la biodiversità, significa garantire la coesistenza di varie specie animali e vegetali, che garantiscono il corretto funzionamento degli ecosistemi. Più complessa risulta la definizione di ambiente, in una prospettiva ecocentrica. La Corte costituzionale era già intervenuta sul tema , definendo l’ambiente come “habitat” degli esseri umani. Dunque un sinonimo di natura, di biosfera, di ecosistema globale, che include molteplici ecosistemi, all’interno dei quali è necessario preservare la biodiversità, ovvero l’insieme delle risorse e il loro equilibrio.
Altro aspetto rilevante è che l’articolo fa riferimento alle future generazioni, e quindi la tutela deve essere garantita “anche nell’interesse delle future generazioni”, una dimensione diacronica nella tutela dell’ambiente.
Opportunamente, il legislatore non ha inserito la parola “diritto”, ma “interesse,” poiché non può essere vantato alcun diritto per soggetti giuridici inesistenti, da rivendicare nei confronti di quelli precedenti. La Costituzione italiana, in proposito, si allinea alle Costituzioni che offrono una tutela “debole” alle generazioni future, come quella francese, lettone, svedese e maltese.
Tuttavia, benché non identificabile in un diritto soggettivo, tale espressione non risulta totalmente priva di significato, in quanto la tutela dell’ambiente può divenire, quanto meno in via interpretativa, una “responsabilità” delle generazioni del presente in favore di quelle future.
Significativa la parola “anche”, che è in grado di coniugare la visione “antropocentrica” e la visione “ecocentrica” dell’ambiente, avendo l’obiettivo di tutelare sia le future generazione sia l’ambiente in sé.
Altro innovativo riferimento dell’art. 9 Cost, riguarda la tutela degli animali. In realtà, il riferimento costituzionale non fornisce una tutela specifica, ma rimanda la tutela al legislatore ordinario, pur considerando che varie materie “concorrenti” con le Regioni incidono sugli animali, così come le normative internazionali ed europee.
L’art. 41 è stato integrato al fine di precisare che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi “in modo da recare danno alla salute, all’ambiente (..)” e indirizzata e coordinata “a fini sociali e ambientali”. Come già espresso, la giurisprudenza costituzionale ha associato le esigenze di tutela ambientale all’utilità sociale. In più occasioni la Corte ha espressamente collegato la clausola dell’utilità sociale con la protezione dell’ambiente giacché «all’utilità sociale non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che risultino non irragionevolmente intesi alla tutela dell'ambiente» . L’ambiente è stato quindi estratto “dall’utilità sociale” ed esplicitato . Secondo parte della dottrina, tale specifica ha un ruolo prettamente simbolico, anche in linea con il principio europeo “Do No Significant Harm” (DNSH) .
Un’impronta ecologista, da bilanciare con canoni di proporzionalità e ragionevolezza, e con un rafforzamento dell’impegno dello Stato nella protezione della salute e dell’ambiente, che sebbene non impone una rigida gerarchia di valori costituzionali, indirizza verso quel punto di equilibrio tra esigenze economico-produttive, tutela della salute e dell’ambiente, per garantire non solo l’individuo, ma anche gli ecosistemi. Un uomo non più predatore ma custode dell’ambiente.
Tali integrazione sente l’esigenza attuale e futura di “etichettare” in modo evidente in una ottica “green” un sistema costituzionale, che deve ancor di più vedere l’ambiente un “valore” costituzionalmente protetto e trasversale.
I duplici richiami all’ambiente, nei diversi titoli della costituzione, definiscono l’importanza di uno sviluppo sostenibile, e quindi di un uso delle risorse che non impedisca alle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Termine non espresso in costituzione, ma implicito e conseguente ai richiami all’art. 9 e 41 Cost.
Lo sviluppo sostenibile, in un contesto socioeconomico, mira ad uno sviluppo sano e produttivo in armonia con la natura, rispettando un principio di equità, tra la comunità umana e le future generazioni. Lo sviluppo sostenibile non indica solo una “produzione sostenibile”, ovvero nel rispetto delle risorse fisiche e biologiche disponibili, ma è anche una questione socioeconomica, dove l’obiettivo non è solo il livello di produzione, ma la sostenibilità nel tempo del benessere individuale e sociale.
Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri. La missione del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
L’ampiezza degli obbiettivi, dei principi e del concetto stesso di ambiente individuati dal diritto internazionale ed europeo, insieme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di Cassazione, ha fortemente influenzato, se non determinato, il diritto ambientale nazionale, inteso come quell’insieme di norme per garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali, promuovendo lo sviluppo sostenibile, il benessere degli individui e la qualità della vita.
Oltre la Costituzione, a costituire il diritto ambientale sono la legislazione statale e quella regionale, da cui discendono decreti ministeriali e interministeriali, circolari, ordinanze, regolamenti, nonché varie disposizioni e regolamenti a livello locale, originando una normativa copiosa e stratificata, non sempre organica e lineare, anche a causa dell’articolata suddivisione delle competenze e dalla complessità della materia, che comunque richiede una approccio multidisciplinare, oltre che essere in continua evoluzione, aggiornamento e trasformazione, anche per la costante influenza del diritto sovranazionale, della giurisprudenza e del progresso tecnico-scientifico.
Volendo indicare gli elementi essenziali della normativa ambientale vigente, a livello nazionale, possono essere menzionati i seguenti gruppi di norme:
- Testo Unico sull’Ambiente (D.lgs n. 152/2006);
- Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (D.lgs n. 34/2018)
- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n 42/2004);
- La legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991);
- Tutela degli animali (tra le quali, L. 189/2004 e L. 157/1992);
- Legge quadro in materia di incendi boschivi (Legge n. 353/2000).
In tutti questi settori, e quindi nella salvaguardia e tutela del paesaggio, del territorio, della biodiversità, dell’ecosistema, dell’assetto idrogeologico, del patrimonio forestale, della flora, della fauna e delle aree protette, nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, nel contrasto al traffico e gestione illecita dei rifiuti e agli incendi boschivi, nella formazione ed educazione ambientale e nel monitoraggio tecnico-ambientale e nella ricerca, si può affermare che esiste una primazia funzionale, in relazione ai compiti d’istituto attribuiti dall’ordinamento, posta in capo all’Arma dei Carabinieri dal Decreto Legislativo n. 177/2016.
Il suddetto provvedimento, nel razionalizzare le funzioni di polizia, ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e la costituzione di una nuova organizzazione denominata “Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri” (CUFA) e l’espressa assegnazione a quest’ultima (art. 7 del d.l.vo 177/2016) di specifiche competenza nei tre pilastri della tutela: ambientale, forestale e agroalimentare.
Tale Unità rappresenta un comparto di elevata specializzazione, a vocazione internazionale e in continua evoluzione e sviluppo. Agisce attraverso le proprie articolazioni, capillari in tutto il territorio nazionale, del Comando Tutela Forestale e Parchi, Comando Tutela della Biodiversità, Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica e Comando Tutela Agroalimentare.
Il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri ha la missione istituzionale di tutelare e salvaguardare gli ecosistemi, la biodiversità, gli animali, il paesaggio, l’ambiente e il territorio da ogni forma di aggressione, dal crimine e dalla mala gestione, ed è in grado di fornire risposte sempre più efficaci e concrete, attraverso la specializzazione, la territorialità e l’innovazione tecnologica.
Una missione, a rilevanza costituzionale, sintetizzabile in quattro concetti: Salubrità, Sicurezza, Valorizzazione, Educazione, che rappresentano obiettivi prioritari soprattutto per quei Paesi, come l’Italia, il cui patrimonio e le bellezze naturali ne rappresentano una delle più importanti cifre identificative, con importanti ricadute da un punto di vista economico, sociale e culturale.
Parlare di salubrità significa garantire quel diritto – costituzionalmente tutelato – di vivere in un ambiente sano, in cui l’uomo può prosperare, in modo sostenibile. E a tal fine l’Arma dei Carabinieri agisce per prevenire e contrastare tutte le forme di inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo; interviene affinché si rispettino le regole del fondamentale ciclo dei rifiuti, ovvero quel processo che mira a contenere gli impatti ambientali e sanitari dei rifiuti, riducendo la quantità da smaltire e cercando di recuperare risorse con essi. Il ciclo dei rifiuti rappresenta il punto nodale per il passaggio da un modello economico lineare (di sfruttamento intensivo delle risorse) ad un modello economico circolare (di protezione, valorizzazione e riciclo del capitale naturale). La gestione illecita dei rifiuti, tra l’altro, garantisce enormi profitti criminali, principalmente attraverso abbattimento fraudolento dei costi legati al corretto smaltimento e riciclo. La lotta al crimine ambientale diventa quindi di fondamentale importanza. Un crimine altamente specializzate e senza confini, spesso legato all’imprenditoria e alla Pubblica Amministrazione deviata. L’economia legata all’ambiente (c.d. Green Business), rappresenta una forte attrattiva per la criminalità organizzata, anche di matrice mafiosa, soprattutto in relazione agli ingenti investimenti per la transizione ecologica in atto (si pensi, tra gli altri, all’epocale “Green Deal Europeo”). Tale fenomeno criminale richiede una postura investigativa evoluta, una costante innovazione tecnologica e una continua specializzazione, sia delle forze di polizia che della magistratura.
Perseguire la sicurezza significa garantire un armonioso rapporto tra territorio (ambiente) e uomo, in cui l’uno non rappresenta un pericolo per l’altro. Nelle attività istituzionali si può far riferimento al dissesto idrogeologico, agli incendi, ai tagli illeciti, all’abusivismo edilizio, al servizio meteomont, alla protezione degli animali, tutti settori in cui gli uomini e le donne del comparto si impegnano con passione e professionalità, sfruttando la tecnologia (costellazioni satellitari, droni, software di analisi e comparazione, strumentazioni come il “tree talker” e i “greenery scanner”, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e la competenza tecnica. Tutte attività suffragate dalla conoscenza e dal controllo capillare del territorio.
Valorizzare significa perseguire una selvicoltura attiva, promuovendo le equazioni “efficienza-convivenza” ed “ecologia-economia” e, nel contempo, proteggere il variegato ed immenso patrimonio naturale, gli ecosistemi e la biodiversità. La biodiversità nazionale rappresenta una ricchezza unica al mondo, con un intrinseco valore genetico, naturalistico, storico, sociale ed economico.
L’Arma dei Carabinieri persegue la “valorizzazione” nella gestione delle riserve naturali statali e nella sorveglianza dei parchi nazionali, nelle attività di ricerca, studio, monitoraggio e sviluppo, nell’applicazione di modelli di fruizione sostenibile delle aree protette, nella manutenzione e ingegneria forestale, nell’allevamento di razze equine, nella generale conservazione della biodiversità vegetale e animale, nelle attività di salvaguardia delle foreste.
Nella valorizzazione, l’Arma dei Carabinieri difende anche la filiera agroalimentare, un settore economico fondamentale proprio per la forza e l’alta competitività dell’italian sound. E quindi si “valorizza“nelle specifiche attività di prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari ed anche nel contrasto alle frodi finanziarie e agli illeciti finanziamenti dell’Unione Europea nel variegato settore, che creano squilibri nel mercato, danneggiano l’economia e la competitività nazionale e impediscono lo sviluppo rurale e montano.
L’educazione, si concretizza nella diffusione della cultura ambientale e della legalità ambientale, perseguite attraverso le numerose iniziative formative e informative a favore di Scuole, Enti e Pubbliche Amministrazioni, le visite didattiche ai reparti, i laboratori, le iniziative pubbliche, progetti di forestazione, le convenzioni con atenei, istituti di ricerca, associazioni. Il CUFA è poi in prima linea nella formazione degli operatori dell’ambiente, anche in ambito internazionale. Si pensi all’istituzione del “Centro di Eccellenza per la Tutela Ambientale” a Sabaudia, centro di formazione internazionale in favore degli esperti impegnati ai vari livelli nella tutela e salvaguardia della natura.
Attraverso questo hub si diffondono elementi di governance ambientale, soprattutto in quei paesi dove c'è più bisogno di competenze e di esperienze specializzate.
I cambiamenti climatici, la perdita di fertilità del suolo, il cattivo sfruttamento delle foreste, i dissesti idrogeologici, l’utilizzo scorretto delle risorse idriche e tecniche agricole non sostenibili, sono tutti fattori - connessi tra loro - che, soprattutto nelle aree più fragili del mondo, inaspriscono le tensioni, gli scontri violenti e armati, causano crisi sociali ed economiche e quindi migrazioni di massa
Le attività formative, divulgative, gli incontri e i confronti, a livello internazionale, risultano quindi estremamente utili per acquisire competenze, teoriche e pratiche, per la difesa, la cura e la tutela del territorio e della biodiversità, fornendo così un contributo fondamentale in termini di peacekeeping, con i Carabinieri in prima linea.
Conclusioni
Quanto brevemente illustrato non può che far emergere la complessità della questione ambientale. Il bilanciamento di diritti e interessi, la globalità della tematica, il necessario approccio multidisciplinare, portano e porteranno sempre più al centro delle priorità nazionali e internazionali la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, quale fattore imprescindibile per lo sviluppo della vita umana, in tutte le sue espressioni.
È sicuramente necessario che il riferimento all’ambiente nella Costituzione non sia solo un “manifesto costituzionale”, ovvero senza riscontro nella realtà giuridica effettuale, ma deve costituire una vera rivoluzione culturale e giuridica del costituzionalismo ambientale, per la quale alle disposizioni costituzionali coincidano azioni, strategie e programmi concreti di transizione ecologica: uno Stato costituzionale ambientale in “Action” e non solo in “Books”.
Nel concreto, è necessario affrontare le sfide moderne non solo attraverso epocali investimenti nella transizione ecologica, ma anche intervenendo in altri settori ad essa connessa.
È auspicabile una sempre più efficace e aderente normativa di settore, sia nazionale che sovranazionale, sia in ambito penale che amministrativo, da aggiornare con il progressivo cambiamento della società e delle problematiche. Si deve continuare a sviluppare la cooperazione e collaborazione internazionale, non solo tra gli Stati, ma anche tra le varie autorità, gli enti, gli organismi e le associazioni. È necessario puntare ad una più completa armonizzazione delle legislazioni, per non permettere ai criminali dell’ambiente di sfruttare a loro favore le differenze normative nel compimento di fruttuosi traffici illeciti. Si deve continuare e fortificare lo scambio di buone pratiche ed esperienze, anche nell’informazione e formazione degli operatori, con riguardo alla difesa dalle aggressioni dell’ambiente - antropiche e naturali - e alle sostenibili tecniche di sfruttamento del suolo e delle risorse naturali.
È necessario puntare alla continua specializzazione e aggiornamento delle forze di polizia e di tutti gli operatori del settore, affinché l’intervento sia sempre più efficace ed adeguato, soprattutto nel contrasto al crimine ambientale, che rappresenta un rilevante fattore di rischio. Si deve puntare sulla ricerca scientifica e sull’innovazione tecnologica, affinché strumenti, applicativi e procedure facilitino e fortifichino l’azione di chi, a vario titolo, si occupa di tutela ambientale.
È necessario un approccio integrato di specialità, competenza, conoscenza e professionalità, tra i diversi attori (istituzionali e non), che condividono questa “missione verde”.
È importante riconoscere il ruolo fondamentale della cultura e dell’educazione ambientale, che è anche educazione alla legalità ambientale, diventando parte integrante della formazione di ogni cittadino.
Spetta ad ognuno di noi comprendere che la protezione dell’ambiente non deve essere un fattore solo ideologico, integralista e divisivo, ma un comune obiettivo per la prosperità del nostro Paese e dell’intera società globale, in un necessario bilanciamento di interessi, diritti ed esigenze, potenzialmente divergenti, nel giusto punto di equilibrio tra una “deep ecology” e l’antropocentrismo sfrenato.
In tutto questo, anche l’Arma dei Carabinieri continuerà a fornire il proprio contributo, di conoscenza, esperienza e competenza, per il bene della nostra generazione e di quelle future, come la Costituzione richiama a fare.
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Bibliografia, articoli e sitografia
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