Premessa
Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147), segna un punto di svolta nell’assetto sanzionatorio delineato dal legislatore italiano in materia ambientale. Il provvedimento interviene in modo organico e incisivo sulla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rafforzando il sistema sanzionatorio penale contro le condotte illecite connesse alla gestione dei rifiuti e introducendo anche aggravanti specifiche e pene accessorie di forte impatto operativo.
Questo inasprimento del quadro repressivo nazionale si colloca in un contesto fortemente condizionato dagli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e, in particolare, dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di tutela ambientale e diritto alla vita, che ha visto l’Italia condannata per violazione degli artt. 2 e 8 della Convenzione europea a causa dell’inquinamento cronico nella ormai nota “Terra dei Fuochi” in Campania.
In tale prospettiva, il decreto-legge n. 116/2025 si propone di colmare le storiche criticità del sistema penale ambientale italiano, caratterizzato per lungo tempo dalla prevalenza di fattispecie contravvenzionali, da termini di prescrizione ridotti e dalla conseguente difficoltà di attivare strumenti investigativi e cautelari efficaci. La riforma si inserisce, inoltre, in un più ampio percorso di armonizzazione con il diritto dell’Unione europea, alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sui reati ambientali, che impone agli Stati membri l’adozione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni più gravi della normativa ambientale.
Il decreto, tuttavia, ha sollevato rilevanti questioni interpretative, rendendo necessaria una lettura critica e approfondita delle novità introdotte.

Il quadro giuridico nel quale si inserisce la riforma
L’intervento del legislatore nazionale si inserisce in un quadro sovranazionale nel quale la tutela dell’ambiente assume una dimensione sempre più strettamente connessa alla protezione dei diritti fondamentali. La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che l’intervento normativo in esame ha trovato fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto nella sentenza del 30 gennaio 2025 della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che si è pronunciata sul ricorso (Canavacciuolo e altri c. Italia) di molti cittadini italiani residenti nella c.d. Terra dei Fuochi, ammalatisi di tumore o parenti di persone ammalatesi e morte per patologie oncologiche. La Corte EDU ha considerato non soddisfacente l’operato complessivo delle autorità italiane con riguardo all’efficacia dei procedimenti penali in materia di danno ambientale, al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti e all’informazione resa al pubblico sul tema.
La Corte richiama, in continuità con le valutazioni espresse dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti succedutesi nelle legislature nazionali, le persistenti criticità storiche dell’apparato penale ambientale italiano, evidenziandone la limitata efficacia deterrente almeno fino al 2015. In particolare, viene sottolineata l’assenza, per lungo tempo, di un quadro normativo unitario e coordinato, caratterizzato dalla prevalenza di fattispecie contravvenzionali, da brevi termini di prescrizione e dalla conseguente inapplicabilità di strumenti investigativi e cautelari adeguati. Anche gli interventi legislativi settoriali succedutisi nel tempo – dall’introduzione del reato di traffico illecito di rifiuti nel 2001 a quello di combustione illecita nel 2013 – pur segnando un’evoluzione formale, sono stati giudicati dalle stesse Commissioni come scarsamente incisivi sul piano applicativo, a causa delle difficoltà probatorie e della limitata utilizzazione rispetto alla diffusione del fenomeno. Solo con la legge n. 68 del 2015 si è avviato un tentativo di sistematizzazione dei reati ambientali, che tuttavia, secondo la Corte, si inserisce in un percorso normativo tardivo e frammentario, privo fino a quel momento di una revisione organica delle carenze strutturali del sistema penale ambientale.
Per tali motivi, la Prima sezione ha considerato inadempiuti gli obblighi di protezione e, dunque, violato l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), rubricato “Diritto alla vita”, che recita: “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”.
La giurisprudenza della Corte EDU ha progressivamente ampliato la portata dell’art. 2, riconoscendogli una dimensione non solo negativa (divieto di uccisione arbitraria), ma anche positiva, che impone agli Stati obblighi di prevenzione, protezione e controllo. In ambito ambientale, tali obblighi si traducono nel dovere di adottare un quadro normativo efficace e di assicurare un’applicazione concreta e non meramente formale delle misure di tutela, quando l’esposizione a rischi ambientali gravi e prolungati possa mettere in pericolo la vita delle persone.
Parallelamente, il diritto dell’Unione europea ha rafforzato il proprio approccio repressivo mediante l’adozione della direttiva (UE) 2024/1203 1 sui reati ambientali, destinata a sostituire la direttiva 2008/99/CE, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni gravi della normativa ambientale, includendo espressamente la gestione illecita dei rifiuti e le condotte che comportano un pericolo concreto per la vita o la salute delle persone. In particolare, l’art. 4 impone agli Stati di prevedere pene massime non inferiori a tre, cinque, otto o dieci anni a seconda del danno causato (morte, lesioni gravi o danni all’ambiente); gli Stati devono prevedere anche pene accessorie quali obblighi di ripristino, risarcimento, esclusione da finanziamenti pubblici e sospensione di licenze. Le persone giuridiche devono essere punite con multe e sanzioni interdittive.
Le modifiche apportate all’apparato sanzionatorio dal Decreto legge n. 116/2025
Il D.L. n. 116/2025 ha inciso in modo rilevante sulla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e su altre normative di settore, determinando un deciso rafforzamento dell’apparato repressivo in materia ambientale. Le principali innovazioni riguardano, anzitutto, l’inasprimento delle sanzioni, con la trasformazione di numerose contravvenzioni in delitti e l’introduzione di pene accessorie quali la sospensione della patente e la confisca di veicoli o terreni. La riforma interviene sulla disciplina dell’abbandono dei rifiuti, riscrivendo l’art. 255 D.Lgs. n. 152/2006 e distinguendo tra l’abbandono di rifiuti non pericolosi, sanzionato come contravvenzione, e le ipotesi particolari o concernenti rifiuti pericolosi, elevate a delitto (artt. 255-bis e ter). Ulteriori modifiche riguardano la gestione non autorizzata dei rifiuti, con l’introduzione di nuove circostanze aggravanti; la revisione del delitto di combustione illecita e l’aggravamento di pena per le spedizioni illegali di rifiuti, oltre all’aggiornamento delle disposizioni del Codice penale sugli ecoreati. In chiave operativa, il decreto introduce infine la possibilità di ricorrere a sistemi di videosorveglianza per l’accertamento dell’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni.
Abbandono di rifiuti
La disciplina sanzionatoria, in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti, è stata completamente riorganizzata. Il legislatore ha introdotto tre livelli progressivi di gravità, ciascuno dei quali configura un reato distinto.
Rimane invece, ferma la descrizione delle fattispecie alle quali si ricollega l’apparato sanzionatorio per la violazione dei divieti previsti dalle seguenti disposizioni:
-l’art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006 che vietano espressamente l’abbandono, il deposito in modo incontrollato e l’immissione dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee;
-l’art. 226, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 che contiene il divieto di immissione, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di imballaggi terziari di qualsiasi natura;
-l’art. 231, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006 che prevede l’obbligo di conferire a centri di raccolta specializzati i veicoli a motore e i rimorchi.
I) Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255)
Il mero abbandono di rifiuti resta una contravvenzione punita, tuttavia, con pene più severe di quelle previste in precedenza. Il comma 1 dell’art. 255 D.Lgs. n. 152/2006, infatti, prevede che chiunque abbandoni rifiuti o li depositi in modo incontrollato ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee sia punito con l’ammenda da 1.500 a 18.000 euro 2. Quando l’abbandono o il deposito incontrollato vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.
Il nuovo comma 1.1 dell’art. 255 3 reca, invece, la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (abbandono o deposito incontrollato posti in essere da titolari di impresa e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata: arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 3.000 a 26.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’art. 214 D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada).
Va segnalato che in entrambe le fattispecie è presente una clausola di salvaguardia, volta ad escluderne l’applicazione nei casi in cui il fatto integri un reato più grave 4.
Il nuovo comma 1.2 dell’art. 255 prevede, invece, che chiunque abbandoni o depositi rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 3.000 euro, a meno che il fatto non costituisca reato. Si specifica, inoltre, che se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’art. 214 D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada).

Il comma 1-bis dell’art. 255 circoscrive l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria ai rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’art. 232-ter D.Lgs. n. 152/2006 5 e ai rifiuti da prodotti da fumo di cui all’art. 232-bis D.Lgs. n. 152/2006 6, il cui abbandono comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. La stessa disposizione specifica che la sanzione amministrativa ivi prevista trova applicazione fuori dai casi stabiliti dall’art. 15, comma 1, lettera f-bis) del Codice della strada 7, che reca il divieto di depositare o gettare fuori dai veicoli in sosta o in movimento i rifiuti di piccolissime dimensioni e i prodotti da fumo. In quest’ultimo caso si applica, infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
In sostanza, con la previsione in questione vengono sanzionate le condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere:
-fuori dalla strada, come definita dall’art. 2 codice della strada, con o senza l’impiego di veicoli;
-sulla strada, dai pedoni. È il classico caso del pedone che getta una carta o un residuo di sigaretta per terra.
Il nuovo comma 1-ter dell’art. 255 consente di procedere all’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis, anche in assenza di contestazione immediata, mediante l’analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza ubicati all’esterno o all’interno dei centri abitati. Tale sistema di rilevazione permette, pertanto, di differire la contestazione della violazione. Come specificato dalla disposizione normativa, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria è di competenza del Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.
II) Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis)
La fattispecie in esame ricalca quella punita dall’art. 255, prevedendo la sanzione per chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti non pericolosi, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee. Tali condotte sono, tuttavia, punite a titolo di delitto, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, quando:
a) dal fatto deriva:
• pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
• pericolo di compromissione o deterioramento:
-delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
-di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 8 o comunque sulle relative strade di accesso e pertinenze.
Si prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio per il reato in questione, con la previsione della reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi, qualora il fatto sia commesso da titolari di imprese e responsabili di enti.
È altresì prevista la previsione della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria, applicabile al conducente del veicolo nei casi in cui l’abbandono o il deposito dei rifiuti sia realizzato mediante l’impiego di veicoli a motore; in tali ipotesi, la misura può essere disposta per una durata compresa tra due e sei mesi.
III) Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter)
La disposizione estende e inasprisce il trattamento sanzionatorio delle condotte di abbandono di rifiuti e di abbandono di rifiuti in casi particolari, già disciplinate dagli articoli 255 e 255-bis, con specifico riferimento ai rifiuti pericolosi. In tali ipotesi, il legislatore prevede un regime sanzionatorio significativamente più severo, consistente nella reclusione da uno a cinque anni per l’abbandono semplice e nella reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per l’abbandono in casi particolari.
Inoltre, è prescritto un ulteriore aggravamento sanzionatorio in considerazione della qualità soggettiva degli autori – titolari di imprese o responsabili di enti. Questi ultimi sono puniti con la reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi nel caso abbandono di rifiuti; con la reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi, nelle ipotesi di abbandono in condizioni particolari.
• Nota di commento
L’intervento di riforma degli artt. 255, 255-bis e 255-ter del D.Lgs. n. 152/2006 delinea un sistema graduato, fondato sulla distinzione tra fattispecie contravvenzionali e delitti, secondo una logica di progressiva intensificazione della risposta penale.
Le fattispecie previste dall’art. 255, commi 1 e 1.1 D.Lgs. n. 152/2006 hanno conservato natura contravvenzionale. Tali disposizioni continuano a sanzionare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, principalmente riferibile a condotte episodiche, prive di organizzazione e connotate da un grado di offensività contenuto 9.
In quanto contravvenzioni, le fattispecie di cui all’art. 255 restano assoggettate al regime delle prescrizioni ambientali ex artt. 318-bis ss. D.Lgs. n. 152/2006; consentono l’accesso a strumenti deflattivi quali l’oblazione.
Il nuovo art. 255-bis D.Lgs. n. 152/2006 introduce una fattispecie delittuosa autonoma, qualificata dalla dottrina come reato di pericolo concreto o presunto, in ragione del contesto in cui la condotta si realizza (siti contaminati o potenzialmente contaminati, prossimità a risorse ambientali strategiche).
L’art. 255-ter segna il livello più elevato della risposta sanzionatoria in materia di abbandono, configurando un delitto autonomo incentrato sulla natura pericolosa del rifiuto.
Tali norme sono state intese come disposizioni di cerniera tra la tradizionale tutela contravvenzionale e i delitti ambientali del codice penale (artt. 452-bis 10 e 452 ter), anticipando la soglia di punibilità senza richiedere l’accertamento di un danno ambientale in senso stretto.
Tuttavia una parte della dottrina ha criticato questo intervento del legislatore, poiché si è ritenuto che vi possa essere una sovrapposizione degli elementi costituitivi dei reati di cui al Titolo VI-bis del codice penale 11. Sul piano procedurale, la natura delittuosa delle condotte permette ora interventi dell’autorità giudiziaria in precedenza non ammissibili, quali l’arresto in flagranza, misure cautelari detentive e il ricorso alle intercettazioni. All’art. 382-bis c.p.p. 12 è stato inserito il comma 1.1., che prevede espressamente la possibilità di arresto in flagranza differita, anche per i casi di cui agli articoli 255- bis e 255-ter D.Lgs. n. 152/2006. Vengono così ampliati significativamente i poteri degli organi inquirenti.
Da tenere poi conto che alla riqualificazione del reato da contravvenzione a delitto consegue un innalzamento dei termini di prescrizione dello stesso: si passa da un termine minimo di 4 anni per le contravvenzioni a un termine minimo di 6 anni per i delitti (art. 157 c.p.).

Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1)
Ulteriori interventi riguardano la disposizione dell’art. 256, che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti 13. La condotta base di gestione non autorizzata di rifiuti rimane punita a titolo di contravvenzione con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, mentre qualora i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la condotta viene qualificata come delitto cui si applica la reclusione da 1 a 5 anni.
Un trattamento sanzionatorio più grave (reclusione da 1 anno a 5 anni) è previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 256, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Infine, un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la condotta abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.
Nelle ipotesi in cui le descritte condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, viene prescritta l’applicazione al conducente del veicolo, della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi (nuovo comma 1-ter dell’art. 256 cit.).
• Nota di commento
L’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 costituisce la norma cardine di repressione penale della gestione illecita dei rifiuti, configurandosi come reato proprio o improprio a seconda delle condotte e dei soggetti attivi, con una funzione di chiusura del sistema autorizzatorio delineato dalla Parte Quarta del citato decreto. Al comma 1 si sanziona l’esercizio di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (autorizzazione, iscrizione, comunicazione). La fattispecie è tradizionalmente qualificata come reato di pericolo presunto, in quanto la lesione dell’interesse ambientale non deve essere provata in concreto, essendo sufficiente la violazione delle prescrizioni dispositive.
Va sottolineato che il comma 1 dell’art. 256 si apre con la clausola di sussidiarietà: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1”. L’art. 29-quaterdecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona l’esercizio di una delle attività elencate all’Allegato VIII 14 alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 15, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata. In tali ipotesi la sanzione prevista è l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
In mancanza di una armonizzazione tra le sanzioni dell’art. 29-quaterdecies cit. e il nuovo regime sanzionatorio di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, l’esercizio abusivo di una delle attività indicate dall’Allegato VIII alla Parte Seconda resta una mera sanzione contravvenzionale, anche in caso di rifiuti pericolosi. Il paradosso, pertanto, è che per attività a più alto impatto ambientale si è determinato un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a condotte simili non sottoposte ad AIA.
Discarica abusiva (art. 256, comma 3)
Anche il comma 3 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 è stato riscritto al fine di qualificare come delitto il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, già previsto in precedenza come contravvenzione dalla disposizione modificata. Per effetto della novella, tale fattispecie è punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi.
Analogamente a quanto previsto per la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti, anche con riferimento alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, viene stabilito, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 3-bis nell’art. 256, un trattamento sanzionatorio più grave (reclusione da 2 a 6 anni), applicabile quando dal fatto deriva:
• pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
• pericolo di compromissione o deterioramento:
-delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
-di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
• il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
• Nota di commento
Anche il comma 3 dell’art. 256 si apre con la clausola di sussidiarietà: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1…”. Pertanto, le discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, (ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), che sono la specifica tipologia di impianto che deve essere autorizzato in AIA, in caso di esercizio abusivo restano sanzionati in via contravvenzionale con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. In caso di rifiuti pericolosi, la pena è dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
In tutti i casi, invece, (sia per discariche in AIA sia no) è previsto che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi 16.
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)
Tale fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La pena è della reclusione da 3 a 6 anni se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi. In ogni caso, si prevede che il responsabile sia tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (256-bis, comma 1).
Il comma 2 è stato riformulato 17. Si stabilisce che non possono applicarsi pene inferiori a quelle stabilite dal predetto art. 256-bis, comma 1 allorquando, in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti, siano posti in essere uno dei seguenti reati:
- abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all’art. 255-bis;
- abbandono o deposito di rifiuti pericolosi ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all’art. 255-ter;
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate di cui all’art. 256;
- spedizione illegale di rifiuti ai sensi dell’art. 259.
All’interno dell’art. 256-bis sono stati introdotti i nuovi commi 3-bis e 3-ter.
In particolare, il comma 3-bis prevede l’irrogazione della sanzione della reclusione da 3 a 6 anni quando dalla combustione di rifiuti non pericolosi:
• deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; -
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
• il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Qualora le suddette ipotesi riguardino la combustione illecita di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.
Il comma 3-ter prevede, invece, un aumento di pena sino alla metà per i fatti di cui al comma 3-bis qualora da essi segua l’incendio.
• Nota di commento
Si ritiene utile ricordare che nel nostro ordinamento la definizione giuridica di “incendio” non è contenuta in una norma di carattere generale, ma si ricava in via interpretativa dall’art. 423 del codice penale, dedicato al delitto di incendio.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato l’incendio non coincide con qualsiasi fenomeno di fuoco, ma richiede un quid pluris rispetto alla mera combustione. In particolare, la Corte ha chiarito che si ha incendio solo in presenza di un fuoco di vaste proporzioni, dotato di capacità autonoma di propagazione, non facilmente estinguibile e tale da porre in pericolo la pubblica incolumità, anche in via potenziale 18.
In coerenza con tale impostazione, la Corte di cassazione ha precisato che la semplice combustione di materiali, ancorché volontaria, non è sufficiente a integrare il delitto di incendio qualora il fuoco rimanga circoscritto, facilmente controllabile e privo di attitudine espansiva 19.
Da sottolineare che il D.L. 116/2025 ha abrogato il comma 3 dell’art. 256-bis D.Lgs. n. 152/2006, che prevedeva un aumento di un terzo del trattamento sanzionatorio del delitto di combustione illecita di rifiuti qualora tale reato fosse stato commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. La soppressione è dovuta all’introduzione del nuovo art. 259-bis D.Lgs. n. 152/2006, che estende l’ambito di applicazione della circostanza aggravante (aumento di un terzo della pena) ai reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 qualora il reato sia commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
• Registro cronologico di carico e scarico
Il D.L. n. 116/2025 ha modificato la sanzione prevista dall’art. 258, comma 2, in materia di omissione ovvero tenuta incompleta del registro cronologico di carico e scarico relativo alle operazioni di produzione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. La novella ha innalzato l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per tale violazione, che è diventata da 4.000 a 20.000 euro 20.
Rimane, invece, invariata la sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l’omissione o la tenuta incompleta del registro riguardi rifiuti pericolosi. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
Con riferimento alle violazioni della tenuta del registro cronologico di carico e scarico è stato introdotto nell’art. 258 un nuovo comma 2-bis che reca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del responsabile della violazione di cui al precedente art. 258, comma 2, conseguente alla mancata o errata tenuta del registro delle operazioni di carico e scarico. In particolare, la sospensione è da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi.
La norma precisa, inoltre, che nel caso di accertamento delle violazioni di cui all’art. 258, comma 2, trovano comunque applicazione le norme previste dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie e sanzioni amministrative pecuniarie.
• Nota di commento
Il comma 2-bis dell’art. 258 dispone che: “all’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida” per periodi differenziati in ragione della pericolosità dei rifiuti.
Tuttavia, la violazione tipica del comma 2 riguarda la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, che è un obbligo documentale che nella maggior parte dei casi non è collegato all’uso diretto di un veicolo o alla guida di mezzi. Nella pratica, ciò genera un problema interpretativo, infatti il riferimento alla sospensione della patente appare del tutto estraneo alla condotta contestata e non esiste un legame logico-giuridico tra la violazione dell’obbligo della corretta tenuta del registro di c/s e la guida di un veicolo.
Come è stato evidenziato dalla dottrina 21, anche l’uso di una formula come “in ogni caso” per l’applicazione automatica della sospensione della patente, crea un problema di ragionevolezza e aderenza alla natura dell’illecito. L’obbligo di tenuta del registro grava su una pluralità di soggetti, ma non sempre il titolare della patente è identico al soggetto responsabile dell’illecito. Può accadere, ad esempio, che la violazione derivi da errori attribuibili al personale amministrativo o a consulenti esterni, mentre la patente sia intestata al legale rappresentante o ad altro soggetto amministratore. In tali ipotesi, non è chiaro quale criterio debba essere adottato per l’individuazione del “titolare della patente da sospendere” ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria: se il proprietario del veicolo, il legale rappresentante o il soggetto formalmente responsabile dell’adempimento documentale.
• Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
Con riferimento alle violazioni della tenuta del formulario, non sono state apportate significative modifiche. Il comma 4 dell’art. 258 D.Lgs. n. 152/2006, salvo che il fatto costituisca reato, continua a sanzionare il trasporto senza il formulario di identificazione o senza i documenti sostitutivi del medesimo, ovvero con formulario che riporta dati incompleti o inesatti, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro, per i rifiuti non pericolosi.
Il secondo periodo del medesimo comma 4 dell’art. 258, è stato riscritto. L’originaria dicitura: “Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi”, che per rinvio quoad poenam determinava l’applicazione della reclusione fino a due anni, è stata sostituita dalla disposizione: “chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni”.
All’interno dell’art. 258 è stato inserito il nuovo comma 4-bis, che sostanzialmente riporta quanto disposto dal comma 2 dell’art. 259 D.Lgs. n. 152/2006. Dunque, si stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di trasporto di rifiuti pericolosi violando le norme in materia di formulario di identificazione, nonché di false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti (ex art. 258, comma 4, secondo e terzo periodo) consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)
Il D.L. n. 116/2025 ha riscritto integralmente il comma 1 dell’art. 259 D.Lgs. n. 152/2006, trasformando la fattispecie contravvenzionale del traffico illecito di rifiuti in delitto e innovando la rubrica dell’articolo in “Spedizione illegale di rifiuti”. Attualmente si dispone che, chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi di quanto stabilito dai Regolamenti UE, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
• Nota di commento
Per definire il campo di applicazione della disposizione sanzionatoria, il nuovo art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 richiama sia l’art. 2, punto 35 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sia l’art. 3, punto 26 del Regolamento UE n. 2024/1157, in quanto le norme del Reg. n. 1013/2006 continuano ad applicarsi sino al 21 maggio 2026.
Il Regolamento (UE) 2024/1157, al paragrafo 26 dell’art. 3, definisce illegali le spedizioni effettuate nei seguenti modi:
•senza notifica alle autorità competenti interessate;
•senza l’autorizzazione delle autorità competenti;
•con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
•in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;
•in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell’Unione o internazionale, ed in particolare: con l’articolo 4, paragrafi 1 e 3 o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52 del regolamento.
Sono inoltre illegali le spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III e III B del Regolamento (UE) 2024/1157 o le miscele di rifiuti, laddove sia stato accertato che non sono conformi agli obblighi generali di informazione o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità.
Delitti puniti a titolo di colpa (art. 259- ter)
Il nuovo art. 259-ter D.Lgs. n. 152/2006 prevede la punibilità anche a titolo di colpa per i seguenti fatti di reato:
- “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” ex art. 255-bis;
- “Abbandono di rifiuti pericolosi” ex art. 255-ter;
- “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” ex art. 256, che sanziona le condotte di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate;
- “Spedizione illegale di rifiuti” ex art. 259.
Qualora uno dei richiamati reati è commesso a titolo di colpa si prevede una diminuzione di pena da un terzo a due terzi.
Albo nazionale gestori ambientali
All’art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) è stato inserito il nuovo comma 19-ter. Ove si dispone che, ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all’articolo 256 (relativo all’attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l’impresa che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, anche alla sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 2 mesi dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
• Nota di commento
Quanto all’introduzione del comma 19-ter nell’ambito dell’art. 212, con la clausola di salvezza “fermo il reato di cui all’articolo 256” si intende risolvere in radice il problema dei rapporti tra la fattispecie descritta dall’art. 19 ter rispetto alla fattispecie di reato di cui all’art. 256.
Quindi, fatte salve le eventuali sanzioni penali, si introduce uno specifico sistema sanzionatorio di natura amministrativa che si cumula con la sanzione penale.
A tal riguardo, l’art. 262 D.Lgs. n. 152/2006 prevede che all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte Quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune.
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative è esperibile il giudizio di opposizione (previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Modifiche al Codice penale
Il D.L. n. 116/2025 è intervenuto anche sul Codice penale, introducendo modifiche volte, da un lato, a escludere l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a specifici reati ambientali e, dall’altro, a prevedere una nuova fattispecie aggravata riferita ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo nonché alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, accompagnata dalla complessiva rideterminazione degli aumenti di pena connessi alle circostanze aggravanti. Tali interventi sono finalizzati ad assicurare un più coerente allineamento della disciplina penale dei reati ambientali con le innovazioni introdotte nel sistema sanzionatorio della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
• Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Con l’introduzione di un nuovo numero 4-ter nel terzo comma dell’art. 131-bis c.p., è stato ampliato l’elenco dei reati per i quali è espressamente esclusa la possibilità di qualificare l’offesa come di particolare tenuità. In tale ambito rientrano, in particolare, i seguenti illeciti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006:
- l’abbandono di rifiuti pericolosi, di cui all’art. 255-ter;
- le attività di gestione di rifiuti non autorizzata, aggravate ai sensi del comma 1-bis dell’art. 256;
- la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, nelle ipotesi previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 256;
- la combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis;
- la spedizione illegale di rifiuti, disciplinata dall’art. 259.
Per tutte le fattispecie sopra richiamate non trova applicazione la causa di non punibilità prevista dal primo comma dell’art. 131-bis c.p., secondo cui i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva entro il medesimo limite, non sono punibili quando l’offesa risulta di particolare tenuità e la condotta non è abituale.
• Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
L’art. 452-sexies c.p. è stato oggetto di un duplice intervento normativo, volto a ridefinire le circostanze aggravanti del delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, disciplinate dal secondo e dal terzo comma della disposizione.
La fattispecie base, prevista dal primo comma dell’art. 452-sexies c.p., sanziona con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro una pluralità di condotte abusive - quali cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o comunque disfarsi illegittimamente - aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.
L’intervento principale ha riguardato la sostituzione del secondo comma, lettera b), n. 1), prevedendo un aumento di pena comminabile fino alla metà della pena base, qualora dalle condotte derivi il pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, ovvero il pericolo di compromissione o di deterioramento delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Accanto a tali ipotesi, la norma ha introdotto un’ulteriore fattispecie aggravata, configurabile quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché nelle strade di accesso a tali siti e nelle relative pertinenze.
• Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
Di contenuto analogo è l’intervento introdotto sull’art. 452-quaterdecies c.p., concernente il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Il primo comma della disposizione punisce con la reclusione da 1 a 6 anni le attività finalizzate a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Ai fini della configurabilità del reato è richiesto il compimento di una pluralità di operazioni, l’allestimento di mezzi e lo svolgimento di attività continuative e organizzate, nonché la sussistenza del dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto.
Il secondo comma prevede un trattamento sanzionatorio più severo, con la reclusione da 3 a 8 anni, qualora le condotte abbiano ad oggetto rifiuti ad alta radioattività.
In tale contesto, il legislatore ha inserito un nuovo comma recante circostanze aggravanti comuni, applicabili sia alla fattispecie base sia a quella relativa ai rifiuti ad alta radioattività. È previsto, in particolare, un aumento di pena fino alla metà quando dalla condotta derivi il pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, ovvero il pericolo di compromissione o di deterioramento delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o ancora di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, nonché quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati, ovvero nelle strade di accesso a tali siti e nelle relative pertinenze.
Conclusioni
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 116/2025 delineano un deciso rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, fondato sull’anticipazione della soglia di tutela penale, sull’estensione dell’area del delitto e sull’introduzione di aggravanti e pene accessorie volte ad accrescere l’efficacia deterrente dell’ordinamento. Tale intervento si inserisce nel più ampio processo di adeguamento del diritto interno agli obblighi derivanti dal diritto ambientale comunitario.
Il nuovo assetto normativo mira a superare le storiche criticità del sistema repressivo ambientale, caratterizzato in passato da una prevalente risposta contravvenzionale e da una limitata efficacia sul piano applicativo. Al contempo, l’ampiezza e la complessità delle innovazioni introdotte rendono necessaria una lettura sistematica delle nuove disposizioni, al fine di garantirne un’applicazione coerente. In tale prospettiva, la concreta efficacia del rafforzamento sanzionatorio dipenderà non solo dalla severità delle pene previste, ma anche dalla capacità del sistema dei controlli e dell’apparato amministrativo e giudiziario di assicurare un’applicazione uniforme e non meramente formale delle nuove norme, in un equilibrio funzionale tra repressione, prevenzione e tutela effettiva dell’ambiente.
1 Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 21 maggio 2026. L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che all’art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega (per approfondimenti si consulti il relativo dossier di documentazione).
2 In luogo della precedente ammenda compresa tra 1.000 e 10.000 euro.
3 Tale ipotesi sostituisce la previgente previsione di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 che è stata di conseguenza abrogata, in coerenza con la scelta di riorganizzate la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.
4 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato…”
5 L’art. 232-ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”) prevede che, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
6 L’art. 232-bis (“Rifiuti di prodotti da fumo”) stabilisce, al comma 3, che è vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
7 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Art. 15 (Atti vietati): Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento.
8 Le definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato sono contenute nell’art. 240 D.Lgs. n. 152/2006: nel primo caso si tratta di un sito nel quale risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); nel secondo caso si tratta di un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
9 V. R. Ferrara, “Abbandono di rifiuti e permanenza della natura contravvenzionale dell’art. 255 TUA” in Lexambiente, sez. Dottrina, 2025.
10 Si ricorda che l’art. 452-bis del codice penale, rubricato “Inquinamento ambientale”, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compressione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni
estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
11 D. Costa “Il decreto-legge 116/2025 e la riforma della disciplina dei rifiuti: i nuovi delitti ambientali, i problemi di compatibilità con la disciplina preesistente e gli impatti sulla responsabilità degli enti”, in Giurisprudenza Penale, Fascicolo 11/2025.
12 Comma 1 art. 382 bis c.p.p. “Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
13 Si tratta, in particolare, della violazione degli articoli: 208, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 209, sul rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; 211, in materia di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; 212, in materia di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; 214, sulla ammissione alle procedure semplificate; 215, che detta le prescrizioni per l’auto-smaltimento dei rifiuti; e 216, in materia di operazioni di recupero dei rifiuti.
14 Tra le attività soggette ad AIA vi sono quelle che rientrano nelle seguenti categorie: Attività energetiche; Produzione e trasformazione dei metalli; Industria dei prodotti minerali; Industria chimica; Gestione dei rifiuti.
15 L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è un provvedimento amministrativo obbligatorio per le industrie ad impatto ambientale significativo (energia, chimica, rifiuti, etc.), che autorizza l’esercizio dell'impianto garantendo elevati livelli di protezione ambientale, prevenendo e riducendo l’inquinamento tramite l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) e sostituendo altre autorizzazioni ambientali.
16 Si veda art. 256, comma 3ter, e art. 29-quattuordecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
17 Si ricorda che nella sua formulazione previgente l’art. 256-bis, comma 2, prescriveva l’applicazione delle pene previste dall’art. 256-bis, comma 1 a colui che avesse commesso le condotte di cui all’art. 255, comma 1, 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
18 Si veda tra le tante: Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51156 del 12 ottobre 2023; Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46402 del 14 dicembre 2021; Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14263 del 23 marzo 2017; Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14592 del 23 dicembre 1999.
19 Si veda Cassazione penale, Sez. I, sentenza decisa il 22 novembre 2024 n. 3342
20 Si ricorda che la sanzione pecuniaria previgente prevedeva il pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro.
21 Si veda “Sospensione della patente per errori nel registro rifiuti: una sanzione fuori strada?” pubblicato il 24 novembre 2025 su Alclex.