Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

DIRITTO 
L’INGRESSO DEGLI ESSERI ANIMALI IN COSTITUZIONE
02/09/2024

Francesca RESCIGNO
Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna 


La legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 ha, per la prima volta nella storia repubblicana, revisionato uno dei 12 articoli componenti i Principi Fondamentali della nostra Costituzione e specificatamente l’articolo 9. In tal modo si è infranto il tabù costituzionale dell’immodificabilità di tali principi inserendo in Costituzione la protezione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi ed anche prevedendo che la legge dello Stato si debba occupare della disciplina della tutela degli animali.

Constitutional law n. 1 of 11 February 2022 has, for the first time in republican history, revised one of the 12 articles making up the Fundamental Principles of our Constitution and specifically article 9. In this way, the constitutional taboo of the immutability of these principles was broken by inserting into the Constitution the protection of the environment, biodiversity, ecosystems and also providing that state law must deal with the regulation of animal protection.


FIG. 1

L’ingresso degli esseri animali in Costituzione appare assai significativo e va collocato nell’ambito della c.d. “questione animale” che accompagna la storia del pensiero umano da sempre e che concerne il rapporto tra esseri umani ed esseri animali. Filosofia, scienza ed anche il diritto si sono confrontati con tale questione e, in tutte le epoche, sono rinvenibili riferimenti e tentativi di disciplina. Tutti questi approcci, seppure dispiegatisi attraverso percorsi differenti, presentano un comune denominatore e cioè l’affermazione antropocentrica quale regola del mondo, anche se sono stati capaci di elaborare progressivamente soluzioni meno concentrate sulla primazia umana.

Filosofia e scienza hanno compreso, più rapidamente del diritto, che anche per gli esseri animali la vita non è solo pura corporeità e che anch’essi partecipano alla vita sociale, hanno regole, comportamenti indotti dalle necessità del momento e dai contesti sociali e per questo sono dotati di un valore proprio. Il riconoscimento giuridico di tale valore non è però scontato né automatico ed effettivamente il diritto ha a lungo tenuto un atteggiamento “difensivo” riconducibile alla considerazione cartesiana degli animali quali “bruti privi di pensiero”, cioè esseri inferiori che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipicamente umane. Per questo, lungamente e a tratti ancora oggi, la produzione normativa in materia è stata spesso concepita quale mezzo per preservare o realizzare interessi prettamente umani, sostenuti da ragioni economiche, sanitarie ed anche affettive, ma comunque sempre legati alla sola prospettiva umana, considerando l’animale un oggetto, un essere privo di sensibilità e soggettività. Anche il diritto però ha compiuto nel tempo un importante cammino verso la soggettività animale e la nostra recente revisione costituzionale si colloca proprio in tale ambito. Tra i momenti salienti del percorso giuridico italiano in tema di esseri animali, è opportuno segnalare la Legge n. 473 del 1993 cui si deve una definizione precisa del reato di “maltrattamento degli animali”, per cui non esiste più un concetto generico di maltrattamento, ma l’atto che colpisce l’animale va valutato rispetto agli effetti che produce per quello specifico animale; ancor più significativa è la Legge n. 189 del 2004, contenente “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, principale riferimento nella definizione dello status animale, per cui i reati commessi a danno degli animali hanno un proprio specifico oggetto ed un titolo apposito venendo rubricati quali: “delitti contro il sentimento per gli animali”. Il nuovo Titolo introduce fattispecie di notevole interesse, superando l’odiosa distinzione tra uccisione di animale altrui e maltrattamento e uccisione di animale proprio, eliminando la lacuna relativa all’uccisione di animali di nessuno e rendendo l’animale effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui.

FIG. 2Gli esseri animali sono oggetto di interesse anche a livello normativo europeo come dimostra il Trattato di Lisbona, sottoscritto nel dicembre del 2007, che li definisce ‘esseri senzienti’, seppure tale affermazione non osti al mantenimento di fenomeni discutibili, quali le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume. Di estrema rilevanza anche il Regolamento n. 1223 del 2009 cui si deve l’eliminazione progressiva della possibilità di effettuare test sugli animali per i prodotti cosmetici ed anche la Direttiva n. 63 del 2010 relativa alla tutela degli animali utilizzati per scopi scientifici e sperimentali.

Insomma, è più che evidente la volontà giuridica di modificare l’approccio del diritto nei confronti degli esseri animali e proprio questa nuova attenzione ha condotto alla recente revisione costituzionale. Il novellato articolo 9, anche se nomina gli esseri animali una sola volta, in realtà li tutela quattro volte perché si occupa in generale degli animali, dell’ambiente di cui essi fanno innegabilmente parte, della biodiversità che non potrebbe esistere senza animali ed infine degli ecosistemi di cui gli esseri animali sono i principali attori. Insomma, non è possibile tutelare l’ambiente se non ci si occupa anche degli esseri animali ed è estremamente importante il riferimento agli animali in quanto tali andando oltre la distinzione tra animali d’affezione ed altre tipologie di animali.

La revisione costituzionale si riferisce agli animali senza aggiungere aggettivi, si perde quindi la definizione europea di “esseri senzienti”, ma si tratta di una perdita più formale che sostanziale considerando che la “senzietà” non aveva prodotto modifiche reali sul riconoscimento giuridico degli esseri animali.

La novella in tema di animali recita: “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Molto si è discusso, e si continua a discutere, sulla formulazione della riforma costituzionale domandandosi se ci si trovi effettivamente dinanzi ad una riserva di legge, oppure ad un’indicazione di altro tipo. Ritengo che si tratti di una riserva di legge che presenta non solo una funzione di garanzia ed un impegno per il Legislatore, ma segna anche un limite, seppure parziale alla competenza legislativa regionale. La posizione nella topografia costituzionale, in effetti, ha di per sé un rilevante significato non solo perché rimette al Legislatore statale una forte responsabilità di disciplina e coordinamento della materia, ma soprattutto perché l’istituto della riserva di legge possiede un connaturato e specifico valore di garanzia e tutela, costituendo lo strumento fondamentale che protegge i diritti di libertà degli esseri umani e che oggi, per la prima volta, si rivolge anche agli esseri animali. Questo “salto di specie” della riserva di legge, costituisce la vera e propria rivoluzione della revisione, forse anche più di quanto gli stessi riformatori potessero immaginare, perché concretizza la possibilità di superare l’antropocentrismo giuridico offrendo i medesimi strumenti di garanzia per esseri umani ed animali. La statuizione della riserva di legge rappresenta un’inedita consapevolezza eco-centrica, un passaggio fondamentale verso la soggettività animale: la Carta costituzionale affida il compito di tutelare gli animali al Legislatore indipendentemente dalla sua eventuale sensibilità animalista. La revisione dell’articolo 9 pone quindi una nuova e precisa responsabilità in capo al Legislatore verso gli esseri animali che diventano destinatari di uno strumento di garanzia tipicamente umano.

Il riconoscimento della riserva di legge, d’altronde, non si traduce automaticamente in un divieto di intervento per le Regioni, poiché alla tutela degli animali deve essere attribuito valore trasversale (così come la giurisprudenza costituzionale aveva fatto a suo tempo per l’ambiente prima del riconoscimento costituzionale) che consente, in caso di inerzia legislativa statale, interventi migliorativi da parte delle regioni stesse. La riserva di legge dunque non come limite, ma come sprone per la realizzazione della miglior tutela possibile in favore degli esseri animali nel solco del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 

La riforma costituzionale dell’articolo 9 è datata 2022 e da allora non si sono registrati interventi normativi significativi in materia di animali, azioni che però sono sempre più necessarie perché la revisione costituzionale non rappresenta il punto di arrivo, ma solo una tappa dell’empowerment animale in quanto continua a mancare un esplicito riconoscimento della dignità e soprattutto della soggettività animale. Gli esseri animali, infatti, ancorché presenti nel Trattato di Lisbona e nella nostra Costituzione, sono per l’ordinamento giuridico delle “cose”, riconducibili alla categoria dei “beni mobili”, privi della titolarità di alcun diritto. Tale qualificazione giuridica rende gli esseri animali passibili di essere oggetto di diritti reali (quali, ad esempio, il diritto di proprietà) ovvero oggetto di rapporti negoziali (quali, ad esempio, la compravendita).

La modifica della Carta costituzionale testimonia un cammino sociale, culturale ed anche normativo favorevole alla de-reificazione animale, ma il cammino non è ancora ultimato; il novellato articolo 9 deve pertanto spronare il legislatore verso l’affermazione della soggettività animale, così come verso l’eliminazione dei trattamenti differenziati tra gli stessi esseri animali (si pensi ad esempio alla macellazione rituale).

Solo proseguendo in maniera virtuosa questo percorso si potrà conferire un reale significato giuridico alla revisione costituzionale che non deve rappresentare un semplice esercizio di stile, ma contribuire proficuamente alla risoluzione della “questione animale” affievolendo la logica giuridica antropocentrica e affermando infine la necessaria soggettività animale.

 

Riferimenti bibliografici

 

- Bentham J., Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London, 1789.

 

-Caffo L., Il maiale non fa la rivoluzione. Il nuovo manifesto per un antispecismo debole, Milano, 2016.

 

-Cerini D., Lamarque E., La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione, in Federalismi.it, 2023, n.24, 31.

 

-Denny M., Mc Fadzean A., L’ingegneria degli animali, Milano, 2015; J. T. Bonner, La cultura degli animali, Torino, 2016.

 

-Francione G. L., Animals, Property and the Law, Philadelphia, 1995.

 

-Fraser D., Weary D., Pajor E. A., Milligan B. N., A Scientific Conception Of Animal Welfare That Reflects Ethical Concerns, in Animal Welfare, 1997, Vol. 6, n. 3, 187.

 

-Gardi V., Zincani M., Panattoni G., Manuale di diritto degli animali. Disciplina civile, penale e amministrativa, Bologna, 2024.

 

-Garner R., O’Sullivan S. (edit), The political turn in Animal Ethics, Lanham, 2016.

 

-Hume D., Della ragione degli animali, in T. Regan, P. Singer (a cura di), Diritti animali, obblighi umani, Torino, 1987, 73.

 

-Meijer E., Linguaggi animali. Le conversazioni segrete del mondo vivente, Milano, 2021.

 

-Nibert D., Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation, Lanham, 2002.

 

-Odifreddi P., Sorella scimmia, fratello verme, Milano, 2021.

 

-Pouydebat E., L’intelligenza animale, Milano, 2018.

 

-Regan T., Defending Animal Rights’, Urbana and Chicago, 2001.

 

-Regan T., I diritti animali, Milano, 1990.

 

-Rescigno F., I diritti degli animali. Da res a soggetti, Torino, 2005.

 

-Rescigno F., Audizione resa il 27 novembre 2019 innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio Costituzionale, Fasc. 1/2020, 7 gennaio 2020,  www.osservatorioaic.it.

 

-Rescigno F., “Bios” e “Zoe” nel diritto. Per una tutela giuridica del vivente non umano, in Scuola Superiore della Magistratura, Bioetica e Biodiritto, 2021, Quaderno 1, 91.

 

-Rescigno F., Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico italiano, comparato, europeo, n. 2/2021, 23 giugno 2021, www.federalismi.it.

 

-Rescigno F., Parturient montes, nascetur ridiculus mus? Il nuovo articolo 9 della Costituzione Italiana e il mancato traguardo della soggettività animale, in Passaggi Costituzionali, 2022, n. 1, 58.

 

-Rescigno F., La riforma dell’articolo 9 e gli esseri animali: un impegno verso una Costituzione biocentrica e animalista, in One Earth – One Health. La costruzione giuridica del Terzo Millennio, (a cura di F. Rescigno – G. Giorgini Pignatiello), Torino, 2023, 13.

 

-Rescigno F., The Entrance of Animal Beings in the Italian Constitution. The Still Incomplete Path of Animal Subjectivity, in Journal of Ethics and Legal Technologies, 2023, June, Volume 5 (1), 21.

 

-Rescigno F., Animali e Costituzione: prodromi della soggettività giuridica?, in  D. Buzzelli (a cura di), Animali e diritto. I modi e le forme di tutela, Pisa, 2023, 13.

 

-Rescigno F., “La riforma dell’articolo 9 Cost. e la soggettività giuridica degli esseri animali”, in L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, A. Sterpa (a cura di), Studi in memoria di Beniamino Caravita, Napoli, 2024, Vol. I, 647.

 

-Ryder R. D., Experiments on Animals, in S. Godlovitch, R. Godlovitch, J. Harris (edit), Animal, Men and Morals: an enquiry into the maltreatment of non-humans, London, 1971.

 

-Ryder R. D., Victims of Science, London, 1975.

 

-Ryder R. D., The Struggle against Speciesism, in D. Paterson, R. D. Ryder, Animal Rights. A Symposium, London – New York, 1979.

 

-Ryder R. D., Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism, Oxford, 1989.

 

-Singer P., In difesa degli animali, Roma, 1987.

 

-Singer P., Liberazione animale, Milano, 2003.

 

-Singer P., Animal liberation now, London, 2023.

 

-Vallortigara G., Altre menti. Lo studio comparato della cognizione animale, Bologna, 2000.