Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

DIRITTO 
GLI ANIMALI NON SONO COSE
21/10/2025
di Diana CERINI 
(Professoressa Ordinaria di Diritto Privato Comparato - Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Giurisprudenza School of law)

Lo scritto evidenzia l’evoluzione giurisprudenziale in tema di danno per la perdita dell’animale d’affezione, con un excursus rispetto alle fonti del diritto italiano e sovrannazionale che si occupano di animali, evidenziandone anche il processo di costituzionalizzazione, da un lato, e dereificazione, dall’altro, attualmente in corso. 
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The paper highlights the evolution of the jurisprudence on the subject of damages for the loss of a companion animal, with an excursus on the sources of Italian and supranational law that deal with animals, also highlighting the process of constitutionalization, on the one hand, and dereification, on the other, currently underway.

cane-affetto-2La qualificazione dell’animale nell’ordinamento italiano: beni o esseri senzienti?

E’ ormai, confermato che la perdita di un animale d’affezione sia, sovente, causa di notevoli sofferenze. Laddove tale perdita non sia conseguenza di un evento naturale, potrà esservi un soggetto chiamato a risponderne sul piano giuridico: in questo caso si pone il problema di determinare quali siano i danni risarcibili in capo al proprietario e, eventualmente, agli altri membri della famiglia con i quali l’animale condivideva la propria esistenza. 
Il tema non è di scarsa importanza, sia perché sono sempre più numerose le situazioni nelle quali il problema della determinazione del danno è sottoposto all’attenzione delle corti, sia perché, proprio in tale contesto, (ri)emergono le incoerenze che ancora esistono rispetto alla qualificazione giuridica dell’animale nel nostro ordinamento. Occorre, infatti, dire subito che nel Codice civile gli animali sono identificati come beni e non come soggetti di diritto. L’esclusione degli animali dal novero dei soggetti di diritto, e dunque dalla possibilità di essere direttamente titolari di diritti, e la loro equiparazione ai beni, è stata per secoli una costante del mondo giuridico (non solo italiano). Basti pensare che tale soluzione apparteneva già al diritto romano, che distingueva dicotomicamente tra personae (persone) e res (le cose, alle quali, peraltro, appartenevano anche gli schiavi!). Una simile qualificazione dell’animale fu mantenuta in tutti i codici civili moderni. La nostra codificazione civile del ‘42 non si è distinta per originalità e ha dedicato agli animali numerose norme, tutte dirette a disciplinare i conflitti che il “bene” animato può determinare tra i consociati: ad esempio, muovendo dalla formula dell’art. 812 del c.c., che relega in forma residuale gli animali tra “gli altri beni mobili”, l’equiparazione animale-cosa ha fatto da perno alle norme in tema di appropriazione, vendita e, appunto, responsabilità civile per danni provocati da/ad animali. 
Questa qualificazione, fortemente antropocentrica, contrasta ormai con la sensibilità sociale oltre che con la scienza, che ovviamente conferma che gli animali - tutti - non sono “cose” ma “esseri viventi” dotati di intelligenza, sensibilità e senzietà, seppur in gradi e misure diverse. Partendo da tali convinzioni, l’equivalenza tra animali non umani e beni è stata via via messa in crisi a partire dalle fonti europee (art.13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, su cui si tornerà poco oltre), fino ad arrivare ad alcune norme di diritto interno e alla giurisprudenza, anche italiana, più recente. La c.d. law in action e, in particolare, numerose pronunce delle corti hanno infatti operato riducendo progressivamente le prerogative proprietarie del “padrone” dell’animale, introducendo obblighi positivi di tutela in favore dei non umani. 
Volendo descrivere in estrema sintesi quanto sta accadendo sul piano giuridico si può indicare come siano in atto due processi di cambiamento, in Italia così come in altri paesi: 
a) in primo luogo, la costituzionalizzazione della posizione degli animali: essi, infatti, sono sempre più spesso menzionati nelle costituzioni; 
b) in secondo luogo, vi è un processo di c.d. de-reificazione degli animali, mediante l’introduzione di norme che distinguono l’animale dai beni. 
Si proveranno a tratteggiare, con brevità, entrambi tali processi, che incidono inevitabilmente sul tema del danno risarcibile in caso di perdita di animali d’affezione a causa di responsabilità di terzi. 

(a) Il processo di c.d. costituzionalizzazione della posizione degli animali: dai testi sovrannazionali alle costituzioni degli Stati. 

Sono, oggi, sempre più numerose le costituzioni che menzionano al loro interno gli animali prevendendone una qualche forma di tutela, sulla scorta dell’attenzione già riservata in documenti sovrannazionali di rilevanza europea oltre che in alcuni casi globale. 
Partendo proprio da questi ultimi, sarà sufficiente rammentare la Universal Declaration of Animal Rights approvata dall’UNESCO il 15 ottobre 1978, ed ivi in particolare gli articoli 1 e 2: “Article 1: All animals are born with an equal claim on life and the same rights to existence; Article 2-1. - All animals are entitled to respect”. Tale documento - mai trasfuso in convenzioni internazionali e rimasto, dunque, nel perimetro delle c.d. soft laws in quanto non vincolante - ha avuto un ruolo programmatico rilevante in virtù del prestigio dell’organismo che lo ha prodotto e grazie alla chiara individuazione di principi fondamentali ai quali si sono poi ispirati anche alcuni legislatori. Tra le affermazioni contenute nella Dichiarazione, essenziale è il riconoscimento del diritto di esistere per tutti gli animali (art.1), di essere trattati con rispetto e senza crudeltà (art.2), con un invito ai legislatori nazionali ad approntare ogni forma di protezione legislativa idonea a raggiungere tale risultato nel disciplinare le varie attività umane: ad esempio si è indicata l’importanza di un’etica volta a garantire che nessun animale sia usato per il divertimento dell’uomo, così come che le esibizioni e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità animale (art. 10). Di sicura e cruciale rilevanza è, poi, la Convenzione Europea per la Protezione degli animali da Compagnia, approvata nel 1987, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 in seno al Consiglio d’Europa (il cui testo non fu, inizialmente, firmato dall’Italia ma venne ratificato alcuni anni dopo con la Legge n. 281/1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1992). A causa dell’ambivalenza degli obiettivi contenuti in tale testo, la Convenzione, pur utile ad un innalzamento della protezione degli animali e della consapevolezza della loro individualità, è stata da molti ritenuta eccessivamente antropocentrica, in quanto isola per relationem, quelle specie animali (o per meglio dire, quei singoli individui) che gli umani tengono con sé per diletto e compagnia. Questa ambivalenza appare subito evidente sin dal Preambolo, laddove si identifica l’essenziale ruolo degli animali da compagnia nel contribuire alla qualità della vita e al miglioramento della società, unitamente all’importanza del benessere e della salute degli animali domestici in relazione alla preservazione della salute pubblica e degli altri animali. 
A livello europeo occorre rammentare come parallelamente all’approvazione del Trattato di Maastricht fu siglata ad Amsterdam la Dichiarazione sulla protezione degli Animali in allevamento (1987), in cui gli stessi erano riconosciuti come “esseri senzienti” e non come meri prodotti dell’allevamento. Tale Dichiarazione venne riapprovata nella forma di un c.d. Protocollo sul Benessere degli Animali (doc.78/923- GU L 323 del 17. 11. 1978, p. 12) poi alla base della Dir. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, e rappresenta uno dei primi testi normativi diretti a porre norme minime di tutela per tutti gli animali da reddito detenuti per fini di allevamento. 
Fondamentale, per il processo di riconoscimento della qualità degli animali come esseri senzienti anche sul piano giuridico, è stata l’approvazione dell’art.13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), grazie all’impulso dello Eurogroup for Animals. L’adozione dell’art.13 TFUE segna un significativo cambio di passo (anche rispetto ai documenti sovrannazionali più sopra citati) in quanto esso è parte di una fonte primaria del diritto europeo, come tale vincolante per tutti gli Stati membri. Esso recita: «Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». È vero che l’art. 13 TFUE individua, comunque, l’esigenza di un bilanciamento del benessere animale con altri beni, ma anche in tal caso resta il vincolo posto al legislatore UE (ed agli Stati membri) di effettuare una valutazione in concreto, senza dare per scontata la prioritaria rilevanza di beni o interessi esclusivamente umani. In proposito, vale la pena ricordare come l’interpretazione e l’applicazione data di tale norma, e il relativo bilanciamento di interessi che ne è seguito, abbia subito notevoli evoluzioni, come dimostra anche l’iter giurisprudenziale seguito dalla stessa Corte di Giustizia UE. Si rammenti, in merito, la sentenza CGUE del 17 dicembre 2020 in tema di macellazione rituale, con la quale la Corte si è nuovamente pronunciata, per la terza volta nell’arco di soli tre anni (2018-2020), su tale delicato argomento ma con l’attuazione, questa volta, di un preciso cambio di rotta: la Corte, invero, ha confermato la legittimità di norme nazionali e regionali che, nonostante il contrasto con principi e norme di fonte religiosa e tradizionale, prevedono la necessità di operare il c.d. reversible stunning (stordimento reversibile) al fine di ridurre la sofferenza dell’animale destinato al consumo alimentare (ECJ, causa C 336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et al. vs Vlaamse Regering, Sentenza 17.12.20). Si ricorderà, in proposito, che già il Reg. CE n. 1099/2009 consentiva agli Stati Membri di imporre un obbligo di stordimento preliminare all’abbattimento degli animali, applicabile anche nell’ambito di una macellazione prescritta da riti religiosi, purché, tuttavia, nel fare ciò, gli Stati rispettassero i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Secondo la Corte l’imposizione dello stordimento reversibile in caso di macellazioni rituali è conforme al Trattato proprio perché persegue un “obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, quale la promozione del benessere degli animali”, obiettivo che deve essere tutelato nella misura in cui le norme a suo presidio risultino proporzionate. 
Oltre ai testi sin qui citati, alcuni dei quali - quali il Trattato UE - di rango primario, il processo di costituzionalizzazione della posizione degli animali si sta compiendo grazie ad un numero crescente di Stati che prevedono nelle loro Carte Fondamentali il dovere di protezione degli animali in quanto esseri senzienti. Tra gli Stati membri dell’Unione, la Germania fu la prima ad operare in tal senso e anche la Costituzione austriaca va da tempo nella stessa direzione. La Costituzione del Lussemburgo, a sua volta, all’art.11-bis prevede, dopo l’impegno dello Stato a garantire la protezione dell’ambiente umano e naturale (entro il quale entra evidentemente anche la fauna), anche l’impegno a promuovere la protezione ed il benessere degli animali (comma 2). Nella Costituzione della Confederazione Elvetica, dunque sempre nell’area geografica europea, l’art. 80 è dedicato alla Protezione degli animali: il legislatore ha in tal modo isolato la loro posizione rispetto al tema più generale dell’ambiente e della fauna (art. 78). Nell’affermare che la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali, la Costituzione sembra riconoscere implicitamente il diritto/interesse dell’uno (animale) ed il dovere dell’altro (stato/uomo) di proteggere.  
Anche fuori dal panorama Europeo vi sono esempi di Costituzioni che si occupano esplicitamente di animali seppur secondo formule, e sottostanti modelli culturali, tra loro diversi. Si pensi ad esempio alla Costituzione indiana che dal 1976 prevede il dovere di compassione per gli animali (art. 51A). La Costituzione del Brasile, a sua volta, inibisce gli atti di crudeltà verso gli animali, offrendo dunque un paradigma alla legislazione ed alla giurisprudenza interna per l’organizzazione e la risoluzione di controversie o situazioni con rilevanza amministrativa ovvero penale (art. 225 par. 1.7).
Nel 2022, anche l’Italia si è allineata all’elenco delle nazioni che garantiscono protezione costituzionale agli animali mediante la modifica dell’art. 9 della Costituzione ad opera della Legge Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che prevede, nella parte di nostro interesse, quanto segue: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Il legislatore è, dunque, chiamato a disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali, con una norma che è apparsa fin da subito a dir poco rivoluzionaria e nella sua funzione e nella sua formula. Come sottolineato da Franco Frattini, allora Presidente del Consiglio di Stato, in un suo discorso dell’8 giugno 2022, «la riforma costituzionale che ha riconosciuto la tutela degli animali quale valore primario del nostro ordinamento … è norma di grande civiltà giuridica [dato che con essa] si stabilisce la centralità e la statualità della protezione: non c’è più un luogo in Italia dove gli animali possono essere maltrattati» (il passaggio è tratto dalla relazione di apertura presentata da Franco Frattini al Convegno tenutosi presso il Consiglio di Stato dal titolo “I diritti degli animali nella recente riforma costituzionale”- 8 giugno 2022). Nel testo dell’art. 9 Cost. gli animali non vengono considerati soltanto come meri componenti dell’ambiente, dell’ecosistema, o della fauna che forma la biodiversità – nonostante non vi sia alcun dubbio che gli animali siano parte, così come lo è del resto anche la specie umana, e dell’ambiente, e della biodiversità e, ugualmente, dell’(degli) ecosistema(i) – ma essi emergono (anche) come diretti destinatari di un obbligo di tutela da parte del legislatore. Da ciò si evince che la scelta del legislatore costituzionale è stata inequivocabilmente quella di considerare il valore del rispetto e della tutela degli animali in modo autonomo rispetto ad altri valori a esso contigui e parzialmente sovrapponibili. Lo scopo di tale riforma è stato quello di assumere il benessere animale a presupposto di un nuovo principio costituzionale – che alcuni chiamano appunto principio animalista – il quale, a differenza del valore sottostante, che resta tutto all’interno della sfera etica, è oggi norma giuridica cogente. Corollario di tale principio è che la posizione degli animali, quali esseri senzienti e non meri beni, siano garantiti e tutelati da parte di tutti i soggetti dell’ordinamento. Restano ferme, evidentemente, le norme che escludono la punibilità di comportamenti che pregiudicano la vita e il benessere degli animali, quali quelle ad esempio in ambito di ricerca e sperimentazione, allevamenti, caccia. 
Sia chiaro, tuttavia, che nell’interpretare ed applicare tali normative, che si pongono come eccezioni al fine di proteggere gli animali, occorrerà sempre operare in via restrittiva proprio alla luce del principio generale di tutela, ormai confermato a livello costituzionale. 
   
(b) Il c.d. processo di de-reificazione: gli animali non sono cose!

Il secondo processo di cui si deve dare conto, come si era anticipato, riguarda la c.d. dereificazione della posizione e dello status degli animali, ossia la loro progressiva esclusione dalla categoria civilistica dei beni. Si dirà subito che, per quanto riguarda l’Italia, si tratta di un esito non ancora interamente compiuto.
Il processo giuridico di dereificazione degli animali è partito grazie alle modifiche introdotte in vari codici civili stranieri a partire già dagli ultimi decenni del XX secolo. Oggi, gli animali non sono più considerati come cose nei codici francese, spagnolo, austriaco, tedesco, svizzero. 
Come si anticipava, la situazione in Italia è alquanto anomala: mentre infatti le norme del Codice civile individuano gli animali come beni, vi sono varie fonti legislative, nonché una ormai copiosa giurisprudenza, che fanno propendere per una diversa qualificazione degli animali allineata all’art. 13 del TFUE ed in linea con il novellato art. 9 della Costituzione. 
Ad esempio, sul piano legislativo numerose sono le norme che appaiono del tutto distoniche con la qualificazione dell’animale come mero bene. Senza pretesa di esaustività, si pensi alle posizioni di qui di seguito elencate: 
1) il Codice della Circolazione Stradale individua un dovere di soccorso di animali feriti, svincolato dalla posizione e dall’esistenza di un proprietario quale possibile danneggiato dalla perdita dell’animale che ne deriverebbe: qual è la finalità di tale imposizione, se non proteggere un (altro) soggetto? 
2) La riforma del condominio del 2012 ha previsto il diritto del proprietario di accompagnarsi all’animale di famiglia sia nella propria abitazione sia negli spazi comuni necessari a raggiungere l’appartamento, privilegiando chiaramente la salvaguardia di una relazione tra due soggetti anche a fronte di eventuali accordi contrattuali di segno contrario.
3) Ulteriore ed importante tassello, nello sgretolamento dell’equivalenza tra animale e bene, si ha nella riforma delle norme in tema di lavoro sportivo, approvata con D. Lgs. n. 36/2021, mod. dal D.Lgs.120/2023, ove si ritrova una disciplina articolata a tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive: obblighi di tutela e divieti di sfruttamento, coerenti con il Trattato di Lisbona che identifica l’animale come essere senziente. Come indicato dallo stesso legislatore, si tratta di «una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive”, che prevede “obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento». Più in dettaglio, l’intero Titolo IV del D. Lgs. 36/2021 (spec. dall’articolo 19 all’articolo 24), è dedicato alle norme generali per il benessere degli animali impiegati in attività sportiva ed agli sport equestri. Da un lato, sono previsti i sopra ricordati obblighi per coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive: essi sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. Dall’altro, sono introdotti specifici divieti relativi a metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. Ne deriva un set di norme che tendono a configurare l’animale come un vero e proprio “lavoratore”, nel momento in cui si prevedono cautele in parte paragonabili a quelle previste per il lavoratore umano: riposo, rispetto del periodo di gravidanza e post gravidanza, cure. In senso sostanzialmente analogo si muove anche la normativa a suo tempo approvata in tema di attività assistite da animali (“AAA”), con la quale è stato positivizzato il ruolo della disciplina nell’ambito della medicina a supporto delle terapie tradizionali. 
4) Va infine, ma certamente non perché meno importante, ricordato l’ampio set di norme che sanzionano le azioni criminose rivolte contro animali, a partire dai principi affermati sin dalla Legge Quadro n. 281/1991 in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (il cui art.1 rubricato Principi generali così recita: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente»), per arrivare al Codice Penale come novellato nel 2004: tali norme danno vita ad un patchwork normativo nel quale anche la dottrina specialistica è sovente in bilico nell’individuare la posizione dell’animale come mero oggetto dell’azione criminosa o come soggetto danneggiato, tanto da proporre in limine soluzioni ibride.
Oltre alle fonti legislative sin qui citate (alle quali si dovrebbero aggiungere anche varie fonti regionali) vi è la giurisprudenza: la case law autoctona, in modo sempre più frequente, riferisce di una soggettività animale e degli effetti, in sede di aggiudicazione di controversie, di tale soggettività. Si possono citare i casi nei quali si è fatto riferimento all’“affidamento” dell’animale di famiglia in caso di separazione o cessazione della convivenza, anche superando il vincolo proprietario. Parimenti, è stato riconosciuto il diritto di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere ed ospizi ad essere visitati dal proprio animale domestico. Numerose sono, inoltre, le decisioni che confermano il diritto al risarcimento del danno morale in caso di perdita dell’animale d’affezione. 
Se si ragiona secondo la prospettiva rimediale (ossia delle tutele riconosciute), si comprende che le soluzioni e le formule risarcitorie utilizzate sono decisamente incompatibili con la nozione dell’animale-bene e preludono al riconoscimento di un diritto (dovere di soccorso/diritto ad essere soccorso; dovere del proprietario di garantire il benessere dell’animale/diritto dell’animale al benessere). La stessa terminologia utilizzata (diritto del proprietario ricoverato alla visita dell’animale, conservazione del rapporto di affezione, affidamento e non assegnazione dell’animale) conferma la distonia insanabile rispetto alla qualifica di bene che il diritto civile assegna a tutti gli animali.
Alla luce di tali considerazioni, la tassonomia del Codice civile che relega l’animale nel perimetro delle res risulta dunque inadeguata. Si consideri, a questo proposito, che sono state presentate, nel corso degli ultimi decenni, numerose proposte di legge volte a modificare la normativa vigente, tra cui la proposta di legge n. 24 del 14 ottobre 2022 rubricata Modifiche al Codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari sulla quale si tornerà poco oltre. 
In ogni caso, l’art. 9 Cost. potrà essere un volano per introdurre, anche nelle fonti subordinate alla Costituzione, maggiore coerenza e per offrire un appiglio normativo idoneo alla giurisprudenza che sempre più spesso si trova a dover valutare la posizione degli animali in forma quantomeno distonica rispetto alla loro qualifica civilista in chiave di meri beni. 

Lo strano caso degli “animali da affezione”  

Nell’ampio perimetro del mondo animale, e fermo restando che per la scienza vi è uniformità a ricondurre nel regno animali tutti gli esseri viventi che abbiano determinate caratteristiche, il diritto distingue (in modo convenzionale, con ottica marcatamente antropocentrica) delle “sotto categorie” di animali, graduandone la loro tutela prevalentemente in funzione del rapporto con l’uomo: si hanno infatti gli animali selvatici, gli animali da reddito, destinati dunque all’utilità umana, o ancora gli animali da affezione. Ci si soffermerà, visto l’oggetto di questo breve studio, su questi ultimi, più fortunati, animali che proprio in ragione della loro condivisione di vita con gli umani godono di ampie tutele e, cosa assai singolare, addirittura di un diritto alla vita ed alle cure, come si dirà poco oltre. 
Va premesso che la definizione “animali da affezione” è oggi preferita a quella, più risalente, di animali da compagnia coincidente con la traduzione di pet animals o companion animals utilizzata nella già citata Convenzione per la Protezione degli Animali da Compagnia del 1987, ratificata in Italia con la L. 201/2010 (si noti come proprio con quest’ultima legge si apriva anche la via per l’introduzione di altre norme di carattere penale e amministrativo). Con la Convenzione si era comunque compiuto un enorme passo avanti nel riconoscere la rilevanza del legame che si può instaurare tra esseri umani e animali (si veda il Preambolo: «riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia; considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società»): legame rilevante, dunque, non solo nel rapporto bilaterale ma anche come valore per l’intera società, tenuto conto del contributo che gli animali danno alla qualità della vita e delle relazioni sociali, aspetto questo che in tempi più recenti è anche alla base dell’idea di sostenibilità sociale che compone l’Agenda 2030. Sicché, così operando, si è venuta ad enucleare sul piano tecnico-giuridico una vera e propria categoria a sé di animali identificati non (necessariamente) in base alla loro specie ma in base al legame con la persona. La nozione di animale da compagnia, infatti, si riferisce a “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”. D’altro canto, in assenza di una specifica elencazione, laddove vi sia un rapporto affettivo, tutti gli animali possono essere considerati da compagnia ad esclusione di quelli che vengono definiti selvatici, ossia animali che non possono, per la loro natura, adattarsi alla cattività (così, ad esempio, ex art. 4,3). Un’elencazione degli animali da compagnia si rinviene, tuttavia, nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di Animali da Compagnia n. 576‐577/13. Nel diritto italiano, si è altresì avuta la già citata e fondamentale Legge Quadro n.281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: in tale normativa il rapporto affettivo (bidirezionale dunque) caratterizza e dà forma alle regole di tutela previste, come chiarisce anche l’art.1: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente».  
Si consideri, de iure condendo, che la nozione di animali da affezione è alla base della Proposta di legge n. 24 del 14 ottobre 2022 - Modifiche al Codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari – nella quale si introduce la nozione ancor più specifica di “animale familiare” come quello tenuto o destinato ad essere tenuto, senza altro fine che la compagnia. L’art. 1, comma 1, di tale proposta specifica, inoltre, che «La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali». Ciò che è interessante notare è che, in tale definizione, rientrano anche gli animali tradizionalmente considerati da reddito, allevati a fini alimentari, quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli, volatili da cortile. Più nello specifico, per rendere tali animali “familiari” sarà sufficiente un colpo di penna, per così dire, cioè la comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico. La portata di tale proposta è sicuramente innovativa ma, allo stesso tempo, ad avviso di chi scrive, essa fa riflettere sul fatto che ancora una volta non si prende in considerazione la qualità senziente dell’animale come elemento per individuare la tutela dovuta, quanto il rapporto con l’uomo. Si pensi, ad esempio, all’evidente disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra animali appartenenti alla medesima specie (il maiale, ad esempio), i quali nella maggior parte dei casi sono privi di significative tutele in quanto considerati come animali (beni) da reddito destinati al consumo alimentare, mentre solo laddove essi siano tenuti in un contesto familiare potrebbero essere oggetto di maggiore protezione.  


Il danno risarcibile per la perdita di animali da affezione nella giurisprudenza: il progressivo scardinamento dei criteri applicabili ai danni ai beni e il riconoscimento del danno morale.

La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi del danno conseguente a lesione o perdita di animale di affezione in ormai numerosi casi. Seguire l’evoluzione giurisprudenziale che si è avuta in tale contesto è assai interessante anche per verificare come siano cambiate le soluzioni cui le corti sono pervenute, in modo tale da rispecchiare una mutata sensibilità sociale rispetto al legame umani-non umani di cui la speciale posizione assunta dagli animali d’affezione è sintomatica. 
Sia consentito rammentare alcuni aspetti generali in tema di responsabilità civile. In via generale, la morte dell’animale può ricondursi ad un danno di fonte contrattuale o extracontrattuale: ad esempio, se la morte dell’animale deriva da un inadempimento colposo del medico veterinario a cui ci si è rivolti per la cura dell’animale si avrà un danno di natura contrattuale; in caso di uccisione da parte di altro cane in un’area verde avremo, invece, una responsabilità extracontrattuale del proprietario. Senza soffermarsi ora sulle diverse regole che, in ambito contrattuale ed extracontrattuale, governano in modo diverso aspetti importanti dell’azione risarcitoria (quali l’onere della prova, i termini di prescrizione, l’ampiezza dei danni risarcibili) possiamo dire che in tutti i casi si può avere: (i) il risarcimento di danni materiali e patrimoniali, così come (ii) il diritto al risarcimento di altre tipologie di danni e in particolare del danno non patrimoniale (morale). 
In particolare, secondo la giurisprudenza, la lesione o la perdita (per morte o smarrimento) dell’animale può comportare innanzitutto il diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprietario. Tra essi rientrano il costo delle cure medico veterinarie (onorari, spese per medicinali ed esami diagnostici, riabilitazione), l’eventuale spesa per le ricerche svolte (ad esempio in caso di smarrimento da parte della struttura cui l’animale era affidato), il reperimento di documentazione amministrativa, oltre al valore dell’animale stesso in caso di animali con pedigree o comunque con un dato valore di mercato accertabile. Già a questo proposito, si ritrovano alcune “sorprese”: la giurisprudenza riconosce, infatti, che il diritto al risarcimento dei danni materiali può eccedere – anche significativamente - il valore economico dell’animale. In altri termini, anche una bestiola di poco o nullo valore commerciale potrebbe necessitare cure medico veterinarie costose che saranno considerate integralmente risarcibili, proprio come avviene per le spese mediche in caso di danno alla persona. Ciò contraddice la regola di economicità che si applica normalmente per i danni ai beni (si pensi al caso del costo di riparazione dell’automobile che, laddove eccessivo rispetto al valore del bene stesso, non viene ripagato per intero dal responsabile ovvero dal suo assicuratore). 
La perdita dell’animale d’affezione si rivela, inoltre, di grande interesse specialmente in relazione alla risarcibilità dei danni immateriali e, in particolare, in ambito di danni morali. 
La giurisprudenza denota, a questo proposito, una significativa evoluzione sino a consolidare il riconoscimento del danno morale. Si può, infatti, affermare che:  

(1) in un primo periodo, si è assistito ad una serie di decisioni non concordi nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza della perdita dell’animale d’affezione. In più di un’occasione, infatti, a fronte della morte di un animale d’affezione è stato negato il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la perdita non è stata ritenuta tale da determinare una privazione significativa riconducibile nell’alveo del danno esistenziale (peraltro esso stesso oggetto di variegate interpretazioni sino all’epilogo delle note sentenze di San Martino) né tale da potersi qualificare come danno morale rilevante sul piano giuridico (si veda Cass. Sez. Unite, n. 26972 dell’11/11/2008 che richiama Cass. civ., n. 14846 del 27/06/2007, secondo cui, per difetto dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata, non può essere risarcito il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale, «incidendo la lesione su un rapporto, tra l’uomo e l’animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale»).  La giurisprudenza citata nella sentenza del 2008 risultava, del resto, del tutto inappropriata anche perché, nel richiamare le vicende in tema di danno esistenziale, giungeva a paragonare la morte dell’animale d’affezione ad altre “scocciature” della vita di nulla o quasi rilevanza (ad esempio si menziona il mancato godimento della partita di calcio a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica: su questa linea interpretativa erano, poi, seguite sentenze di merito che avevano considerato risarcibili le sofferenze conseguenti alla perdita dell’animale. Evidentemente, questo indirizzo giurisprudenziale da un lato mirava a non gravare eccessivamente la posizione del responsabile, dall’altro sottovalutava proprio quel legame affettivo alla base del rapporto uomo-animale che caratterizza molte relazioni interspecifiche e che ormai è riconosciuto a livello scientifico, sociale e psicologico. Grazie a studi effettuati in tali ambiti, è stato infatti accertato che, in caso di perdita dell’animale da affezione, la sofferenza per il lutto può perdurare per mesi, o addirittura anni, ed è paragonabile alla perdita di una persona cara. 
A fianco di tali decisioni vi erano comunque casi che riconoscevano il danno morale per perdita dell’animale d’affezione: ciò avveniva in caso di danni morali derivanti da reato. Infatti, secondo la lettura combinata degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., il danno non patrimoniale deve essere risarcito qualora sia stato cagionato da una condotta che costituisce reato. Pertanto, i danni morali sofferti per la perdita dell’animale venivano risarciti se tale perdita era stata cagionata da un’azione configurabile come reato ai sensi dell’art. 544-bis c.p., «Uccisione di Animali» e dell’art. 544-ter c.p. «Maltrattamento di Animali» (reati introdotti con la Legge 20 luglio 2004 n. 189, che ha disciplinato i delitti contro il sentimento per gli animali). Queste fattispecie delittuose indubbiamente comportano la risarcibilità del danno non patrimoniale, in realtà mai contestata e anzi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2008 la quale ha ribadito che, ai sensi della dicotomia fra l’art. 2059 c.c. e l’art. 185 c.p., il danno morale subito dal soggetto legato al rapporto d’affezione con l’animale maltrattato è risarcibile qualora il fatto che abbia determinato il decesso o la lesione della bestiola costituisca almeno astrattamente fattispecie di reato. In virtù di ciò, già il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 aprile 2012, riconosceva la risarcibilità del danno morale in base al comb. disp. degli artt. 185 c.p. e 2050 c.c. a favore dei proprietari del cane deceduto in seguito al lancio di polpette avvelenate al di là della recinzione domestica da parte dei vicini, ravvisando la configurabilità del delitto ex art. 544-bis c.p., essendo il fatto stato realizzato per crudeltà e senza necessità.
(2) Ebbene, nell’arco di poco più di una decina di anni, è stata registrata una significativa evoluzione giurisprudenziale che ha dato vita ad un orientamento, che può ritenersi ormai consolidato, volto a riconoscere il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita dell’animale di affezione, anche laddove non vi sia accertamento del reato o altresì in via indipendente dallo stesso. Ovviamente, valgono i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia la lesione di diritti inviolabili della persona o la rilevanza costituzionale, la gravità della lesione, e la non futilità del danno medesimo, come richiamato anche da recentissima giurisprudenza. Ai fini del risarcimento del danno morale, inoltre, il richiedente dovrà assolvere all’onere di provare l’effettivo pregiudizio subìto (anche tramite elementi indiziari, come presunzioni gravi e concordanti), non potendosi mai giungere ad una sussistenza del danno in re ipsa, a conferma del fatto che, nel nostro ordinamento, il danno morale è un danno di natura compensativa e non punitivo-sanzionatoria (Cass. civ., 2203/2024, Cass. civ., 29206/2019).
Più nello specifico, la giurisprudenza che conferma il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita dell’animale d’affezione si fonda sull’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e, senza dubbio, può ora trovare anche un ulteriore appiglio nell’art. 9 della Costituzione. 
Di rilievo, sul punto, è la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, n. 191 del 24 marzo 2020, che richiama proprio l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, specificando che da tale normativa emerga come l’animale, quale essere senziente, sia in grado di instaurare un rapporto con l’uomo di comunanza di vita, in termini sentimentali, nell’ambito del quale il flusso di affetto e collaborazione è reciprocamente rilevante. Ne discende dunque che tale rapporto non sia connotato esclusivamente da un valore patrimoniale ma anche e soprattutto da un più ampio valore non patrimoniale, la cui perdita è meritevole di tutela.  
Di particolare interesse è anche la recente decisione resa dal Tribunale di Prato n. 51 del 25 gennaio 2025, in cui si dibatteva della sussistenza di responsabilità e conseguenti danni risarcibili a fronte della morte di un cane affidato ad una pensione durante il periodo estivo, deceduto presso la struttura e, peraltro, in circostanze non del tutto chiare. Nella vicenda si innestano, infatti, variegate problematiche, relative alla responsabilità per gravi negligenze da parte di vari soggetti, tra cui il custode della struttura alla quale era stato affidato l’animale, l’omessa cura e il ritardo nelle comunicazioni con i proprietari dell’animale. Tuttavia, prescindendo da tali complesse vicende pur rilevanti sul piano processuale, preme qui sottolineare e riprodurre uno stralcio della decisione che appare assai significativo, in quanto la Corte - facendo leva su un evidente mutamento nella coscienza sociale - prende nettamente le distanze, giuridiche e culturali, da una giurisprudenza ritenuta ormai del tutto inadeguata, che tendeva a “squalificare” il danno conseguente alla perdita dell’animale da affezione. Afferma, infatti, l’Organo giudicante, nelle parole dell’estensore, che «[La Corte] intende discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica(va) come futile la perdita dell’animale d’affezione, in quanto non integrante un’offesa grave a un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito. Al contrario, si ritiene che la perdita in questione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale. Consegue ai suesposti rilievi che, laddove allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell’animale d’affezione può e deve essere risarcito». In virtù di tali considerazioni e, in particolare, del richiamo allo stesso art. 2 della Costituzione che evoca l’importanza del rapporto con l’animale al fine di consentire alla persona di esprimenti pienamente nella sua affettività e personalità, viene previsto il diritto al risarcimento: 
(a) sia per i danni materiali (valore economico dell’animale, coincidente con il prezzo di acquisto, oltre ad altre spese documentate quali quelle per accesso ad atti) e 
(b) sia per il danno morale. Quest’ultimo, in particolare, è riconosciuto tanto in capo alla proprietaria formale dell’animale per euro 5.000 - la quale era anche colei che nella famiglia si occupava maggiormente della cura del cane e aveva con il medesimo il rapporto più stretto - quanto in favore degli altri membri della famiglia, anch’essi particolarmente legati al cane da un rapporto di affetto consolidato e comprovato da numerose prove prodotte nel procedimento. Anche quest’ultimo aspetto, ossia il riconoscimento del danno morale per tutti i membri della famiglia, conferma come sia la relazione tra i soggetti ad essere rilevante, non il mero titolo proprietario! 

Non è possibile estendersi in altre considerazioni, che richiederebbero più ampi spazi. E’ importante, però, trarre da questi pochi esempi almeno una conclusione: il giurista non può che prendere atto della conferma che anche il diritto applicato nelle Corti conferma l’anacronismo insito nell’identificare gli animali come beni. Da ciò non può che seguire la conclusione che anche il nostro legislatore dovrebbe tener conto del processo di dereificazione ormai compiutosi, con una modifica delle norme civilistiche che porterebbe, altresì, maggiore coerenza anche tra le fonti interne italiane e il diritto sovrannazionale. 
 
Testi di riferimento indicati dall’autore
 
-CERINI, D., 2012 - Il diritto e gli animali. Note gius-privatistiche, G. Giappichelli Editore, Torino.

-DELSIGNORE, M., LA MARRA, A., RAMAJOLI, M., 2022 - La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore dell’ambiente, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, pp. 1-38.

-RESCIGNO, F., 2012 - L’inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di “fantadiritto”?, in S. RODOTÀ, P. ZATTI, Trattato di Biodiritto, volume VI, La questione animale, a cura di S. Castiglione e L. Lombardi Vallauri, Milano.

-RESCIGNO, F., 2024 - L’ingresso degli animali in costituzione, in questa Rivista, numero 2/2024, p. 141 ss.

-WALSH, F., 2009 - Human-animal bonds I: the relational significance of companion animals, in Family process, Vol. 48, pp. 462-480. 

Riferimenti Giurisprudenziali

- Cass., 27 giugno 2007, n. 14846.

- Cass. Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972.

- Trib. Milano, 3 aprile 2012.

- Trib. Novara, 24 marzo 2020, n. 191.

- Corte di Giustizia, 17 dicembre 2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et al. vs Vlaamse Regering.

- Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 151.