Introduzione
Una recente decisione del Tribunale di Milano (sentenza del G.U.P. n. 573 del 24 febbraio 2026) offre lo spunto per soffermarsi su un fenomeno che sembra emergere con crescente frequenza nelle aule di giustizia: il compimento di atti persecutori nei quali gli animali assumono un duplice ruolo. Essi possono, da un lato, costituire lo strumento attraverso cui vengono attuate condotte criminose e, dall'altro, divenire essi stessi, insieme ai rispettivi proprietari, vittime di comportamenti persecutori, in una dinamica offensiva che colpisce contestualmente la sfera affettiva della persona e l'integrità dell'animale.
La questione si inserisce, oltre che nel contesto dell'esasperazione dei rapporti interpersonali, nel più ampio tema della convivenza interspecifica negli spazi urbani. La crescente diffusione degli animali d'affezione e la presenza di specie sempre più diversificate all'interno dei contesti condominiali hanno infatti moltiplicato le occasioni di conflitto, soprattutto laddove preesistano tensioni tra vicini o si manifestino atteggiamenti di intolleranza nei confronti degli animali. In tali circostanze, l'animale finisce spesso per assumere una funzione meramente strumentale, divenendo il bersaglio privilegiato di condotte dirette, in realtà, a colpire il proprietario nella sua sfera personale ed emotiva.
Tale fenomeno appare tanto più significativo se letto alla luce della progressiva evoluzione dell'ordinamento, che negli ultimi anni ha mostrato una crescente attenzione nei confronti del rapporto uomo-animale e della legittimità della convivenza con gli animali d'affezione negli spazi di vita quotidiana. Con buona pace di quanti manifestano scarsa propensione alla presenza di animali non umani negli ambienti condivisi, il quadro normativo si è progressivamente orientato verso il riconoscimento del diritto dell'individuo a condividere la propria esistenza con un animale d'affezione, anche all'interno degli edifici condominiali e, più in generale, in numerosi spazi privati e aperti al pubblico. Emblematiche, in tal senso, sono le molteplici disposizioni, anche di fonte regionale e comunale, che favoriscono l'accesso degli animali agli esercizi commerciali, ai locali di ristorazione e ad altri luoghi aperti al pubblico, nella prospettiva di una sempre più ampia integrazione degli animali nella vita sociale. Un momento di particolare rilievo in tale processo evolutivo è rappresentato dalla riforma della disciplina del condominio introdotta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220. L'art. 1138, ultimo comma, c.c., a seguito delle modifiche dispone, infatti, che il regolamento condominiale non possa vietare di possedere o detenere animali domestici nelle singole unità immobiliari, sancendo un principio destinato a incidere profondamente sull'equilibrio tra autonomia privata e tutela del rapporto affettivo tra la persona e l’animale. Sebbene la disposizione non attribuisca un diritto assoluto e incondizionato, né esoneri il proprietario dal rispetto delle regole di civile convivenza e degli obblighi di custodia, essa ha ricevuto sino ad oggi una applicazione estensiva, attualmente in linea con l’art. 9 Cost., ed esprime con chiarezza la volontà del legislatore di impedire che la mera presenza di un animale d'affezione possa costituire, di per sé, motivo di esclusione dalla vita condominiale [1].
In questo contesto di condivisione degli spazi, tuttavia, l'animale può divenire un elemento che accentua la conflittualità, dando luogo tanto a controversie sul piano civilistico quanto a condotte suscettibili di integrare fattispecie penalmente rilevanti. In particolare, si riscontrano ipotesi nelle quali l'animale diviene, suo malgrado, lo strumento attraverso cui vengono realizzati reati particolarmente odiosi, tra cui il delitto di atti persecutori, quando le condotte risultino reiterate e idonee a provocare gli eventi tipizzati dall' art. 612-bis c.p.
In tale prospettiva, la decisione del Tribunale di Milano è particolarmente rilevante non solo per il suo esito ma anche per le parole che sono pronunciate dal giudice per l’udienza preliminare nel motivare il non luogo a procedere verso i querelati imputati.
Il caso trae origine da una denuncia-querela presentata da una condomina nei confronti di una coppia residente nel medesimo stabile e proprietaria di un cane. L'istruttoria ha tuttavia consentito di far emergere la natura meramente strumentale dell'iniziativa giudiziaria promossa dalla querelante, rivelandone l'inserimento in un più ampio contesto di conflittualità abitativa e di condotte persecutorie.
Nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, il G.U.P. non si è limitato a escludere la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale, ma ha svolto considerazioni di più ampio respiro, valorizzando il mutato quadro ordinamentale in materia di tutela degli animali. In particolare, la decisione richiama la portata innovativa dell'art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, sottolineando come l'espresso riconoscimento della tutela degli animali tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituisca un criterio interpretativo destinato a orientare anche la soluzione delle controversie nelle quali gli animali siano coinvolti, direttamente o indirettamente, quali destinatari di condotte lesive ovvero quali strumenti attraverso cui si realizza l'offesa nei confronti della persona.
Questi, in sintesi, i fatti. Una condomina propone denuncia-querela nei confronti dei coniugi proprietari di un altro appartamento sito nel medesimo stabile, lamentando una pluralità di condotte che, a suo avviso, integrerebbero il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. In particolare, la querelante deduce che gli imputati, assistiti dall’avv. Filippo Portoghese, avrebbero installato telecamere prive delle necessarie autorizzazioni e orientate verso la sua abitazione, posto in essere atti osceni in luoghi visibili dall'esterno, in particolare dal balcone prospiciente la sua unità immobiliare e, soprattutto, avrebbero utilizzato il proprio cane quale strumento di disturbo e di intimidazione, lasciandolo circolare liberamente negli spazi comuni in modo da incutere timore e consentendogli di abbaiare in maniera continua. L’istruttoria dibattimentale porta, tuttavia, ad escludere ogni fondamento alle accuse formulate nella denuncia-querela. Con specifico riguardo alla presenza del cane, emerge altresì come l’animale, pur manifestando una vivacità tale da determinare inizialmente ripetuti episodi di abbaio, non abbia mai assunto comportamenti aggressivi né abbia in alcun modo posto in pericolo l’incolumità di alcuno. Il giudice sottolinea, anzi, che da quanto emerso le vocalizzazioni dell’animale non hanno in alcun modo ecceduto quanto ordinariamente riscontrabile in un cane di giovane età e siano, pertanto, da ricondurre alla normale sfera comportamentale della specie in questione. È stato, del resto, accertato che i proprietari avevano già intrapreso un percorso di educazione cinofila finalizzato a contenere tali manifestazioni ed a favorire una più serena convivenza condominiale. In tale contesto, il giudice esclude recisamente che potesse pretendersi dagli stessi di disfarsi dell'animale, tanto più considerando che esso era stato accolto nella famiglia soltanto da breve tempo e che il comportamento intemperante risultava verosimilmente riconducibile anche alla sua giovanissima età. Il provvedimento ribadisce che una diversa soluzione, volta a imporre particolari restrizioni alla detenzione dell'animale o, a maggior ragione, a determinarne l'allontanamento o l'abbandono, si sarebbe posta in evidente contrasto con l'art. 9 Cost., disposizione che, come noto, afferma il dovere della Repubblica di tutelare gli animali.
In buona sostanza [2], l’accertamento processuale ha evidenziato come le condotte denunciate, lungi dall'integrare un disegno persecutorio contro la querelante, siano state in larga parte prive di riscontro probatorio. Proprio su tale presupposto, il G.U.P., nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste[1], giunge persino a prospettare – sia pure in termini non del tutto espliciti – che avrebbero potuto essere gli stessi imputati a sporgere denuncia nei confronti della querelante per esercizio abusivo dei propri diritti e per una forma di vero e proprio stalking processuale.
La lettura della decisione invita a formulare alcune considerazioni di più ampio respiro. In primo luogo, occorre soffermarsi sui presupposti applicativi del delitto di atti persecutori, tema che sarà approfondito nel prosieguo (§ 2). In secondo luogo, meritano attenzione le implicazioni sistematiche dell'art. 9 Cost. richiamato in dispositivo, il quale si conferma, anche nell'attività giurisdizionale, un volano interpretativo idoneo a orientare una ricostruzione più coerente e consapevole della posizione giuridica dell'animale nell'ordinamento italiano (§ 3).
“Uso” dell’animale come strumento per la realizzazione del reato di atti persecutori
L'art. 612-bis c.p., noto comunemente come stalking, dalla terminologia giuridica inglese (nel quale tale fattispecie criminosa si colloca su di un piano di maggiore gravità dell’harrassment) tutela la libertà morale e l'integrità psichica della persona contro condotte reiterate di minaccia o molestia, idonee a determinare uno degli eventi tipici previsti dalla fattispecie incriminatrice. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato come la verifica della sussistenza del reato debba essere condotta mediante una valutazione unitaria e complessiva delle condotte, non essendo consentita una loro considerazione atomistica o frammentata che, se fosse così articolata, potrebbe anche privare i singoli atti di rilevanza lesiva [3]. Occorre, infatti, accertare se l'intera sequenza persecutoria sia concretamente idonea a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla stessa legata da relazione affettiva ovvero un significativo mutamento delle proprie abitudini di vita. Sotto tale profilo, poiché la fattispecie in esame rappresenta un reato d’evento, a forma libera, il mezzo attraverso il quale la condotta viene realizzata assume carattere sostanzialmente neutro sul piano della tipicità: ciò che rileva è l'effettiva lesione della libertà morale e dell'equilibrio psichico della persona offesa [4].
Il contesto condominiale, caratterizzato dalla stabile condivisione degli spazi e dalla quotidiana interazione tra i residenti, costituisce uno degli ambiti nei quali il delitto di atti persecutori può più frequentemente manifestarsi. La Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto la punibilità del c.d. stalking condominiale, determinato da “sistemiche vessazioni e soprusi subiti da un soggetto per opera di un condomino” [5]. In tali circostanze, l'animale d'affezione può essere e, in effetti è stato, suo malgrado impiegato quale strumento di intimidazione, ad esempio mediante la deliberata omissione di cautele nella sua custodia, l’incitamento ad assumere atteggiamenti aggressivi o la creazione intenzionale di situazioni idonee a suscitare timore nella persona offesa. Analogamente, possono assumere rilievo, ove inseriti in un più ampio disegno persecutorio, comportamenti consistenti nel provocare o consentire in via ripetuta rumori, nel permettere l’abbaiare reiterato ovvero nel porre in essere altre condotte moleste direttamente riconducibili al proprietario stesso o ad altro detentore dell'animale. In tutte queste ipotesi, il bene giuridico tutelato continua a essere la libertà morale della vittima, mentre l'animale costituisce il medium attraverso il quale si realizza l’offesa penalmente rilevante [6].
Su un diverso versante, l’animale d'affezione può divenire esso stesso destinatario - si potrebbe dire vittima, laddove si riconoscesse il suo status di soggetto, tema su cui si veda quanto osservato poco oltre - delle condotte illecite, quando venga maltrattato, ferito o ucciso allo scopo di intimidire il proprietario o di esercitare su quest'ultimo una pressione psicologica. In tali ipotesi, la lesione arrecata all'animale assume una duplice rilevanza: da un lato integra, ricorrendone i presupposti, uno dei delitti contro gli animali previsti dal codice penale; dall’altro lato, l’animale è “oggetto” mediato della condotta persecutoria rivolta verso il proprietario [7].
In tale quadro, pur non essendo normalmente legittimato a proporre denuncia-querela per fatti lesivi di interessi individuali dei singoli condomini, l'amministratore di condominio può svolgere un significativo ruolo di prevenzione e di gestione del conflitto. In particolare, egli può raccogliere le segnalazioni dei condomini, richiamare gli interessati al rispetto del regolamento condominiale e delle disposizioni in materia di custodia degli animali, promuovere strumenti di composizione bonaria delle controversie e, nei casi di maggiore gravità, documentare le condotte segnalate affinché tale documentazione possa risultare utile ai fini dell'accertamento dei fatti nelle eventuali sedi civili o penali. La funzione preventiva dell'amministratore assume, pertanto, particolare rilievo in un settore nel quale l’esasperazione del conflitto, se non tempestivamente intercettata, può sfociare in (ulteriori) condotte penalmente rilevanti lesive tanto della persona quanto dell'animale.
L’abbaio dell’animale, contenuto entro le soglie di tolleranza, va tollerato: il riferimento all’art. 9 Cost.
Il principio di tutela degli animali nell’art. 9 della Costituzione
Il richiamo operato dal G.U.P. milanese al legame tra i proprietari (querelati) e il loro cane va letto, come si accennava nell’alveo applicativo dell'art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito tra i principi fondamentali della Carta la previsione secondo cui “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. La disposizione affida, dunque, al legislatore statale il compito di definire gli strumenti e le modalità di protezione degli animali, introducendo una previsione che, sin dalla sua entrata in vigore, è stata unanimemente considerata di portata innovativa, tanto sul piano del contenuto quanto su quello della tecnica normativa adottata. In tale prospettiva si collocano anche le parole di Franco Frattini, allora Presidente del Consiglio di Stato, il quale, nella relazione di apertura del convegno I diritti degli animali nella recente riforma costituzionale, svoltosi presso Palazzo Spada l'8 giugno 2022, ha definito la riforma costituzionale “norma di grande civiltà giuridica”, osservando che essa “ha riconosciuto la tutela degli animali quale valore primario del nostro ordinamento” e che, attraverso tale intervento, “si stabilisce la centralità e la statualità della protezione: non c'è più un luogo in Italia dove gli animali possono essere maltrattati”. Tali affermazioni colgono efficacemente la portata sistematica della novella costituzionale, la quale segna il definitivo superamento di una concezione meramente strumentale dell’animale: gli animali non vengono considerati soltanto come meri componenti dell’ambiente, dell’ecosistema, o della fauna che forma la biodiversità – nonostante non vi sia alcun dubbio che gli animali siano parte, così come lo è del resto anche la specie umana, dell’ambiente, della biodiversità e, ugualmente, degli ecosistemi – ma essi emergono (anche) come diretti destinatari di un obbligo di tutela da parte del legislatore. Da ciò si evince che la scelta del legislatore costituzionale è stata inequivocabilmente quella di considerare il valore del rispetto e della tutela degli animali in modo autonomo rispetto ad altri valori a esso contigui e parzialmente sovrapponibili. Lo scopo di tale riforma è stato quello di assumere il benessere animale a presupposto di un nuovo principio costituzionale – che alcuni chiamano appunto principio animalista – il quale, a differenza del valore sottostante, che resta tutto all’interno della sfera etica, è oggi norma giuridica cogente. Corollario di tale principio è che la posizione degli animali, quali esseri senzienti e non meri beni, sia garantita e tutelata da parte di tutti i soggetti dell’ordinamento. Restano ferme, evidentemente, le norme che escludono la punibilità di comportamenti che pregiudicano la vita e il benessere degli animali, quali quelle ad esempio in ambito di ricerca e sperimentazione, allevamenti, caccia. Sia chiaro, tuttavia, che nell’interpretare ed applicare tali normative, che si pongono come eccezioni al principio di tutela gli animali, occorrerà sempre operare in via restrittiva proprio alla luce del principio generale di tutela, ormai confermato a livello costituzionale.
Il c.d. processo di de-reificazione degli animali
Oltre alla attuale tutela costituzionale dell’animale, va menzionato un processo in atto in molti ordinamenti timidamente affacciatosi anche nel panorama italiano, ossia la c.d. dereificazione degli animali, con la loro progressiva esclusione dalla categoria civilistica dei beni. Tale percorso è partito grazie alle modifiche introdotte in vari codici civili stranieri: gli animali, ad esempio, non sono più considerati come cose in virtù del codice francese, spagnolo, austriaco, tedesco, svizzero.
L’evoluzione dell'ordinamento verso una progressiva differenziazione degli animali rispetto alla tradizionale categoria delle cose trova la sua più compiuta manifestazione con riferimento agli animali d'affezione, in virtù del rapporto che questi ultimi sono in grado di instaurare con gli esseri umani. Va peraltro premesso che la definizione “animali da affezione” è oggi preferita a quella, più risalente, di animali da compagnia coincidente con la traduzione di pet animals o companion animals utilizzata nella già citata Convenzione per la Protezione degli Animali da Compagnia del 1987, ratificata in Italia con la L. 201/2010 (si noti come proprio con quest’ultima legge si apriva anche la via per l’introduzione di altre norme di carattere penale e amministrativo). Con la Convenzione si era comunque compiuto un enorme passo avanti nel riconoscere la rilevanza del legame che si può instaurare tra esseri umani e animali (si veda il Preambolo: “riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia; considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”): legame rilevante, dunque, non solo nel rapporto bilaterale ma anche come valore per l’intera società, tenuto conto del contributo che gli animali danno alla qualità della vita e delle relazioni sociali, aspetto questo che in tempi più recenti è anche alla base dell’idea di sostenibilità sociale che compone l’Agenda 2030. Ne consegue che, così operando, si è venuta ad enucleare sul piano tecnico-giuridico una vera e propria categoria a sé di animali identificati non (necessariamente) in base alla loro specie ma in base al legame con la persona. La nozione di animale da compagnia, infatti, si riferisce a “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”. D’altro canto, in assenza di una specifica elencazione, laddove vi sia un rapporto affettivo, tutti gli animali possono essere considerati da compagnia ad esclusione di quelli che vengono definiti selvatici, ossia animali che non possono, per la loro natura, adattarsi alla cattività (così ad esempio ex art. 4,3). Un’elencazione degli animali da compagnia si rinviene, tuttavia, nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di Animali da Compagnia n. 576‐577/13. Nel diritto italiano, si è altresì avuta la fondamentale Legge Quadro n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: in tale normativa il rapporto affettivo, (bidirezionale dunque) caratterizza e dà forma alle regole di tutela previste, come chiarisce anche l’art.1: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”.
Si consideri, de iure condendo, che la nozione di animali da affezione è alla base della Proposta di legge n. 24 del 13 ottobre 2022 - Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari – nella quale si introduce la nozione ancor più specifica di “animale familiare” come quello tenuto o destinato ad essere tenuto, senza altro fine che la compagnia. L’art. 1, comma 1 di tale proposta specifica inoltre che “La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali”. Ciò che è interessante notare è che, in tale definizione, rientrano anche gli animali tradizionalmente considerati da reddito, allevati a fini alimentari, quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli, volatili da cortile. Più nello specifico, per rendere tali animali “familiari” sarà sufficiente un colpo di penna, per così dire, cioè la comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico. La portata di tale proposta è sicuramente innovativa ma, allo stesso tempo, ad avviso di chi scrive, essa fa riflettere sul fatto che ancora una volta non si prende in considerazione la qualità senziente dell’animale come elemento per individuare la tutela dovuta, quanto il rapporto con l’uomo. Si pensi, ad esempio, al caso del maiale: nella generalità dei casi esso continua a essere qualificato come animale destinato alla produzione alimentare e, in quanto tale, beneficia di un livello di tutela significativamente inferiore; qualora, invece, sia inserito in un contesto familiare quale animale d'affezione, potrebbe accedere a un regime di protezione sensibilmente più ampio. Ne consegue che il diverso grado di tutela non dipenderebbe dalle caratteristiche intrinseche dell'animale, bensì esclusivamente dalla funzione economica o relazionale che l'ordinamento gli riconosce in rapporto all'essere umano.
Con riferimento al caso in esame, sono proprio le considerazioni giuridiche appena riportate – che si aggiungono all’evocazione dell’art. 9 Cost., che inducono il giudice, oltre che per gli ulteriori rilievi sostanziali, ad escludere ogni legame tra la condotta degli imputati e la sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti: si specifica, infatti, chiaramente che anche l’abbaiare del cane – pur continuativo – non può di per sé essere idoneo ad integrare il reato di stalking non solo perché nel caso di specie non è in alcun modo provato l’elemento soggettivo di tale reato, ma anche perché si riconosce che proprio in virtù dell’art. 9 Cost., e del legame instaurato dall’animale con la famiglia degli imputati, sarebbe stato impensabile che gli stessi potessero disfarsene come si fa con un bene ingombrante, essendo piuttosto il cane un membro della famiglia. In conclusione, ne discende che anche in virtù di ciò grava su tutti i condomini un dovere di reciproca tolleranza rispetto ai disagi di modesta entità derivanti dalle normali manifestazioni comportamentali dell'animale.
[1] L. 11 dicembre 2012, n. 220, che ha modificato l’articolo 1138 c.c. con l’aggiunta del V comma per il quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Per un commento più ampio si veda già, volendo, D. CERINI, Il diritto e gli animali, Note gius-privatistiche, Torino, 2012 nonché M. SALA, Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013.
[2] Si rammenti il testo dell’art. 425 c.p.p. relativo alla pronuncia di non luogo a procedere: 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. 4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
[3] Sul punto si vedano, ex multis, Cass., Sez. V, 10 febbraio 2020, n. 15651; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2019 (dep. 24 gennaio 2020), n. 3042.
[4] Circa la natura di reato d’evento della fattispecie di cui all’art. 612 - bis c.p., si vedano Cass. pen. 22 settembre 2011, n. 42953; Cass., Sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872; Cass., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895; Cass. Sez. V, 1° dicembre 2010, n. 8832.
[5] Cass., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895.[6]https://firenze.repubblica.it/cronaca/2024/10/19/news/firenze_i_suoi_cani_abbaiano_giorno_e_notte_e_i_vicini_lodenunciano_medico_condannato_per_stalking-423564360/ . A ciò possono aggiungersi ulteriori profili di responsabilità sia penale (quali il danneggiamento o le lesioni personali, ove ne ricorrano gli estremi), sia civile, con particolare riferimento all' obbligo risarcitorio derivante dagli artt. 2043 e, quando il danno sia cagionato dall'animale, 2052 c.c.
[7] Si noterà come, in una prospettiva più generale, l’azione dannosa o criminosa rivolta contro l’animale possa essere utilizzata per colpire il proprietario o comunque il soggetto che abbia con lo stesso un legame affettivo. D’altro canto, come ben evidenziato dalla c.d. prospettiva “Link”, sono numerose le situazioni nelle quali l’azione criminale e violenta verso l’animale sia il primo step o comunque l’elemento rivelatore di un comportamento aggressivo che finisce per rivolgersi poi anche alle persone.