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Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

DIRITTO 
  • I DIRITTI DELLA NATURA: LA PERSONALITA’ GIURIDICA DEGLI ECOSISTEMI

    Giacomo GIORGINI PIGNATIELLO
    Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università di Siena. Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato presso l’Università di Napoli L’Orientale e tutor didattico di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università di Bologna  

    RIFLESSIONI A PARTIRE DA ALCUNE ESPERIENZE DEL SUD GLOBALE E DEL MAR MENOR IN SPAGNA

    A partire dagli anni Duemila, ordinamenti tra loro culturalmente e geograficamente distanti nell’ambito del c.d. Sud Globale hanno riconosciuto soggettività giuridica agli elementi della natura. Si è così rotto un tabù millenario, che riservava all’essere umano e agli enti proiezione della sua personalità, l’esclusiva sulla soggettività giuridica.

    Tale innovazione, piuttosto singolare vista dalla prospettiva occidentale, rappresenta una risposta critica alla visione “aziendalista” del diritto ambientale sviluppata dai sistemi giuridici del Nord Globale. Il fallimento del diritto ambientale, nella sua duplice dimensione internazionale e amministrativa, risiederebbe nella connaturata cedevolezza della tutela dell’integrità ecologica tutte le volte in cui nelle operazioni di bilanciamento vengono in gioco interessi di natura economica. L’impostazione antropocentrica del diritto ambientale occidentale finirebbe insomma per sacrificare sempre la salvaguardia degli equilibri biofisici della Terra in favore della tutela delle ragioni economiche.

    Emersi in contesti a lungo depredati delle proprie ricchezze naturali durante i periodi coloniali e neocoloniali ad opera prima delle grandi potenze imperiali e oggi dei poteri privati globali, i diritti della natura propongono, al contrario, una visione giuridica alternativa, che concepisce la natura come parte di una rete interdipendente di relazioni e l’essere umano come componente dipendente da un sistema complesso di elementi tra loro interconnessi.

    Since the 2000s, culturally and geographically distant legal systems within the so-called Global South have recognized the legal subjectivity of elements of nature. A thousand-year-old taboo has thus been broken, which reserved the exclusive right to legal subjectivity to human beings and to entities that project their personality.

    This innovation, rather singular from a Western perspective, represents a critical response to the “corporate” vision of environmental law developed by the legal systems of the Global North. The failure of environmental law, in its dual international and administrative dimension, would reside in the inherent flexibility of the protection of ecological integrity whenever economic interests come into play in balancing operations. The anthropocentric approach of Western environmental law would ultimately always end up sacrificing the protection of the Earth’s biophysical balances in favor of the protection of economic reasons.

    Emerging in contexts that have long been plundered of their natural riches during colonial and neocolonial periods by the great imperial powers first and today by global private powers, the rights of nature propose, on the contrary, an alternative legal vision, which conceives nature as part of an interdependent network of relationships and the human being as a dependent component of a complex system of interconnected elements.

  • RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
    di Valentina VATTANI
    Giurista esperta in diritto ambientale
    Le semplificazioni introdotte nella disciplina di settore e le sfide per il futuro
    L’uso crescente di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ha determinato un aumento esponenziale dei rifiuti derivanti da questi dispositivi, noti come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’Unione Europea ha adottato normative stringenti per migliorare il recupero e il riciclo di materiali preziosi, riducendo al contempo l’impatto ambientale dei rifiuti elettrici ed elettronici. L’Italia, pur disponendo di un sistema strutturato per la gestione dei RAEE, tuttavia non ha ancora raggiunto gli obiettivi imposti dall’UE, con un tasso di raccolta fermo al 33,8%, ben al di sotto del target del 65%. A seguito dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, la gestione dei RAEE in Italia ha subito un’importante evoluzione con l’introduzione di modifiche normative che mirano a semplificare le procedure e a migliorare l’efficienza del sistema di raccolta e trattamento. 


    The increasing use of electrical and electronic equipment (EEE) has led to an exponential increase in waste from these devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). The European Union has adopted stringent regulations to improve the recovery and recycling of valuable materials, while reducing the environmental impact of electrical and electronic waste. Although Italy has a structured system for the management of WEEE, it has not yet reached the targets set by the EU, with a collection rate stuck at 33.8%, well below the 65% target. Following the launch of an infringement procedure by the European Commission, WEEE management in Italy has undergone a major evolution with the introduction of regulatory changes aimed at simplifying procedures and improving the efficiency of the collection and treatment system. 
    Introduzione
  • RICOSTRUZIONE POSTBELLICA IN CHIAVE SOSTENIBILE: IL CASO KARABAKH

    di Simona SCOTTI
    (Ricercatrice presso Topchubashov Center, think tank con sede a Baku. Si occupa di politiche di sicurezza, con particolare esperienza nella geopolitica e nei conflitti del Caucaso Meridionale)

    Il conflitto trentennale tra Armenia e Azerbaigian ha lasciato la regione del Karabakh con gravi danni ambientali. Tuttavia, la ricostruzione in corso offre l’opportunità di dare priorità alla sostenibilità nel processo di ripresa. Questo articolo esplora il contesto storico del conflitto, la devastazione ambientale che ha causato e le minacce persistenti delle mine terrestri e degli ordigni inesplosi. Nonostante questi ostacoli, iniziative come i progetti di energia rinnovabile, la creazione di villaggi intelligenti e il ripristino degli ecosistemi riflettono l’impegno per una ricostruzione rispettosa dell’ambiente. Questi sforzi mirano ad affrontare le esigenze ecologiche, economiche e sociali della regione, offrendo un potenziale modello per la ricostruzione sostenibile in contesti postbellici. Sebbene il percorso da seguire sia complesso, la regione del Karabakh ha il potenziale per emergere come un esempio lampante di resilienza e innovazione guidata dalla sostenibilità.

    The 30-year conflict between Armenia and Azerbaijan has left the Karabakh region with severe environmental damage. Yet, the ongoing reconstruction presents a chance to prioritize sustainability in the recovery process. This article explores the historical background of the conflict, the environmental devastation it caused, and the persistent challenges of landmines and unexploded ordnance. Despite these obstacles, initiatives such as renewable energy projects, the creation of smart villages, and ecosystem restoration reflect a commitment to environmentally conscious rebuilding. These efforts seek to address the region’s ecological, economic, and social needs, offering a potential blueprint for sustainable reconstruction in post-conflict settings. While the path forward is complex, the Karabakh region has the potential to emerge as a leading example of resilience and innovation driven by sustainability.

  • LA GESTIONE FORESTALE A(DA)TTIVA E L’ADDIZIONALITÀ
    di Luigi MELFI
    (Capitano CC RF, Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena)
    La “politica forestale” rientra a pieno titolo tra le politiche strategiche nazionali, atteso che i boschi in Italia coprono circa il 39% della superficie complessiva (poco sopra gli 11 milioni di ettari)(1). 
    Storicamente, lo sguardo era rivolto alla massa legnosa ritraibile dai soprassuoli forestali, denotando una funzione marcatamente produttiva e patrimoniale, ma sul finire dell’800 - primi del ‘900, il legislatore italiano ha inteso sottoporre i boschi a stringenti vincoli finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico, non solo economico-privato, tendenti a garantire la stabilità idrogeologica dei versanti e un ordinato regime delle acque(2). 
    Negli anni a seguire, l’attenzione per le funzioni del bosco è venuta man mano ad accentuarsi, con riguardo anche all’utilità economica connessa al settore turistico e alle funzioni paesaggistiche ed ecosistemiche quali la mitigazione del clima, la purificazione dell’aria, la protezione degli abitati dalla caduta massi e dalle valanghe, per citarne alcune.
    L’affermarsi a livello internazionale delle nuove emergenze connesse alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico, per il tramite di apposite convenzioni, ha esaltato inoltre l’importanza delle foreste quali “casa” delle specie animali e vegetali che le popolano, con una sempre maggiore attenzione alla conservazione degli habitat, nonché ne ha ribadito, attraverso la loro protezione, la funzione di tutela del suolo e lotta alla desertificazione.
    Da un punto di vista prettamente economico, a fronte del netto incremento quantitativo, a cui non è corrisposto anche quello qualitativo a causa dell’abbandono colturale) delle superfici boscate italiane (dal 10 al 30%) negli ultimi due secoli, l’Italia soddisfa tuttavia gran parte del proprio fabbisogno di legname dall’estero.
    Il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali”, il cui acronimo è “TUFF” (di seguito così denominato), che ha abrogato la precedente normativa, ossia il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 recante “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”, è divenuta la cornice normativa in materia di selvicoltura e filiere forestali. 
    Il TUFF ha come obiettivo proprio il miglioramento del “potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato”(3).
    La “gestione del bosco” è la strategia, che tatticamente si estrinseca nella “pianificazione forestale”.
    “La pianificazione forestale è indispensabile per poter tutelare e valorizzare le funzioni ecosistemiche di ciascun bosco in una prospettiva di lungo periodo”(4), “nonché per poter alimentare in modo sostenibile le filiere produttive di beni e utilità”(5).
    In Italia la pianificazione forestale ha incontrato qualche difficoltà, anche a causa della frammentazione delle proprietà forestali e degli elevati costi amministrativi.
    L’art. 6 del TUFF, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, per ovviare al problema, nell’ambito della nuova Strategia Forestale Nazionale, ha assegnato diversi livelli “gerarchici” alla pianificazione forestale, ponendo la conservazione e la corretta gestione dei boschi pubblici e privati tra i principali obiettivi che il Testo Unico intende perseguire per ridare slancio all’economia montana, alle filiere nazionali, anche mediante il recupero di quanto è in stato di abbandono e, talvolta, con il ricorso agli strumenti di intervento previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) e ai bandi regionali PSR dedicati alla pianificazione forestale e al pagamento dei servizi ecosistemici c.d. “addizionali” a fronte di opportuni interventi migliorativi di medio-lungo periodo.

    The "forest policy" is fully part of the national strategic policies, given that forests in Italy cover about 39% of the total area (just over 11 million hectares). Historically, the gaze was turned to the mass of wood that could be retracted from forest stands, denoting a markedly productive and patrimonial function, but at the end of the 19th century - early 1900s, the Italian legislator intended to subject forests to stringent constraints aimed at protecting the public interest, and not only economic-private, tending to ensure the hydrogeological stability of the slopes and an orderly water regime. In the following years, the attention to the functions of the forest has gradually become accentuated, with regard also to the economic utility connected to the tourism sector and to landscape and ecosystem functions such as climate mitigation, air purification, the protection of settlements from rockfall and avalanches, to name a few. The emergence at international level of new emergencies related to the loss of biodiversity and climate change, through special conventions, has also enhanced the importance of forests as a "home" for the animal and plant species that populate them, with increasing attention to the conservation of habitats, as well as reaffirming, through their protection, their function of protecting the soil and combating desertification. From a purely economic point of view, in the face of the sharp increase (quantitative, which has not been matched by the qualitative one due to the abandonment of cultivation) of Italian wooded areas (from 10 to 30%) in the last two centuries, Italy nevertheless imports and satisfies a large part of its needs for timber from abroad. Legislative Decree no. 34 of 3 April 2018, "Consolidated Law on Forests and Forest Supply Chains", whose acronym is "TUFF" (and (hereinafter referred to as such),  which repealed the previous legislation, i.e. Legislative Decree no. 227 of 18 May 2001 on "Orientation and modernisation of the forestry sector pursuant to art. 7 of Law no. 57 of 5 March 2001", has become the regulatory framework on forestry and forestry supply chains. The TUFF aims precisely to improve the "protective and productive potential of the country's forest resources and the development of the local supply chains connected to it, enhancing the fundamental role of forestry and placing the public interest as a limit to private interest". "Forest management" is the strategy, which tactically is expressed in "forest planning". "Forest planning is essential to be able to protect and enhance the ecosystem functions of each forest in a long-term perspective", "as well as to be able to sustainably feed the production chains of goods and utilities". In Italy, forest planning has encountered some difficulties  also due to the fragmentation of forest properties and high administrative costs. Art. 6 of the TUFF, as will be seen later in the discussion, in order to overcome the problem, as part of the new National Forest Strategy, has assigned different "hierarchical" levels to forest planning, placing the conservation and correct management of public and private forests among the main objectives that the Consolidated Law intends to pursue to give impetus to the mountain economy, to the national supply chains, also through the recovery of what is in a state of abandonment and, sometimes, with the use of the intervention tools provided for by the Common Agricultural Policy (CAP) and the regional RDP calls dedicated to forest planning and the payment of so-called "additional" ecosystem services in the face of appropriate medium-long term improvement interventions.
  • LA SVOLTA AMBIENTALE CON LA NATURE RESTORATION LAW

    di Michele Bottazzo
    (Federcaccia – Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche ed Agroambiente)

    La recente approvazione della Nature Restoration Law (Regolamento UE 2024/1991), apre concrete possibilità di ripristino del territorio nazionale e comunitario. Gli obiettivi della norma sono il recupero del 90% degli habitat degradati, che ogni stato comunitario dovrà raggiungere entro il 2050 e con obiettivi intermedi al 30% nel 2030 e al 60% nel 2040. Gli interventi mirano in particolare a ripristinare gli habitat degradati in zone umide, in ambienti agrari, in aree forestali ed anche in ambienti marini. Una particolare attenzione verrà posta alla salvaguardia degli impollinatori, all’avifauna, alla riforestazione e sono previsti anche indicatori ambientali di valutazione degli interventi. Ogni Stato dovrà provvedere alla redazione di un apposito Piano nazionale con indicazioni precise delle azioni da realizzare tenendo conto anche alle esigenze di adeguamento ai cambiamenti climatici. Sono previste più forme di finanziamento pubblico e si auspica anche la partecipazione privatistica.

    The recent approval of the Nature Restoration Law (EU Regulation 2024/1991) opens up concrete possibilities for the restoration of national and community territory. The objectives of the law are the recovery of 90% of degraded habitats, which each community state must achieve by 2050 and with intermediate objectives of 30% in 2030 and 60% in 2040. The interventions aim in particular to restore degraded habitats in wetlands, in agricultural environments, in forest areas and also in marine environments. Particular attention will be paid to the protection of pollinators, avifauna, reforestation and environmental indicators for the evaluation of the interventions are also foreseen. Each state will have to provide for the drafting of a specific National Plan with precise indications of the actions to be carried out, also taking into account the needs for adaptation to climate change. Several forms of public financing are foreseen and private participation is also hoped for.

  • L’INGRESSO DEGLI ESSERI ANIMALI IN COSTITUZIONE

    Francesca RESCIGNO
    Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna 

    La legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 ha, per la prima volta nella storia repubblicana, revisionato uno dei 12 articoli componenti i Principi Fondamentali della nostra Costituzione e specificatamente l’articolo 9. In tal modo si è infranto il tabù costituzionale dell’immodificabilità di tali principi inserendo in Costituzione la protezione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi ed anche prevedendo che la legge dello Stato si debba occupare della disciplina della tutela degli animali.

    Constitutional law n. 1 of 11 February 2022 has, for the first time in republican history, revised one of the 12 articles making up the Fundamental Principles of our Constitution and specifically article 9. In this way, the constitutional taboo of the immutability of these principles was broken by inserting into the Constitution the protection of the environment, biodiversity, ecosystems and also providing that state law must deal with the regulation of animal protection.

  • LA QUESTIONE AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
    Marco CATIZONE
    Maggiore CC RN, Aiutante di Campo Comandante CUFA
    La questione ambientale è tematica di sempre più rilevante attualità, costantemente inserita nell’ordine del giorno dei summit internazionali, nell’agenda di lavoro delle organizzazioni internazionali e dei Legislatori Nazionali. La tutela ambientale è soprattutto diventata “materia” di diritto pubblico e costituzionale, prevedendo principi di cui tenere conto nell’esercizio delle funzioni normative e giurisprudenziali.  
    L’ambiente ha quindi fatto ingresso anche nel panorama normativo italiano, sia di rango costituzionale che nelle fonti primarie e secondarie. Pur in assenza di espliciti riferimenti in Costituzione in origine, grazie all’opera della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, la tutela ambientale è diventata un valore costituzionale, protetto e trasversale, dapprima attraverso una interpretazione estensiva del concetto di “paesaggio”  e poi nel riconoscere un diritto all’ “ambiente salubre”, connesso e integrato con agli altri diritti riconosciuti, fino ad arrivare alla sua formulazione esplicita con la riforma costituzionale del 2022, che ha inserito la tutela ambientale nei principi fondamentali. Il diritto ambientale italiano è costituito da una normativa copiosa e stratificata, multilivello e multidisciplinare, ed in tale quadro si può affermare che esiste una primazia funzionale, in relazione ai compiti d’istituto attribuiti dall’ordinamento, posta in capo all’Arma dei Carabinieri, che agisce, in particolare, attraverso il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari. Tale Unità rappresenta un comparto di elevata specializzazione, a vocazione internazionale e in continua evoluzione e sviluppo, che persegue la missione, a rilevanza costituzionale, di tutelare e salvaguardare l’ambiente, le foreste e la filiera agroalimentare del Paese, ed è in grado di fornire risposte sempre più efficaci e concrete, attraverso la specializzazione, la territorialità e l’innovazione tecnologica. 

    The environment is a relevant and topical issue. It is included in the agendas of international summits, international organisations, and national lawmakers.  
    Environment protection has become a ‘subject’ of public and constitutional law, providing important principles for the implementation of regulatory and jurisprudential functions. 
    The environment has entered into force the Italian regulations, both in constitutional rank and in primary and secondary sources.
    With the support of the Constitutional and Supreme Court, environmental protection has become a constitutional value, even in the absence of explicit references in the Constitution. This value is protected and transversal, first through an extensive interpretation of the concept of landscape and the recognition of the principle of ‘environmental healthiness’, connected to the other recognized rights, until the constitutional reform of 2022, which included environmental protection among the fundamental principles. 
    Italian environmental law consists of a multi-layered and multidisciplinary legislation. In this context, it can be said there is a ‘functional primacy’, to the tasks assigned by the law, to the Arma dei Carabinieri, which acts, in particular through the Command of Units for Forestry, Environmental and Agri-food Protection.
    This Command has high specialization, at the international level, and continuously evolving. It pursues the mission, of constitutional relevance, of protecting the environment, forests, and the agri-food chain. It can provide effective and concrete responses, through specialization, territoriality, and technological innovation.
  • IL DECRETO CAIVANO, DALLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MINORILE AL RECUPERO AMBIENTALE

    Evangelista IPPOLITI
    Dottore in giurisprudenza tirocinante presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli

    L’ATTENZIONE AL BINOMIO SOCIO – AMBIENTALE ALLA BASE DELLE NUOVE MISURE ADOTTATE
  • LE FIGURE DELL’AGENTE PROVOCATORE E DELL’INFILTRATO

    di Evangelista IPPOLITI
    Dottore in giurisprudenza tirocinante presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli

    Rilievi giuridici ed aspetti pratico-operativi, anche con riguardo alle attività di contrasto alle eco-mafie

  • EFFETTI DELLA RIFORMA CARTABIA SUGLI ILLECITI AMBIENTALI E VENATORI
    di Alessandro IPPOLITI*
    BREVI E SEMPLICI CONSIDERAZIONI IN MERITO
  • L’ESTINZIONE DEI REATI AMBIENTALI- DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE (ART. 1, COMMA 9 L. 68/2015)  ​
  •  IL CONCETTO DI PERICOLO NEI REATI AMBIENTALI
  • MADE IN ITALY AGROALIMENTARE: ATTI DI CONCORRENZA SLEALE E MODALITÀ DI TUTELA

    di Stefano Masini, professore associato di Diritto Agrario Università Tor Vergata

  • RESPONSABILITÀ PENALE D’IMPRESA E DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE

    di Maggiore CC Filippo Vanni, Capo 2° Sez. Ufficio legislativo Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

  •  LA "MATERIA" AMBIENTALE TRA STATO E REGIONI DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V, PARTE II, DELLA COSTITUZIONE: LE PROSPETTIVE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
    di Alfonso Scimia Commissario Capo del Corpo forestale dello Stato del Comando  Provinciale di Ravenna
    1. Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e la “materia” ambientale.
    2. La giurisprudenza della Corte costituzionale e l'art. 117, comma 2, lett. s) all'indomani della riforma del Titolo V, tra “smaterializzazione” e “trasversalità”.
    3. Le sentenze n. 367 del 2007 e n. 378 del 2007 della Corte costituzionale: verso la “rimaterializzazione” dell'ambiente ed una progressiva riaffermazione del primato “gerarchico” della legge statale nella disciplina dell'ambiente come sistema.
    4. Gli attuali orientamenti della Corte costituzionale in “materia” ambientale e la legislazione statale e regionale: un “complesso bilanciamento di interessi”.
    5. Solo per tentare una conclusione: profili di criticità e problematiche ancora aperte relativamente alla tutela dell'ambiente e dell’ecosistema
  • LA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
    di Olga Fontana Commissario Capo del Corpo forestale dello Stato del Comando Provinciale di Avellino
    Il presente contributo si propone di illustrare sinteticamente gli aspetti sostanziali e procedurali della copiosa normativa posta a tutela degli animali, particolarmente di quelli cd. “di affezione”, rendendo così immediatamente individuabili i compiti e le responsabilità attribuiti dall’ordinamento a ciascuna Istituzione pubblica, nonché i doveri incombenti ai proprietari. Il contrasto agli illeciti contro gli animali costituisce una specifica competenza del Corpo forestale dello Stato, quale Forza di Polizia specializzata nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: la L. n. 36/2004 ( “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”), all’art. 2 gli attribuisce espressamente funzioni di prevenzione e repressione (anche) delle violazioni compiute in danno del patrimonio faunistico. Ai sensi del Decreto del Ministro degli Interni del 23 marzo 2007, inoltre, le attività di prevenzione dei reati contro gli animali sono demandate in via prioritaria al C.F.S
  • I PRINCIPI COSTITUZIONALI A TUTELA DELL’AMBIENTE E LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI